CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2017
861.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010 (C. 4461 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4461 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010;
   rilevato, in particolare, che l'articolo 1 dichiara esplicitamente l'intenzione delle Parti di estendere la portata del Trattato generale di cooperazione italo-colombiano, con lo scopo principale di sviluppare la collaborazione reciproca nella ricerca, nella produzione e nell'accesso ai materiali di difesa;
   considerato che i settori della cooperazione e le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'accordo corrispondono a quelli tradizionalmente elencati in altri accordi stipulati con altri Paesi nella stessa materia;
   evidenziato che l'articolo 6, dedicato allo scambio di armamenti, prevede che si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, nell'ambito di programmi comuni di produzione commissionati da una delle parti e in conformità con le rispettive legislazioni interne in materia di importazione ed esportazione di materiali di armamento e che lo scambio di armamenti potrà essere attuato sia con modalità diretta da Paese a Paese, sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.