CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 luglio 2017
853.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente (Testo unificato C. 104 Binetti e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 104 Binetti e abb., recante «Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente»;
   preso atto che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia politiche sociali, ascritta alla competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117,quarto comma, della Costituzione;
   rilevato che, con riferimento a singoli profili, possono essere altresì richiamate le materie istruzione (articolo 6) e tutela della salute (articolo 7) – di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione – nonché, con riferimento alle attività di utilità sociale definite dall'articolo 4, le materie di competenza concorrente valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, ordinamento sportivo e la materia di competenza residuale regionale turismo, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione;
   considerato che la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale ammette l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o regionale, sulla base del principio della cosiddetta attrazione in sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, che contemplino l'intesa;
   preso atto con favore, in proposito, delle disposizioni recate dall'articolo 8, in materia di modalità e termini per la presentazione dei progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali nonché di definizione di criteri per la ripartizione delle risorse del fondo appositamente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, norme che prevedono un coinvolgimento delle regioni attraverso l'intesa della Conferenza unificata;
   osservato altresì che un coinvolgimento delle regioni è previsto anche all'articolo 6 in materia di partecipazione delle persone anziane a processi educativi ed alla formazione inter e intragenerazionale;
   segnalata l'esigenza di prevedere un adeguato coinvolgimento delle regioni, considerata la loro competenza concorrente in materia di tutela della salute nonché residuale in materia di politiche sociali, anche all'articolo 7, laddove si stabilisce che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale Pag. 16agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente osservazione:
   all'articolo 7, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un adeguato coinvolgimento delle regioni, nell'ambito della promozione delle politiche di sostegno alla persona anziana.

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ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. (C. 3960, approvata dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3960, approvata dal Senato, recante «Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali»;
   preso atto che le disposizioni contenute nel provvedimento attengono principalmente, in virtù della natura del CONI e del CIP, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, rimette alla competenza esclusiva statale e rilevato inoltre che la materia «ordinamento sportivo» rientra tra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   considerato che la proposta di legge come modificata dispone in materia di limiti al numero dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, nonché del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive paralimpiche, delle Discipline sportive paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica e che pertanto, appare opportuno aggiornare il titolo della proposta di legge medesima, che fa riferimento solo ad alcune delle realtà disciplinate dal testo a seguito delle modifiche;
   preso atto che l'articolo 5, comma 4, del testo in esame prevede la possibilità di svolgere un ulteriore mandato per i presidenti e i membri di federazioni, discipline sportive ed enti di promozione sportiva in carica alla data di entrata in vigore della legge, che hanno già raggiunto il limite massimo di tre mandati previsto dall'articolo 16 comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del provvedimento;
   sottolineato, al riguardo, che l'articolo 16, comma 2 sopra richiamato prevede al quinto periodo la possibilità per gli statuti di abbassare il limite dei tre mandati e rilevata pertanto la necessità di coordinare tale disposizione con quanto stabilito dal citato articolo 5, comma 4, del testo in esame;
   rilevato che l'articolo 5, comma 4-quater, del testo in esame prevede la possibilità di svolgere un ulteriore mandato per i presidenti e i membri di federazioni, discipline sportive ed enti di promozione sportiva paralimpici in carica alla data di entrata in vigore della legge, che hanno già raggiunto il limite di tre mandati cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come modificato dall'articolo 3-bis del provvedimento; Pag. 18
   evidenziato che, al contempo, l'articolo 14, comma 4, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 43 del 2017, come modificato dallo stesso articolo 3-bis, prevede che gli statuti possono prevedere un limite di mandati inferiore a tre e che pertanto appare necessario un coordinamento di tale disposizione con quanto previsto in tema di deroga al limite massimo dei tre mandati dall'articolo 5, comma 4-quater sopra citato;
   rilevato che la disciplina di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 – che riguarda gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate – come modificato dall'articolo 2 del testo in esame si applica anche agli Enti di promozione sportiva disciplinati dall'articolo 16-bis del medesimo decreto legislativo n. 242 del 1999;
   rilevato inoltre che l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 43 del 2017 – che riguarda le Federazioni sportive paralimpiche e le Discipline sportive paralimpiche – come modificato dall'articolo 3-bis della proposta di legge in esame si applica anche gli Enti di promozione sportiva paralimpica disciplinati dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 43 del 2017,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:
    1) all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2, quinto periodo, siano aggiunte, infine, le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4»;
    2) all'articolo 3-bis, comma 1, capoverso comma 4, primo periodo, siano aggiunte in fine le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-quater»;
    3) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, dopo le parole «articolo 16», inserire le seguenti: «comma 2, secondo periodo».
   e con le seguenti osservazioni:
    a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, per le ragioni esposte in premessa, la disciplina di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 –come modificato dall'articolo 2 del testo in esame – con quanto previsto dall'articolo 16-bis del medesimo decreto legislativo n. 242 del 1999;
    b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, per le ragioni esposte in premessa, la disciplina dell'articolo 14, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 43 del 2017 come modificato dall'articolo 3-bis della proposta di legge in esame con quanto previsto dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 43 del 2017.

