CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 giugno 2017
845.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di commercio elettronico. Completo adeguamento alla direttiva 2000/31/CE).

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «su comunicazione delle autorità competenti» sono soppresse;
   b) alla medesima lettera b), dopo le parole: «per disabilitarne l'accesso», aggiungere, in fine, le seguenti: «in maniera permanente, adottando misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni rispetto alla medesima informazione, e che siano effettive, proporzionate e concretamente dissuasive».
1. 01. Baruffi, Cenni, Mongiello, Berretta, Senaldi, Donati.
(Inammissibile limitatamente
al comma 1, lettera
b))

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di sanare il non corretto recepimento della normativa europea in materia di esercizio della professione di guida turistica, e nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica quale servizio pubblico essenziale, per motivi imperativi di interesse generale quali la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, la protezione dei consumatori destinatari dei servizi, ivi compresi la loro sicurezza e incolumità, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale.
1. 02. Iacono.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, aggiungere le seguenti: le parafarmacie,.
2. 1. La XII Commissione.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: nonché medici Pag. 127veterinari aggiungere le seguenti: e gli acquirenti.
2. 8. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: medicinali all'interno del sistema distributivo aggiungere le seguenti: e il loro consumo.
2. 4. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: l'inizio dell'attività di vendita, aggiungere le seguenti: l'acquirente,.
2. 2. La XII Commissione.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) tutti i dati necessari a tracciare e monitorare ciascuna confezione di medicinale all'interno del sistema distributivo dal confezionamento alla vendita al dettaglio anche al fine di contrastare il mercato illecito;.
2. 5. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, lettera b), dopo le parole: commercializzazione dei medicinali veterinari aggiungere le seguenti: nonché le patologie per cui vengono prescritti.
2. 6. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, alla lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La banca dati di cui al presente comma è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.
2. 10. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, al primo periodo sopprimere le parole: In alternativa al modello di cui al comma 1,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis:
   al primo periodo, sostituire le parole: può essere redatta con le seguenti: deve essere redatta;
   al primo periodo, sostituire le parole: disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis con le seguenti: in analogia a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011 recante «De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)»;
   al secondo periodo, sopprimere la parola: predetto;
   al secondo periodo, dopo le parole: modello di ricetta elettronica inserire le seguenti: la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011.
2. 9. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 108 della presente norma.
2. 7. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Pag. 128

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la ricetta dei mangimi medicati può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».
2. 3. Cova, Bergonzi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni obbligatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Spetta sempre agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.».
2. 01. La XII Commissione.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di apparecchiature terminali e potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Adeguamento al Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015).

  1. Al Decreto legislativo del 1o agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 70, è aggiunto il seguente:
  «Art. 70-bis. – (Libertà di scelta delle apparecchiature terminali). – Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120, agli utenti delle reti di comunicazione elettronica deve essere consentito di provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali, quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica di comunicazioni. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti.
   b) all'articolo 98, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
  11-bis. Qualora accerti una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 70-bis della presente legge, ovvero degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2015/2120, l'Autorità irroga a ogni soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione.
2. 02. Catalano.
(Inammissibile limitatamente
al comma 1, lettera
a))

Pag. 129

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Corretta attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 58, le parole: «all'autore» sono sostituite dalle seguenti: «agli autori» e le parole da: «periodicamente d'accordo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano»;
   b) all'articolo 68, comma 4, le parole: «Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,» sono soppresse;
   c) all'articolo 116, secondo comma, le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «società di intermediazione con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati»;
   d) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di intermediazione e di gestione dei diritti d'autore»;
   e) all'articolo 180:
  1) al primo comma, le parole: «è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore»;
  2) al terzo comma, le parole: «L'attività dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività delle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore»;
  3) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta attività»;
  4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;
  5) al sesto comma, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,»;
  6) il settimo comma è sostituito dal seguente: «I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione»;
   f) all'articolo 180-bis:
  1. il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore»;

