CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 giugno 2017
845.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM (2017) 10 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche),
   considerato che:
    il settore delle comunicazioni elettroniche ha registrato negli ultimi anni continui e impressionanti cambiamenti determinati dai progressi tecnologici che hanno moltiplicato le piattaforme e dall'aumento dei contenuti e dei dati che possono essere scambiati;
    le normative, sia nazionali che europee, hanno inevitabilmente incontrato difficoltà nel disciplinare tutte le questioni che i progressi tecnologici di volta in volta ponevano per cui, allo stato, resta parzialmente inevasa la domanda di una più soddisfacente salvaguardia dei diritti degli utenti della rete;
    la disponibilità di diversi dispositivi terminali (smartphone, tablet, computer) ha, infatti, radicalmente cambiato il modo di comunicare, consentendo un interscambio continuo e aumentando in maniera esponenziale le dimensioni del flusso dei dati trasmessi e scambiati, allo stesso tempo aumentando in maniera esponenziale il rischio di essere esposti alla violazione del diritto fondamentale alla privacy, di cui espressione essenziale è costituita dal principio della riservatezza delle comunicazioni;
    in sostanza, la possibilità di accedere, manipolare e usare illegalmente informazioni sensibili espone in particolare i soggetti più vulnerabili a minacce concrete con possibili gravi danni alla loro sfera giuridica;
    si è posta, dunque, l'esigenza di assicurare standard più elevati di tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche, anche in relazione ai progressi che in materia di protezione dei dati personali si potranno ottenere dall'applicazione della normativa (il regolamento n. 679 del 2016), recentemente adottata a livello europeo al riguardo;
    appare, pertanto, apprezzabile lo sforzo della Commissione europea con la proposta di regolamento in oggetto, di individuare un soddisfacente equilibrio tra: l'esigenza di allineare il livello di garanzia della normativa sulla privacy al nuovo regime generale sulla protezione dei dati e le legittime aspirazioni di crescita delle imprese attive nel mercato dei servizi delle comunicazioni elettroniche, anche in considerazione dei cambiamenti in via di realizzazione grazie alla complessiva riforma, tuttora all'esame delle Istituzioni europee, relativa al mercato digitale europeo; da ultimo, la necessità di prevedere idonei strumenti di difesa dai rischi di reati informatici (cybercrime);Pag. 22
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione favorevole

  con le seguenti osservazioni:
   a) rispetto al testo proposto dalla Commissione europea (artt. 5-7), appare opportuno valutare un rafforzamento del regime di riservatezza delle comunicazioni elettroniche, prevedendo una disciplina uniforme per i contenuti e i metadati, ad esempio stabilendo un divieto generalizzato di accesso di terzi ad entrambi, a meno che non sia stato espresso il consenso degli interessati, secondo una ratio più coerente ai principi contenuti nel regolamento generale sulla protezione dei dati personali;
   b) circa la raccolta di informazioni trasmesse dalle apparecchiature terminali per consentire la connessione ad altro dispositivo o a un'apparecchiatura di rete, di cui all'articolo 8, trattandosi di un fenomeno che potrebbe dar luogo alla registrazione degli spostamenti degli utenti (come nel caso del Wifi tracking), occorre potenziare la tutela della privacy prevedendo l'espressione del consenso esplicito dell'interessato a tale flusso di informazioni, non potendosi ritenere sufficiente allo scopo il mero adempimento dell'obbligo di informazione all'utente attraverso avvisi;
   c) con riferimento all'articolo 10, occorre rafforzare il meccanismo previsto nella proposta volto a consentire all'utente finale di impedire o ridurre parzialmente (o, al contrario, di consentire in via generalizzata) la facoltà dei terzi di conservare o trattare informazioni sulla propria apparecchiatura terminale (operazione che in linea di massima corrisponde all'installazione e all'uso dei cookies), tramite menù di impostazione predefinita al momento dell'installazione dei programmi informatici che consentono comunicazioni elettroniche. In particolare, le nuove norme dovrebbero imporre altresì ai produttori di software di consentire agli utenti finali di rivedere agevolmente e anche in un secondo momento le scelte in materia di filtro dei cookies effettuati al momento dell'installazione del programma;
   d) appare infine necessario allineare l'impianto sanzionatorio per le violazioni delle prescrizioni previste dalla proposta di regolamento in esame all'omologo regime in materia di protezione dei dati personali, peraltro considerato che quest'ultima normativa non ha ancora trovato attuazione, poiché l'inizio dell'applicazione del regolamento n. 679 del 2016 è previsto per maggio 2018;
   e) si valuti l'opportunità di riformulare parzialmente l'articolo 18 del Capo IV della proposta, in materia di competenza delle autorità di controllo e applicazione indipendenti, definendo con maggiore puntualità i profili relativi al rapporto di collaborazione tra le autorità responsabili del monitoraggio del regolamento sulla riservatezza delle comunicazioni elettronica e le autorità di regolamentazione istituite a norma del futuro Codice delle comunicazioni elettroniche.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo.

