CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 maggio 2017
818.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Atto n. 404).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
   premesso che:
    la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione di amministrazioni pubbliche, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa;
    in particolare, la Corte Costituzionale, da un lato, ha precisato che l'illegittimità costituzionale resta circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende alle relative disposizioni attuative, dall'altro, ha sottolineato che, nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione;
    in questo quadro, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha formulato un quesito al Consiglio di Stato in merito ad alcune questioni interpretative riferite ai tre decreti legislativi adottati sulla base di disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015 dichiarate incostituzionali nella parte in cui avevano previsto il parere e non l'intesa con le regioni;
    il Consiglio di Stato, in risposta al citato quesito, ha espresso il parere 17 gennaio 2017, n. 83, evidenziando che il Governo può far confluire l'intesa in decreti correttivi – previsti dalla stessa legge n. 124 del 2015 – che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale;
    lo schema di decreto correttivo in oggetto è quindi volto, tra l'altro, a sanare il suddetto vizio procedimentale in relazione all'adozione del decreto legislativo n. 175 del 2016;
    sia prima dell'adozione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei ministri, del predetto schema di decreto, avvenuta in data 17 febbraio 2017, sia successivamente, si è svolto un ampio confronto fra i rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
    in particolare, lo Stato, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, hanno raggiunto l'intesa sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 16 marzo 2017, convenendo, nel contempo, su talune integrazioni e modifiche – contenute nell'allegato B al documento con cui è stata sancita l'intesa – che il Pag. 112Governo si è impegnato a recepire nel testo definitivo del decreto legislativo;
    l'intesa raggiunta riguarda esplicitamente il decreto nel suo complesso, posto che l'articolo 1 dello schema ha una valenza confermativa delle disposizioni non oggetto di modifica e l'articolo 18 del medesimo schema fa salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016;
    la Commissione è quindi chiamata a pronunciarsi sul presente schema di decreto anche alla luce delle integrazioni e modifiche previste dall'allegato B dell'intesa;
   preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 8 marzo 2017;
   considerato che:
    all'articolo 13, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, appare condivisibile, come convenuto in sede di Conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine previsto per la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute che devono essere alienate;
    all'articolo 14, che modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di disposizioni transitorie in materia di personale, appare condivisibile, come convenuto in sede di conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, andrebbe valutata l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;
   all'articolo 5, che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, andrebbe valutata l'opportunità di precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4, debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;
   all'articolo 6, che modifica l'articolo 5 del decreto-legislativo n. 175 del 2016, in materia di oneri di motivazione analitica, andrebbe valutata l'opportunità di ripristinare la previsione che include tra tali oneri quello concernente la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, specificando, tuttavia, che tale locuzione si riferisce esclusivamente alle possibili alternative attraverso cui realizzare il medesimo scopo che può essere raggiunto con la decisione di costituire una società o acquisire partecipazioni anche indirette;
   all'articolo 9, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle funzioni di indirizzo della struttura competente nonché la possibilità di inserire meccanismi premiali di disapplicazione selettiva di Pag. 113alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica più virtuose che raggiungano determinati standard di efficienza;
   allo stesso articolo 14 e all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del testo unico, sulla gestione del personale delle società a partecipazione pubblica, sembrerebbe opportuno valutare la specificità delle imprese aeroportuali, sottraendole alla totalità degli obblighi previsti per le altre società.