CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 luglio 2017
850.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10909 Fanucci: Misure per facilitare la partecipazione a percorsi rieducativi di soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità, in relazione all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Fanucci, inerente alle misure per facilitare la partecipazione a percorsi rieducativi di soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità, in relazione all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali faccio presente preliminarmente, che è opportuno ricordare che l'articolo 12, comma 1, della legge di stabilità per il 2015 ha istituito, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o altri enti locali.
  La predetta misura è stata confermata, in via sperimentale, anche per il biennio 2016-2017, dalla legge di stabilità per il 2016 che ha esteso le categorie dei soggetti beneficiari della misura ricomprendendo anche i detenuti e gli internati impegnati all'esterno in attività volontarie e gratuite, nonché i richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.
  Infine, la legge di bilancio 2017 ha previsto un ulteriore estensione delle tipologie dei soggetti beneficiari della misura in parola, includendovi gli imputati ammessi alla prova nel processo penale, i condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, i tossicodipendenti condannati per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti.
  Tanto premesso, occorre precisare che le predette disposizioni normative incidono solo sugli aspetti strettamente assicurativi, non intervenendo in alcun modo sugli obblighi prescritti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il cui campo di applicazione rimane quello disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Con riferimento a quanto evidenziato dall'interrogante, faccio presente che i lavoratori di pubblica utilità (LPU) o messa alla prova (MAP) non rientrano nelle previsioni «speciali» di cui al comma 12-bis dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che riguardano solamente determinate categorie di volontari per i quali si applicano le disposizioni previste per i lavoratori autonomi dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Pertanto, ai lavoratori di pubblica utilità (LPU) o messa alla prova (MAP) si applicano le prescrizioni generali del decreto legislativo n. 81 del 2008 e non quelle, per così dire, «semplificate» previste dal combinato disposto dei citati articoli 3, comma 12-bis e 21. 
  Il predetto quadro normativo non consente, dunque, di esimere i soggetti promotori di progetti di pubblica utilità che accolgano LPU o MAP dall'applicazione di tutti gli obblighi in materia di tutela della Pag. 105salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prescritti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
  In ogni caso, tenuto conto della problematica segnalata dall'interrogante, posso assicurare che il Ministero che rappresento – in collaborazione con l'INAIL – valuterà la possibilità di intraprendere iniziative finalizzate alla semplificazione dei predetti obblighi relativamente a fattispecie concernenti tipologie omogenee di lavoratori o di attività svolte.

