CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 maggio 2017
816.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 Verini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  «3. Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.».

  Conseguentemente aggiungere dopo il comma 3 il seguente comma:
  «3-bis. I procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi al giudice di pace di Città della Pieve sono attribuiti alla competenza del Giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro».
1. 5. Il Relatore.

  Al comma 4, sostituire la parola: opportune con la parola: eventuali.
1. 4. Il Relatore.

  Al comma 5, sostituire le parole: Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374 con le parole: Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
1. 3. Il Relatore.

  Al comma 6, sostituire le parole: in servizio presso gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto con le parole: in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Orvieto.
1. 6. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
1. 1. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 1.
1. 2. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 162-ter.

  Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.
1. 3. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, sostituire le parole: sentite le parti e la persona offesa, con le seguenti: sentite le parti e se la persona offesa vi consente.
1. 4. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo periodo, dopo le parole: persona offesa inserire le seguenti: salvo che quest'ultima si opponga.
1. 5. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, dopo la parola: interamente, inserire le seguenti: il danno.
1. 6. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, sostituire la parola: entro, con le seguenti: non oltre.
1. 7. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo, periodo, sopprimere le parole: dannose o.
1. 8. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 9. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo periodo, sopprimere la parola: non.
1. 10. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 11. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

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  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.
1. 12. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
1. 13. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.
1. 14. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.
1. 15. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in forma rateale.
1. 16. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: se accoglie la richiesta con le seguenti: se valutata la congruità, accoglie la richiesta.
1. 17. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. (Modifica all'articolo 612-bis del codice penale). All'articolo 612-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata qualora le condotte di cui al primo comma siano commesse, nell'esercizio dell'attività di recupero di crediti, da istituti bancari, da società finanziarie, da agenzie di recupero di crediti o da qualsiasi altro ente o persona fisica che agisca in proprio o per conto di una persona giuridica».
1. 18. Rizzetto.

  Sopprimere il comma 2.
1. 19. Sisto, Sarro.

  Al comma 2, sostituire le parole da: anche quando le condotte fino alla fine del comma con le seguenti: quando le condotte riparatorie siano state interamente compiute.
1. 20. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
  La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
  Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».
  2-ter. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «m-quater) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, Pag. 58secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni».
1. 21. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 669-bis. – (Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate). – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con rammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
  La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.».
1. 22. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 3.
1. 23. Sisto, Sarro.

  Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni ovunque ricorrano.
1. 24. Sisto, Sarro.

  Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni ovunque ricorrano.
1. 25. Sisto, Sarro.

  Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settanta giorni ovunque ricorrano.
1. 26. Sisto, Sarro.

  Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni ovunque ricorrano.
1. 27. Sisto, Sarro.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: sessanta con la seguente: trenta.
1. 28. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 3, sopprimere le parole: dannose o.
1. 29. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. Nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità.
  4-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su Pag. 59proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria.
1. 30. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 361 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «è punito» sono aggiunte le seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e»;
   b) al comma 2, le parole: «fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».
1. 277. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 323, primo comma, del codice penale la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».
1. 31. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. L'articolo 346-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

  «Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
  Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni.
  La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
  Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di lieve entità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione».

  4-ter. L'articolo 346 del codice penale è abrogato.».
1. 32. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 346-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei».
1. 33. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

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  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. L'articolo 648-ter.1 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 684-ter.1. – (Autoriciclaggio). – Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000 ovvero con la multa pari al 50 per cento della somma riciclata, a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa.
  Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni.
  Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
  La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
1. 34. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «i delitti previsti dagli articoli», inserire le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis».
  4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi.
1. 35. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.
1. 36. Sannicandro, Leva, Rostan.