  2. i commi 2 e 3 sono abrogati;
   g) all'articolo 181 il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) supervisiona la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantisce un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accerta che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. L'AGAE Pag. 130può inoltre esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno, conformemente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al proprio statuto».
2. 03. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Corretta attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 15-bis è abrogato;
   b) all'articolo 58, le parole: «all'autore» sono sostituite dalle seguenti: «agli autori» e le parole da: «periodicamente d'accordo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano»;
   c) all'articolo 68, comma 4, le parole: «Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,» sono soppresse;
   d) l'articolo 71-septies è abrogato;
   e) l'articolo 71-octies è abrogato;
   f) all'articolo 116, secondo comma, le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «società di intermediazione con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati»;
   g) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di intermediazione e di gestione dei diritti d'autore»;
   h) all'articolo 171-bis, comma 1, dopo la parola: «chiunque» sono inserite le seguenti: «in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore» e le parole: «non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono soppresse;
   i) all'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), prima delle parole: «detiene per la vendita» sono inserite le seguenti: «in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore» e le parole da: «per il quale è prescritta,» fino alla fine della lettera sono soppresse;
   l) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole da: «ovvero non provvisti di contrassegno SIAE» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   m) all'articolo 180:
  1) al primo comma, le parole: «è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore»;
  2) al terzo comma, le parole: «L'attività dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività delle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore»;
  3) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta attività»;
  4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;
  5) al sesto comma, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 131«alle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,»;
  6) il settimo comma è sostituito dal seguente: «I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione»;
   n) all'articolo 180-bis:
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore»;
  2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
   o) il primo comma dell'articolo 181 è sostituito dal seguente: «L'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) supervisiona la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantisce un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accerta che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. L'AGAE può inoltre esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno, conformemente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al proprio statuto»;
   p) l'articolo 181-bis è abrogato;
   q) l'articolo 181-ter è abrogato.

  2. Alla legge 9 gennaio 2008, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È istituita l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) che opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis L'AGAE:
   a) vigila sulle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, sull'ordinato svolgimento delle attività da queste svolte, sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti titolari dei diritti d'autore;
   b) esercita le altre funzioni a essa attribuite dalla legge e può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;
   c) d'intesa, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove studi e iniziative volti a incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica, libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali;
   d) vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato, presentando una relazione annuale al Parlamento;
   e) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
   f) stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure sanzionatorie in caso di violazione da parte della società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti del soggetto che ne è titolare, previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra questa e il soggetto interessato;Pag. 132
   g) cura la tenuta del registro delle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge;
   h) provvede a istituire, a gestire e a mantenere aggiornata una banca dati informatica completa delle opere, dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse. La banca dati consente, attraverso avanzati sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa della raccolta dati e degli utilizzi delle opere sul territorio nazionale, nonché la rapida individuazione dei titolari dei diritti. La banca dati, nel rispetto della normativa sulla privacy, è pubblica e trasparente;
   i) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni.
  1-ter. È vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati. Le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore comunicano all'AGAE le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze»;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ai ruoli dell'AGAE si accede mediante concorso pubblico»;
   d) al comma 3, le parole: «sulla SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «sull'AGAE»;
   e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Lo statuto, volto a definire i poteri, il funzionamento e l'organizzazione dell'AGAE è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia»;
   f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la liquidazione dei residui passivi e la vendita degli immobili di proprietà della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ad esclusione del patrimonio ad alto valore artistico-culturale. Con i proventi delle vendite si provvede, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'istituzione di un fondo finalizzato alla promozione, alla formazione e alla diffusione della cultura musicale, artistica, editoriale e delle attività a esse connesse.
  4-ter. Il consiglio di amministrazione dell'AGAE è composto da cinque membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito bando di concorso predisposto dall'AGAE, di cui è data altresì tempestiva notizia nel sito internet della medesima AGAE. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae. L'AGAE cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito internet.
  4-quater. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;Pag. 133
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

  4-quinquies. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:
   a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse;
   b) due componenti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse.

  4-sexies. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'AGAE pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi precedenti e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) e di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 4-quinquies.
  4-septies. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai fini della valutazione dei relativi curricula, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'AGAE procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza; in questo caso, le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel suddetto decreto, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.
  4-octies. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore dell'editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d'autore»;
   g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori».

