CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 settembre 2017
876.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Coltivazione in forma personale e associata di cannabis).

  1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
  1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile legale invia una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-bis, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della cannabis come attività esclusiva, l'assenza di fini di lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l'elenco degli associati, che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale e agli articoli 70 e 74 del presente testo unico. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di cannabis ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente comporta la cancellazione d'ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto Pag. 7e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui al presente comma per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79».

  2. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: «sindacale,» sono inserite le seguenti: «i dati contenuti nelle comunicazioni di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,».

Art. 01-bis.
(Detenzione personale di cannabis).

  1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Capo I-bis.
DELLA DETENZIONE

  Art. 30-bis. – (Detenzione personale di cannabis). – 1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, è fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.
  2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.
  3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati».

  2. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «coltivazione e produzione,» sono inserite le seguenti: «alla detenzione,».

Art. 01-ter.
(Condotte non punibili e fatti di lieve entità).

  1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 30-bis, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori»;
   b) al comma 5, le parole: «sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «uno a sei anni e della multa da Pag. 8euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14».

Art. 01-quater.
(Illeciti amministrativi).

  1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall'articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-bis, e 30-bis, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-ter, l'importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili»;
   c) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
   d) al comma 14, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».

Art. 01-quinquies.
(Monopolio della cannabis).

  1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.
  2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

  Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio). – 1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
  Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
  Art. 63-quater. – (Esclusioni). – 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, commi 1-bis e 1-ter, e 73, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  Art. 63-quinquies. – (Licenza per la coltivazione della cannabis e per la preparazione dei prodotti da essa derivati). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio nazionale Pag. 9la coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati.
  Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.
  Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio e divieto di importazione e di esportazione). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-quater, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di cannabis nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di cannabis e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-quinquies e 63-sexies. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;
   b) nel titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e dei prodotti da essa derivati».

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi controlli:
   a) per la coltivazione della cannabis, prescrivendo le modalità di acquisizione delle sementi, le procedure di conferimento all'attività di lavorazione dei suoi derivati e la tracciabilità del processo produttivo, dalla semina alla vendita dei prodotti al pubblico;
   b) per la preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis, stabilendo il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico;
   c) per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione, stabilendo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, nella preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis ciascun produttore utilizzi piante direttamente coltivate nella misura minima del 70 per cento dell'approvvigionamento totale;
   d) per la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione nel territorio.

  4. Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:
   a) la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla cannabis ammessi alla vendita al pubblico;
   b) le modalità di confezionamento dei prodotti di cui alla lettera a), per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati dalla cannabis.

  5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e nel rispetto delle loro competenze:
   a) disciplina le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avendo riguardo all'esigenza di privilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso, escludendo la sostituzione di colture destinate all'alimentazione umana o animale;Pag. 10
   b) stabilisce le caratteristiche e i criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

  6. È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.

Art. 01-sexies.
(Destinazione delle risorse finanziarie).

  1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1-bis dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono destinati alla realizzazione degli interventi di cui al titolo IX, capo I, e al titolo XI del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
  2. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni del titolo II-bis della legge 17 luglio 1942, n. 907, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento del totale annuo.

Art. 01-septies.
(Relazione alle Camere).

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione alle Camere:
   a) sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
    1) all'andamento della coltivazione personale e in forma associata della cannabis nonché della coltivazione della cannabis, della preparazione e della vendita al dettaglio dei prodotti da essa derivati soggette a monopolio;
    2) alle fasce di età dei consumatori;
    3) al rapporto tra l'uso della cannabis e di prodotti da essa derivati e il consumo di alcoolici e di altre sostanze stupefacenti o psicotrope;
    4) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo della cannabis e dei prodotti da essa derivati;
    5) all'utilizzo specifico delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7;
    6) all'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche;
   b) sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia;
   c) sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti;
   d) sugli indirizzi che si intende seguire nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

  2. L'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 01-octies.
(Rideterminazione delle pene).

  1. Le pene irrogate con sentenza di condanna definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte Pag. 11costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, concernenti le sostanze indicate nella tabella II prevista dall'articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, commessi dopo la data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ridotte di due terzi.
  2. Se, per effetto della riduzione di cui al comma 1, le pene risultano in misura superiore al limite massimo edittale, esse sono ridotte a tale limite.
  3. Alla rideterminazione della pena provvede con decreto, anche d'ufficio, il giudice dell'esecuzione.
  4. Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue alla rideterminazione della pena.
  5. La Corte di cassazione, se non deve annullare per altri motivi la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1, commessi prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, riduce di due terzi la pena irrogata dal giudice di merito.».

