CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2017
846.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di D.P.C.M sulla ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, emanato in attuazione del comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche;
   rilevato che lo schema di decreto in esame, nel ripartire circa 46.044 milioni di euro, assegna al Ministero della giustizia: 45,4 milioni di euro per ristrutturazione di edifici (0,2 milioni per il 2017, 2 milioni per il 2018, 4,9 milioni per il 2019 e 38,3milioni per gli anni 2020-2032) e 1.281,7 milioni di euro per l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria (25,5 milioni per il 2017, 151,9 milioni per il 2018, 212, 7 milioni per il 2019 e 891, 5 milioni per gli anni 2020-2032);
   ritenuto che la ristrutturazione degli edifici giudiziari rappresenti una condizione imprescindibile per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, per cui si sottolinea l'esigenza di adeguati investimenti in materia;
   sottolineata in particolare la necessità di immediati interventi volti ad assicurare sia la messa a norma nonché, anche in considerazione del persistente allarme terrorismo, la sicurezza interna ed esterna degli edifici giudiziari, come peraltro evidenziato sia dagli operatori del settore in relazione a diverse realtà territoriali sia da gravissimi fatti di cronaca, tra i quali si ricorda la sparatoria del 9 aprile 2015 nel Tribunale di Milano, nella quale sono stati uccisi un magistrato un testimone e un coimputato;
   rilevato che su 5.639,7 milioni di euro previsti per l'edilizia pubblica per gli anni dal 2017 al 2032 sono assegnati al Ministero della Giustizia 45,4 milioni di euro e che per l'anno 2017 sono destinati al Ministero della Giustizia 0,2 milioni di euro (lo stanziamento minore tra quelli previsti per i diversi ministeri);Pag. 50
   appare opportuno sensibilmente incrementare gli stanziamenti per l'edilizia pubblica a favore del Ministero della Giustizia, con particolare riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di D.P.C.M e formula il seguente rilievo:
  siano sensibilmente incrementati gli stanziamenti per l'edilizia pubblica previsti a favore del Ministero della Giustizia, con particolare riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo.

EMENDAMENTO

  Al comma 2 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 13 comma 1, della legge 7 luglio 2016 n. 122.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: dagli articoli 11, 12, 13, comma 1 e 14 con le seguenti: dagli articoli 11, 12 e 13.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.

  Gli articoli da 11 a 16 delle legge 7 luglio 2016, n. 122 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 11.
(Istituzione di un fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. Applicazione e definizione).

  È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato «Fondo», finalizzato a concedere adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.

Art. 12.
(Presupposti per l'accesso al fondo).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato italiano.
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:
   a) il responsabile è deceduto;
   b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;
   c) il responsabile è rimasto ignoto;
   d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al risarcimento del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.

  3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'ordine: a) al coniuge e ai figli; b) ai genitori; c) al convivente more uxorio; d) ai fratelli e alle sorelle.

Art. 13.
(Disposizioni generali).

  1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima Pag. 52stabilita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisionale anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.
   2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.
   3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presìdi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.
   4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di ticket, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione.

Art. 14.
(Dotazione del fondo).

  1. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:
   a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 Pag. 53luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);
   d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   f) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
   g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4-ter.
(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44).

  1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, le parole «e dei reati intenzionali violenti»., sono soppresse;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole «da due rappresentanti del Ministero della giustizia», sono sostituite dalle seguenti «da un rappresentante del Ministero della giustizia»;
   c) all'articolo 4, comma 3, le parole: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302», sono soppresse;

  2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera b-bis) è soppressa.

Art. 4-quater.
(Disposizioni transitorie).

  1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità della tutela prevista per le vittime di reati intenzionali violenti, le posizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono trasferite al Fondo istituito all'articolo 4-bis.
  2. Le somme autorizzate e non ancora utilizzate di cui all'articolo 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4-bis.

Art. 4-quinquies.
(Copertura finanziaria).

