CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 giugno 2017
845.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-10516 Piccione: Sulla graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi viceispettori del Corpo forestale dello Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Codice dell'Ordinamento Militare stabilisce che, nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, si possa dar luogo allo scorrimento delle graduatorie solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice dell'Ordinamento Militare (COM).
  Nello specifico, gli articoli 708 e 688 del citato COM disciplinano la facoltà di prorogare, con determinazione motivata, la validità delle graduatorie concorsuali entro 18 mesi dalla loro approvazione, solo relativamente al reclutamento di allievi Carabinieri e di allievi marescialli del corso triennale.
  In coerenza, si sottolinea che il Consiglio di Stato, con alcune ordinanze del 24 giugno 2015 (n. 2793/2015, n. 2794/2015, n. 2808/2015, n. 2809/2015 e n. 2792/2015), ha confermato che la facoltà di avvalersi di una nuova procedura concorsuale al posto dello scorrimento della graduatoria costituisce una scelta discrezionale dell'amministrazione.
  Rispetto a tale quadro nulla è stato modificato dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
  Questo, infatti, non contiene alcuna disposizione sullo scorrimento di graduatorie di concorsi indetti dal Corpo forestale dello Stato e, pertanto, in assenza di specifiche deroghe, trovano applicazione i richiamati articoli del Codice dell'ordinamento militare.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-11421 Rizzo: Sull'adozione di una circolare attuativa di disposizioni recate dal decreto legislativo sul riordino delle carriere delle Forze armate prima dell'effettiva emanazione di quest'ultimo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per garantire la puntualità dei pagamenti al personale dipendente tramite il sistema stipendiale gestito dal Ministero dell'economia e della finanze (NoiPa), la Difesa deve necessariamente svolgere le procedure amministrative con congruo anticipo.
  In tale quadro, il CUSI, Centro Unico Stipendiale interforze, in qualità di elemento di organizzazione della Difesa deputato a coordinare l'attività stipendiale, considerando l'impatto che le disposizioni sul riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate avrà sulla corresponsione dei pagamenti al personale, per scongiurare disagi agli interessati, ha emanato specifiche indicazioni che riguardano attività da porre in essere, ovviamente, solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle disposizioni in parola.
  Peraltro, la sola attività da compiersi con urgenza, a prescindere dai contenuti del provvedimento di riordino, è stata quella relativa al completamento dell'integrazione, della correzione e della verifica dei dati giuridici del personale presenti nella Banca Dati Unica Stipendiale (BDUS).
  L'Amministrazione militare, infatti, ha ritenuto di dover accelerare tale attività di integrazione dei dati, comunque già in essere per altre finalità (unificazione della piattaforma dati di Esercito, Marina e Aeronautica all'interno della BDUS), in quanto ritenuta fondamentale per il corretto inquadramento stipendiale del personale.
  È del tutto evidente che solo attraverso la preventiva predisposizione delle attività finalizzate al completamento dei dati giuridici del personale, sarà possibile garantire la tempestività dei pagamenti agli interessati.