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ALLEGATO 2

5-11461 Lombardi: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali nella società Wind 3 in relazione alla previsione dell'esternalizzazione del customer care della società Tre.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Lombardi e altri inerente alle iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali della società Wind Tre spa in relazione alla esternalizzazione, prevista dal piano industriale della Società, dei servizi relativi alle attività di customer care (assistenza alla clientela), faccio presente che allo scopo di acquisire informazioni utili per dare risposta all'interrogazione, lo scorso 9 giugno, i funzionari dell'ispettorato territoriale del lavoro di Roma hanno effettuato – su espressa richiesta del Ministero del lavoro – un accesso ispettivo presso la sede legale della società Wind Tre Spa. All'esito degli accertamenti di competenza, gli ispettori del lavoro hanno redatto una relazione dalla quale è emerso quanto segue.
  Wind Tre Spa, azienda leader in Italia nel mercato della telefonia mobile, è nata dalla fusione tra le società Wind Telecomunicazioni Spa (Wind) e H3G Spa (H3G).
  Al fine di gestire il processo di integrazione e di efficientamento degli organici successivo alla fusione, Wind Tre Spa ha deciso di ridefinire il proprio assetto organizzativo. A tal fine, la nuova società ha definito un programma di incentivi per l'esodo volontario dei dipendenti che ne avessero manifestato interesse.
  Con particolare riferimento alle attività di call center, oggetto del presente atto parlamentare, la Società ha assunto la decisione di cedere il ramo di azienda denominato «Call Center 133» costituito dai call center di Genova, Cagliari, Roma e Palermo, mantenendo invece la gestione diretta dei call center di Ivrea, Milano e Pozzuoli. In particolare, il ramo «Call Center 133» svolge servizi di assistenza amministrativo-commerciale e assistenza tecnica di primo livello, effettuati prevalentemente in front line (cioè mediante contatto telefonico con i clienti che abbiano chiamato il numero 133). Attualmente nel predetto ramo sono impiegati 912 lavoratori, 57 dei quali cesseranno consensualmente il loro rapporto di lavoro entro il prossimo 30 giugno per aver sottoscritto verbali di conciliazione, ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.
  Tanto premesso, faccio presente che, lo scorso 22 maggio, a seguito delle richieste avanzate dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, la società ha presentato il proprio business plan manifestando l'intenzione di procedere alla cessione del ramo d'azienda «Call Center 133». La società si è altresì resa disponibile ad avviare un confronto con le organizzazioni sindacali al fine di addivenire ad un accordo che individui specifiche misure volte a rafforzare le tutele già previste dalla legge in favore dei lavoratori coinvolti nella cessione.
  Lo scorso 24 maggio – a seguito degli scioperi annunciati dal personale coinvolto nella cessione – la Società ha convocato le organizzazioni sindacali dei lavoratori per l'espletamento della cosiddetta fase di raffreddamento. L'incontro si è tuttavia concluso con esito negativo, stante l'inconciliabilità delle posizioni espresse dalle Parti.
  Successivamente, lo scorso 29 maggio – presso il Ministero del lavoro e delle Pag. 107politiche sociali – si è tenuto un incontro tra i vertici societari e le rappresentanze sindacali dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 83 del 2000 avente ad oggetto l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. All'esito dell'incontro, il Ministero che rappresento – preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa – ha comunque invitato le parti a ridurre al minimo i disagi per l'utenza, in conformità con i principi informatori della citata legge n. 83 del 2000.
  Lo scorso 9 giugno, Wind Tre Spa e la società Comdata in qualità di cessionaria, hanno comunicato alle rappresentanze sindacali dei lavoratori – ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990 – l'intenzione di procedere al trasferimento del ramo di azienda denominato «Call center 133», con il contestuale affidamento in appalto a Comdata del servizio collegato al ramo d'azienda ceduto. Le due società hanno inoltre precisato che il trasferimento del ramo azienda avverrà nel pieno rispetto dell'articolo 2112 del codice civile, manifestando comunque piena disponibilità ad un confronto con le organizzazioni sindacali nell'ambito del quale potranno essere esaminate eventuali soluzioni volte a fornire ulteriori garanzie occupazionali e di continuità al personale trasferito. 
  Informo, al riguardo, che, lo scorso 27 giugno, presso la sede Confindustria di Roma si è tenuto un incontro tra Wind Tre, Comdata e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, all'esito del quale è stato sottoscritto un accordo che definisce ulteriori tutele in favore dei lavoratori interessati rispetto a quelle previste dalla normativa in materia di cessione di ramo.
  In particolare, nell'ambito del predetto accordo, Comdata si è impegnata a non procedere – per l'intera durata del contratto di servizio – a licenziamenti collettivi nei confronti dei lavoratori trasferiti a Wind Tre, garantendo agli stessi la permanenza della sede di lavoro nell'attuale comune. Wind Tre dal canto suo, ha confermato che, in caso di cessazione anticipata del contratto, applicherà la clausola sociale di garanzia in favore dei lavoratori trasferiti, individuando un nuovo operatore che garantisca la salvaguardia dei posti di lavoro e dei trattamenti.
  Inoltre, in considerazione dei volumi di attività attesi, Comdata si è impegnata a riconoscere incrementi dell'orario di lavoro fino a sei ore giornaliere in favore di quei lavoratori part-time, attualmente in servizio a 4 o 5 ore giornaliere, che ne facciano richiesta.
  Wind Tre si è impegnata a garantire ai lavoratori trasferiti l'attuale regime di assistenza sanitaria aziendale per l'intera durata dell'appalto del servizio, ivi inclusi eventuali rinnovi.
  In siffatto contesto, posso assicurare che la questione rappresentata con il presente atto parlamentare è all'attenzione del Ministero che rappresento che continuerà a monitorarne i futuri sviluppi anche nella prospettiva di esaminarne eventuali criticità e comunque riservando una forte attenzione al tema della salvaguardia della continuità occupazionale.