  Per gli oneri di cui all'articolo 4-bis, quantificati in quindici milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
4. 4. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale che aggiunge gli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies)

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ALLEGATO 3

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 ed abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    il provvedimento reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone;
    l'articolo 17 è diretto a modificare gli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, procedendo ad una revisione dell'impianto sanzionatorio del predetto decreto legislativo nell'ottica di una complessiva riduzione delle sanzioni, le quali, peraltro, erano state fissate dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, modificando i richiamati articoli del decreto legislativo n. 4 del 2012, emanato in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 4 giugno 2010, n. 96, che, a sua volta, facevano riferimento al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale;
    nel rispetto delle scelte di merito della Commissione Agricoltura appare opportuno evidenziare le ragioni per le quali solo a distanza di un anno si intende intervenire nuovamente sulla materia sanzionatoria relativa al settore ittico, riducendo anche in maniera significativa le sanzioni allora previste;
    dall'approfondimento dei lavori istruttori della Commissione Agricoltura è emersa l'eccessiva afflittività, anche in considerazione della normativa europea e di quella degli altri Paesi dell'Unione, dell'impianto sanzionatorio delineato dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, così come modificato dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, con particolare riferimento alle sanzioni amministrative principali ivi previste per gli illeciti che, nel passaggio da una qualificazione penale ad una di tipo amministrativo, si ritiene siano state eccessivamente innalzate;
    dalle audizioni svolte dalla Commissione Agricoltura risulta che operatori del settore ritengono che l'inasprimento delle sanzioni abbia determinato una penalizzazione del pescato e quindi del comparto italiano a vantaggio del pescato proveniente dagli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, oltre ad una crescita del mercato nero, sottolineando che la normativa introdotta nel 2016 non si limita a recepire quanto stabilito nel Reg. UE 404/2011 che, all'allegato XXX indica le condotte illecite qualificate come infrazioni gravi, ma reca una serie disposizioni che configurano illeciti amministrativi per le quali prevede sanzioni pecuniarie giudicate eccessivamente Pag. 55afflittive e ben più elevate di quelle previste negli altri Paesi diretti concorrenti per fattispecie analoghe;
    le modifiche che il testo unificato propone di apportare alla normativa vigente tengono conto di queste istanze intervenendo in ogni caso non sulle fattispecie più gravi – penalmente sanzionate in termini di contravvenzioni ex articolo 7 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e corrispondenti a quanto previsto nell'allegato XXX del Regolamento succitato – ma sui soli illeciti amministrativi;
    la Commissione Agricoltura, all'esito dell'istruttoria compiuta, ha riformulato alcune fattispecie sanzionatorie con particolare riferimento alle:
   a) catture accessorie o accidentali, in relazione alle quali la Commissione di merito ha ritenuto che la legge vigente stabilisce severe sanzioni amministrative per fattispecie per la cui integrazione risulta irrilevante la volontarietà o meno della condotta;
   b) condotte aventi ad oggetto le specie tonno rosso e pesce spada per le quali la normativa vigente prevede un incremento della pena pari al doppio di quella comminata per le stesse condotte riferite alle altre specie ittiche. La Commissione di merito ha ritenuto di ridurre tale incremento sanzionatorio in quanto la pesca di tali specie risulta disciplinata da disposizioni internazionali e comunitarie, che dettano ferrei obblighi in capo ai soggetti autorizzati a pescare tali specie ittiche, nonché in quanto le stesse raccomandazioni ICCAT non prevedono sanzioni di tale portata;
   c) pesca del cosiddetto pesce sottotaglia, in relazione alla quale è stata contestata l'assenza di proporzionalità tra la condotta e la pena comminabile, da verificare tenendo conto del valore del pescato in rapporto all'entità della sanzione comminabile. La Commissione di merito ha ritenuto opportuno rimodulare gli scaglioni di sanzioni previste, mantenendo fermo il massimo applicabile (75.000 euro), riferito però a quantitativi di pescato superiore rispetto a quelli in relazione ai quali è oggi applicabile, riducendo il minimo della pena applicabile per i quantitativi minimi di pescato ed introducendo un numero superiore di sanzioni intermedie;
   ritenuto che:
    il nuovo impianto sanzionatorio della legge pur non contrastando formalmente con la normativa europea in materia di pesca e, in particolare, con il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, prevede in alcuni casi delle riduzioni delle sanzioni amministrative che potrebbero indebolirne l'efficacia sia preventiva che retributiva, in relazione all'obiettivo della normativa dell'Unione europea di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale;
    la previsione della sola sanzione della confisca del prodotto pescato (articolo 17, comma 2, lettera b) del provvedimento in esame) nel caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti riduce l'efficacia di deterrenza della disposizione sanzionatoria, anche sotto il profilo delle misure che potrebbero essere adottate per ridurre il rischio delle predette catture, per cui sarebbe opportuno prevedere per tali catture una sanzione pecuniaria, sia pure in misura ridotta rispetto a quella da 2.000 a 12.000 euro prevista dalla normativa vigente (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2012);
    all'articolo 17, comma 2, lettera c), appare opportuno valutare la congruità delle sanzioni minime ivi previste;
    appare opportuno sopprimere la lettera e) dell'articolo 17, comma 2, al fine di scongiurare qualsiasi dubbio interpretativo sull'applicabilità al pescatore subacqueo della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 4 del 2012, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg;Pag. 56
    l'articolo 17, al comma 2, prevede, alle lettere a), c), capoverso comma 5-bis, ed f), un incremento, sino ad un terzo, delle pene pecuniarie relative alla pesca irregolare delle specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), che non appare congruo rispetto alla gravità del fatto sanzionato per quanto riguarda sia l'entità dell'aggravamento (dovrebbe essere «di un terzo») sia la mancata previsione della medesima aggravante in relazione all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea;
    appare eccessiva all'articolo 17, al comma 3, lettera a), la soppressione del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, che prevede, per le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, che abbiano ad oggetto le specie ittiche del tonno rosso e del pesce spada, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido;
    sarebbe piuttosto opportuno, anziché sopprimere il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo. 4 del 2012, prevedere la sospensione della licenza di pesca in caso di recidiva, per procedere alla revoca nel caso di una ulteriore violazione dell'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) l'articolo 17, comma 2, la lettera b), sia sostituita dalla seguente: Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro;
   2) all'articolo 17, al comma 2, lettere a), c), capoverso comma 5-bis, ed f), le parole «sino a un terzo» siano sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;
   3) all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera d), sia aggiunta la seguente: d-bis) al comma 10, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
   4) all'articolo 17, comma 2, sia soppressa la lettera e);
   5) all'articolo 17, comma 3, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 17, comma 2, lettera c), la Commissione di merito valuti la congruità delle sanzioni minime ivi previste.

