CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2017
849.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    il decreto-legge in discussione reca disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A, prevedendo, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, una serie di misure che consistono nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente, di fatto individuato in Intesa Sanpaolo, nonché interventi diretti a garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese;
    come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento, tali misure, aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Testo Unico Bancario, sono volte a scongiurare il rischio di una distruzione del valore delle aziende coinvolte, che determinerebbe, in ragione dell'improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per famiglie ed imprese, forti ripercussioni negative, sia sul piano occupazionale, sia sul tessuto produttivo e sociale delle aree territoriali interessate;
   osservato che:
    per quanto attiene ai profili di stretta competenza della Commissione, l'articolo 3 del decreto-legge in titolo dispone la cessione delle predette aziende bancarie ad un soggetto individuato in base ad una procedura aperta, concorrenziale e non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, prevedendo, in deroga alle disposizioni del codice civile in materia di pubblicità costitutiva o di pubblicità-notizia, norme speciali per garantire l'immediata efficacia della cessione stessa nei confronti dei terzi;
    tali norme sono necessarie ad assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa e ad evitare, correlativamente, la risoluzione dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    il decreto-legge in discussione reca disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A, prevedendo, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, una serie di misure che consistono nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente, di fatto individuato in Intesa Sanpaolo, nonché interventi diretti a garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese;
    come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento, tali misure, aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Testo Unico Bancario, sono volte a scongiurare il rischio di una distruzione del valore delle aziende coinvolte, che determinerebbe, in ragione dell'improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per famiglie ed imprese, forti ripercussioni negative, sia sul piano occupazionale, sia sul tessuto produttivo e sociale delle aree territoriali interessate;
    per quanto attiene ai profili di stretta competenza della Commissione, l'articolo 3 del provvedimento in titolo prevede la cessione delle predette aziende bancarie ad un soggetto «individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente», introducendo, in deroga alle disposizioni del codice civile in materia di pubblicità costitutiva o di pubblicità-notizia, norme speciali per garantire l'immediata efficacia della cessione stessa nei confronti dei terzi;
    tali norme sono necessarie ad assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa e ad evitare, correlativamente, la risoluzione dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature all'imballaggio di sostanze e miscele).

  1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
  «Art. 10-bis. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.».

  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. 03. Il governo.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La II Commissione,
   esaminata la proposta emendativa del Governo 9.03, presentata al disegno di legge C. 4505 Governo recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017», trasmessa dalla XIV Commissione;
   premesso che l'emendamento introduce una nuova disposizione sanzionatoria in seno al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 di attuazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, con la quale si prevede – a protezione del consumatore – una sanzione prevista tra i 5 mila e 30 mila per chi, in violazione dell'articolo 48 del regolamento, effettua pubblicità di miscele o sostanze «classificate come pericolose» senza indicarne la pericolosità;
   ricordato che il regolamento in premessa prescrive che le sanzioni debbano essere «efficaci, proporzionate e dissuasive»;
   valutato che, nel caso in particolare, la sanzione prevista tra i 5 mila e 30 mila euro per la pubblicità di miscele o sostanze «classificate come pericolose» senza indicarne la pericolosità, non appare del tutto «proporzionata» né «dissuasiva», in quanto si riferisce ad una violazione con potenziali conseguenze dannose, anche gravi, per i consumatori, i quali sarebbero sprovvisti di indispensabili informazioni per la valutazione e gestione di tali sostanze;
   considerato che sarebbe opportuno valutare perlomeno un raddoppio del minimo e del massimo edittale della sanzione introdotta dall'emendamento, tale da allinearne il contenuto a quanto previsto per la violazione dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento, che vede una sanzione dai 10 mila ai 60 mila euro, a protezione del consumatore, per coloro che confezionano imballaggi di «sostanze o miscele pericolose fornite al pubblico» (...) tali da «indurre i consumatori in errore»,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato l'articolo aggiuntivo del Governo 9.03,
   osservato che:
    l'articolo aggiuntivo è diretto a modificare il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele», prevedendo che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
    l'articolo 48 richiamato prescrive ai paragrafi 1 e 2, primo periodo, che «1. Qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione. 2. Ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l'articolo 25, paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta.»
    rilevato che, per quanto l'articolo aggiuntivo 9.03 concorra a rafforzare le garanzie di sicurezza e la tutela della salute dei consumatori di cui all'articolo 32 della costituzione, l'entità della sanzione ivi prevista non appare congrua in quanto la condotta punita si riferisce a violazioni con potenziali gravi conseguenze dannose per la salute dei consumatori;
    tenuto conto che l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 186 del 2011 punisce, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro la condotta del fabbricante, fornitore o importatore che non etichetta ed imballa una sostanza o miscela classificata come pericolosa ovvero la etichetta ed imballa in modo difforme dal regolamento comunitario;
    considerato che quest'ultima condotta è da ritenere più grave rispetto a quella che l'articolo aggiuntivo in esame intende punire, appare opportuno prevedere che quest'ultima sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   al capoverso 10-bis, comma 1, le parole «da 5.000 euro a 30.000 euro» siano sostituite dalle seguenti: «da 10.000 euro a 60.000 euro».

