CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 maggio 2017
818.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 ed abb.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La II Commissione giustizia,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo elaborato in sede referente dalla Commissione XIII della proposta di legge «interventi per il settore ittico» (C. 338 e abbinate);
   premesso che l'articolo 17 del provvedimento in titolo, modifica tre articoli (l'articolo 9 «Pene accessorie per le contravvenzioni», l'articolo 11 «Sanzioni amministrative principali» e l'articolo 12 « Sanzioni amministrative accessorie») del Capo II relativo alle sanzioni del d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura» a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recentemente aggiornato dalla legge 28 luglio 2016, n. 154;
   valutato che la novella proposta va nella direzione di mitigare gli importi – rivedendone i criteri di determinazione – delle sanzioni pecuniarie amministrative (articolo 11) nonché delle sanzioni amministrative accessorie (articolo 12) correlate agli illeciti amministrativi enumerati dall'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, e recentemente rivisti, in senso più restrittivo, dalla norma del 2016;
   evidenziato in particolare che, in base al nuovo comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 17, il divieto di «effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti», oggi punito con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 12mila euro, diverrebbe soggetto esclusivamente alla confisca del prodotto pescato accessoriamente;
   rilevato che la riformulazione del comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 17, stabilisce che per i vigenti divieti relativi alla pesca, detenzione, trasbordo, trasporto, somministrazione e commercializzazione di specie di taglia inferiore alla minima di conservazione consentita dalla legge, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra mille e 75mila euro (o tra 2mila e 150mila euro per taluni stock di pesce) nonché, in ogni caso, alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, tali divieti, mediante nuovi e meno rigorosi criteri, sarebbero sanzionati con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa cento e 75mila euro (aumentabili solo fino a 100mila per talune specie ittiche), senza la previsione della sospensione dell'attività commerciale e con differenze sostanziali per l'applicazione del massimo edittale, oggi fissato sopra quota 150 kg di pescato, mentre, nella proposta, si individua quota 200 kg;
   preso atto che al comma 2, lettere a) ed f), dell'articolo 17, l'attuale automatico raddoppio delle sanzioni amministrative pecuniarie per la pesca a vario titolo irregolare delle specie di tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), verrebbe tramutato in un più cauto aumento variabile fino ad un terzo delle sanzioni stesse;Pag. 29
   rilevato altresì che il comma 3 dell'articolo 17, relativamente alla pesca a vario titolo irregolare delle citate specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), intende sopprimere l'opportuna vigente disposizione per la quale è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione;
   considerato che la premessa attenuazione del regime sanzionatorio, anche di tipo accessorio, in capo ai citati illeciti amministrativi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, appare dotata di scarsa capacità deterrente ponendosi in contraddizione con i criteri e principi di delega dai quali esso discende, fra tutti, quello di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (lettera f), articolo 28, della legge 4 giugno 2010, n. 96) e sancirebbe un significativo «passo indietro» rispetto alla recente legislazione introdotta nel 2016;
   esprime

PARERE CONTRARIO