CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 giugno 2017
842.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI NICCHI, BOSSA, SCOTTO, CARLO GALLI

  La VII Commissione,
   esaminato il Disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», in particolare per le parti di competenza;
   considerato che:
    nel corso dell'esame al Senato del provvedimento in commento, sono state introdotte numerose disposizioni concernenti i beni culturali. Con i commi 176 e 177 vengono infatti previste diverse misure di semplificazione relativamente alla circolazione internazionale di beni culturali;
    in particolare il comma 176 prevede modifiche al codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
    una delle norme interessate è quella dell'esportazione dei beni d'interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 del medesimo codice, e in particolare delle opere d'arte dall'Italia, di provenienza privata e non soggette a regime di vincolo;
    ove fosse approvata, la nuova disposizione consentirebbe a chiunque, senza autorizzazione della soprintendenza, il trasporto o l'invio fuori Italia di beni culturali il cui valore dichiarato fosse inferiore a 13 mila e 500 euro. La stima di tale valore sarebbe rimessa a una mera autocertificazione;
    evidentemente, il bene – una volta uscito dall'Italia – potrebbe essere rivenduto a chiunque per un valore anche molto superiore, giacché il mercato internazionale e le case d'asta non sarebbe (né potrebbe essere) vincolato al valore dichiarato in Italia;
    si tratterebbe in buona sostanza di un sotterfugio per consentire la libera esportazione dei beni oggetto del patrimonio culturale italiano, che invece costituisce un tratto tipico e identitario del nostro Paese;
    è vero che il valore inferiore a euro 13.500 è di per sé basso, ma è pur vero che il paradosso risiede nella notazione per cui sarà l'interessato stesso ad autocertificarne la stima e la sussistenza degli ulteriori presupposti di libera circolazione. Peraltro, si intende aumentare la validità temporale dell'attestato di libera circolazione, portandolo da tre a cinque anni;
    ciò significa di fatto lasciare ai mercanti d'arte la libertà di stima delle opere per il tramite di una mera indicazione in apposito elenco informatico, senza necessità di una loro presentazione fisica agli uffici preposti;
    una ulteriore criticità del testo in esame, riguarda la previsione in base alla quale si innalza a 70 anni la soglia di età affinché un oggetto possa essere dichiarato bene culturale, laddove, attualmente, la soglia è di 50 anni per le cose immobili private e per le cose mobili a chiunque appartenenti;
    in questo modo, si modifica l'articolo 65 del codice dei beni culturali, ai sensi del quale è vietato esportare cose mobili che siano opera di autore non più Pag. 103vivente e la cui esecuzione risalga oltre cinquant'anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica sull'interesse culturale. Allungando detto termine a 70 anni, di fatto, si regalano quindi vent'anni ai mercanti d'arte e si riducono di vent'anni i regimi di tutela pubblica che lo Stato dovrebbe garantire nel rispetto dell'articolo 9 della nostra Costituzione;
    sempre in questo ambito, una ulteriore modifica negativa alla normativa vigente, fa sì che se attualmente possono essere vincolate opere che, a prescindere dall'epoca della loro realizzazione (e quindi anche se hanno meno di cinquant'anni), sono giudicate particolarmente significative per il loro riferimento con la cultura la storia politica, militare, con la letteratura, ecc., con la modifica apportata, accadrà che potranno essere oggetto di esame le sole opere d'arte che siano state realizzate da un artista non più vivente che abbiano più di settant'anni. Invece le opere che abbiano fra i cinquanta e i settant'anni, ovvero siano state realizzate da un artista ancora vivente, possono essere vincolate solo se, come recita il nuovo testo, «presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione». Questo comporterà, in concreto, che opere artistiche prodotte negli anni Cinquanta e Sessanta del ’900 potranno essere vincolate solo se si dimostra che siano di interesse «eccezionale» e non più semplicemente «particolarmente significativo»;
    alla luce di quanto suesposto, è evidente il rischio che il potere pubblico rinunci o veda attenuata una sua fondamentale prerogativa, ossia quella di sottoporre le opere d'arte private al vaglio della sua valutazione terza prima che siano avviate all'esportazione;
    alla luce delle suddette criticità, vale la pena ricordare che lo stesso Ministro Franceschini, all'atto di assumere la responsabilità del suo dicastero ebbe ad affermare che quello della Cultura era il primo Ministero economico del Paese. L'eventuale approvazione delle suddette disposizioni, costituirebbe un tale impoverimento del nostro patrimonio che sarebbe in diretta contraddizione con quell'affermazione, poiché la conseguente vendita all'estero dei beni culturali non porterebbe nelle casse pubbliche alcun vantaggio;
    né si può trascurare che spesso il traffico di beni artistici e d'interesse culturale è oggetto delle ambizioni delle mafie internazionali, che facilmente si avvarrebbero del nuovo più vantaggioso regime dell'esportazione,
  esprime

PARERE CONTRARIO.