  Conseguentemente:
   a) al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati per finalità diverse da quelle terapeutiche;
   b) all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché legalizzare, a talune condizioni, la coltivazione, lavorazione, vendita, detenzione ed utilizzo della cannabis e dei suoi derivati anche per finalità diverse da quelle terapeutiche.»
01. 01. Ferraresi, Bonafede, Colletti, Sarti, Agostinelli, Businarolo, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Coltivazioni e produzioni vietate).
   1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3) Non è punibile la coltivazione di cannabis per uso personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 comma 4, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine»;
   b) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4) Il soggetto che intenda coltivare cannabis per uso personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del soggetto che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione»;
   c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26».

Art. 01-bis.
(Detenzione di sostanze stupefacenti).

  1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica Pag. 129 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis). Non è punibile chi per uso personale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene le sostanze di cui alla tabella IV previste dall'articolo 14.
  1-ter). Non è punibile chi per uso personale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II in misura non superiore ai 5 grammi lordi, innalzati a 15 grammi lordi per la detenzione in privato domicilio diverso dal luogo di coltivazione. Fuori dal luogo di coltivazione non è punibile il soggetto che detenga quantità maggiori di quelle previste dal presente comma, previa prescrizione medica e nella misura indicata dalla prescrizione stessa, che il detentore deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido. Nella prescrizione il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di tetraidrocannabinolo (THC), i motivi che rendono necessaria la detenzione fuori dal luogo di coltivazione di una quantità di sostanza eccedente i limiti fissati. In assenza di tali indicazioni o in assenza della prescrizione stessa si applicano i limiti previsti dal presente comma.
  1-quater). Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui alle tabelle I, III e IV, si tiene conto delle seguenti circostanze:
   a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso personale;
   b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto».

Art. 01-ter.
(Fatti di lieve entità).

  1. Il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14.».

Art. 01-quater.
(Condotte integranti illeciti amministrativi).

  1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di Pag. 13sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse.
   b) il comma 1-bis è soppresso.

Art. 01-quinquies.
(Delle autorizzazioni).

  1. Dopo l'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Cannabis social club). – 1. È consentita la costituzione, ai sensi del titolo II del libro I del codice civile, di associazioni riconosciute senza scopo di lucro denominate Cannabis social club, aventi come scopo la coltivazione di cannabis e la detenzione dei prodotti da essa ottenuti per il consumo personale degli associati.
  2. I Cannabis social club devono essere costituiti da un minimo di 3 soggetti, possono avere fino ad un massimo di 50 associati e 100 piante femmine coltivate, deve essere comunque rispettato il rapporto massimo di due piante coltivate per ogni associato. La coltivazione delle piante e la detenzione del prodotto da esse ottenuto devono essere effettuate nella sede dell'associazione. Gli associati devono essere maggiori di anni 18, ed essere residenti in Italia. Non è possibile associarsi a più di un Cannabis social club sul territorio nazionale.
  3. Non possono costituire Cannabis social club o comunque diventarne associati, soggetti che abbiano riportato condanne definitive per aver commesso reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale di cui articoli 70 e 74 del presente testo unico.
  4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'associazione è sciolta con atto del prefetto e i componenti dell'organo amministrativo non possono fare parte di Cannabis social club per due anni successivi all'accertamento della violazione o cinque anni nel caso di ammissione di soggetti minorenni o dei soggetti di cui al comma 3. Si applicano gli articoli 73, 74 e 79 del presente testo unico nel caso in cui la violazione delle previsioni del presente articolo integrino le specifiche condotte dagli stessi sanzionate».

Art. 01-sexies.
(Aggravanti specifiche).

  1. All'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a), è soppressa;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis). Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate della metà nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona minore di età».

Art. 01-septies.
(Disposizioni per il monitoraggio dei dati).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e dell'agricoltura inviano con cadenza annuale alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.».

  Conseguentemente:
   a) al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di legalizzazione della coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati per finalità diverse da quelle terapeutiche;
   b) all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché legalizzare, a talune condizioni, la coltivazione, cessione e consumo della cannabis e Pag. 14dei suoi derivati anche per finalità diverse da quelle terapeutiche.
01. 02. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Coltivazione personale di piante di cannabis).

