CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 28 luglio 2017
863.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11984 Maestri: Sulla carenza di organico del Corpo della polizia penitenziaria e del personale addetto alle misure alternative alla detenzione presso il carcere San Michele di Alessandria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli On.li interroganti, prendendo le mosse da un recente caso di evasione, associano la vicenda al nuovo modello di vigilanza dinamica.
  Quanto al caso specifico verificatosi presso la Casa di Reclusione di Alessandria, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dopo aver precisato che l'evaso, lo scorso 6 aprile, è stato arrestato ed associato all'istituto di Milano San Vittore, dove tuttora è ristretto, ha comunicato che la vicenda ha riguardato un detenuto che, ammesso al beneficio penitenziario del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 ord. pen., era assegnato, sulla base del programma trattamentale approvato dal competente Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, a mansioni lavorative di addetto alle pulizie di varie zone situate nella intercinta esterna dell'Istituto, senza che fosse prevista un'attività di vigilanza da parte del personale di Polizia Penitenziaria.
  Così ricostruito il caso, va dunque esclusa ogni correlazione tra l'evento in parola ed il nuovo regime di vigilanza dinamica, la cui introduzione è espressione del superamento di un sistema di detenzione caratterizzato da passività e segregazione, in favore di un modello connotato da integrazione, socialità e condivisione, responsabilità ed autonomia del detenuto, in linea, oltreché con i parametri costituzionali, tra cui la finalità rieducativa della pena e la sua umanizzazione, con le migliori prassi in ambito europeo.
  La compiuta attuazione del nuovo regime penitenziario aperto, per la sua complessità e «novità» dipende, tuttavia, da una fattiva e proficua collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, a livello centrale e periferico.
  A tal fine, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede ad un costante monitoraggio delle concrete modalità attuative del nuovo modello, indicate con le circolari del 2015, in linea con le indicazioni del Ministro.
  A ciò si aggiungono poi gli interventi avviati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria al fine di potenziare i sistemi di videosorveglianza da remoto, funzionali all'attuazione del nuovo modello detentivo e che contribuiscono a garantire il regolare e sicuro svolgimento dei servizi del personale di Polizia penitenziaria. Negli ultimi due anni, impiegando i fondi di Cassa delle Ammende, sono stati approvati 30 progetti, ed altri 44 sono già stati istruiti, per la realizzazione di tali interventi.
  Oltre alle iniziative sopra indicate, preme rassicurare gli On.li interroganti che il tema della carenza di organico del Corpo di Polizia penitenziaria riveste carattere prioritario per il Ministero.
  Giova preliminarmente premettere che, contrariamente a quanto rilevato nell'atto di sindacato ispettivo, presso l'istituto di Alessandria, risultano in servizio 305 unità di Polizia penitenziaria, a fronte di 557 detenuti.
  Più in generale, proprio di recente, si è fattivamente intervenuti sulle politiche del personale. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è stato infatti Pag. 36autorizzato ad assumere circa 900 unità del Corpo di polizia penitenziaria, attingendo dalle graduatorie dei concorsi banditi e già conclusi, nonché a rinnovare le procedure concorsuali, ultimate lo scorso 19 luglio, per l'assunzione di 300 allievi agenti del ruolo maschile e 100 allievi agenti del ruolo femminile.
  Il complesso delle iniziative intraprese in uno alle nuove prospettive sul versante assunzionale, contribuirà a migliorare le condizioni di lavoro quotidiane del personale di Polizia penitenziaria nella prospettiva di una nuova definizione dell'esecuzione penale in linea con gli standard europei ed il dettato costituzionale.

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ALLEGATO 2

5-11985 Businarolo: Sulla libertà di stampa e la vicenda relativa ad un giornalista de Il Fatto quotidiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli On.li interroganti, prendendo le mosse dalla perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti del giornalista del Fatto quotidiano, Marco Lillo, chiedono di conoscere quali iniziative normative il Ministro intenda assumere affinché sia pienamente garantita la libertà di stampa e un'informazione libera.
  Va preliminarmente osservato che esula dalle prerogative del Ministro della giustizia esprimere valutazioni di qualsiasi natura su procedimenti in corso e, tanto più, su uno specifico atto di indagine disposto dall'Autorità giudiziaria, avverso il quale l'interessato potrà legittimamente esperire i rimedi impugnatori previsti dall'ordinamento.
  Merita tuttavia segnalare che, sulla base di quanto comunicato dalla Procura della Repubblica di Napoli, il decreto di perquisizione in parola ha dato ampio spazio al tema delle garanzie del giornalista e sono state precisate sia le finalità e l'oggetto dell'atto di indagine, sia le modalità delle operazioni disposte. La perquisizione è stata altresì preceduta dall'invito al giornalista all'esibizione e consegna di quanto oggetto di ricerca, invito rimasto ineseguito.
  Ciò premesso, va rilevato, in via generale, che il nostro ordinamento già garantisce un equilibrato bilanciamento tra la libertà di stampa e l'attività di ricerca della prova nel processo penale.
  Al giornalista professionista è infatti assicurata, dall'articolo 200 c.p.p., la garanzia del segreto professionale, quale ineludibile presidio posto a tutela della libera ed incondizionata attività di informazione.
  Ed è proprio correttamente interpretando tale previsione che la Suprema Corte di cassazione, in linea con la giurisprudenza della CEDU, ha più volte affermato che la posizione del giornalista professionista impone all'Autorità giudiziaria, nell'adozione di misure invasive della libertà personale, tra cui perquisizioni e sequestri, un diverso e più attento modus operandi, che investe l'onere motivazionale del provvedimento, in ordine alle finalità dell'atto, all'oggetto della ricerca ed alle stesse modalità tecniche delle operazioni, laddove riguardino strumenti informatici nella disponibilità del giornalista.
  Merita poi segnalare, sul versante delle iniziative legislative, che, nella direzione auspicata dagli On.li interroganti, si muove il disegno di legge n. 1119, già approvato alla Camera ed attualmente all'esame del Senato, anche in materia di diffamazione a mezzo stampa, che prevede, tra l'altro, la modifica del citato articolo 200 c.p.p. estendendo il segreto professionale e le relative prerogative processuali, attualmente previsto per i soli giornalisti professionisti, anche ai pubblicisti.
  Preme da ultimo ricordare che il tema della tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione, secondo i principi sanciti dalla Corte di Pag. 38Strasburgo, è espressamente contemplato tra i principi e criteri direttivi della delega governativa in materia di disciplina delle intercettazioni, contenuta nella legge di riforma del processo penale, di recente approvazione.
  Il complesso delle iniziative conferma l'attenzione riservata dal Ministro della giustizia alla questione in discussione nella piena consapevolezza che il libero e corretto esercizio della libertà di stampa assicuri una piena dialettica democratica.