CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2017
841.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 422).

(Articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

PARERE APPROVATO

   La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, nelle sedute del 14 e 20 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale sul riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 422);
   tenuto conto che la Commissione aveva già fatto richiesta al Governo di predisporre lo schema all'inizio di ogni esercizio finanziario di riferimento, nonché di trasmettere i criteri di assegnazione dei contributi e i rendiconti dell'attività svolta dai beneficiari, in occasione dei pareri espressi per la ripartizione dei contributi relativi già agli anni 2015 e 2016;
   preso atto che nella relazione illustrativa al decreto si afferma che non si può procedere alla ripartizione dello stanziamento rispettando il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo l della legge n. 549 del 1995, in quanto, i bilanci consuntivi degli enti, che sono documentazione essenziale per il provvedimento di liquidazione del contributo, pervengono al MIUR non prima del mese di maggio di ciascun anno;
   rilevato, ancora una volta, che appare doveroso rispettare i termini di trasmissione alle Camere dell'intera documentazione relativa agli enti beneficiari;
   valutata l'opportunità di fornire una più completa informativa circa i criteri di individuazione delle associazioni di categoria ammesse ai benefici del contributo in oggetto ed i parametri per la sua assegnazione;
   valutata, infine, la necessità di procedere ad un completo ed incisivo riesame di tutte le assegnazioni di risorse ad enti, associazioni, fondazioni, che possano ispirarsi a criteri precisi e trasparenti operando, quindi, con metodo già previsto per la ripartizione del FOE (Fondo Ordinario Enti di ricerca),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:
    1) si predisponga lo schema di riparto all'inizio di ogni esercizio finanziario di riferimento;
    2) si trasmettano, con il prossimo schema di riparto, i criteri con i quali si procede al riparto tra tutti i soggetti Pag. 144ammessi al beneficio, nonché i rendiconti dell'attività svolta da tutti i soggetti beneficiari;
    3) esegua il Ministero dell'istruzione (e ne trasmetta tempestivamente gli esiti al Parlamento) un'approfondita analisi e, se del caso, una revisione critica sull'efficienza, sull'efficacia e sulla rispondenza dell'impiego da parte dei beneficiari dei finanziamenti erogati alle finalità di legge, prendendo come indici il miglioramento della situazione delle persone assistite dagli enti beneficiari, l'ammodernamento delle strutture, l'innovazione dei metodi di lavoro, l'impiego delle nuove tecnologie e altri parametri idonei a motivare la validità dell'erogazione dei contributi.

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ALLEGATO 2

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Rete museale e archivistica della salute mentale).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la costituzione sul territorio nazionale della Rete museale e archivistica della salute mentale. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) trasformazione in strutture museali aperte al pubblico delle strutture degli ex ospedali psichiatrici giudiziari;
   b) realizzazione di una rete tra le strutture di cui alla lettera a) finalizzata alla realizzazione di percorsi socio-culturali relativi all'evoluzione della cura e tutela della salute mentale sia in ambito sanitario, sia in ambito sociale;
   c) valorizzazione, esposizione e, ove possibile consultazione dei documenti archivistici degli ex ospedali psichiatrici, anche in collaborazione con le iniziative sulla stessa materia già attivate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   d) ricomprendere all'interno delle rete di cui alla lettera b) la fondazione di cui all'articolo 1.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di Pag. 146euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:
  (Delega al Governo in materia di costituzione di una rete museale e archivistica sulla salute mentale e istituzione della Fondazione del Museo nazionale di salute mentale del San Lazzaro di Reggio Emilia).

01. 01. Bossa, Nicchi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Costituzione della Rete nazionale museale e archivistica della salute mentale).

  1. È costituita la Rete nazionale dei comuni e delle Asl degli ospedali psichiatrici, la cui attività è cessata per effetto della legge 13 maggio 1978 n. 180, coordinata dalla Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.
  2. La Rete persegue le seguenti finalità:
   a) conservare e valorizzare il patrimonio storico, documentale, culturale e architettonico degli ex ospedali psichiatrici ordinari e giudiziari;
   b) trasformare le relative strutture in luoghi museali aperti al pubblico e realizzare percorsi socio-culturali inerenti all'evoluzione della cura e della tutela della salute mentale sia in ambito sanitario, sia in ambito sociale;
   c) consentire l'esposizione e la consultazione dei documenti archivistici degli ex ospedali psichiatrici ordinari e giudiziari, anche in collaborazione con le iniziative sulla stessa materia già attivate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Art. 1-bis.
(Fondazione del Museo nazionale di psichiatria).

  1. Lo Stato, e per esso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con la regione Emilia-Romagna, con i comuni di Modena e di Reggio Emilia, con altri comuni sedi di ex ospedali psichiatrici ordinari e giudiziari e le rispettive regioni che intendano aderire all'iniziativa, nonché con le Asl, oltre a istituzioni, enti e fondazioni che perseguano i medesimi obiettivi, costituisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia, con funzione di coordinamento della rete di cui all'articolo 1.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:
   (Costituzione della Rete nazionale museale e archivistica della salute mentale e costituzione della Fondazione e del Museo nazionale di Psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia).
1. 1. La Relatrice.

  Al comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: di psichiatria con le seguenti: della salute mentale.

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  Conseguentemente nel titolo sostituire le parole: di psichiatria con le seguenti: della salute mentale.
1. 3. Nicchi, Bossa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) L'ospedale San Lazzaro di Reggio Emilia, in qualità di museo nazionale della psichiatria, utilizzando parte delle risorse assegnate dalla presente legge, provvede alla messa in rete degli archivi e delle biblioteche degli ex ospedali psichiatrici presenti sul territorio nazionale, di concerto con i responsabili degli archivi e delle biblioteche degli altri ex ospedali psichiatrici, salvaguardando così la singolarità della ricerca e l'appartenenza territoriale di ogni singola realtà.
1. 2. Sgambato.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) provvedere alla messa in rete degli archivi e delle biblioteche degli ex ospedali psichiatrici presenti sul territorio nazionale, di concerto con i responsabili degli archivi e delle biblioteche degli altri ex ospedali psichiatrici, salvaguardando così la singolarità della ricerca e l'appartenenza territoriale di ogni singola realtà.
4. 1. Sgambato.

Art. 6.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
6. 1. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Giornata nazionale della salute mentale).

 1. È istituita la Giornata Nazionale della salute mentale e della dignità della persona che verrà celebrata il 13 maggio di ogni anno.
  2. I Ministeri della Giustizia e della Salute, anche in collaborazione con la Fondazione, hanno il compito di promuovere iniziative tese alla sensibilizzazione sui temi della salute mentale e della dignità della persona.
6. 01. D'Ottavio, Blazina, Malisani, Marchi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Quarantesimo anniversario della legge 13 maggio 1978, n. 180).

  1. L'anno 2018 è dedicato alla salute mentale quale ricorrenza del quarantesimo anniversario dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1978, n. 180.
  2. Il Ministero della salute indice e sostiene in tutto il territorio nazionale iniziative di diffusione della conoscenza della legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 200.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. 02. Malisani, D'Ottavio, Blazina, Marchi.