  1. Al di fuori dei casi regolati dalla presente legge, sono consentite a persone maggiorenni, e non costituiscono reato o illecito amministrativo, la coltivazione e la detenzione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare e detenere cannabis ai sensi del presente articolo, ad eccezione della coltivazione per uso medico, invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. Alla coltivazione di cui ai periodi precedenti, che può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato, non si applica il regime delle autorizzazioni degli articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Monopolio della cannabis).

  1. La coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati per tutti gli usi diversi da quello medico, sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con il quale:
   a) modifichi la legge 17 luglio 1942, n. 907, introducendo il monopolio dei prodotti della pianta botanicamente classificata nel genere cannabis, stabilendo sanzioni amministrative pecuniarie per la tutela del monopolio;
   b) vieti la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria da comminare ai responsabili delle violazioni e prevedendo che non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.

  2. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione del monopolio di cui al comma 1 e dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle lettere a) e b) del comma 1 sono destinati alla realizzazione degli interventi informativi ed educativi di cui al titolo IX, capo I, e degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi di cui al titolo XI, nonché al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento del totale annuo.
01. 03. Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Coltivazione personale di piante di cannabis).

  1. Al di fuori dei casi regolati dalla presente legge, sono consentite a persone Pag. 15maggiorenni, e non costituiscono reato o illecito amministrativo, la coltivazione e la detenzione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Alla coltivazione di cui al periodo precedente non si applica il regime delle autorizzazioni degli articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
01. 04. Andrea Maestri, Brignone, Marcon, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Condotte non punibili relative alla coltivazione di cannabis).

  Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26»;
   b) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è inserito il seguente:
  «1-bis. È inoltre fatta salva la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile. Nel caso la coltivazione, nei limiti previsti dal periodo precedente, sia effettuata da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75»;
   c) all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
  «3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore ovvero che, per modalità di presentazione o in relazione al confezionamento frazionato o alla cessione onerosa ovvero per altre circostanze dell'azione, si configurino le condotte illecite di cui al comma 5. Se la coltivazione, nei limiti previsti dal presente comma, è effettuata da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75.
  3-ter. È consentita la coltivazione in forma associata di cannabis, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3-bis, in quantità proporzionata al numero degli associati. È fatto obbligo di comunicare preventivamente e annualmente all'ufficio anagrafe del comune ove avviene la coltivazione, che allo scopo istituisce un apposito registro di iscrizione, la composizione degli incarichi direttivi e l'elenco degli associati»;
    2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se le attività illecite hanno ad oggetto le sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14, si applicano le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 3.000»;
   d) all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea del comma 1, dopo la parola: «acquista,» è inserita la seguente: «coltiva,»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1.1. Le sanzioni previste dalle lettere a), c), e d) del comma 1 non possono Pag. 16applicarsi in riferimento a condotte che attengono alle sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14»;
    3) all'alinea del comma 1-bis, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 73, comma 3-bis»;
    4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 1-bis dell'articolo 26 e al secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 73, il minore è invitato a seguire il programma terapeutico o un altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116».

Art. 01-bis.
(Disciplina sulle comunicazioni e sulla tenuta del registro di iscrizione per la coltivazione in forma associata di cannabis).

  1. Le modalità di realizzazione delle comunicazioni, nonché di tenuta del registro di iscrizione di cui al comma 3-ter dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1990, n. 309, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 01-ter.
(Monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati, nonché destinazione delle maggiori entrate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale).

  1. La coltivazione, la lavorazione e l'immissione sul mercato della cannabis e dei suoi prodotti derivati, ovverosia i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis, sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, provvede a seguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione dei siti indicati dalla Agenzia. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia, disciplina:
   a) le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi prodotti derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile, le relative quantità e stabilendo il prezzo di conferimento;
   b) le modalità di immissione sul mercato;
   c) il livello delle accise;
   d) il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto;
   e) le modalità di concessione da parte della Agenzia all'interno del territorio nazionale di licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti derivati, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale;
   f) le modalità di vendita al dettaglio da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite di generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.

  3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, fino al limite massimo di 5 Pag. 17miliardi di euro annui, sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
01. 06. Sannicandro, Fossati, Leva, Rostan, Murer, Fontanelli.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Condotte non punibili relative alla coltivazione di cannabis).