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ALLEGATO 3

5-11611 Damiano: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.
5-11614 Fassina: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.
5-11702 Lombardi: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono tutte sulla situazione riguardante i trasferimenti di lavoratori della società Vodafone. Pertanto, fornirò per esse una risposta congiunta.
  Innanzitutto ci tengo a precisare che sulla vicenda lo scorso 20 giugno la Confederazione dei Comitati di base del lavoro privato (COBAS) ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, trasmesso anche al Ministero che rappresento. Tale esposto è stato successivamente inoltrato dalla Direzione Centrale Vigilanza, Affari legali e Contenzioso dell'ispettorato nazionale del lavoro agli Ispettorati territoriali competenti (di Torino, Milano, Padova, Roma e Napoli) per le verifiche di competenza.
  Secondo quanto rappresentato nell'esposto, i dipendenti di Vodafone Italia Spa sarebbero stati oggetto di provvedimenti ritorsivi da parte dell'azienda, in conseguenza delle azioni legali da essi intentate contro la cessione di ramo d'azienda a Comdata Care Spa e del loro passaggio alle dipendenze di quest'ultima. A maggio 2017, inoltre, nonostante le pronunce giurisdizionali, Vodafone Italia Spa ha annunciato la creazione di un polo a Milano e di un altro al centro-sud presso i quali trasferire i lavoratori che si sono opposti alla cessione del ramo d'azienda, ottenendo sentenze favorevoli di reintegrazione, oltre che altri lavoratori estranei alla cessione ma che non possono svolgere per problemi di salute l'attività di call center.
  Relativamente al confronto sindacale sul trasferimento collettivo, l'ispettorato territoriale di Milano ha rappresentato che la Società lo scorso 29 maggio è stato dato corso all'informativa sindacale relativa alla procedura di trasferimento collettivo di 19 lavoratori dalla sede di Ivrea a quella di Milano, come previsto dal vigente CCNL Telecomunicazioni. Nell'ambito dei successivi diversi incontri, le organizzazioni sindacali hanno espresso la loro contrarietà al trasferimento, chiedendo all'azienda in primo luogo la ricerca di una soluzione alternativa al trasferimento, e in subordine la ricerca di soluzioni atte a contenere i disagi derivanti dal medesimo.
  Ciò premesso, informo che allo stato attuale, da parte degli ispettorati territorialmente competenti, sono in corso le programmazioni per le verifiche di competenza presso le sedi interessate. Dall'esito di tali accertamenti, verranno adottate le opportune iniziative ed eventuali provvedimenti.Pag. 109
  Dalle prime informazioni acquisite dall'ispettorato territoriale di Milano il 26 giugno scorso l'organizzazione sindacale COBAS ha inviato formale diffida alla Vodafone Italia SpA al fine di procedere all'immediata revoca dei trasferimenti e alla progressiva fusione del personale reintegrato negli ordinari reparti aziendali della sede di Ivrea. Detta sigla sindacale ha invitato, inoltre, la Società, in caso di eventuale esubero presso tale sede o di necessità di implementare l'organico della sede milanese, ad identificare criteri oggettivi e non discriminatori né ritorsivi per l'individuazione del personale da trasferire. L'organizzazione sindacale ha ribadito, inoltre, che il trasferimento collettivo costituisce in realtà una ritorsione nei confronti di chi ha agito per la tutela dei propri diritti; evidenziando che il trasferimento ha riguardato gli iscritti a COBAS, ivi compresi i due componenti della RSU.
  Secondo quanto indicato nell'esposto presentato da COBAS, peraltro, il gruppo di lavoratori destinati dalla Società, azienda al nuovo polo milanese verrà adibito ad attività cosiddette di back-office, consistenti nell'attivazione e nella configurazione delle linee telefoniche dei clienti aziendali e non ad attività che prevedono il contatto telefonico con la clientela. Tali attività, secondo tale sigla sindacale, non necessitano di competenze specifiche e possono essere fisicamente svolte presso qualsiasi sede, senza costi aggiuntivi, come suffragato dal fatto che esse, sino ad oggi, sono state svolte da società outsourcer, prevalentemente localizzate fuori dall'Italia.
  Segnalo, inoltre, che anche la Regione Piemonte non ha nascosto il suo interesse istituzionale sulla vicenda e, a seguito dell'incontro con i lavoratori, ha dichiarato che la questione andrebbe approfondita con la società. 
  Informo, inoltre, che allo stato attuale, come dichiarato dalla Società, è previsto un ulteriore incontro sindacale con i rappresentanti sindacali COBAS per la giornata odierna.
  Da ultimo, sottolineando l'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attendere di conoscere gli esiti dei controlli intrapresi dagli Ispettorati territoriali per poter valutare tutti gli elementi utili all'analisi del quadro complessivo della vicenda.
  Ribadisco che l'impegno del Ministero che rappresento è volto certamente, nei limiti delle proprie competenze, a vigilare sul rispetto della legislazione in materia di lavoro e previdenza sociale e a sanzionare eventuali comportamenti non conformi ad essa.