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ALLEGATO 4

5-10995 Verini: Sul funzionamento degli uffici giudiziari di Siracusa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione in discussione e nei limiti di specifica competenza di questo Dicastero, si rappresenta quanto segue.
  Mediante l'atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli Amoddio e Verini sollecitano il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della giustizia a valutare la sussistenza dei presupposti per una verifica ispettiva, rispettivamente presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia e presso la Procura della Repubblica di Siracusa, in relazione ai fatti posti a fondamento delle ordinanze di applicazione di misure cautelari, custodiali ed interdittive, eseguite il 15 marzo 2017 dalla D.D.A. di Catania in relazione alla vicenda connessa all'ampliamento della discarica «Cisma», «anche al fine di fugare eventuali dubbi che emergono da articoli di stampa sulle attività giudiziarie sopra indicate».
  Evidenziano, in particolare, come, secondo le ricostruzioni giornalistiche, i giudici amministrativi, del Tar e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, sarebbero stati indotti in errore riguardo la regolarità del procedimento, avente ad oggetto l'ampliamento della discarica «Cisma», anche dall'attività dell'ing. Vincenzo Naso (sottoposto alla misura interdittiva dell'esercizio della professione) e di Verace, nominato commissario ad acta nell'ambito del giudizio amministrativo (sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari), entrambi nominati consulenti tecnici dal Pubblico Ministero di Siracusa, Giancarlo Longo, nell'ambito del procedimento penale n. 2201/14 RGNR, avente ad oggetto la medesima discarica «Cisma». Il Naso, in particolare, avrebbe consumato l'illecita condotta, oggetto di incolpazione provvisoria, nella qualità di autore della consulenza tecnica, redatta nel contesto di detto procedimento penale, secondo la quale il D.D.G. n. 1147 del 15 dicembre 2006 rappresentava titolo idoneo per la realizzazione dell'intera volumetria oggetto di ampliamento, prodotta al Consiglio di Giustizia Amministrativa nel procedimento avente al oggetto la sospensiva proposta da «Cisma» e valorizzata dal TAR nella sentenza n. 1181/2015.
  Secondo quanto riferito dalla competente articolazione ministeriale, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, invitato a fornire informazioni in relazione alla vicenda in esame, ha riscontrato detta richiesta – significando come le stesse vicende fossero state, peraltro, già oggetto di interpellanza urgente del Dep. Zolezzi, in relazione alla quale la Procura di Catania aveva già fornito elementi informativi – allegando ampi stralci di interesse dell'ordinanza cautelare sopra richiamata, costituenti le uniche informazioni ostensibili.
  Dalla lettura del citato provvedimento si evince come, effettivamente, il dott. Giancarlo Longo nell'ambito del p.p. n. 2201/14 RGNR iscritto, per reati di natura ambientale ed edilizia, presso la Procura della Repubblica di Siracusa, a carico Di Stefano Agata, Plescia Paolo e D'Amico Salvo (Salvatore) – rispettivamente legale rappresentante della «Cisma» Ambiente s.p.a., ricercatore scientifico del CNR e direttore tecnico dell'impianto «Cisma» e dipendente della Paradivi servizi s.r.L, società che svolgeva Pag. 58attività di smaltimento e trasporto rifiuti speciali riconducibile al gruppo Paratore – avesse nominato consulente, in data 27 maggio 2014, l'Ing. Verace al fine di verificare la sussistenza delle violazioni ambientali e degli abusi edilizi ipotizzati dal N.O.E. nella informativa del 10 febbraio 2014, nonché – su istanza avanzata il 5 novembre 2014 dagli indagati, che avevano prospettato condotte penalmente rilevanti a carico di funzionari della Regione Sicilia nell'espletamento della loro attività istruttoria e chiesto nominarsi altro consulente per verificare lo stato amministrativo della pratica – nominato l'ing. Naso, cui aveva affidato l'incarico di verificare la completezza dell’iter amministrativo, se la richiesta di ampliamento fosse già inclusa nella V.I.A. del D.D.G. 1447/2006 e l'eventuale configurabilità di condotte illegittime in capo a funzionari dell'assessorato competente.