  1. Al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26»;
   b) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è inserito il seguente:
  «1-bis. È inoltre fatta salva la coltivazione per uso terapeutico di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile.
   c) all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
  «3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale terapeutico di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile.
  3-ter. È consentita la coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3-bis, in quantità proporzionata al numero degli associati. È fatto obbligo di comunicare preventivamente e annualmente all'ufficio anagrafe del comune ove avviene la coltivazione, che allo scopo istituisce un apposito registro di iscrizione, la composizione degli incarichi direttivi e l'elenco degli associati».

  2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 01-bis.
(Disciplina sulle comunicazioni e sulla tenuta del registro di iscrizione per la coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico).

  1. Le modalità di realizzazione delle comunicazioni, nonché di tenuta del registro di iscrizione di cui al comma 3-ter dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1990, n. 309, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
01. 07. Fossati, Sannicandro, Murer, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  La presente legge è volta a perseguire le seguenti finalità: regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione Pag. 18della cannabis, per semplificare e rendere più sicure le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti attraverso l'impiego di un dosaggio definito e ripetibile secondo le normali vie di somministrazione, non aspirato.
1. 1. Rondini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  La presente legge è volta a perseguire le seguenti finalità: regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare e rendere più sicure le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti attraverso l'impiego di un dosaggio definito e ripetibile secondo le normali vie di somministrazione e quindi «non fumato.
*1. 2. Fabrizio Di Stefano, Laffranco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge è volta a perseguire le seguenti finalità: regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare e rendere più sicure le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti attraverso l'impiego di un dosaggio definito e ripetibile secondo le normali vie di somministrazione e quindi “non fumato”.
*1. 3. Giorgia Meloni.

  Al comma 1, sostituire le parole da: volta a perseguire le seguenti finalità fino a: l'uso dei medicinali con le seguenti: volta a: regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.
1. 13. Patriarca, D'Incecco, Bazoli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: volta a perseguire le seguenti finalità fino a: l'uso dei medicinali con le seguenti: volta a: regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da:, le cui funzioni fino a: 9 novembre 2015 con le seguenti: di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 novembre 2015, n. 261, e, comunque,.
1. 16. D'Incecco, Bazoli, Patriarca.

  Al comma 1, sostituire le parole: è volta a perseguire, con la seguente: persegue.
1. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'equità nell'accesso a tali medicinali, con le seguenti: il pieno ed equo accesso a tali medicinali.
1. 5. Fossati, Murer, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

  Al comma 1, dopo la parola: l'equità aggiungere la seguente: e parità.
1. 6. Sisto, Palmieri, Sarro.

Pag. 19

  Al comma 1, sostituire le parole: mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale con le seguenti: in possesso di regolare prescrizione medica.
*1. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale con le seguenti: in possesso di regolare prescrizione medica.
*1. 8. Gigli.

  Al comma 1, sostituire le parole: sui possibili ulteriori impieghi della con la seguente: sulla.
1. 12. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: per rendere più efficace l'azione della cannabis a dosaggi e concentrazioni progressivamente inferiori.
*1. 9. Palmieri, Sarro, Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: per rendere più efficace l'azione della cannabis a dosaggi e concentrazioni progressivamente inferiori.
*1. 10. Gigli.

  Al comma 1, sostituire le parole: per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: per rendere più efficace l'azione della cannabis a dosaggi e concentrazioni progressivamente inferiori.
*1. 11. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; consentire la coltivazione in proprio della cannabis da parte dei pazienti per uso medico personale.

  Conseguentemente, all'articolo 6 dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. È consentito al paziente maggiorenne coltivare cannabis per uso medico personale ai sensi dell'articolo 2.
  5. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «3) Non è punibile la coltivazione di cannabis per uso medico personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 comma 4, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine»;
   b) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «4) Il paziente che intenda coltivare cannabis per uso medico personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del paziente che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido, la prescrizione medica, che il paziente deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido, nella quale il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di tetraidrocannabinolo (THC) e il limite Pag. 20della quantità che il paziente è autorizzato a detenere fuori del luogo di coltivazione. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione»;
   c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26».
   d) al comma 1, dell'articolo 73, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,»;
   e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    1-bis). Non è punibile chi per uso medico personale detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II nei limiti di cui all'articolo 27, comma 4.
1. 16. Ferraresi, Mantero, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Lorefice, Colonnese, Nesci, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. La presente legge non prevede alcuna forma di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati, al di fuori dell'uso medico sancito dalla legge attuale. Qualunque altro uso è sanzionato sulla base delle leggi vigenti.
1. 14. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. La presente legge non legalizza la coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati, al di fuori dell'uso medico disciplinato dalla legge. Qualunque altro uso è sanzionato sulla base delle leggi vigenti.
1. 15. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la parola: curante aggiungere la seguente: specialista.
2. 1. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, dopo la parola: prescrive aggiungere le seguenti: in mancanza di altre possibili scelte terapeutiche.
2. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo valutazione del paziente e diagnosi con le seguenti: dopo la valutazione del paziente e la diagnosi.
2. 3. Sisto, Palmieri, Sarro.

