CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 giugno 2017
847.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11691 Andrea Maestri: Iniziative del Governo per la stabilizzazione dei cosiddetti «tirocinanti della giustizia».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in oggetto si chiede al Governo «se non ritenga urgente ed indifferibile assumere iniziative esclusive per contrattualizzare e stabilizzare i cosiddetti tirocinanti della giustizia, in modo da non disperdere i patrimoni di esperienza e professionalità» acquisito dal predetto personale, con «inquadramento nei livelli per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo».
  Gli Onorevoli interroganti sostengono che l'unica iniziativa messa in campo per la regolarizzazione dei tirocinanti è quella data dalla possibilità di ottenere un punteggio aggiuntivo nell'ambito del concorso pubblico per la copertura di 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente giudiziario, bandito dal Ministero della giustizia.
  L'atto di sindacato ispettivo ripropone un tema sul quale il Ministero della giustizia ha già in numerose occasioni risposto, ricostruendo, nel quadro normativo che disciplina la materia, le conseguenti iniziative del Governo, finalizzate al riconoscimento dell'apporto prestato dai tirocinanti attualmente impegnati presso gli uffici dell'amministrazione giudiziaria.
  Come è noto, la legge di stabilità 2017 ha previsto la prosecuzione dei tirocini in corso di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo.
  In presenza della necessaria copertura finanziaria, il Governo potrà valutare analoghe disposizioni per l'anno 2018, nella prospettiva di non disperdere le professionalità acquisite dai tirocinanti e nelle more della definizione delle procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 117 del 2016, nonché delle ulteriori procedure che saranno bandite sulla base della normativa vigente.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 372 della legge n. 232 del 2016, il Ministero della giustizia è stato, difatti, autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2017/2019, mediante procedure concorsuali pubbliche e, eventualmente, mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità, venendosi a determinare, pertanto, ulteriori possibilità di inquadramento, nei ruoli della giustizia, dei tirocinanti in questione, valorizzandone il percorso professionale.
  Va inoltre considerato, quale ulteriore elemento che conferma l'attenzione di questa amministrazione al problema sollevato, che con Decreto del Ministro della giustizia 21 aprile 2017 sono state apportate modificazioni al decreto del medesimo Ministro 20 ottobre 2016, concernente l'individuazione dei criteri e delle priorità delle procedure di assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. In tale decreto viene data rilevanza a modalità di regolazione delle procedure assunzionali che valorizzino il reclutamento nell'ambito delle graduatorie del Ministero della giustizia, ed in particolare di quella che sarà determinata all'esito del completamento del concorso Pag. 28pubblico per 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario.
  In particolare, il decreto prevede che ulteriori 600 posti per Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2, vengano reclutati mediante lo scorrimento dalla graduatoria del richiamato concorso, aumentando sensibilmente la platea dei possibili soggetti assumibili.
  Va, peraltro, evidenziato come siano oltre 500 i tirocinanti, a vario titolo, che hanno superato le prove preselettive e che, in questi giorni, hanno partecipato alle prove scritte nella procedura in corso di svolgimento.
  Il dato evidenzia come i percorsi formativi stiano ricevendo positivi riscontri, offrendo la concreta possibilità di accesso al pubblico impiego.
  Per quanto attiene al riferimento degli interroganti all'accordo sulla rimodulazione dei profili professionali del 26 aprile 2017, deve essere rilevato che l'attuazione dell'articolo 64, comma 1 del CCNI del 29 luglio 2010 per il passaggio di area degli ausiliari sarà avviata a partire dal mese di ottobre 2017, mantenendo aperta la graduatoria degli idonei che si formerà all'esito della relativa procedura selettiva per eventuali ed ulteriori scorrimenti, da effettuarsi ai sensi della normativa vigente.
  Nell'ambito del programma assunzionale che il Ministero della giustizia sta portando avanti, si stanno già valutando, anche attraverso le opportune interlocuzioni istituzionali, le possibilità di assunzione diretta nei profili di operatore, anche attingendo dalle liste dei Centri dell'impiego.