EMENDAMENTI

  Sopprimere il comma 1.
3. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;
   b) all'articolo 12, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nei confronti dell'autore del reato» sono inserite le seguenti: «salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;
   c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «superiori a 5000 euro»;
   d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «autore del reato» sono aggiunte le seguenti: «salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;
   e) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: «esperita» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale»;
   f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018»;
   g) all'articolo 14, comma 4 le parole: «negli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi diciotto mesi».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e quanto a 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 1. Sereni, Giulietti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:, nonché alle vittime di reati intenzionali violenti per le quali non è ancora definito il giudizio penale ovvero per le quali è comunque pendente un contenzioso civile anche se diretto ad Pag. 24ottenere l'indennizzo per il mancato recepimento della direttiva 2004/89/CE.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 36 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 2. Sereni, Giulietti.

  Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: due anni.
4. 7. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: un anno.
4. 6. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.
4. 5. Gianluca Pini, Bossi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis, La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.
4. 8. Gianluca Pini, Bossi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 all'articolo 12, comma 1, lettera a) le parole «non superiore a quello previsto» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al doppio di quello previsto»;

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 26 milioni con le seguenti: 30 milioni.
4. 3. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

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ALLEGATO 3

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 ed abb.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    il provvedimento reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone;
    l'articolo 17 è diretto a modificare gli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, procedendo ad una revisione dell'impianto sanzionatorio del predetto decreto legislativo nell'ottica di una complessiva riduzione delle sanzioni, le quali, peraltro, erano state fissate dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, modificando i richiamati articoli del decreto legislativo n. 4 del 2012, emanato in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 4 giugno 2010, n. 96, che, a sua volta, facevano riferimento al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale;
    nel rispetto delle scelte di merito della Commissione Agricoltura appare opportuno evidenziare le ragioni per le quali solo a distanza di un anno si intende intervenire nuovamente sulla materia sanzionatoria relativa al settore ittico, riducendo anche in maniera significativa le sanzioni allora previste;
    dall'approfondimento dei lavori istruttori della Commissione Agricoltura è emersa l'eccessiva afflittività, anche in considerazione della normativa europea e di quella degli altri Paesi dell'Unione, dell'impianto sanzionatorio delineato dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, così come modificato dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, con particolare riferimento alle sanzioni amministrative principali ivi previste per gli illeciti che, nel passaggio da una qualificazione penale ad una di tipo amministrativo, si ritiene siano state eccessivamente innalzate;
    dalle audizioni svolte dalla Commissione Agricoltura risulta che operatori del settore ritengono che l'inasprimento delle sanzioni abbia determinato una penalizzazione del pescato e quindi del comparto italiano a vantaggio del pescato proveniente dagli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, oltre ad una crescita del mercato nero, sottolineando che la normativa introdotta nel 2016 non si limita a recepire quanto stabilito nel Reg. UE 404/2011 che, all'allegato XXX indica le condotte illecite qualificate come infrazioni gravi, ma reca una serie disposizioni che configurano illeciti amministrativi per le quali prevede sanzioni pecuniarie giudicate eccessivamente afflittive e ben più Pag. 26elevate di quelle previste negli altri Paesi diretti concorrenti per fattispecie analoghe;
    le modifiche che il testo unificato propone di apportare alla normativa vigente tengono conto di queste istanze intervenendo in ogni caso non sulle fattispecie più gravi – penalmente sanzionate in termini di contravvenzioni ex articolo 7 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e corrispondenti a quanto previsto nell'allegato XXX del Regolamento succitato – ma sui soli illeciti amministrativi;
