CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 luglio 2017
856.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07126 Moretto: Sulle condizioni dell'istituto penitenziario di Pordenone.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione è stato posto all'attenzione il caso di Stefano Borriello, deceduto il 7 agosto 2015 mentre era detenuto presso la Casa circondariale di Pordenone.
  Dalle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale, consta che la Procura della Repubblica di Pordenone ha iscritto un procedimento penale, finalizzato all'accertamento delle cause del decesso e di eventuali responsabilità.
  Secondo quanto riferito dall'ufficio giudiziario, le indagini hanno consentito di accertare come, in data 7 agosto 2015, il personale di polizia penitenziaria addetto alla sorveglianza nella sezione di detenzione aveva visto il Borriello accasciarsi al suolo non appena uscito dal bagno della camera detentiva, intervenendo prontamente a soccorrerlo, unitamente al personale infermieristico, che ha praticato ogni attività rianimatoria, anche con l'ausilio del defibrillatore in dotazione all'istituto.
  Stefano Borriello era stato, quindi, trasportato in ospedale, dove ne veniva constatato il decesso alle ore 21.04.
  Dagli atti in possesso dell'amministrazione penitenziaria, risulta che, nei giorni precedenti, il detenuto, al quale era stato diagnosticato un herpes zoster, era stato costantemente monitorato dai sanitari. Il 6 agosto 2015, il medico in servizio lo aveva visitato alle ore 9.15, consultandosi con il neurologo dell'ospedale, per concordare i dosaggi della terapia. In quello stesso giorno, il detenuto era poi tornato alle ore 12.15, 13.40 e 16.15 in infermeria, dove gli venivano riscontrati valori normali, pur in presenza di una leggera tachicardia.
  Così ricostruiti i fatti, la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero ha individuato quale causa della morte un'infezione batterica contratta circa una settimana prima del decesso, dovuta ad acquisizione di batteri ambientali generici.
  Pur rilevando che il 6 agosto 2015 il Borriello avrebbe potuto essere sottoposto ad un esame obiettivo più completo, il consulente ha, tuttavia, escluso che tempestiva somministrazione di cure antibiotiche dedicate sarebbe stata di sicura efficacia al fine di evitare il decesso.
  Alla luce di siffatte valutazioni, il Pubblico Ministero ha ritenuto di avanzare richiesta di archiviazione, in quanto non sarebbe stata raggiunta la prova che, ove ricoverato il giorno 6 agosto, il Borriello avrebbe potuto evitare la morte.
  Nel rigettare la richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 27 settembre 2016, ha disposto un supplemento di indagini, all'esito delle quali il pubblico ministero ha nuovamente avanzato richiesta di archiviazione, ritenendo sostanzialmente immutato ed inidoneo a sostenere l'accusa in giudizio il compendio investigativo acquisito.
  Allo stato, dunque, la vicenda è rimessa all'apprezzamento del giudice cui saranno trasmessi gli atti all'esito della notifica della richiesta ai congiunti della persona offesa, che potranno formulare opposizione all'archiviazione, prospettando in quella sede ogni elemento utile alla rivalutazione dei fatti.
  In attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria e sul versante degli accertamenti amministrativi, il Dipartimento Pag. 100dell'amministrazione penitenziaria ha riferito che la struttura penitenziaria di Pordenone è dotata di un defibrillatore e che sono ivi garantiti i servizi medici ed infermieristici, attraverso i quali il Borriello è stato assistito e tempestivamente soccorso.
  L'amministrazione penitenziaria ha, altresì, specificato che il ritardo con il quale sono stati avvisati i prossimi congiunti del Borriello è derivato dalla difficoltà di contattare telefonicamente i familiari, i quali sono stati informati alle ore 23.00 solo dopo numerose ricerche e tentativi risultati infruttuosi.
  Date le risultanze emerse in sede amministrativa ed in attesa delle decisioni del giudice penale, non si ritiene possano residuare spazi per immediati interventi da parte del Ministero sul caso specifico.
  Il quesito posto dagli interroganti consente di affrontare il tema generale dell'assistenza sanitaria ai detenuti che, nel quadro delle riflessioni e delle elaborazioni compiute in seno agli Stati generali dell'esecuzione penale, assume un rilievo prioritario e centrale nel panorama delle politiche, messe in atto nel corso degli ultimi anni dal Dicastero, volte al miglioramento complessivo delle condizioni di vita all'interno degli istituti di detenzione.
  Con il passaggio al servizio sanitario delle competenze in ambito carcerario di diagnosi e cura, l'amministrazione penitenziaria è impegnata nella promozione, sul territorio, della collaborazione tra Regioni ed ASL per la realizzazione di presidi sanitari adeguati ai bisogni delle persone detenute, alla luce delle Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti, approvate dalla Conferenza unificata in data 22 gennaio 2015, opportunamente diffuse alle articolazioni periferiche ed alla magistratura.
  In particolare, al fine di sperimentare e di implementare il modello di assistenza sanitaria nelle carceri attraverso l'adozione della telemedicina, sono state adottate specifiche iniziative in attuazione dell'accordo, sottoscritto il 4 agosto 2016, con Federsanità ed ANCI, coinvolgendo le diverse istituzioni interessate nella definizione di un modello innovativo di gestione della salute all'interno degli istituti di pena che prevede, tra l'altro, l'adozione di un diario clinico informatizzato e la realizzazione di una piattaforma in grado di dialogare con le strutture del Servizio sanitario nazionale onde assicurare completezza e tempestività di comunicazione sulle condizioni di salute dei detenuti. Il progetto, in fase avanzata di realizzazione, vedrà a breve l'avvio delle prime sperimentazioni su base regionale.
  Quanto al segnalato problema delle scoperture d'organico presso la Casa circondariale di Pordenone, pur evidenziandosi che la questione non pare incidere sul caso relativo alla morte di Stefano Borriello, si osserva che, al gennaio 2017, risultano in servizio presso l'istituto 45 dipendenti a fronte di un organico pari a 56.
  Anche la situazione della Casa circondariale potrà, comunque, trovare giovamento dalle nuove assunzioni, ormai imminenti.
  Infatti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2016 l'Amministrazione penitenziaria è stata autorizzata ad assumere n. 887 unità di agenti vincitori di concorso: il decreto- legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (decreto «milleproroghe»), convertito in legge, ha previsto la proroga, sino al dicembre 2017, della validità delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'Ordinamento militare, pubblicate in data non anteriore al 1o gennaio 2012.
  Tale intervento normativo consentirà all'Amministrazione di attingere a tali graduatorie per avviare le procedure finalizzate all'assunzione, nell'anno in corso, di 887 unità che andranno a colmare, in parte, il vuoto in organico del corpo di Polizia penitenziaria.
  Nella medesima prospettiva del miglioramento dei modelli di organizzazione ed in attuazione del nuovo regolamento introdotto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, che ha ridisegnato l'intero apparato del Ministero della giustizia, sono in corso di Pag. 101emanazione diversi decreti ministeriali, relativi, tra l'altro, alla rimodulazione della dotazione organica dei ruoli della polizia penitenziaria prevista dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, adottato in attuazione della delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 per il riordino della carriera delle forze di polizia, nonché per l'adozione delle misure per la definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione delle sedi di servizio del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, in attuazione del decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016.
  Si tratta di iniziative che dimostrano la costante attenzione riservata dal Governo al tema dell'adeguamento delle risorse umane del Corpo di polizia penitenziaria, che intende migliorare le condizioni di lavoro negli istituti, garantirne maggior sicurezza ed assicurare un miglior trattamento per le persone detenute.