  Al comma 1, dopo la parola: valutazione aggiungere la seguente: interdisciplinare.
2. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, dopo la parola: valutazione aggiungere la seguente: specialistica.
2. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, sopprimere la parola: eventuale.
2. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 3.

  Sopprimere il comma 1.
3. 1. Mucci.

Pag. 21

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le patologie per le quali, sulla base delle evidenze scientifiche, sono consentiti l'indicazione e l'uso terapeutico della cannabis e dei suoi derivati vegetali.
3. 2. Gigli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È consentita la detenzione personale di cannabis in quantità maggiori di quelle previste dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2006, previa prescrizione medica e, comunque, nel limite massimo consentito dalla stessa prescrizione.
3. 3. Gigli.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il medico può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato, con le modalità da stabilire con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 21. D'Incecco, Patriarca, Bazoli.

  Al comma 1, dopo le parole: per altri impieghi aggiungere le seguenti: sempre e solo di natura medica, debitamente motivata nella ricetta e nella cartella clinica del paziente.
3. 4. Gigli.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sempre e solo di natura medica, debitamente motivata nella ricetta e nella cartella clinica del paziente.
*3. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sempre e solo di natura medica, debitamente motivata nella ricetta e nella cartella clinica del paziente.
*3. 6. Palmieri, Sarro, Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso di cannabis per usi medici non previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 va documentato in sede scientifica, con i risultati ottenuti per ogni singolo paziente e va comunicato tempestivamente all'ISS, perché a sua volta lo comunichi all'Organismo statale per la cannabis.
3. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso di cannabis per usi medici non previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, deve essere documentato in sede scientifica, con i risultati ottenuti per ogni singolo paziente. Inoltre deve essere comunicato all'ISS che è tenuto a informare l'Organismo statale per la cannabis.
3. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Sopprimere il comma 2.
3. 9. Mucci.

Pag. 22

  Al comma 2, sostituire le parole: il codice alfa numerico assegnato al paziente, con le seguenti: le generalità dell'assistito.
3. 10. Gigli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la dose prescritta e la posologia con le seguenti: la dose prescritta, la posologia e le modalità di assunzione.
3. 11. D'Incecco, Bazoli, Patriarca.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
*3. 12. Fratoianni, Brignone, Andrea Maestri, Marcon, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
*3. 13. Nesci, Mantero, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
*3. 14. Murer, Fossati, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tre mesi, inserire le seguenti: ed eventuale indicazione relativa alta idoneità del paziente a guidare veicoli.
3. 15. Mantero, Ferraresi, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dopo tre mesi di trattamento il medico ha la facoltà di prescrivere il raddoppio dei tempi di cura a base di cannabis, visti i benefici ottenuti dal paziente con la stessa. Il medico è comunque tenuto a fornire tempestiva comunicazione alla Regione e questa all'ISS riguardo al raddoppio del trattamento, corredata da precise informazioni sui miglioramenti.
3. 16. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il medico ritenga utile dopo tre mesi di trattamento tornare a prescrivere al paziente cannabis per uso medico deve comunicare alla Regione e questa all'ISS che il trattamento è stato raddoppiato, portandolo da 3 a 6 mesi, e precisando quali miglioramenti ottenuti dal paziente giustifichino il raddoppio del tempo di somministrazione della cannabis.
3. 17. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Restano valide tutte le altre norme riguardanti la coltivazione di cannabis sativa, la sua commercializzazione, la detenzione a fini personali e lo spaccio per usi diversi da quelli previsti dal comma 1.
3. 18. Gigli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. La prescrizione di cui al comma 2 non può essere presentata in farmacia trascorsa una settimana dalla data di rilascio e non può essere rinnovata.
3. 19. Gigli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Chiunque è autorizzato a trasportare preparazioni e sostanze vegetali a base di Pag. 23cannabis, purché munito di certificazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari.
3. 20. Fossati, Murer, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: i dati aggregati inserire le seguenti: per patologia,.
4. 1. Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo la parola: sesso aggiungere le seguenti: e per diagnosi, precisando oltre alla diagnosi generale, secondo l'ICD 11, anche la sintomatologia specifica per cui si intende somministrare la cannabis.
4. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 2, sostituire la parola: prescrittori con le seguenti: che hanno prescritto cannabis ad uso medico.
4. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico prescrittore e successivamente la Regione comunica tempestivamente all'Istituto superiore di sanità se tra i pazienti in trattamento con la cannabis da lungo tempo si sono verificati casi di dipendenza da cannabis, precisando il livello di dipendenza stessa: lieve, medio o grave.
4. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico prescrittore e successivamente la Regione comunica tempestivamente all'Istituto superiore di sanità i casi di dipendenza da cannabis, precisando il livello di dipendenza stessa: lieve, medio o grave.
4. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 3, dopo la parola: terapie, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento ad eventuali sintomi di dipendenza che siano sopravvenuti.
*4. 6. Gigli.