  3. Al fine di consentire la libera concorrenza tra le società di intermediazione Pag. 134e gestione collettiva dei diritti d'autore di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, le imprese che intendono svolgere l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti medesimi:
   a) sono costituite in una forma giuridica conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea;
   b) assicurano la trasparenza attraverso la pubblicazione, secondo le opportune forme e nel proprio sito internet, del proprio statuto, indicando i soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione, direzione, controllo e revisione, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio d'esercizio;
   c) istituiscono la propria sede legale nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
   d) mantengono almeno una sede sociale attiva sul territorio della Repubblica italiana;
   e) prevedono e mantengono un patrimonio netto minimo non inferiore a 100.000 euro interamente versati;
   f) adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo conformemente alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
   g) rispettano criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni contrattuali;
   h) contribuiscono e favoriscono la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;
   i) assicurano procedure che consentano la libera contrattazione, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali;
   l) garantiscono che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione;
   m) procedono, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative, da approvare singolarmente per ciascun caso dal consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre tre mesi successivi alla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;
   n) costituiscono, anche congiuntamente, un sistema antipirateria specifico per il web che segnali in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate che, basandosi sulle content ID o equivalenti specificità delle opere, ne permetta l'immediata identificazione e la successiva rimozione;
   o) affidano la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
   p) segnalano l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni Pag. 135una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il medesimo Dipartimento comunica nel proprio sito internet quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi.
2. 04. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Sopprimere il comma 1.
3. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

ART. 4.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;
   b) all'articolo 12, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nei confronti dell'autore del reato» sono inserite le seguenti: «salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;
   c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «superiori a 5000 euro»;
   d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «autore del reato» sono aggiunte le seguenti: «salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;
   e) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: «esperita» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale»;
   f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018»;
   g) all'articolo 14, comma 4 le parole: «negli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi diciotto mesi».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e quanto a 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 1. Sereni, Giulietti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:, nonché alle vittime di reati intenzionali violenti per le quali non è ancora definito il giudizio penale ovvero per le quali è comunque pendente un contenzioso civile anche se diretto ad ottenere l'indennizzo per il mancato recepimento della direttiva 2004/89/CE.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 36 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede, quanto a 26 milioni di euro Pag. 136per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 2. Sereni, Giulietti.

  Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: due anni.
4. 7. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: un anno.
4. 6. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.
4. 5. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 13 comma 1, della legge 7 luglio 2016 n. 122.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: dagli articoli 11, 12, 13, comma 1 e 14 con le seguenti: dagli articoli 11, 12 e 13.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.

  Gli articoli da 11 a 16 delle legge 7 luglio 2016, n. 122 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 11.
(Istituzione di un fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. Applicazione e definizione).

  È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato «Fondo», finalizzato a concedere adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.

Art. 12.
(Presupposti per l'accesso al fondo).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato italiano.
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:
   a) il responsabile è deceduto;
   b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;
   c) il responsabile è rimasto ignoto;
   d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al risarcimento Pag. 137del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.

  3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'ordine: a) al coniuge e ai figli; b) ai genitori; c) al convivente more uxorio; d) ai fratelli e alle sorelle.

Art. 13.
(Disposizioni generali).

  1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisionale anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.
  2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.
  3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presìdi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di ticket, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione.

Art. 14.
(Dotazione del fondo).

  1. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:
   a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e Pag. 138dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);
   d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   f) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
   g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4-ter.
(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44).

  1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, le parole «e dei reati intenzionali violenti»., sono soppresse;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole «da due rappresentanti del Ministero della giustizia», sono sostituite dalle seguenti «da un rappresentante del Ministero della giustizia»;
   c) all'articolo 4, comma 3, le parole: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302», sono soppresse;

  2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera b-bis) è soppressa.

Art. 4-quater.
(Disposizioni transitorie).

  1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità della tutela prevista per le vittime di reati intenzionali violenti, le posizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono trasferite al Fondo istituito all'articolo 4-bis.
  2. Le somme autorizzate e non ancora utilizzate di cui all'articolo 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4-bis.

Art. 4-quinquies.
(Copertura finanziaria).

  Per gli oneri di cui all'articolo 4-bis, quantificati in quindici milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte Pag. 139corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
4. 4. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale che aggiunge gli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis, La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.
4. 8. Gianluca Pini, Bossi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 all'articolo 12, comma 1, lettera a) le parole «non superiore a quello previsto» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al doppio di quello previsto»;

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 26 milioni con le seguenti: 30 milioni.
4. 3. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180).