  Sopprimere il comma 5.
*1. 37. D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 5.
*1. 38. Sisto, Sarro, Russo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le Pag. 61esigenze dell'associazione è punito con la pena della reclusione da sette a dodici anni.
  La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.»
1. 39. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque promette o accetta la promessa di procurare voti di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la reclusione da sette a dodici anni.»
1. 40. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis».
1. 41. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 5, le parole: da sei a dodici anni sono sostituite dalle seguenti: da sette a dodici anni.
1. 42. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 5, dopo la parola: dodici aggiungere le seguenti: e le parole «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis» sono soppresse.
1. 43. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Al delitto previsto dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 44. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 45. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 46. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Ai delitti previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica Pag. 62la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 47. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 48. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 49. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  «5-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.».
1. 50. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  «5-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.».
1. 51. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «5-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 24 la parola “cinquanta” è sostituita dalla parola: “cinquecento” e la parola: “cinquantamila” è sostituita dalla parola: “centomila”;
   b) all'articolo 30, secondo comma, le parole: “un mese” sono sostituite dalle parole: “tre mesi” e la parola: “cinque” è sostituita dalla parola: “sette”;
   c) all'articolo 316 le parole: “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da un anno a quattro anni”;
   d) all'articolo 316-bis le parole: “da sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “da due anni a sei anni”;
   e) all'articolo 316-ter le parole: “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute”;
   f) l'articolo 317 è sostituito dal seguente: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti”».
1. 52. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Pag. 63

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «5-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 24 la parola: “cinquanta” è sostituita dalla parola: “cinquecento” e la parola: “cinquantamila” è sostituita dalla parola: “centomila”;
   b) all'articolo 30, secondo comma, le parole: “un mese” sono sostituite dalle parole: “tre mesi” e la parola: “cinque” è sostituita dalla parola: “sette”;
   c) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “cinque”.».
1. 53. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  «5-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 316 le parole: “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da un anno a quattro anni”;
   b) all'articolo 316-bis le parole: “da sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “da due anni a sei anni”;
   c) all'articolo 316-ter le parole: “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute.”».
1. 54. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 416-bis, comma 3, del codice penale, dopo le parole: “ovvero al fine di impedire”, inserire la seguente: “, condizionare”.».
1. 55. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 6.
*1. 56. D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 6.
*1. 57. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 6, sopprimere la lettera a).
1. 58. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da quattro a otto.
1. 59. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera a), le parole da: tre a sei anni sono sostituite con le parole: da quattro a sette anni.
1. 60. Molteni, Fedriga.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni, con le seguenti: da tre anni e sei mesi a sette anni e sei mesi.
1. 61. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni, con le seguenti: da tre anni e sei mesi a sette anni.
1. 62. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni, con le seguenti: da tre anni e sei mesi a sei anni e sei mesi.
1. 63. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: euro 927, con le seguenti: euro 1.000.
1. 64. Sisto, Sarro.

Pag. 64

  Al comma 6 lettera a) sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 5.000 e 10.000.

  Conseguentemente alla lettera b) sostituite le cifre: 927 e 2000 con le seguenti: 6.000 e 12.000.

  Conseguentemente al comma 7 sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 5.000 e 10.000.
1. 65. Marotta.

  Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera a), le parole da: da euro 927 a euro 1500 sono sostituite con le parole: da euro 4.000 a euro 10.000.
1. 66. Molteni, Fedriga.

  Al comma 6 lettera a) sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 4.000 e 8.000.

  Conseguentemente alla lettera b) sostituire le cifre: 927 e 2000 con le seguenti: 5.000 e 10.000.

  Conseguentemente al comma 7 sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 4.000 e 8.000.
1. 67. Marotta.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.500 a euro 2.900.
1. 68. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.400 a euro 2.800.
1. 69. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.300 a euro 2.700.
1. 70. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.200 a euro 2.600.
1. 71. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.100 a euro 2.500.
1. 72. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: euro 1.500, con le seguenti: euro 3.000.
1. 73. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
1. 74. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera b), le parole da: da euro 206 a euro 1.549 sono sostituite con le parole: da euro 7.000 a euro 15.000.
1. 75. Molteni, Fedriga.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: La pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.000.
1. 76. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque a undici anni e sei mesi.
1. 77. Sisto, Sarro.