  Al comma 3, dopo la parola: terapie, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento ad eventuali sintomi di dipendenza che siano sopravvenuti.
*4. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 5.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si individuano le modalità con le quali lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede alla coltivazione, preparazione e titolazione degli estratti vegetali della cannabis, le modalità di registrazione e fornitura del principio attivo per uso galenico o industriale.
5. 1. Gigli.

  Al comma 1, dopo le parole: Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze aggiungere le seguenti: e delle strutture di cui all'articolo 6, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla Pag. 24data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate altre strutture ritenute idonee e autorizzate alla coltivazione e trasformazione, con l'obbligo di operare in « Good agricoltural and collecting practice» (GACP) in base alle procedure indicate dallo Stabilimento di cui al comma 1.
5. 2. Brignone, Andrea Maestri, Marcon, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno successivo.
  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: fabbisogno regionale con le seguenti: fabbisogno nazionale.
5. 3. D'Incecco, Patriarca, Bazoli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le eventuali criticità nel soddisfare la domanda.
5. 4. Murer, Fossati, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze comunica annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la cannabis la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui dispone in quel momento, segnalando, regione per regione, eventuali differenze tra prodotto programmato e prodotto effettivamente richiesto.
5. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze comunica annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la cannabis la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui dispone in quel momento. È inoltre tenuto per ogni regione ad evidenziare le differenze tra prodotto programmato e prodotto effettivamente richiesto.
5. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze nella sua comunicazione annuale all'Organismo statale per la cannabis precisa anche le diverse forme di cannabis, con le rispettive quantità, di cui dispone alla data della relazione, 31 maggio.
5. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il biennio 2018-2019.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico).

  1. Sulla base dell'effettivo fabbisogno, determinato ai sensi dell'articolo 5, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in « Good Manufacturing Practice» (GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici per il biennio 2018-2019.Pag. 25
  2. Dal 1o gennaio 2018, al fine di soddisfare la crescente richiesta nazionale per i medicinali a base di cannabis, con decreto del Ministro della salute, saranno individuate nelle singole regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione di quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, con l'obbligo di operare in « Good agricoltural and collecting practice» (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento. Nelle predette strutture regionali conferirà il prodotto ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie pertinenti delle stesse regioni o province autonome produttrici in base al fabbisogno regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze avrà il compito si supervisionare l'andamento delle coltivazioni regionali e garantire la soddisfazione del fabbisogno nazionale.
  3. Al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle regioni e alle province autonome per la successiva coltivazione e la distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile e per la conduzione di studi clinici.
5. 8. Plangger, Gebhard, Schullian.

  Alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il biennio 2018-2019.