  All'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, la parola «sessanta» è sostituita dalla parola «quarantacinque».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 5.
4. 02. Elvira Savino, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180).

  All'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, la parola «sessanta» è sostituita dalla parola «quarantacinque».
4. 01. Elvira Savino, Occhiuto.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Gianluca Pini, Bossi.

ART. 7.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Il Governo monitora sull'attuazione del presente articolo, al fine di verificare che non si determinino, a causa dell'eventuale cambio di bandiera delle navi interessate verso altri Paesi con regole più favorevoli, effetti penalizzanti per il settore marittimo italiano.».
7. 1. Occhiuto, Elvira Savino.

Pag. 140

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: di euro 8.705.000 con le seguenti: di euro 10.000.000.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, dopo le parole: «11 luglio 1980, n. 382,» aggiungere le seguenti: «, e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici di lingua madre, assunti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, più volte reiterato con successivi decreti legge, fino al decreto-legge 21 aprile 1995, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236, che ha fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici insorti sulla base dei precedenti decreti legge»;
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «integrativi di sede,» aggiungere le seguenti: «che definiscano il trattamento fondamentale ai sensi del comma precedente,»;
   al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2017» con le seguenti: «entro 180 giorni dalla promulgazione del decreto»;
   al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire le parole: «pari a euro 8.705.000» con le seguenti: «pari a euro 10.000.000»;
    sostituire le parole: «, quanto a euro 8.705.000» con le seguenti: «, quanto a euro 10.000.000»;
    sostituire le parole: «a euro 5.135.000 per l'anno 2018» con le seguenti: «, quanto a euro 7.200.000 per l'anno 2018»;
    sostituire le parole: «, e a euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «, e a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2019»;
    dopo le parole «legge 24 dicembre 2012, n. 234 e,» sostituire le parole: «quanto a euro 3.570.000 per l'anno 2018» con le seguenti: «quanto a euro 2.800.000 per l'anno 2018».
8. 1. Venittelli.
(Inammissibile)

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei collaboratori ed esperti linguisti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che per il personale di cui al comma 1, ai fini economici, dovranno prevedere il riconoscimento del parametro stipendiale del ricercatore confermato a tempo definito per un impegno full-time di cinquecento ore, fatti salvi i trattamenti di maggior favore.
8. 4. Laforgia, Matarrelli.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la parola: finanze, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
8. 5. Matarrelli, Laforgia.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: contratti integrativi, inserire le seguenti: comprensivi del trattamento previdenziale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, tra le università Pag. 141che in coerenza con quanto disposto dal comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi.
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Entro il 31 gennaio 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del comma 1».
8. 2. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo. Ai fini di cui al comma 1, nello schema tipo è compreso il trattamento previdenziale riconosciuto a ciascun ex lettore. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che ai fini di cui al medesimo comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi.
  2-bis. Il decreto prevede, altresì, lo svolgimento entro sessanta giorni dalla sua adozione, di una rilevazione da parte di ciascun ateneo interessato, finalizzata a verificare se tra gli ex lettori già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 vi siano soggetti che hanno già maturato il diritto al trattamento previdenziale. Nel caso in cui fossero presenti tali soggetti l'ateneo trasmette, entro il 31 marzo 2018, le relative informazioni al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro il 31 maggio 2018 un decreto contenente linee guida per la definizione delle pretese economiche spettanti ai soggetti di cui al presente comma da parte di ciascun ateneo interessato.
  2-ter. Ai fini del riconoscimento delle somme dovute ai sensi del precedente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università può essere incrementato di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2018. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2-quater. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo, delle pretese economiche riconosciute ai sensi del comma 2-bis e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del presente articolo.
8. 3. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  4. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 26, comma 3, ultimo periodo le parole: «Sono estinti i giudizi in materia» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice competente, valutate le circostanze e l'assenza di pretese residuali, dichiara estinti i giudizi in materia».
8. 6. Matarrelli, Laforgia.

Pag. 142

ART. 9.

  Al comma 5, sopprimere le parole: d) ed e).
9. 3. Gianluca Pini, Bossi.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.
9. 1. La XIII Commissione.