Pag. 65

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque a undici anni.
1. 78. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera b), le parole da: da quattro a dieci anni sono sostituite con le parole: da sei a dieci anni.
1. 79. Molteni, Fedriga.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi.
1. 80. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni a dieci anni e sei mesi.
1. 81. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a dieci anni.
1. 82. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da cinque a dieci anni.
* 1. 83. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni a dieci anni.
* 1. 84. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi.
1. 85. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni.
1. 86. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.500 a euro 3.500.
1. 87. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 3.000.
1. 88. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.900.
1. 89. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.800.
1. 90. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.700.
1. 91. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.600.
1. 92. Sisto, Sarro.

Pag. 66

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.500.
1. 93. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.300.
1. 94. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: euro 927, con le seguenti: euro 1.000.
1. 95. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, sopprimere la lettera c).
1. 96. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, capoverso Art. 624-bis codice penale, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) in fine, aggiungere il seguente comma: «Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 97. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 1 dell'articolo 98 del codice penale aggiungere infine le parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 99».
1. 98. Marotta.

  Sopprimere il comma 7.
* 1. 99. D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 7.
* 1. 100. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 7, sopprimere le parole:, primo comma, alinea,.
1. 101. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due anni e sei mesi a sei anni.
1. 102. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due anni e sei mesi a sei anni e sei mesi.
1. 103. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due anni a sei anni e sei mesi.
1. 104. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due a sei anni.
1. 105. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da un anno e sei mesi a sei anni e sei mesi.
1. 106. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da un anno e sei mesi a sei anni.
1. 107. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della Pag. 67multa da euro 927 a euro 1500 con le seguenti: La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da quattro a otto anni e della multa da euro 927 a euro 1500.
1. 108. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 7, sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.500 a euro 2.500.
1. 109. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.000.
1. 110. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 1.700.
1. 111. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: euro 927 con le seguenti: euro 1.000.
1. 112. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 625 codice penale, in fine, aggiungere il seguente comma: «Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».
1. 113. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 8.
*1. 114. D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 8.
*1. 115. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 8, sopprimere la lettera a).
1. 116. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera a), le parole: da quattro a dieci anni sono sostituite con le parole: da sei a dieci anni.
1. 117. Molteni, Fedriga.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: con la reclusione da quattro a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da cinque a dodici anni.
1. 118. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi.
1. 119. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni.
1. 120. Sisto, Sarro.

  Al comma 8 lettera a) sostituite le cifre: 927 e 2.500 rispettivamente con: 10.000 e 20.000.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le cifre: 1.290 e 3.098 rispettivamente con: 15.000 e 30.000.

Pag. 68

  Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le cifre: 1.538 e 3.098 rispettivamente con: 20.000 e 30.000.
1. 121. Marotta.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le cifre: 927 e 2.500 rispettivamente con: 8.000 e 16.000.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le cifre: 1.290 e 3.098 rispettivamente con: 10.000 e 20.000.

  Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le cifre: 1.538 e 3.098 rispettivamente con: 15.000 e 25.000.
1. 122. Marotta.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera a), le parole: da euro 927 a euro 2.500 sono sostituite con le parole: da euro 5.000 a euro 10.000.
1. 123. Molteni, Fedriga.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: euro 927 con le seguenti: euro 1.500.
1. 124. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: euro 927 con le seguenti: euro 1.000.
1. 125. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
1. 126. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera b), le parole: da cinque a venti anni sono sostituite con le parole: da sette a venti anni.
1. 127. Molteni, Fedriga.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da cinque a venti anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a venti anni e sei mesi.
1. 128. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da cinque a venti anni con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi.
1. 129. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da cinque a venti anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni.
1. 130. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera b), le parole: da euro 1.290 a euro 3.098 sono sostituite con le parole: da euro 8.000 a euro 15.000.
1. 131. Molteni, Fedriga.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da euro 1.290 a euro 3.098 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 4.000.
1. 132. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: euro 1.290 con le seguenti: euro 2.000.
1. 133. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, sopprimere la lettera c).
1. 134. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera c), le parole: da Pag. 69sei a venti anni sono sostituite con le parole: da nove a venti anni.
1. 135. Molteni, Fedriga.

  Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: da sei a venti anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi.
1. 136. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: da sei a venti anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni.
1. 137. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera c), le parole: da euro 1.538 a euro 3.098 sono sostituite con le parole: da euro 10.000 a euro 20.000.
1. 138. Molteni, Fedriga.

  Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: da euro 1.538 a euro 3.098 con le seguenti: da euro 2.500 a euro 4.000.
1. 139. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
in fine aggiungere il seguente comma: «Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».
1. 140. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 9.
* 1. 141. Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Sopprimere il comma 9.
* 1. 142. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 9.
1. 143. D'Alessandro.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 629 dei codice penale apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: «la multa da euro 1.000 a euro 4.000» con le parole: «la multa da euro 10.000 a euro 20.000»;
   b) al comma 2 le parole: «da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle parole: «sette a venti anni e della multa da euro 15.000 a euro 30.000».
1. 144. Marotta.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 629 del codice penale apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: «la multa da euro 1.000 a euro 4.000» con le parole: «la multa da euro 8.000 a euro 16.000»;
   b) al comma 2 le parole: «da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle parole: «sette a venti anni e della multa da euro 10.000 a euro 20.000».
1. 145. Marotta.

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque Pag. 70un tempo non inferiore a otto anni e sei mesi se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»;
   b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.»;
   c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter.».

  9-ter. Dopo l'articolo 322-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 322-bis.1 – (Disposizioni speciali in materia di prescrizione). – Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323 e 346-bis la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di condanna di primo grado.
  Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163».
1. 146. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.»;
   b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.»;
   c) al sesto comma dopo le parole: «589-bis,» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile,»;
   d) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».
1. 147. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».

  9-ter. Il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni».

  9-quater. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis».
  9-quinquies. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione Pag. 71cessa comunque di operare dopo la sentenza di prima grado».
1. 148. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al sesto comma dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «e 318, 319 e 319-ter, nonché 321, 322-bis, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile»;
   b) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».
1. 149. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al sesto comma, dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «e 318, 319 e 319-ter»;
   b) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale».
1. 150. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al sesto comma, dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «e 318, 319 e 319-ter»;
   b) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».
1. 151. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di condanna di primo grado».
1. 152. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato».
1. 153. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9 inserire i seguenti:
  9-bis. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – Alla condanna per i reati previsti dal Titolo II del libro secondo, nonché dall'articolo 361 del codice penale conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione Pag. 72della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

  9-ter. Al primo comma dell'articolo 29 dei codice penale, dopo le parole: «cinque annui» inserire le seguenti: «nonché quanto disposto dall'articolo 317-bis».
  9-quater. All'articolo 32-quater del codice penale, le seguenti parole sono soppresse «316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356,».
1. 154. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 9 aggiungere:
  9-bis. All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, comma 1, lettera c, dopo le parole:, estorsione sono aggiunte: con esclusione delle lesioni lievi di cui all'articolo 590 comma 1 del codice penale.
1. 155. Rizzetto.

  Dopo il comma 9, aggiungere il comma 9-bis:
  1) alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-bis. – (Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per remissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica».
   b) L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-ter. – (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di Pag. 73razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro».
   c) L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-quater. – (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».
   d) L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-quinquies. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater».
   e) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 2 e 3 per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

  2. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.Pag. 74
  3. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 dei codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  4. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 2, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.»;
  2. l'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 583-quater. – (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.»;
  3. l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2-ter. – (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). – 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
  2. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
  3. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico Pag. 75essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo, è disposto per gli anni 2017 e 2018 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 156. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 158 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il termine della prescrizione per i delitti di cui al Titolo II del libro secondo del codice penale decorre dall'acquisizione della notizia di reato.».
1. 157. Colletti.

  Sopprimere il comma 10.
1. 158. Sisto, Sarro.

  Al comma 10, secondo capoverso, sopprimere il periodo: In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.
1. 159. Sisto, Sarro.

