CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 ottobre 2017
886.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziali. COM (2017) 341.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

  La II Commissione (Giustizia),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziali COM (2017) 341;
   considerato che:
    ECRIS, il sistema europeo di informazione finalizzato a consentire agli Stati membri lo scambio di informazioni contenute nei casellari giudiziali, può costituire uno strumento essenziale per le attività di prevenzione e contrasto al crimine, con particolare riferimento alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo;
    affinché ECRIS possa esprimere interamente le sue potenzialità è tuttavia necessario implementarne ed arricchirne l'operatività;
    è apprezzabile lo sforzo compiuto dalla Commissione europea la quale, adempiendo all'impegno previsto dall'attuale quadro giuridico di ECRIS, ha pubblicato la prima relazione sugli scambi, fornendo un quadro aggiornato e puntuale sul funzionamento di ECRIS e sulle relative criticità;
    emerge dalla relazione che nel primo quinquennio di funzionamento di ECRIS, sebbene tutti i 28 Stati membri siano attualmente connessi a ECRIS, è stato effettivamente realizzato solo il 76 per cento interconnessioni possibili; l'obiettivo finale – che ogni Stato membro sia connesso e scambi informazioni tramite ECRIS con tutti gli altri Stati membri – deve quindi ancora essere raggiunto;
    la relazione registra, altresì, una rapida crescita del volume annuo di messaggi scambiati fra gli Stati membri connessi, pur evidenziando marcate differenze fra gli Stati membri in termini di attività, carico di lavoro, e tipologia di informazioni trasmesse;
    è condivisibile la preoccupazione della Commissione europea per il mancato adempimento, da parte di alcuni Stati membri, agli impegni previsti da ECRIS circa la notifica delle condanne e la trasmissione dei relativi aggiornamenti agli Stati membri di cittadinanza degli autori dei reati, i quali potrebbero approfittarne eludendo le conseguenze del loro passato criminale;
   osservato che:
    come rilevato dalla Commissione europea, il sistema è utilizzato in misura insufficiente per quanto concerne lo scambio di informazioni relative a cittadini di Stati terzi (nel 2016 solo il 10 per cento di tutte le richieste);
    occorre quanto prima colmare tale lacuna, considerato che un efficiente meccanismo di scambio di informazioni sui precedenti penali relativi a cittadini di Stati terzi attivi in diversi Paesi membri Pag. 43può assicurare un potente strumento per un'efficace politica di contrasto alla criminalità e al terrorismo;

esprime una valutazione positiva,

  con le seguenti osservazioni:
   a) occorre assicurare tutte le iniziative utili, a livello europeo, per indurre i Paesi che ancora non hanno completato le interconnessioni ECRIS con tutti gli altri Stati membri a provvedere in tal senso in modo da sfruttare integralmente le potenzialità del sistema;
   b) è necessario pervenire in tempi brevi alla rapida adozione della proposta di regolamento, presentata dalla Commissione europea contestualmente alla relazione in esame, recante l'istituzione del sistema centralizzato ECRIS TCN, volto a realizzare l'obiettivo dello scambio sistematico delle informazioni relative ai cittadini di Stati terzi;
   c) è necessario che le Istituzioni europee adottino tutte le misure idonee a sollecitare gli Stati membri, tra i quali anche l'Italia, a utilizzare più intensamente ECRIS trasmettendo un numero più elevato di richieste di informazioni o rispondendo in modo sistematico a tutte le istanze provenienti da altri Stati.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011. COM (2017) 344.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