  Conseguentemente all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il biennio 2018-2019,
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dal 1o gennaio 2018, al fine di soddisfare la crescente richiesta nazionale per i medicinali a base di cannabis, con decreto del Ministro della salute, saranno individuate nelle singole regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione di quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, con l'obbligo di operare in « Good agricoltural and collecting practice» (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento. Nelle predette strutture regionali conferirà il prodotto ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie pertinenti delle stesse regioni o province autonome produttrici in base al fabbisogno regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze avrà il compito si supervisionare l'andamento delle coltivazioni regionali e garantire la soddisfazione del fabbisogno nazionale.
   c) al comma 3, sostituire le parole: alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile, con le seguenti: alle regioni e alle province autonome per la successiva coltivazione e la distribuzione per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.
5. 9. Plangger, Gebhard, Schullian.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di individuazione:
   a) delle procedure e delle attività per il miglioramento qualitativo delle varietà Pag. 26di cannabis destinate alle preparazioni medicinali, attraverso la ricerca e la selezione di sementi idonee;
   b) di aree e di pratiche idonee alla coltivazione di piante di cannabis la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali, in attuazione dei titoli II e III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge;
   c) di stabilimenti chimici farmaceutici militari legittimati alla produzione del fabbisogno nazionale di preparazioni e di sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti;
   d) di enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca autorizzati alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica;
   e) di programmi, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, per la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta di cannabis.
6. 1. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.
6. 19. Mucci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Si tratta quindi di quantità prestabilite sulla base delle richieste dei medici, opportunamente raccolte e classificate dalle regioni, e degli studi clinici condotti su protocolli già approvati. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze monitorizza attentamente uso e destinazione della cannabis prodotta.
*6. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Si tratta quindi di quantità prestabilite sulla base delle richieste dei medici, opportunamente raccolte e classificate dalle regioni, e degli studi clinici condotti su protocolli già approvati. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze monitorizza attentamente uso e destinazione della cannabis prodotta.
*6. 11 Palmieri, Sarro, Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis, oltre a provvedere alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis, garantisce che manterrà sotto il suo stretto controllo sia la produzione che la successiva distribuzione alle farmacie, evitando qualunque possibile forma di dispersione del prodotto.
6. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis e garantisce il controllo sulla produzione e sulla distribuzione alle farmacie, evitando qualunque possibile forma di dispersione del prodotto.
6. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per assicurare la disponibilità di cannabis ad uso medico sul territorio Pag. 27nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: individuate fino alla fine del comma con le seguenti: individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, con l'obbligo di operare in « Good agricoltural and collecting practice» (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento e di conferimento dell'intero prodotto al predetto Stabilimento.
6. 21. La Relatrice per la XII Commissione.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuate, con decreto del Ministro della salute, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione, con l'obbligo di operare in « Good agricoltural and collecting practice» (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento e con conferimento dell'intero prodotto al predetto Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.
6. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 2, sostituire le parole: da autorizzare alla coltivazione, con l'obbligo di operare in « Good agricoltural and collecting practice» (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento e con conferimento dell'intero prodotto al predetto Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie con le seguenti: da autorizzare alla coltivazione trasformazione e distribuzione presso le farmacie, con l'obbligo di operare in « Good agricoltural and collecting practice» (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.
6. 20. Fossati, Sannicandro, Murer, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: da autorizzare alla coltivazione aggiungere le seguenti: e alla trasformazione;
   b) sopprimere le parole: e con conferimento dell'intero prodotto al predetto Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.
6. 12. Paglia, Andrea Maestri, Brignone, Marcon, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

  Al comma 2, sostituire le parole: in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento con le seguenti: nel rispetto della Pag. 28legislazione attualmente in vigore relativa alla produzione dei medicinali per uso umano.
6. 15. Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e con conferimento dell'intero prodotto al predetto Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.
6. 13. Andrea Maestri, Brignone, Marcon, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e include l'ulteriore cannabis prodotta nel quantitativo complessivo da monitorare e su cui relazionare a fine anno.
6. 10. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Poiché il dosaggio dei farmaci a base di cannabinoidi può cambiare da persona a persona, e può cambiare anche per la stessa persona nel corso della sua malattia, ogni ricetta medica deve precisare la posologia esatta a seconda della circostanza concreta in cui si trova il paziente; il medico dal canto suo deve mantenere una scheda continuamente aggiornata della quantità complessiva di farmaco prescritto e assunto dal paziente.
6. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dosaggio dei farmaci a base di cannabinoidi può cambiare da persona a persona, ogni ricetta medica deve precisare la posologia esatta sulla base della singola condizione in cui si trova il paziente. Il medico è tenuto a tenere una scheda aggiornata della quantità complessiva di farmaco prescritto e assunto dal paziente.
6. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il farmacista ritira di volta in volta le ricette, che non essendo ripetibili non sono necessarie al paziente. Nel caso di ricette digitali il farmacista le raccoglie in un database opportuno, per evitare riproducibilità e falsificazioni.
6. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il farmacista ritira di volta in volta le ricette, che non essendo ripetibili non sono necessarie al paziente. Nel caso di ricette digitali il farmacista è tenuto a raccoglierle in un database al fine di evitare falsificazioni.
6. 9. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: sul portale del Ministero della salute con le seguenti: nel proprio portale istituzionale.
7. 10. D'Incecco, Patriarca, Bazoli.

