CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 luglio 2017
853.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11712 Cominardi: Danni derivanti agli enti previdenziali da licenziamenti irrogati in conseguenza di cessioni o retrocessioni di ramo d'azienda nei centri commerciali outlet.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante richiama nuovamente l'attenzione sulla nota prassi, invalsa in alcuni proprietari di centri commerciali, di dare in locazione le proprie unità immobiliari mediante la stipula di contratti di affitto di ramo di azienda, imponendo agli affittuari l'obbligo di restituire – alla scadenza del contratto (o comunque in caso di risoluzione dello stesso) – il locale senza alcun dipendente e prevedendo altresì esose penali per l'affittuario che, al momento della restituzione, non aveva provveduto al licenziamento dei lavoratori.
  Con particolare riferimento all’outlet di Fidenza, la società Saldarini Srl ha svolto la propria attività di commercio e vendita di abbigliamento presso uno dei locali del predetto outlet di proprietà della società VR Milan Srl.
  Com’è noto, il 10 gennaio 2014, VR Milan Srl comunicava la cessazione – a decorrere dal successivo 21 giugno – degli effetti del contratto stipulato con Saldarini Srl negandone il rinnovo.
  Conseguentemente, il 22 maggio 2014, Saldarini Srl citava in giudizio VR Milan Srl allo scopo di stabilire la reale natura giuridica del contratto stipulato tra le due società e, più precisamente, per accertare se tale contratto fosse un rapporto di locazione commerciale o piuttosto un contratto di affitto di ramo di azienda.
  L'INPS, rilevato che dal giudizio promosso poteva subire delle conseguenze indirette, il 17 gennaio 2014, si costituiva in giudizio, ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile, che consente per l'appunto l'intervento in giudizio di un soggetto diverso dalle parti originarie.
  Con sentenza n. 1115 del 2016, il Tribunale di Parma qualificava il contratto stipulato tra Saldarini Srl e VR Milan come contratto di affitto di ramo di azienda, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile condannando Saldarini Srl alla restituzione del ramo medesimo e dei locali dove veniva svolta l'attività commerciale.
  Ne conseguiva l'illegittimità dei licenziamenti intimati da Salderini Srl ai propri dipendenti in quanto, ai sensi del predetto articolo 2112 del codice civile, i rapporti di lavoro avrebbero dovuto proseguire in capo a VR Milan.
  Quest'ultima ha tuttavia manifestato l'intenzione di non voler proseguire i rapporti di lavoro non volendo svolgere, né direttamente né indirettamente, alcuna attività imprenditoriale presso il ramo di azienda del quale era rientrata in possesso.
  In siffatto contesto, alcuni lavoratori di Salderini Srl hanno avviato – ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile – un tentativo di conciliazione presso l'ispettorato territoriale del lavoro di Parma-Reggio Emilia al fine di poter individuare il soggetto con il quale proseguire i loro rapporti di lavoro ancora in essere alla luce della predetta sentenza.
  Al riguardo il predetto ufficio ha reso noto che tali procedure si sono concluse in alcuni casi con il verbale di mancato accordo in altri con un verbale di mancata comparizione per assenza delle parti.Pag. 93
  Avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Parma, Salderini Srl ha proposto ricorso alla Corte di appello di Bologna. In tale giudizio, l'INPS ha tuttavia ritenuto di non intervenire per carenza di interesse dal momento che lo stesso verte principalmente sui rapporti tra le parti in causa ed essendo stata definita la questione che aveva giustificato l'intervento dell'Istituto nel giudizio di primo grado (ovverosia la corretta qualificazione del contratto posto in essere dalle due società).
  Inoltre, l'INPS ha reso che sono pervenute alla sede di Parma solo tre domande di prestazioni a sostegno del reddito da parte degli otto lavoratori della Saldarini. Tuttavia, in mancanza della comunicazione di cessazione di rapporto di lavoro, l'Istituto non ha rogato alcuna prestazione.
  Da ultimo, faccio presente che dagli accertamenti compiuti dal predetto Ispettorato territoriale è emersa la regolarità dei contratti di lavoro dei dipendenti di Saldarini Srl, mentre sono state riscontrate elusioni di natura fiscale delle quali è stata prontamente informato il competente nucleo territoriale della Guardia di Finanza.

Pag. 94

ALLEGATO 2

5-11581 Damiano: Tutela dei lavoratori del quotidiano «l'Unità».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli interroganti, con il presente atto parlamentare, richiamano l'attenzione del Governo sulla situazione economica della testata giornalistica «L'Unità» e sulle conseguenti ricadute occupazionali.
  A tale proposito, rappresento che nei giorni scorsi è pervenuta agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione da parte della società Unità Srl, relativa all'esito dell'assemblea tenutasi in sede aziendale lo scorso 5 luglio, alla presenza dell'editore e del comitato redazione.
  Nel corso dell'incontro è stata analizzata la situazione economica del giornale ed è stata presa in considerazione la possibilità di richiedere l'utilizzo della CIGS ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 416 del 1981 per cessazione di attività, previa dichiarazione dello stato di crisi.
  Le parti si incontreranno in sede sindacale, il prossimo 14 luglio, per pervenire ad una decisione in merito, finalizzata a richiedere eventualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'incontro per l'accordo sull'utilizzo della cassa integrazione.
  Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha reso noto che l'Unità ha beneficiato del contributo all'editoria sino al 2014 (sebbene la relativa erogazione è avvenuta nel marzo del 2016). Successivamente, per le annualità 2015 e 2016, la medesima società non ha presentato domanda per l'accesso al contributo, non ricorrendo i presupposti di legge.
  Conseguentemente, il Dipartimento ha fatto sapere di non aver potuto attuare le forme di controllo (regolarità dei pagamenti degli stipendi e dei contributi previdenziali, applicazione dei contratti collettivi) previste dalla normativa che disciplina l'erogazione del contributo pubblico per l'editoria.
  Da ultimo, tengo a precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare gli sviluppi della vicenda al fine di esaminare le eventuali problematiche che possano emergere nei prossimi giorni e mettendo in campo, qualora ne ricorrano i presupposti, gli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori previsti dalla normativa vigente per le aziende del settore.