   la Commissione Agricoltura, all'esito dell'istruttoria compiuta, ha riformulato alcune fattispecie sanzionatorie con particolare riferimento alle:
    a) catture accessorie o accidentali, in relazione alle quali la Commissione di merito ha ritenuto che la legge vigente stabilisce severe sanzioni amministrative per fattispecie per la cui integrazione risulta irrilevante la volontarietà o meno della condotta;
    b) condotte aventi ad oggetto le specie tonno rosso e pesce spada per le quali la normativa vigente prevede un incremento della pena pari al doppio di quella comminata per le stesse condotte riferite alle altre specie ittiche. La Commissione di merito ha ritenuto di ridurre tale incremento sanzionatorio in quanto la pesca di tali specie risulta disciplinata da disposizioni internazionali e comunitarie, che dettano ferrei obblighi in capo ai soggetti autorizzati a pescare tali specie ittiche, nonché in quanto le stesse raccomandazioni ICCAT non prevedono sanzioni di tale portata;
    c) pesca del cosiddetto pesce sottotaglia, in relazione alla quale è stata contestata l'assenza di proporzionalità tra la condotta e la pena comminabile, da verificare tenendo conto del valore del pescato in rapporto all'entità della sanzione comminabile. La Commissione di merito ha ritenuto opportuno rimodulare gli scaglioni di sanzioni previste, mantenendo fermo il massimo applicabile (75.000 euro), riferito però a quantitativi di pescato superiore rispetto a quelli in relazione ai quali è oggi applicabile, riducendo il minimo della pena applicabile per i quantitativi minimi di pescato ed introducendo un numero superiore di sanzioni intermedie;
   ritenuto che:
    il nuovo impianto sanzionatorio della legge pur non contrastando formalmente con la normativa europea in materia di pesca e, in particolare, con il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, prevede in alcuni casi delle riduzioni delle sanzioni amministrative che potrebbero indebolirne l'efficacia sia preventiva che retributiva, in relazione all'obiettivo della normativa dell'Unione europea di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale;
    la previsione della sola sanzione della confisca del prodotto pescato (articolo 17, comma 2, lettera b) del provvedimento in esame) nel caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti riduce l'efficacia di deterrenza della disposizione sanzionatoria, anche sotto il profilo delle misure che potrebbero essere adottate per ridurre il rischio delle predette catture, per cui sarebbe opportuno prevedere per tali catture una sanzione pecuniaria, sia pure in misura ridotta rispetto a quella da 2.000 a 12.000 euro prevista dalla normativa vigente (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2012);
    all'articolo 17, comma 2, lettera c), appare opportuno valutare la congruità delle sanzioni minime ivi previste;
    appare opportuno sopprimere la lettera e) dell'articolo 17, comma 2, al fine di scongiurare qualsiasi dubbio interpretativo sull'applicabilità al pescatore subacqueo della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 4 del 2012, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg;Pag. 27
    l'articolo 17, al comma 2, prevede, alle lettere a), c), capoverso comma 5-bis, ed f), un incremento, sino ad un terzo, delle pene pecuniarie relative alla pesca irregolare delle specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), che non appare congruo rispetto alla gravità del fatto sanzionato per quanto riguarda sia l'entità dell'aggravamento (dovrebbe essere «di un terzo») sia la mancata previsione della medesima aggravante in relazione all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea;
    appare eccessiva all'articolo 17, al comma 3, lettera a), la soppressione del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, che prevede, per le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, che abbiano ad oggetto le specie ittiche del tonno rosso e del pesce spada, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido;
    sarebbe piuttosto opportuno, anziché sopprimere il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo. 4 del 2012, prevedere la sospensione della licenza di pesca in caso di recidiva, per procedere alla revoca nel caso di una ulteriore violazione dell'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) l'articolo 17, comma 2, la lettera b), sia sostituita dalla seguente: Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro;
   2) all'articolo 17, al comma 2, lettere a), c), capoverso comma 5-bis, ed f), le parole «sino a un terzo» siano sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;
   3) all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera d), sia aggiunta la seguente: d-bis) al comma 10, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
   4) all'articolo 17, comma 2, sia soppressa la lettera e);
   5) all'articolo 17, comma 3, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 17, comma 2, lettera c), la Commissione di merito valuti la congruità delle sanzioni minime ivi previste.