  Al comma 7, dopo le parole: alla normativa previgente aggiungere le seguenti: consentendo l'esaurimento delle scorte fino a scadenza dei prodotti.
9. 4. Zaccagnini, Matarrelli.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili e graficamente riconoscibili.
9. 5. Zaccagnini, Matarrelli.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili.
9. 2. La XIII Commissione.

  Al comma 10, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 6.000.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   al comma 11, sostituire le parole: da euro 250 a euro 2.500 con le seguenti: da euro 250 a euro 3.000;
   al comma 12, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 6.000.
9. 6. Zaccagnini, Matarrelli.

ART. 10.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1 con le seguenti: Le autorità di bacino distrettuali garantiscono d'intesa con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1.
10. 5. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dell'allegato 1 inserire le seguenti: alla parte terza.
10. 6. Gianluca Pini, Bossi.

Pag. 143

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti finalizzate all'adozione dell'indice di qualità del metodo della fauna ittica, all'individuazione di una metodologia per la definizione del buon potenziale ecologico per tutti i corpi idrici artificiali e fortemente modificati e all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.
10. 8. Matarrelli, Laforgia.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro 15 giorni.
10. 4. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Agli atti inerenti il presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.
10. 1. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Agli atti inerenti il presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
10. 2. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: I risultati dei controlli e dei monitoraggi intercomparabili, delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1, di cui al comma 1, sono pubblicati entro 15 giorni nel sito web dell'autorità di bacino distrettuale, delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza per quel territorio.
10. 3. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le autorità di bacino distrettuale rendono disponibili nel proprio sito web, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori.
10. 7. Gianluca Pini, Bossi.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: Potenzialità impianto in AE con le seguenti: Potenzialità massima impianto in A.E.
11. 7. Zaccagnini, Matarrelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo, dopo le parole: «situazione locale» Pag. 144sono inserite le seguenti: «e per entrambi i parametri nel caso di impianti recapitanti in aree sensibili».
11. 5. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 2, dopo le parole: ulteriori attività aggiungere le seguenti: di monitoraggio e controllo.
11. 2. La VIII Commissione.

  Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ovvero con le risorse della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
11. 6. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse necessarie per le attività di cui al presente comma sono comunque escluse dai proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. 4. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero parametro 9 (alluminio) il valore limite di emissione in acque superficiali e in fognatura sono sostituiti dai seguenti: a) per lo scarico in acque superficiali: ≤ 2; b) per lo scarico in rete fognaria: ≤ 5.
11. 3. Carrescia, Giovanna Sanna.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni né conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
11. 1. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla Legge 7 luglio 2016, n. 122 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016).

  1. All'articolo 31, comma 1, capoverso comma 12-bis, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «subito dopo l'abbattimento» sono aggiunte le seguenti: «e l'avvenuto recupero».
11. 01. Galperti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la Pag. 145gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente», sono inserite le seguenti: «favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,»;
   b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd), sono aggiunte le seguenti:
    dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;
    dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
    dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
    dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;
    dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
    dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
    dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti;
   c) all'articolo 219, al comma 3, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
    d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;
    d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;
    d-quater) l'impatto delle borse «oxo-degradabili», così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, della direttiva 94/62/CE;
   d) all'articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE;
   e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

ART. 220-bis.
(Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica).

  1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai Pag. 146produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
  2. I dati sono elaborati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva»;
   f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter e d-quater;
   g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

Art. 226-bis.
(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica).

  1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
   a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
    1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
   b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
    1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

  2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226-ter.
(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero).

  1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione Pag. 147sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
   a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
   b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

  2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:
   a) dal 1o gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
   b) dal 1o gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
   c) dal 1o gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

  3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
  4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.
  5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite;
   h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.
  4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
  4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati:
   a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;Pag. 148
   b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.
11. 02. La VIII Commissione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente Capo:

CAPO VI-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

Art. 11-bis.
(Adeguamento della normativa nazionale alla «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01)». Sostegno alla promozione delle fonti rinnovabili).

