CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2017
860.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (C. 4595 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, approvato dal Senato della Repubblica;
   osservato che il provvedimento mira a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e ad assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale;
   rilevato che l'articolo 1 del decreto dispone l'obbligatorietà e la gratuità per i minori di età fino a sedici anni di dieci vaccinazioni e prevede ulteriori quattro vaccinazioni consigliate, offerte gratuitamente, prevedendo contestualmente i casi di esonero dall'obbligo nonché le misure sanzionatorie nei confronti dei genitori e dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale che non ottemperano agli obblighi previsti dal provvedimento;
   osservato che l'articolo 2 prevede, tra l'altro, l'avvio, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, di iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e delle vaccinazioni, anche coinvolgendo le associazioni dei genitori e le associazioni di categoria delle professioni sanitarie;
   preso atto che gli articoli 3, 3-bis e 4 disciplinano gli adempimenti ai quali sono tenuti i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie con riferimento all'iscrizione dei minori ai servizi educativi e alle scuole;
   osservato che l'articolo 3, comma 3-bis, prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentino agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestino servizio una autocertificazione relativa alla propria situazione vaccinale;
   rilevato che l'articolo 4-ter prevede che il Ministro della salute integri gli obiettivi e la composizione dell'Unità di crisi permanente, già istituita presso l'Ufficio di gabinetto del medesimo Ministero, al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia sulle azioni da adottare in condizioni di rischio o di allarme;
   rilevato che l'articolo 5-ter autorizza il Ministero della salute, nel limite massimo di 359.000 euro nel 2017 e di 1.076.000 euro per il 2018, ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando, Pag. 146da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile, al fine di definire le procedure intese al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.