  Al comma 10, aggiungere il seguente capoverso: Per i reati previsti dall'articolo 589 comma 2 commessi in violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale.
1. 160. Rostan, Leva, Sannicandro.

  Al comma 10, aggiungere il seguente capoverso: Per i reati previsti dagli articoli 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale.
1. 161. Rostan, Leva, Sannicandro.

  Sopprimere il comma 11.
1. 162. Sisto, Sarro.

  Al comma 11, alla lettera a), dopo le parole: 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione, aggiungere le seguenti parole:, comunque per un tempo non superiore a tre anni.
1. 163. Sisto, Sarro, Russo.

  Alla lettera a), al punto 1) dopo le parole: 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione, aggiungere le seguenti: comunque per un tempo non superiore a tre anni.

  Al punto 2), sopprimere integralmente la lettera b);
1. 164. D'Alessandro.

  Al comma 11, alla lettera a), dopo le parole: 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione, sono aggiunte le seguenti parole:, comunque per un tempo non superiore a tre anni.
1. 165. Marotta.

Pag. 76

  Al comma 11, lettera a), numero 2), capoverso 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi, con le seguenti: decorso un anno.
1. 167. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 11, sopprimere la lettera b).
* 1. 168. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 11, sopprimere la lettera b).
* 1. 170. Manzi.

  Al comma 11, la lettera b) è soppressa.
* 1. 171. Marotta.

  Al comma 11, alla lettera b), capoverso, sopprimere i numeri 1) e 2).
1. 172. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 11, lettera b), ai numeri 1) e 2) sostituire le parole: dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione con le seguenti: dalla lettura del dispositivo.
1. 173. Sisto, Sarro.

  Al comma 11, lettera b), ai numeri 1) e 2) sostituire le parole: dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione con le seguenti: dalla pubblicazione.
1. 174. Sisto, Sarro.

  Al comma 11, lettera b), numeri 1) e 2), sostituire le parole: un anno e sei mesi, ovunque ricorrano, con le seguenti: tre anni.
1. 175. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un sei mesi.

  Conseguentemente, al comma 11, lettera b) numero 2 sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore a sei mesi.
1. 176. Marotta.

  Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno.

  Conseguentemente, al comma 11, lettera b) numero 2 sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno.
1. 177. Marotta.

  Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno e sei mesi.

  Conseguentemente, al comma 11, lettera b) numero 2 sostituire le parole: per un Pag. 77tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno e sei mesi.
1. 178. Marotta.

  Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) numero 1) le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a un anno;
   b) alla lettera b) numero 2) le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a un anno.
1. 179. Marotta.

  Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera b) numero 1) le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a sei mesi;
   2) alla lettera b) numero 2) le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a sei mesi.
1. 180. Marotta.

  Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno e sei mesi.
1. 181. Marotta.

  Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore sei mesi.
1. 182. Marotta.

  Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno.
1. 183. Marotta.

  Al comma 11, lettera b), numero 1), le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a un anno.
1. 184. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 11, alla lettera b), numero 1), aggiungere infine il seguente periodo: Tale sospensione non opera nel caso in cui il giudizio di appello non si concluda nel termine di un anno e sei mesi.

  Conseguentemente al numero 2 della lettera b) aggiungere infine il seguente periodo: Tale sospensione non opera nel caso in cui il giudizio di Cassazione non si concluda nel termine di un anno e sei mesi.
1. 185. Marotta.

  Al comma 11, lettera b) numero 2) le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a un anno.
1. 186. Sisto, Sarro, Russo.

Pag. 78

  Al comma 11, lettera b), aggiungere il seguente capoverso:
  La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso in cui la sentenza non venga depositata entro i termini di sospensione di cui ai numeri 1) e 2), l'intero periodo di sospensione trascorso è computato ai fini della prescrizione.
1. 187. Marotta.

  Al comma 11, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) il quarto comma è abrogato.
1. 188. Ferraresi.

  Sopprimere il comma 12.
1. 189. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 13.
1. 190. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 14.
* 1. 192. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 14.
* 1. 193. Manzi.