  Al comma 1, sostituire le parole: della diffusione con le seguenti: alla diffusione.
7. 9. Patriarca, D'Incecco, Bazoli.

Pag. 29

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: evidenziando con la stessa chiarezza tutti gli eventuali risultati, positivi e negativi.
7. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel portale istituzionale del Ministero della salute viene inserita una sezione rivolta direttamente ai giovani sullo stato dell'arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della cannabis. Con un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, accessibile a tutti, si darà risalto anche agli effetti negativi della cannabis se presa per scopi non medici e senza controllo medico.
7. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della salute è tenuto a predisporre nel proprio portale istituzionale una sezione destinata ai giovani nella quale spiegare, con un linguaggio semplice, gli effetti negativi della cannabis se utilizzata per scopi non medici.
7. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Presso l'Istituto superiore di sanità è istituita una commissione, di cui fanno parte genitori, docenti e medici di famiglia che analizza i contributi da inviare all'organismo statale per la cannabis, ricavandone in forma sintetica, gli spunti più efficaci da portare a conoscenza dei giovani, dei docenti e delle loro famiglie.
7. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le campagne di informazione debbono mantenere sempre un carattere performativo, che non dia adito a fraintendimenti, convertendosi in una sorta di diffusione dell'uso delle droghe stesse.
7. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e finalizzati all'attività di educazione sulla natura e sugli effetti delle sostanze stupefacenti e al contrasto del loro uso all'interno delle scuole, oltre che a campagne di sensibilizzazione nella radio-televisione pubblica e nei circuiti più appropriati.
7. 1. Gigli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La diffusione dell'uso di droghe, non solo di cannabis, attraverso campagne pubblicitarie dirette e indirette è punita con una ammenda di 1.000 euro.
7. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per le finalità di cui al comma 1, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità Pag. 30terapeutiche delle preparazioni a base di cannabis nelle diverse patologie ed in particolare sul trattamento del dolore e sull'impiego dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis.
7. 8. Lorefice, Colonnese, Nesci, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a chiedere al paziente il suo indispensabile consenso informato per avviare la ricerca è opportuno coinvolgerlo nel protocollo della ricerca in qualità di paziente esperto, perché attraverso la descrizione di tutta la complessa sintomatologia che scaturisce da un trattamento innovativo si possano trarre dati di natura qualitativa, accanto ai dati di natura quantitativa.
8. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: facoltà di farmacia e di medicina fino alla fine del comma con le seguenti: università e studi di genetica delle varietà vegetali di cannabis presso istituti di ricerca.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Promozione della ricerca.
8. 4. D'Incecco, Bazoli, Patriarca.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Tra gli studi osservazionali vanno programmati anche quelli che sulla base di evidenze scientifiche sono in grado di mostrare come cambi la condotta delle persone che agiscono sotto gli effetti della cannabis, con particolare attenzione all'aspetto dei dosaggi e ai prodotti in cui l'effetto della cannabis naturale è modificato dall'aggiunta di componenti di cannabis chimica o di altri prodotti.
8. 1. Gigli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Tra gli studi osservazionali vanno programmati anche quelli che sulla base di evidenze scientifiche sono in grado di mostrare come cambi la condotta delle persone che agiscono sotto gli effetti della cannabis, con particolare attenzione all'aspetto dei dosaggi e ai prodotti in cui l'effetto della cannabis naturale è modificato dall'aggiunta di componenti di cannabis chimica o di altri prodotti.
8. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 4. Giorgia Meloni.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  02. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone Pag. 31maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto in misura non superiore a cinque grammi lordi. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal primo periodo, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).
  La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.
  03. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
  04. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del comma 1-bis deve inviare, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio dei monopoli territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
9. 1. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: tabella IV con la seguente: tabella II.
9. 6. La Relatrice per la XII Commissione.

  Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alla tabella medicinali sezione D, dopo la voce: «Lormetazepam» è inserita la seguente: «Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)**».
9. 7. La Relatrice per la XII Commissione.

  Al comma 4, sopprimere le parole: trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard.
*9. 2. Civati, Andrea Maestri, Brignone, Marcon, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

  Al comma 4, sopprimere le parole: trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard.
*9. 3. Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 26, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica».
9. 5. Fossati, Murer, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.