CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 28 luglio 2017
863.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (C. 4601 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 4601 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;
   rilevato che il provvedimento reca una serie di interventi riconducibili sia a materie di competenza esclusiva statale, sia a materie di competenza concorrente tra Stato e regioni, in gran parte orientati sotto il profilo finalistico alla promozione di misure per la crescita economica e riconducibili, in primo luogo, alla nozione di «tutela della concorrenza», nonché alle materie – di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – «sistema tributario e contabile dello Stato», «perequazione dei bilanci pubblici» (nel cui ambito viene altresì in rilievo – con specifico riferimento alla perequazione con finalità di coesione – l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione), «armonizzazione dei bilanci pubblici» «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», nonché, per taluni profili, «ordinamento civile» e «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»;
   evidenziato che viene anche in rilievo la materia «coordinamento della finanza pubblica», come elaborata dalla più recente giurisprudenza costituzionale, e attribuita alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   osservato che il provvedimento reca inoltre una serie di interventi normativi riconducibili alle materie, di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», «tutela e sicurezza del lavoro», «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni ambientali», nonché sulle materie «agricoltura», «industria» e «artigianato», di competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   preso atto che il decreto-legge reca un complesso di interventi volti ad incidere su diversi settori dell'ordinamento e su oggetti diversificati, in gran parte orientati sotto il profilo finalistico alla promozione di misure per la crescita economica in particolare del Mezzogiorno e ricordato in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'emanazione di un decreto-legge, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico;
   rilevato che l'articolo 9-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'abrogazione dell'articolo 27, comma 12-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017 con la finalità di prevedere la riviviscenza di specifiche norme che regolamentano lo stato giuridico ed economico del personale del trasporto pubblico locale, soppresse da tale articolo, Pag. 19quali il regio decreto n. 148 del 1931, la legge n. 628 del 1952, e la legge n. 1054 del 1960, concernenti, rispettivamente, il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione, del personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane e del personale degli autoservizi extra urbani;
   sottolineato che, come ricordato dalla Corte costituzionale (ex multis sentenza n. 13 del 2012), sia la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, sia la scienza giuridica ammettono il ripristino di norme abrogate per via legislativa solo come fatto eccezionale e quando ciò sia disposto in modo espresso;
   ricordato che le «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi» della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica stabiliscono che «se si intende far rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento» (punto 15, lettera d), delle circolari del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, entrambe del 20 aprile 2001) e che analoga disposizione è prevista dalla «Guida alla redazione dei testi normativi» della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanata con circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;
   osservato che andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare espressamente se vi è un intento di reviviscenza della disciplina precedente, al fine di evitare incertezze in sede applicativa;
   osservato che l'articolo 11 consente a reti di istituzioni scolastiche, in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, di attivare interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;
   evidenziato che andrebbe valutata l'opportunità, di prevedere il parere della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, cui viene demandata l'individuazione delle aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i suddetti progetti educativi;
   rilevato che il comma 8-bis dell'articolo 12, inserito durante l'esame al Senato, autorizza la concessione alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di un contributo straordinario di 4 milioni di euro per il 2017 e di un contributo ordinario di 250 mila euro annui a decorrere dal 2018, finalizzato al pagamento degli emolumenti dei docenti di alcuni corsi di perfezionamento, facendo in particolare riferimento ai corsi di perfezionamento istituiti dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076 e agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo regio decreto;
   evidenziato che il suddetto regio decreto n. 1076 del 1939 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 212 del 2010 e che, peraltro, gli insegnamenti non erano individuati dall'articolo 2, bensì dall'articolo 4 del medesimo regio decreto;
   considerato che andrebbe dunque valutata alla luce della suddetta abrogazione l'opportunità di un coordinamento delle disposizioni del comma 8-bis dell'articolo 12;
    preso atto che l'articolo 15 attribuisce agli enti locali appartenenti alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna la facoltà di attivare forme di assistenza tecnica e amministrativa da parte delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo operanti nel medesimo territorio;
   osservato che la suddetta funzione di assistenza in capo alle province deve intendersi estesa anche alle città metropolitane, in virtù dell'articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014, secondo cui a quest'ultima sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e in virtù della lettera c) del medesimo comma 44, Pag. 20non richiamato dal comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge, che attribuisce esplicitamente alle città metropolitane tali funzioni di assistenza (»funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive»);
   rilevato che quindi al fine di assicurare un miglior coordinamento con la normativa vigente e di rendere inequivoco che sono fatte salve anche le funzioni di assistenza esercitate dalle città metropolitane, andrebbe valutata l'opportunità di richiamare, al comma 2 dell'articolo 15, anche l'articolo 1, comma 44, lettera c), della legge n. 56 del 2014;
   ricordato che l'articolo 15-ter sospende, fino al 30 novembre 2017, a beneficio dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, le sanzioni ISTAT relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989 e che la sospensione, motivata in relazione alla «gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche», è relativa ad eventuali inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti;
   rilevato, al riguardo, che la previsione in base alla quale, in caso di avvenuta irrogazione di una sanzione, «ne sono sospesi gli effetti fino al 30 novembre 2017» (data entro la quale è previsto che i comuni completino ed inviino le rilevazioni) mentre «non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione» potrebbe essere suscettibile di valutazione alla luce dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui dispone la sospensione degli effetti nel caso di avvenuta irrogazione della sanzione mentre non è prevista restituzione nel caso in cui il versamento sia già avvenuto e il comune adempia all'obbligo previsto entro il nuovo termine del 30 novembre 2017;
   preso atto che l'articolo 16 introduce misure in favore dei comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti tramite l'incremento del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 193 del 2016,
   ricordato, al riguardo, che il decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2016 che definisce le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché l'approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è stato adottato con il coinvolgimento della Conferenza unificata e che, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia, tra le altre, dell'immigrazione;
   considerato che andrebbe valutata pertanto l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, con cui si definiscono le modalità di ripartizione delle predette risorse tra i comuni interessati, sia adottato con il coinvolgimento della Conferenza unificata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 9-quinquies, che dispone l'abrogazione dell'articolo 27, comma 12-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017 con la finalità di prevedere la riviviscenza di specifiche norme che regolamentano lo stato giuridico ed economico del personale del trasporto pubblico locale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare espressamente Pag. 21tale intento di reviviscenza della disciplina precedente, al fine di evitare incertezze in sede applicativa;
   b) all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, cui viene demandata l'individuazione delle aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i suddetti progetti educativi;
   c) al comma 8-bis dell'articolo 12, che autorizza la concessione alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di un contributo straordinario, facendo riferimento a disposizioni del regio decreto n. 1076 del 1939, abrogato dal decreto legislativo n. 212 del 2010, valuti la Commissione di merito l'opportunità, alla luce della suddetta abrogazione, di un coordinamento delle disposizioni ivi contenute;
   d) all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, con cui si definiscono le modalità di ripartizione delle predette risorse tra i comuni interessati, sia adottato con il coinvolgimento della Conferenza unificata.