  Sopprimere il comma 14.
* 1. 194. D'Alessandro.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «della metà» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, e 640-bis, nonché.
1. 191. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.
1. 195. Sannicandro, Leva, Rostan.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. Al secondo comma dell'articolo 161 c.p. dopo le parole: «Il tempo necessario a prescrivere,» sono aggiunte le seguenti: «di un terzo per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma e 640-bis».
1. 196. Marotta.

  Sopprimere il comma 15.
1. 197. Sisto, Sarro.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e, per quelli commessi anteriormente, ai procedimenti.
1. 198. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:
  15-bis. Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprite 2014, n. 67» è abrogato.
1. 199. Molteni, Fedriga.

Pag. 79

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:
  15-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera 0a), n. 1, del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato.
1. 200. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:
  15-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera 0b), del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato.
1. 201. Molteni, Fedriga.

  Dopo, il comma 15, inserire il seguente:
  15-bis. L'articolo 8, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.
1. 202. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:
  15-bis. L'articolo 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.

  Conseguentemente, l'articolo 2 è abrogato.
1. 203. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:
  15-bis. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono abrogati.
1. 204. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:
  15-bis. All'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 168-bis del codice penale, di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, il periodo: «Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova» è sostituito dal seguente: «Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova».
1. 205. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:
  15-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera a), dopo il numero 9), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, aggiungere il seguente: «10) immigrazione».
1. 206. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:
  15-bis. L'articolo 2, comma 3, lettera b), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato.
1. 207. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:
  15-bis. L'articolo 4, del decreto-legge n. 146 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.
1. 208. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Al comma 1 dell'articolo 339 del codice penale le parole: «Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa Pag. 80con armi» sono sostituite dalle seguenti: «Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate della metà se la violenza o la minaccia è commessa con armi o l'uso ingiustificato della forza o della costrizione fisica o dell'umiliazione personale».
1. 209. Marotta.

  Sopprimere i commi 16 e 17.
*1. 210. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere i commi 16 e 17.
*1. 211. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 16.
1. 212. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, alinea, sostituire le parole: di un anno, con le seguenti: di due anni.
1. 213. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, alinea, sostituire le parole: di un anno, con le seguenti: di 18 mesi.
1. 214. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, le lettere a) e b) sono soppresse.
1. 215. Molteni, Fedriga.

  Al comma 16, sopprimere la lettera a).
1. 216. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: non superiore nel massimo a quattro anni con le seguenti: inferiore a quattro anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e.
1. 217. Sisto, Sarro.

  Al comma 16 lettera a), numero 1) dopo le parole: sia incapace aggiungere le seguenti:, anche temporaneamente.
1. 218. Marotta.

  Al comma 16, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o comunque sia un minore ovvero il fatto sia stato commesso in circostanze tali da ostacolare la difesa della persona offesa.
1. 219. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, lettera a), n. 2), dopo la parola: ricorrano aggiungere le seguenti: le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1), 4) e 5), del codice penale, nonché.
1. 220. Sisto, Sarro.

  Al comma 16 lettera a), al numero 3), aggiungere le seguenti parole: ivi compresa la devastazione delle cose o dei beni.
1. 221. Marotta.

  Al comma 16, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:
   3-bis) se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela dei lavoratori.
1. 222. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Pag. 81

  Al comma 16, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:
   3-bis) se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
1. 223. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) prevedere la decuplicazione delle multe relative ai reati di cui agli articoli 624 (Furto), 629 (Estorsione), 633 (Invasione di terreni o edifici) nonché prevedere l'individuazione di una sanzione pecuniaria specifica per i reati di cui agli articoli 630 (Sequestro di persona), 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili), 635 (Danneggiamento), elevando ulteriormente multe di cui agli articoli 624-bis (Furto in abitazione e con strappo), 625 (Circostanze aggravanti), 628 (Rapina), come modificate dai commi 6, 7 e 8;.
1. 224. Marotta.