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ALLEGATO 4

5-10736 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali e riconoscimento di adeguate tutele sul piano lavorativo dei dipendenti della società Consulmarketing SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Tripiedi e altri, inerente alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al riconoscimento di adeguate tutele, sul piano lavorativo, ai dipendenti della società Consulmarketing Spa, faccio presente che la società Consulmarketing Spa – avente sede legale e unità operativa in Milano – opera su tutto il territorio nazionale, nel settore delle rilevazioni dati e delle ricerche di mercato.
  Il 22 marzo 2016, la società ha dato avvio ad una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 465 dipendenti su un organico complessivo pari a circa 1.100 unità lavorative. Alla base di tale decisione vi era l'esigenza, da parte della Società, di contenere il sensibile incremento del costo del lavoro, a seguito delle procedure di stabilizzazione avviate nel corso degli anni 2013-2014. La predetta procedura si è conclusa, il 6 giugno 2016, con un accordo sindacale che prevedeva, tra l'altro:
   il ricorso a licenziamenti su base volontaria (al riguardo, la Società ha effettuato 8 licenziamenti sulla base del criterio della non opposizione);
   il ricorso, per il periodo dal 28 giugno al 5 dicembre 2016, ad un contratto di solidarietà di tipo «difensivo» nei confronti di 388 lavoratori prevalentemente impiegati nell'attività di rilevazione di mercato (cosiddetti rilevatori). Tale contratto peraltro non ha mai trovato applicazione.

  Sempre al fine di fronteggiare l'aumento del costo del lavoro, la Società ha previsto il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Tali contratti, nella maggior parte dei casi, sono stipulati dalla Società con propri lavoratori assunti in precedenza con contratto a tempo indeterminato ovvero a termine mentre solo una piccola parte di essi hanno riguardato soggetti esterni.
  Con nota inviata il 7 dicembre 2016 alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, la Società indicava i lavoratori con cui aveva sottoscritto i contratti di collaborazione. Conseguentemente, le rappresentanze sindacali comunicavano alla Società l'avvio dello stato di agitazione. 
  Successivamente, lo scorso 19 gennaio, la Società – che al momento aveva in organico 991 unità lavorative – ha dato avvio ad una nuova procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 350 lavoratori impiegati nel settore rilevamenti nell'ambito della commessa con la società Nielsen Services Italy Srl.
  Conseguentemente, la Regione Lombardia e il Ministero dello sviluppo economico hanno avviato le prime interlocuzioni con le Parti sociali al fine di verificare le condizioni di un possibile accordo. Nello specifico, lo scorso 9 marzo, presso il Ministero dello sviluppo economico e alla presenza dei rappresentanti della Regione Lombardia, il Vice Ministro Bellanova ha incontrato separatamente i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Nel corso dell'incontro, il rappresentante del Governo ha invitato le Parti a proseguire il confronto allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, assicurando il supporto Pag. 111necessario per approfondire ogni aspetto utile al buon esito della vertenza.
  A seguito della conclusione, con esito negativo, della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo, si sono tenuti – il 23 marzo e il 3 aprile scorsi – due incontri nell'ambito della successiva fase amministrativa. Nel corso di tali incontri, la società ha manifestato l'intenzione di esternalizzare l'esecuzione della commessa con Nielsen Services Italy srl come unica soluzione per il contenimento dei costi; tale posizione non è stata tuttavia accolta dai sindacati che hanno invece insistito sul ricorso a diversi strumenti di riduzione del costo del lavoro nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
  Lo scorso 4 aprile, si è tenuto un ulteriore incontro presso il Ministero dello sviluppo economico nel corso del quale la Società ha ribadito le ragioni della scelta di procedere al licenziamento collettivo. All'incontro non ha preso parte – seppur invitata – Nielsen Services Italy srl che ha declinato l'invito dichiarando di non avere alcuna responsabilità nella gestione del personale di Consulmarketing Spa.
  La fase amministrativa della procedura si è conclusa, lo scorso 6 aprile, presso la Regione Lombardia con un verbale di mancato accordo tra le parti. In seguito, la Società ha intimato 157 licenziamenti che si sono svolti in due tranches, nel periodo compreso tra aprile e maggio scorsi. Ad oggi, l'organico complessivo della Società ammonta a 841 unità lavorative.
  Con riferimento ai contratti di collaborazione, la Società ha comunicato di avere, ad oggi, 278 collaboratori attivi, di cui 160 ex lavoratori subordinati e 118 nuovi collaboratori. In particolare, per i rilevatori, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attivati nel corso del 2016, sono stati certificati presso la presso la Commissione della Fondazione Marco Biagi – UNIMORE.
  Da ultimo, per quanto di competenza, posso assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a monitorare la situazione e a seguirne attentamente l'evoluzione, mettendo in campo – laddove ne ricorrano i presupposti – gli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.