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ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali (C. 3960, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3960, approvata dal Senato, recante «Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali»;
   preso atto che le disposizioni contenute nel provvedimento attengono principalmente, in virtù della natura del CONI e del CIP, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, rimette alla competenza esclusiva statale e rilevato inoltre che la materia «ordinamento sportivo» rientra tra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   considerato che la proposta di legge come modificata dispone in materia di limiti al numero dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, nonché del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive paralimpiche, delle Discipline sportive paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica e che pertanto, appare opportuno aggiornare il titolo della proposta di legge medesima, che fa riferimento solo ad alcune delle realtà disciplinate dal testo a seguito delle modifiche;
   preso atto che l'articolo 5, comma 4, del testo in esame prevede la possibilità di svolgere un ulteriore mandato per i presidenti e i membri di federazioni, discipline sportive ed enti di promozione sportiva in carica alla data di entrata in vigore della legge, che hanno già raggiunto il limite massimo di tre mandati previsto dall'articolo 16 comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del provvedimento;
   sottolineato, al riguardo, che l'articolo 16, comma 2 sopra richiamato prevede al quinto periodo la possibilità per gli statuti di abbassare il limite dei tre mandati e rilevata pertanto la necessità di coordinare tale disposizione con quanto stabilito dal citato articolo 5, comma 4, del testo in esame;
   rilevato che l'articolo 5, comma 4-quater, del testo in esame prevede la possibilità di svolgere un ulteriore mandato per i presidenti e i membri di federazioni, discipline sportive ed enti di promozione sportiva paralimpici in carica alla data di entrata in vigore della legge, che hanno già raggiunto il limite di tre mandati cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come modificato dall'articolo 3-bis del provvedimento; Pag. 20
   evidenziato che, al contempo, l'articolo 14, comma 4, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 43 del 2017, come modificato dallo stesso articolo 3-bis, prevede che gli statuti possono prevedere un limite di mandati inferiore a tre e che pertanto appare necessario un coordinamento di tale disposizione con quanto previsto in tema di deroga al limite massimo dei tre mandati dall'articolo 5, comma 4-quater sopra citato;
   rilevato che la disciplina di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 – che riguarda gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate – come modificato dall'articolo 2 del testo in esame si applica anche agli Enti di promozione sportiva disciplinati dall'articolo 16-bis del medesimo decreto legislativo n. 242 del 1999;
   rilevato inoltre che l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 43 del 2017 – che riguarda le Federazioni sportive paralimpiche e le Discipline sportive paralimpiche – come modificato dall'articolo 3-bis della proposta di legge in esame si applica anche gli Enti di promozione sportiva paralimpica disciplinati dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 43 del 2017;
   considerato che i medesimi articoli 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, e 14, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 43 del 2017 – nel testo modificato dagli articoli 2 e 3-bis del provvedimento in esame – prevedono che gli statuti degli enti sportivi disciplinano le procedure per l'elezione degli organi direttivi «anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini»;
   rilevata l'opportunità di valutare le predette disposizioni anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:
    1) all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2, quinto periodo, siano aggiunte, infine, le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4»;
    2) all'articolo 3-bis, comma 1, capoverso comma 4, primo periodo, siano aggiunte in fine le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-quater»;
    3) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, dopo le parole «articolo 16», inserire le seguenti: «comma 2, secondo periodo»;
   e con le seguenti osservazioni:
    a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, per le ragioni esposte in premessa, la disciplina di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 –come modificato dall'articolo 2 del testo in esame – con quanto previsto dall'articolo 16-bis del medesimo decreto legislativo n. 242 del 1999;
    b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, per le ragioni esposte in premessa, la disciplina dell'articolo 14, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 43 del 2017 come modificato dall'articolo 3-bis della proposta di legge in esame con quanto previsto dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 43 del 2017;
    c) all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, e all'articolo 14, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 43 del 2017 – nel testo modificato dagli articoli 2 e 3-bis – valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la parola: «anche», alla luce di quanto evidenziato in premessa.