  Al comma 16, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) prevedere la quintuplicazione delle multe relative ai reati di cui agli articoli 624 (Furto), 629 (Estorsione), 633 (Invasione di terreni o edifici) nonché prevedere l'individuazione di una sanzione pecuniaria specifica per i reati di cui agli articoli 630 (Sequestro di persona), 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili), 635 (Danneggiamento), elevando ulteriormente multe di cui agli articoli 624-bis (Furto in abitazione e con strappo), 625 (Circostante aggravanti), 628 (Rapina), come modificate dai commi 6, 7 e 8;.
1. 225. Marotta.

  Al comma 16, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che la perseguibilità a querela ai sensi della lettera a) si applichi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a).
1. 226. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, sopprimere la lettera c).
* 1. 700. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, sopprimere la lettera c).
* 1. 227. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole da: revisione della disciplina fino a: sia venuta meno.
1. 228. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole: mediante la previsione di clausole e, conseguentemente, sostituire le parole: in grado con le parole: al fine.
1. 229. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità con le seguenti: al fine di attribuire rilevanza ai disturbi della personalità.
1. 230. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole:, in conformità a consolidate posizioni scientifiche,.
1. 231. Sisto, Sarro.

Pag. 82

  Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole: determinate nel massimo e.
1. 232. Sisto, Sarro.

  Al comma 16 sopprimere la lettera d).
*1. 233. Miotto, Giuseppe Guerini.

  Al comma 16 sopprimere la lettera d).
*1. 234. Marazziti, Santerini, Tabacci, Amato, Bruno Bossio, Iori, Patriarca, Scanu.

  Al comma 16 sopprimere la lettera d).
*1. 235. Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi.

  Al comma 16 sopprimere la lettera d).
*1. 236. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 16, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche; esclusione dell'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione; valorizzazione dell'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del principio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile; introduzione di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e del processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale.
**1. 237. Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi.

  Al comma 16, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche; esclusione dell'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione; valorizzazione dell'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del principio Pag. 83di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile; introduzione di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e del processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale.
**1. 238. Marazziti, Santerini, Tabacci, Bruno Bossio, Miotto, Patriarca, Scanu.

  Al comma 16, lettera d), sono aggiunte infine le seguenti parole: Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia concernenti la presente lettera, il Governo adotta i decreti di cui al presente comma 16 secondo gli ulteriori seguenti princìpi e criteri direttivi e secondo i termini e le procedure di cui al successivo comma 17:
   1) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;
   2) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 16, lettera d), di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 c.p.p. così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;
   3) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essenziale di assistenza da garantire mediante un'allocazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
1. 239. Marazziti, Santerini, Tabacci, Bruno Bossio, Miotto, Patriarca, Scanu.

  Al comma 16, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia relative alla precedente lettera d), il Governo adotta i decreti di cui al presente comma secondo gli ulteriori seguenti principi e criteri direttivi e secondo i termini e le procedure di cui al comma 17:
   1) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;
   2) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi della lettera d), di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 c.p.p, così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;
   3) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essenziale Pag. 84di assistenza da garantire mediante un'allocazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
1. 240. Marazziti, Santerini, Tabacci, Bruno Bossio, Miotto, Patriarca, Scanu.

  Sopprimere il comma 17.
1. 241. Sisto, Sarro.

  Al terzo periodo del comma 17 dopo le parole: i pareri, aggiungere la seguente: rinforzati.
1. 242. Marotta.

  Al terzo periodo del comma 17 sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: sessanta giorni, ulteriormente prorogabili di 30 giorni.
1. 243. Marotta.

  Al terzo periodo del comma 17 sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 244. Marotta.

  Al comma 17, terzo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
1. 245. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 246. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 18.
1. 247. Sisto, Sarro.

  Al comma 18, alinea, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di sei mesi.
1. 248. Sisto, Sarro.

  Al comma 18, alinea, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di nove mesi.
1. 249. Sisto, Sarro.

  Al comma 18, sopprimere la lettera c).
1. 250. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 18, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedere la cancellazione dal casellario ad uso privato quando risulti esito positivo della messa alla prova.
1. 251. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 19, terzo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
1. 252. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 19, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso Pag. 85tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
1. 253. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
1. 254. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 20.
1. 255. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 21.
1. 256. Sisto, Sarro.