  1. Allo scopo di proseguire nella politica di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili conformandosi a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01), all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 le parole: «5 MW» sono sostituite dalle seguenti: «1 MW»;
   b) al comma 3, lettera a), le parole: «al fine di commisurarlo ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di favorire la riduzione dei costi»;
   c) al comma 4, lettera c), le parole: «a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto» sono sostituite dalle seguenti: «a contingenti di potenza, anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di interventi».
11. 03. Francesco Sanna.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente Capo:

CAPO VI-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

Art. 11-bis.
(Adeguamento della normativa nazionale alla «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01)». Imprese a forte consumo di energia elettrica. SA.38635 (2014/NN) e decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017).

  1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, e alla decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 per le medesime imprese. Con gli stessi decreti, sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza.
  2. Con i decreti di cui al comma 1, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla Comunicazione di cui al comma 1, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i Pag. 149decreti di cui al comma 1 sono definite altresì le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) di cui ai punti 189-190 della medesima Comunicazione; in sede di prima applicazione, tale clausola si applica alle imprese con indice di intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20 per cento, fatto salvo il rispetto del valore minimo di contribuzione richiesto dalla disciplina europea.
  3. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
  4. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, il comma 3-ter è così modificato: alla lettera b), dopo la parola «domestici» sono inserite le parole: «almeno in parte»; le parole da: «nonché ad applicare» fino alla fine della medesima lettera b) sono soppresse.
  5. Fino alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del DL 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla legge di conversione del 27 febbraio 2017, n. 19, gli effetti dell'articolo 29 del DL 24 giugno 2014, n. 91 come modificato dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 si intendono limitati alle sole disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo attinenti alla componente compensativa. Per gli oneri generali di sistema, si continua ad applicare quanto previsto dal regime tariffario speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, della legge 14 maggio 2005 n. 80.
  6. Al comma 1 dell'articolo 29 del DL 24 giugno 2014, n. 91 come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario delle merci» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di trazione ferroviaria sulle reti RFI diverse dalla rete dedicata ai servizi alta velocità» e le parole da «Con decreto» a «adozione» sono soppresse. Al comma 2 del medesimo articolo, le parole: «Fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1» sono soppresse.
11. 04. Francesco Sanna.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente Capo:

Capo VI-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

Art. 11-bis.
(Adeguamento della normativa nazionale alla «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01)». Imprese a forte consumo di gas naturale).

  1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla Comunicazione della Commissione europea «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01)», la rideterminazione della applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attività d'impresa, all'esposizione delle imprese alla concorrenza Pag. 150internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo, sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas.
  2. Entro 120 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo del Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione di imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea e applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale. Il sistema rideterminato dei corrispettivi di cui al comma precedente assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di stato stabiliti dalle norme europee, l'invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I provvedimenti di cui al presente comma assicurano l'invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. 05. Francesco Sanna.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per la corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature provenienti da verde urbano – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI).

  1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
11. 06. Zolezzi, Daga, De Rosa, Vignaroli, Busto, Micillo, Terzoni, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto ministeriale 2 marzo 2010 sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica).

  1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con apposito decreto, aggiorna il decreto ministeriale 2 marzo 2010 nel senso di inserire, tra le «tipologie di biomassa e biogas» di cui alla tabella A (articolo 2, comma 1, lettera a)) e di cui alla tabella B (articolo 2, comma 1, lettera c)) la seguente voce: «VI – potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico», nonché di inserire conseguentemente, tra le «modalità di individuazione comune amministrativo del luogo di produzione della biomassa da filiera corta» di cui alla tabella B (articolo Pag. 1512, comma 1, lettera c)), in corrispondenza della voce: «VI – potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato», la seguente voce: «Comune in cui ricadono le particelle con contratto di taglio».
11. 08. Sani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  Al comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge n. 134 del 2012, dopo le parole: «corrispettivo per il trasferimento» si aggiunge: «per le sole opere asciutte. Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale».
11. 07. Crippa, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Corretta attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
   r) «soggetti auto-produttori» sono i soggetti che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano essi stessi (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
11. 09. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Corretta attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali).

  Il comma 9, dell'articolo 273, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con il seguente:
  9. Se più impianti di combustione sono localizzati nello stesso stabilimento, l'autorità competente deve considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. Ai fini del calcolo della potenza nominale totale di una combinazione di impianti di combustione localizzati nello stesso stabilimento, non sono considerati gli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 15 MW termici. L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.
11. 010. Laffranco.
(Inammissibile)

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti lettere:
   0a) all'articolo 4 sopprimere il comma 6;
   0a-bis) all'articolo 14 sopprimere il comma 5.
12. 6. Gianluca Pini, Bossi.