  E, depositata la relazione, la «Cisma» ne aveva estratto copia, producendola al Consiglio di Giustizia Amministrativa che, riformando la decisione assunta dal TAR in via cautelare – secondo la quale era stata ritenuta fondata la posizione assunta dai responsabili V.I.A./V.A.S. secondo cui ai fini dell'ampliamento della discarica era necessario un nuovo procedimento V.I.A. – aveva accolto, invece, le ragioni della «Cisma» ed annullato l'atto di arresto endoprocedimentale, proprio sulla scorta della consulenza disposta nell'ambito del sopra indicato procedimento penale, che attestava la coincidenza delle aree oggetto di ampliamento con quelle previste nel progetto a suo tempo autorizzato, invitando il T.A.R. a pronunciarsi nel merito.
  Il T.A.R., con sentenza 1181/2015, aveva, a sua volta, annullato l'atto di arresto endoprocedimentale contenuto nel verbale di conferenza dei servizi del 25 settembre 2014 e, fondandosi sulla relazione del consulente del PM di Siracusa Naso e su una seconda relazione redatta dall'Ing. Verace – anch'egli, come già evidenziato, nominato consulente della stessa Procura di Siracusa, e secondo il quale il D.D.G. 1447/2006 era titolo idoneo alla realizzazione dell'intera volumetria del sito di discarica – aveva concluso come non fosse necessaria una nuova procedura di V.I.A. per il progetto di ampliamento.
  Tanto la consulenza redatta dal Naso che quella del Verace sono state ritenute dal G.I.P., per le motivazioni diffusamente esposte nell'ordinanza cautelare sopra richiamata ed in ragione degli elementi indiziari acquisiti (comprensivi delle conversazione intercettate), ideologicamente false e preordinate a favorire la posizione della «Cisma».
  Tanto premesso in ordine alla ricostruzione della vicenda processuale, va rilevato come la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa sia, da tempo, alla costante attenzione di questo Dicastero.
  Dalle informazioni pervenute risulta come il predetto ufficio sia stato già sottoposto ad accertamenti ispettivi da parte del Ministero della giustizia e che taluni magistrati ivi in servizio sono stati condannati, anche con sentenze divenute irrevocabili, per reati consumati nell'esercizio delle funzioni.
  Per quanto attiene, più specificatamente, ai fatti rappresentati nell'interrogazione, si rappresenta come i competenti uffici di questo Dicastero siano stati richiesti di svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori in riferimento al conferimento dei citati incarichi di consulenza tecnica, nel più ampio contesto evocato nell'interrogazione.
  L'Ispettorato generale ha riferito di avere in corso accertamenti, anche alla luce della relazione in data 21 aprile 2017 trasmessa dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, seguendo gli sviluppi dei procedimenti penali iscritti a riguardo dall'autorità giudiziaria competente.
  L'attuale svolgimento di indagini, ancora coperte dal segreto investigativo, rende, allo stato, opportuno rimandare una ulteriore attività di accertamento in loco, che potrà essere considerata, anche Pag. 59ai fini delle conseguenti valutazioni disciplinari, all'esito dell'esame degli atti che potranno essere resi noti.
  Confermando la costante attenzione riservata all'evoluzione degli accertamenti in corso, come comunicato dall'Ispettorato, risulta che anche la Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura abbia programmato un accesso presso la Procura della Repubblica di Siracusa, in considerazione dei profili di criticità evidenziati.