  Si ricorda, infatti, come il passaggio delle competenze di tali Centri dalla Province alle Regioni – che avviene sotto il controllo del Ministero del lavoro – non sia, allo stato, ancora definito e, pertanto, l'incertezza del quadro attuale rende difficoltoso programmare, in tempi certi, tali modalità di assunzione.
  Nell'ambito dei vincoli normativi imposti dalla legislazione vigente, verranno, comunque, attentamente valutate tutte le proposte formulate nella prospettiva di individuare soluzioni praticabili.

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ALLEGATO 2

5-11690 Businarolo: Su eventuali iniziative ispettive del Governo presso gli uffici giudiziari di Trento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in oggetto si chiede al Ministro quali iniziative ispettive intenda assumere presso gli uffici giudiziari di Trento per riscontrare l'eventuale sussistenza di illeciti disciplinari commessi da magistrati assegnati alla sezione fallimentare del Tribunale, i quali avrebbero dovuto astenersi dalla trattazione di due procedure di concordato preventivo relative a Odorizzi Porfidi s.r.l. ed a Pasquazzo s.r.l., società riconducibili a Tiziano Odorizzi, ex consigliere provinciale.
  Il collegio giudicante sarebbe stato composto in entrambi i casi dal dott. Giuliani (Presidente), dalla dott.ssa Mantovani (giudice) e dalla dott.ssa Atanasio (giudice relatore).
  In particolare, l'interrogante evidenzia il coinvolgimento del coniuge della dott.ssa Mantovani, Gianluca Salvadori, all'epoca assessore alla ricerca ed all'innovazione, nelle operazioni economiche in Russia di Trentino Sprint, società controllata dalla provincia autonoma di Trento, intercorse con una controllata della Odorizzi Porfidi s.r.l..
  Nell'interrogazione si prospetta, altresì, l'esistenza di rapporti contrattuali di compravendita tra il dott. Giuliani e tale Umberto Coser, imprenditore titolare di partecipazioni in una società al cui capitale parteciperebbe anche altra società riconducibile al suddetto Odorizzi.
  Richiesti, per il tramite della competente articolazione ministeriale, chiarimenti sulla vicenda, i magistrati citati nell'interrogazione hanno precisato quanto segue.
  Il dottor Giuliani, dopo aver chiarito di non aver fatto parte del collegio che ha trattato il concordato della Pasquazzo s.r.l. – contrariamente a quanto affermato nel corpo dell'interrogazione – ha specificato di avere avuto solo un occasionale rapporto di vendita e contestuale acquisto immobiliare con il signor Coser, di non avere nessuna conoscenza delle partecipazioni di quest'ultimo in società diverse da quella da cui acquistò la propria abitazione nell'anno 2008 – e non nel 1996, come indicato nell'interrogazione – e di aver venduto contestualmente la propria precedente abitazione al Coser.
  La dottoressa Mantovani ha rappresentato, dal suo canto, che il coniuge, Gianluca Salvatore, nella qualità di assessore all'internazionalizzazione per la Provincia di Trento dal 2003 al 2008, ha operato numerose missioni economiche, nell'esclusivo ruolo istituzionale rivestito, senza alcun coinvolgimento a titolo personale che possa in qualche modo avere comportato profili di incompatibilità.
  In ultimo, è stato evidenziato che l'omologazione del concordato della Odorizzi Porfidi s.r.l. è avvenuta in presenza di tutte le condizioni previste per l'adozione di tale provvedimento ed il riferimento, contenuto nell'interrogazione, al giudizio di non fattibilità del piano espresso dal commissario giudiziale risulta parziale in quanto il parere negativo fu rettificato, in sede di adunanza dei creditori, alla luce di una nuova valutazione estimativa effettuata da un perito sugli assetti societari.
  I rapporti con la società Emiliana Scavi, precisano ancora i magistrati, si Pag. 30sono limitati agli accertamenti sulla solvibilità di quest'ultima e sulle garanzie fornite per l'affitto e per l'acquisto dell'azienda, non necessitando ulteriori riscontri e non ostando elementi di valutazione differenti.
  Alla luce di quanto ricostruito dalla competente articolazione ministeriale, sono stati raccolti tutti i possibili elementi, attualmente in corso di valutazione, non emergendo, comunque, allo stato, una palese violazione degli obblighi di astensione.