CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 giugno 2017
830.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439 approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato.

EMENDAMENTI

ART. 3.

  Sopprimere il comma 4.
3. 3. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Ai fini del rispetto del divieto di cui al comma precedente non si tiene conto dei mandati la cui durata è stata inferiore a più della metà rispetto la durata prevista.
3. 2. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3 non si tiene conto dei mandati di dura inferiore ad un anno.
3. 4. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Aggiungere il seguente comma:
  5. Fermo restando quando previsto dai commi precedenti, alle prime elezioni dei consigli degli ordini circondariali forensi successive all'emanazione della presente legge non sono eleggibili coloro che hanno ricoperto ininterrottamente tale incarico negli otto anni precedenti alla data di presentazione delle candidature.
3. 1. Tartaglione, Manfredi, Sgambato.

ART. 4.

  Al comma 1, le parole: non superiore ai due terzi sono sostituite dalle seguenti: non superiore alla metà.
4. 1. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 15.

  Al comma 6, le parole: il maggiore di età sono sostituite dalle seguenti: il minore di età.
15. 1. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 16.

  Al comma 1, secondo periodo, le parole: il maggiore di età sono sostituite dalle seguenti: il minore di età.
16. 1. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 17.

  Al comma 1, le parole: procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle seguenti: rimangono in carica fino al 31 dicembre 2017. Gli stessi hanno l'obbligo di procedere a deliberare le elezioni entro il 30 maggio 2018, che dovranno comunque svolgersi entro e non oltre il 31 ottobre 2018.Pag. 15
  Le parole, al comma 3, «dei commi 1 e» sono sostituite dalle parole: «del comma» e le parole: «ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge» sono sostituite dalle parole: «ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 3 della presente legge».
17. 3. Tartaglione, Manfredi, Sgambato.

  Al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: i Commissari Straordinari per le attività propedeutiche alla costituzione dell'Albo degli Avvocati presso i Tribunali istituiti a seguito del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 hanno l'obbligo di convocare l'Assemblea degli iscritti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il relativo Consiglio dell'Ordine dovranno comunque svolgersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
17. 4. Tartaglione, Manfredi, Sgambato.

  Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  5. Non possono essere eletti nei consigli dell'ordine gli avvocati che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già rivestito la carica di componente dei medesimi per un periodo non inferiore a dieci anni. Il divieto di cui al presente comma cessa di avere efficacia quando sia trascorso, dalla data di cessazione dalla carica, un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
17. 1. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  5. Non possono essere eletti nei consigli dell'ordine gli avvocati che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già rivestito la carica di componente dei medesimi per un periodo di otto anni.
17. 2. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Norme transitorie per il rinnovo dei consigli degli ordini professionali).

  1. I consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, in scadenza nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ancora indetto le elezioni per il rinnovo dei propri componenti restano in carica per ulteriori sei mesi a decorrere dalle date di rispettiva scadenza.
  2. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2017».
17. 01. Bosco, Marotta.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Norme transitorie per il rinnovo dei consigli degli ordini professionali).

  1. I consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, in scadenza nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora indetto le elezioni per il rinnovo dei propri componenti, restano in carica per ulteriori sei mesi a decorrere dalle date di rispettiva scadenza.
  2. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2017».
17. 02. Leva, Roberta Agostini.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo.

NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE C. 4220 ADOTTATO COME TESTO BASE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il titolo VIII del libro II è aggiunto il seguente:
«TITOLO VIII-BIS
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

  Art. 518-bis. – (Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
  La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

  Art. 518-ter.(Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

  Art. 518-quater. – (Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
  Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

  Art. 518-quinquies. – (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  Si applica il secondo comma dell'articolo 518-quater.

  Art. 518-sexies. – (Illecita detenzione di beni culturali). – Fuori dei casi di ricettazione, Pag. 17chiunque detiene un bene culturale conoscendone la provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.

  Art. 518-septies. – (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 80.000:
   a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali;
   b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
   c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

  Art. 518-octies.(Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
  La pena è della reclusione da due a cinque anni se il delitto ha ad oggetto beni culturali di rilevante valore.
  La pena prevista ai commi primo e secondo si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
  Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
  Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.

  Art. 518-novies. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  Chiunque, fuori dai casi di cui al primo comma, deturpa, imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

  Art. 518-decies.(Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 518-novies è punito con la reclusione fino a due anni.

  Art. 518-undecies. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

  Art. 518-duodecies. – (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa fino a euro 10.000:
   a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;Pag. 18
   b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico o archeologico;
   c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
   d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

  Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.
  La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
  È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

  Art. 518-terdecies.(Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 518-duodecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

  Art. 518-quaterdecies.(Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.

  Art. 518-quinquiesdecies. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di una attività professionale o commerciale la pena è aumentata da un terzo alla metà.
  Se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale o commerciale si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.

  Art. 518-sexiesdecies. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per la individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.

  Art. 518-septiesdecies. – (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono Pag. 19destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
  Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

  Art. 518-octiesdecies. – (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni di questo titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.».

   b) dopo l'articolo 707 è aggiunto il seguente:
  «Art. 707-bis. – (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli). – È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se perimetrate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge».

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole «ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 518-quaterdecies del codice penale,».

Art. 3.
(Modifiche alla legge sulla responsabilità delle persone giuridiche).

  1. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 25-terdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-septies e 518-decies del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
  2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter e 518-octies del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
  3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-novies e 518-duodecies del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
  4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-sexies del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
  5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi precedenti si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

  Art. 25-quaterdecies. – (Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-quinquies, 518-undecies e 518-quaterdecies del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.Pag. 20
  2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».

Art. 4.
(Modifiche in materia di operazioni sotto copertura).

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
  «b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali nell'attività di contrasto al delitto di cui all'articolo 518-quaterdecies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a)».

Art. 5.
(Abrogazioni).

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) gli articoli 635, secondo comma, n. 1); 639, secondo comma, secondo periodo; 733; 734 del codice penale;
   b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178, 179 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.