Pag. 152

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*12. 1. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*12. 5. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 14 comma 1 lettera c) è inserito infine il seguente periodo: «nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione».
12. 2. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 15 comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» sono inserite le parole: «, nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione».
12. 3. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 14 il comma 5 è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 15 il comma 4 è soppresso.
12. 4. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Procedure specifiche per la richiesta di modifiche dei disciplinari delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Protette).

  1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «19-bis. In caso di richiesta di approvazione di modifiche al disciplinare di produzione di una Denominazione di origine protetta o di una Indicazione geografica protetta che prevedano ulteriori tipologie del prodotto, nuove o differenti, rispetto a quella per il quale inizialmente è stata conseguita la registrazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52 del Regolamento (UE) n. 1151/2012. Ove tali modifiche introducono, per un prodotto che altrimenti il disciplinare registrato prevede sia commercializzato fresco, tecniche di condizionamento quali la surgelazione o che ad ogni modo determinano il superamento della predetta freschezza, oltre al rispetto della procedura di cui al periodo precedente, alla richiesta di modifica del disciplinare deve essere annesso anche un parere vincolante e chiaramente favorevole delle autorità sanitarie locali competenti che attesti che il condizionamento non pregiudichi le originarie caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto designato e che detta modifica del disciplinare sia chiaramente indicata.».
12. 01. Zaccagnini, Matarrelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 16 giugno 2017 sulla Pag. 153classificazione degli strumenti di debito non garantiti nelle procedure di insolvenza, al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole «obbligazioni prevista dal codice civile» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli strumenti di debito chirograforio di secondo livello di cui all'articolo 12-bis»;
   b) dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Strumenti di debito chirografario di secondo livello).

  1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
   a) la durata originaria degli strumenti di debito è almeno pari ad almeno dodici mesi;
   b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati né includono caratteristiche ad essi proprie;
   c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera d).

  2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.
  3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.
  4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.
   c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) inserire la seguente:
    c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società.

  2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo l'articolo 60-bis.4 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.5.

  1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico Bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera d), del Testo unico bancario.
12. 03. Pelillo, Bernardo.
(Inammissibile)

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea).

  1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con Pag. 154finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del Decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi.
  2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.
13. 01. Quartapelle Procopio, Carrozza, Causi, La Marca, Locatelli, Tidei.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali. Sentenza Corte di Giustizia (C-458/14)).

  1. Al fine di dare seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14/07/2016 (C-458/14) e rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile, conformemente ai principi comunitari, che consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare, come disciplinata dal comma 6, dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 31 dicembre 2015 sono prorogati di diciannove anni.
  2. Per poter accedere alla proroga di cui al comma 1 le imprese turistico-balneari devono svolgere opere di adeguamento edilizio, igienico-sanitario e di eliminazione delle barriere architettoniche nonché di messa in sicurezza delle strutture esistenti o opere di manutenzione straordinaria che consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi strutturali degradati. Queste opere devono prevedere un periodo di ammortamento non inferiore ai 18 anni. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le modalità di adeguamento del canone in relazione alla proroga della concessione operata dal comma 1. Con il medesimo decreto viene stabilita altresì la modalità di destinazione dei proventi derivanti dal maggior gettito in relazione all'adeguamento del canone i quali dovranno essere suddivisi nella quota di un terzo a favore dell'entrata del bilancio dello Stato e per due terzi a favore dei comuni, sui quali insistono le concessioni, con la finalità di potenziare la sicurezza balneare e alla prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.
  3. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi nonché quelle decadute o revocate sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, per un periodo non inferiore a trenta anni e non superiore ai cinquanta, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti.
  4. Con il decreto di cui al comma 2 vengono stabiliti in caso di revoca della concessione, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, i criteri per l'equo indennizzo del concessionario nonché criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni e le Pag. 155modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
  5. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia nonché per quelle relative ai profili finanziari da esprimere entro 60 giorni dalla trasmissione.
  6. L'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 2012 è abrogato.
13. 02. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)