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ALLEGATO 6

5-11693 Galgano: Sul doppio cognome dei figli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Galgano chiede quali misure il Governo intenda mettere in campo per ovviare alle criticità che sarebbero contenute nella circolare n. 7 del 2017, relativa all'attribuzione del doppio cognome ai neonati.
  Premetto che il Ministero dell'interno ha ritenuto opportuno emanare la predetta circolare, al fine di fornire indicazioni operative in risposta alle richieste di chiarimento e ai quesiti pervenuti da vari Uffici dello stato civile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 2016.
  Come noto, con tale sentenza il Giudice delle leggi, nell'accogliere la questione di legittimità costituzionale, ha sostenuto che «la norma che impone l'attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno [...] sarebbe lesiva sia dei principi che garantiscono la tutela del diritto al nome, sia di quelli in tema di eguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna nella trasmissione del cognome al figlio, sia esso legittimo o naturale».
  La prima delle criticità della circolare, cui si fa riferimento nell'interrogazione, riguarda la frequente fattispecie in cui il padre – da solo – rende la dichiarazione di nascita, mentre la madre è ricoverata presso il centro nascita dove è avvenuto il parto.
  Al riguardo, osservo che sebbene il regolamento dello stato civile prescriva il rispetto della volontà materna in sede di formazione della dichiarazione di nascita, tuttavia l'eventuale volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita risulta incompatibile con la presunzione di accordo tra i due genitori sull'aggiunta del cognome materno.
  Pertanto, la volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita esclude che la persona che rende la dichiarazione di nascita possa, in quello stesso atto, comunicare l'aggiunta del cognome materno.
  Per quanto riguarda la possibilità che, con l'aggiunta del cognome materno, il neonato abbia un cognome diverso dai propri fratelli o sorelle, sottolineo che tale criticità non discende dalla circolare bensì dal quadro normativo risultante dall'efficacia della predetta sentenza della Corte costituzionale, in attesa – come evidenziato pure nella circolare – di auspicati interventi del legislatore.
  Quanto alla parte della circolare in cui si precisa che il cognome materno si aggiunge a quello paterno, rilevo che tale assunto si basa sull'utilizzo, ricorrente nella pronuncia costituzionale, dell'avverbio «anche».
  Peraltro, a legislazione invariata, non avrebbe potuto trarsi convincimento contrario dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 gennaio 2014, richiamata dall'interrogante.
  Tale pronuncia, infatti, verte sul più generale tema della normativa italiana in materia di trasmissione del cognome materno al neonato e, nel dispositivo, aveva concluso per la violazione della Convenzione «a causa dell'impossibilità per i ricorrenti, al momento della nascita della figlia, di far iscrivere quest'ultima nei registri dello stato civile attribuendole il cognome della madre».Pag. 40
  Questa impossibilità veniva dunque valutata come una «lacuna del sistema giuridico italiano, secondo il quale il “figlio legittimo” è iscritto nei registri dello stato civile con il cognome del padre, senza possibilità di deroga, nemmeno in caso di consenso tra i coniugi in favore del cognome della madre».
  Infine, per quanto attiene alla necessità, richiamata dalla circolare, che l'attribuzione del cognome materno riguardi tutti gli elementi onomastici di cui esso sia eventualmente composto, evidenzio che l'attuale quadro normativo non contempla, al riguardo, alcuna diversa opzione.
  Ovviamente, anche questo aspetto rientra tra quelli che potranno essere affrontati nell'ambito dell'esame parlamentare del disegno di legge n. 1628, citato dall'interrogante.
  In ordine alla richiesta di iniziative per adeguare l'ordinamento alla sentenza della Corte costituzionale, assicuro che il Governo condivide gli obiettivi del citato disegno di legge, attualmente in discussione al Senato, e continuerà a garantire ogni possibile contributo nel prosieguo dei lavori parlamentari per una rapida definizione dell'iter del provvedimento, sui cui contenuti il Ministero della giustizia e quello dell'interno hanno già in atto un proficuo dialogo collaborativo.