CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 giugno 2017
837.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura).

  1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 613-bis. – (Tortura). – Chiunque, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
  Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni. Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
  Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate.
  Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.
  Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

  Art. 613-ter. – (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 414, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni».
1. 30. Giuditta Pini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, comma 1, sostituire le parole: violenze o minacce gravi, con le seguenti: violenza o minaccia.
* 1. 5. Sannicandro, Leva, Rostan.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, comma 1, sostituire le parole: violenze o Pag. 8minacce gravi, con le seguenti: violenza o minaccia.
* 1. 13. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, le parole: violenze o minacce sono sostituite dalle seguenti: violenza o minaccia.
1. 6. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sopprimere la parola: gravi.
1. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sopprimere la parola: acute.
1. 8. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, le parole: o con un verificabile trauma psichico sono sostituite dalla seguente: psichiche.
* 1. 9. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, le parole: o con un verificabile trauma psichico sono sostituite dalla seguente: psichiche.
* 1. 3. Leva, Rostan, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, comma 1, sopprimere la seguente parola: verificabile.
1. 4. Leva, Rostan, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sopprimere le parole: se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
1. 10. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, comma 1, sopprimere le seguenti parole: se il fatto è commesso mediante più condotte.
1. 1. Sannicandro, Leva, Rostan.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole: è commesso mediante più condotte ovvero.
1. 14. Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: quindici anni.
1. 15. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quarto comma, dopo le parole: Se dai fatti di cui al primo aggiungere le seguenti: e secondo.
1. 11. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quarto comma, sostituire le parole: della metà, con le seguenti: della metà. Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è della reclusione di anni trenta.
1. 2. Rostan, Leva, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, sopprimere le parole: in modo concretamente idoneo.
* 1. 16. Daniele Farina, Andrea Maestri.

Pag. 9

  Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, sopprimere le parole: in modo concretamente idoneo.
* 1. 12. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da un anno a sei anni.
1. 17. Andrea Maestri, Daniele Farina.

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

  1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis.
* 2. 02. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

  1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis.
* 2. 01. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

  1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis.
* 2. 03. Giuditta Pini.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

  1. Il comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
  «1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».
3. 1. Giuditta Pini.

ART. 4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nel rispetto del diritto internazionale, non è riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
4. 1. Giuditta Pini.