  La II Commissione (Giustizia),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 COM (2017) 344;
   considerato che:
    la relazione sulle statistiche relative all'uso del sistema da parte degli Stati membri ha messo in evidenza talune criticità procedurali e organizzative nell'attuale funzionamento di ECRIS tali da pregiudicarne l'utilizzo con riferimento allo scambio sistematico delle informazioni relative ai casellari giudiziali di cittadini di Stati terzi;
    occorre al più presto affrontare tali criticità al fine di rafforzare uno strumento che può rivelarsi particolarmente efficace nelle attività di prevenzione e contrasto a fenomeni transnazionali come la criminalità organizzata e il terrorismo, che negli ultimi anni stanno generando forte allarme in Europa;
    la proposta corregge l'attuale sistema, al momento non in grado di stabilire ex ante quale Stato membro sia in possesso di casellari giudiziali relativi ad un determinato autore di reato cittadino di Stato terzo;
    la Commissione propone di migliorare ECRIS supportandolo con un sistema informativo centralizzato, attraverso il quale sia possibile individuare immediatamente lo Stato membro che abbia registrato condanne definitive relative a cittadini extraeuropei;
   osservato che:
    è apprezzabile lo sforzo della Commissione europea volto ad integrare il sistema dotandolo di uno strumento che consenta alle autorità di uno Stato membro di individuare più agevolmente quali altri Stati membri detengano informazioni sui precedenti penali relativi a cittadini di Stati terzi. Tale meccanismo può infatti ridurre significativamente l'eventualità che autori di reati (anche ad altissima pericolosità sociale, l'organizzazione e l'attuazione di attentati terroristici) possano continuare ad agire in Stati membri diversi, approfittando delle difficoltà in cui attualmente versano le autorità competenti nel risalire al loro trascorso criminale;
    è condivisibile l'intento della Commissione europea di inserire nel nuovo sistema centralizzato, oltre ai dati alfanumerici, le impronte digitali e (auspicabilmente in un prossimo futuro) le immagini facciali degli autori dei reati, in modo che Pag. 45il sistema ECRIS TCN, una volta potenziato, possa partecipare ad un futuro servizio comune di confronto biometrico e ad un archivio comune di dati relativi all'identità dei cittadini di Stati terzi autori di crimini. Tale meccanismo assicurerebbe un ulteriore progresso verso l'obiettivo, condiviso dall'Italia in tutte le sedi europee, della interoperabilità dei sistemi informativi utilizzati nell'ambito della cooperazione giurisdizionale penale e di polizia, affiancando in modo complementare gli strumenti messi in campo dall'Unione europea, come la banca dati SIS e le Agenzie europee di contrasto (Eurojujst, Europol e la futura Procura europea);
    la proposta di regolamento rappresenta in ogni caso un soddisfacente punto di equilibrio tra l'esigenza di prevenzione e di contrasto di nuovi crimini perpetrati da pregiudicati e il rispetto dei diritti fondamentali quali stabiliti nella Carta europea e nelle Costituzioni degli Stati membri con particolare riferimento alla sfera della protezione dei dati personali,

esprime una valutazione positiva

  con le seguenti osservazioni:
   a) è necessario pervenire alla rapida adozione del sistema centralizzato ECRIS TCN, in modo da consentire l'utilizzo integrale dell'attuale rete di scambi di informazioni per quanto riguarda i casellari giudiziali relativamente ai cittadini di Stati terzi;
   b) appare opportuno valutare se non si possa riconoscere agli Stati membri una maggiore flessibilità per quanto concerne i tempi di implementazione della disciplina, di cui si prospetta l'adozione, con particolare riferimento agli adempimenti impegnativi connessi all'inserimento dei record recanti le condanne definitive a carico di cittadini di Stati terzi emanate prima dell'entrata in vigore del regolamento. Sul punto occorre altresì precisare che l'inserimento delle impronte digitali non sarà possibile per le sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del regolamento, ma solo per le condanne definitive successive a tale data;
   c) occorre valutare se il potenziamento e l'aggiornamento di ECRIS nei termini prospettati non comporti, a carico delle competenti autorità degli Stati membri, oneri finanziari, oltre che amministrativi, tali per cui potrebbe risultare opportuno prospettare lo stanziamento di apposite risorse da parte dell'UE;

  e la seguente raccomandazione:
   per quanto concerne più direttamente i profili interni, è necessario garantire la massima cooperazione possibile il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia al fine di consentire alle autorità centrali indicate nella proposta di regolamento l'accesso e l'inserimento nel sistema centralizzato EDRIS TCN dei dati biometrici, con particolare riferimento alle impronte digitali, relativamente agli autori dei reati cittadini di Stati terzi.