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ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. (C. 4299 Agostinelli).

SUBEMENDAMENTI E EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

Subemendamenti all'emendamento 1.1 della Relatrice

  All'articolo 1, comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: la pubblica autorità a mezzo dei competenti servizi sociali, ove consentito dalle circostanze con le seguenti: la pubblica autorità, di cui all'articolo 9 della legge n. 184 del 1983, anche avvalendosi dei competenti servizi sociali,.
0. 1. 1. 1. Ferranti.

  All'articolo 1, capoverso Art. 403, primo periodo, dopo le parole: di collocarlo presso parenti entro il quarto grado, aggiungere le seguenti: ovvero presso altri soggetti già legati al minore da significativi rapporti affettivi o di cura, anche se non parenti.
0. 1. 1. 2. Andrea Maestri.

  Dopo le parole: parenti entro il quarto grado aggiungere le seguenti:, qualora sussista una relazione preesistente e significativa con il minore.
0. 1. 1. 3. Santerini.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 403 codice civile, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: La pubblica autorità è tenuta, prima di avviare le operazioni allontanamento del minore e di collocamento in ambiente adeguato, di cui al comma precedente, a porre in essere interventi volti al miglioramento del contesto in cui il minore vive.
0. 1. 1. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 403 codice civile, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Dell'ascolto del minore di cui al primo comma, la pubblica autorità, anche a mezzo di un suo delegato, deve redigere processo verbale e effettuare una registrazione audio video.
0. 1. 1. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso, secondo comma, dopo le parole: senza indugio inserire le seguenti: e comunque entro quarantotto ore.
0. 1. 1. 4. Ferranti.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 403 codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: La pubblica autorità, entro ventiquattro ore dal collocamento in un ambiente adeguato, di cui al comma precedente, dispone una visita medica al fine di appurare le condizioni di salute del minore, accertare eventuali abusi subiti, e nel caso si manifestino sospetti di squilibri psicologi, si attiva al fine di sottoporre il minore a visita specialistica da parte di un neuropsichiatra infantile.
0. 1. 1. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.Pag. 103  All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 403 codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Decorsi novanta giorni dal collocamento del minore, assunte le opportune informazioni, la pubblica autorità verifica l'idoneità del luogo prescelto, anche al fine dell'assunzione di eventuali provvedimenti correttivi nell'interesse superiore del minore.
0. 1. 1. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

ART. 1.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

  L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 403. – (Intervento della pubblica autorità a tutela dei minori). – Quando il minore si trova in uno stato di evidente abbandono o comunque esposto a grave pericolo per il suo benessere fisico o psichico, la pubblica autorità, a mezzo dei competenti servizi sociali, ove consentito dalle circostanze, sentito il minore stesso che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, ne dispone, in via urgente e provvisoria, il collocamento in un ambiente adeguato alle sue esigenze sino a quando si possa provvedere in modo stabile alla tutela della sua persona, valutando prioritariamente la possibilità di collocarlo presso parenti entro il quarto grado.
  L'autorità procedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento adottato in applicazione del primo comma al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del presente codice, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 4, 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184.».
1. 1. La Relatrice.