  Al comma 21, dopo le parole: e che tale stato è irreversibile aggiungere le seguenti: e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129.
1. 257. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 22.
*1. 258. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 22.
*1. 259. Sisto, Sarro.

  Al comma 24, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: d'ufficio.
1. 260. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 25.
*1. 261. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 25.
*1. 262. Sisto, Sarro.

  Sostituire il comma 25 con il seguente:
  25. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.
**1. 263. Marotta.

  Sostituire il comma 25 con il seguente:
  25. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.
**1. 264. D'Alessandro.

  Sostituire il comma 25 con il seguente:
  25. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.
**1. 265. Sisto, Sarro, Russo.

  Dopo il comma 25 è inserito il seguente:
  25-bis. Al comma 2 dell'articolo 321, dopo le parole: «Il giudice», sono aggiunte le seguenti: «qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza,»; al comma 2-bis, dopo le parole: «del codice penale il giudice», sono aggiunte le seguenti: «qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza»; al comma 3 le parole: «le condizioni di applicabilità di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «le condizioni Pag. 86di applicabilità di cui ai commi che precedono».
1. 266. Sisto, Sarro, Russo.

  Dopo il comma 25 inserire il seguente:
  25-bis. Al comma 2 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il giudice», sono aggiunte le seguenti: «qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza,».
1. 267. D'Alessandro.

  Dopo il comma 25 inserire il seguente:
  25-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo le parole: «del codice penale il giudice», sono aggiunte le seguenti: «qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza».
1. 268. D'Alessandro.

  Dopo il comma 25 inserire il seguente:
  25-bis. Al comma 3 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, sostituire le parole: «le condizioni di applicabilità di cui al comma 1» con le seguenti: «le condizioni di applicabilità di cui ai commi che precedono».
1. 269. D'Alessandro.

  Dopo il comma 25 inserire il seguente:
  25-bis. All'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale dopo la parola: «nome» è inserita la parola: «reale».
1. 270. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 25 è inserito il seguente:
  25-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Se l'iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito avviene successivamente al momento in cui risulta, gli atti compiuti da tale momento fino a quello della iscrizione non possono essere utilizzati».
1. 271. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 25 è inserito il seguente:
  25-bis. All'articolo 335 codice di procedura penale, comma 3, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «, alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio,».
1. 272. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 26.
1. 273. Sisto, Sarro.

  Al comma 26, capoverso 3-ter, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
1. 274. Sisto, Sarro.

  Al comma 26, capoverso 3-ter, le parole: sei mesi sono sostituite dalle seguenti: tre mesi.
1. 275. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 28, capoverso 4-bis, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
1. 276. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 30.
*1. 278. Sannicandro, Leva, Rostan.

Pag. 87

  Sopprimere il comma 30.
*1. 279. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sostituire il comma 30, con il seguente:
  30. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. In ogni caso il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Il termine di tre mesi può essere prorogato ai sensi dell'articolo 412, comma 1-bis».
   b) All'articolo 412 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), il procuratore generale presso la corte di appello, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza del termine indicato all'articolo 407, comma 3-bis, prima parte, può prorogare con decreto motivato tale termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Se, alla scadenza del termine così prorogato, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale e non abbia richiesto l'archiviazione, il procuratore generale dispone con decreto motivato l'avocazione e, nel termine di trenta giorni, assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale».
1. 280. Sisto, Sarro.

  Al comma 30, prima della lettera a), premettere la seguente:
  Oa) all'articolo 407, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere; e».
*1. 281. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 30, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 407, comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere.
*1. 283. Marotta.

  Al comma 30, lettera a), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente: con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:.

  Conseguentemente, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere.
1. 282. Sisto, Sarro.

  Al comma 30, capoverso « 43-bis» apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi;
   b) al terzo periodo, sostituire le parole: quindici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
1. 284. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 30, lettera a), capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: entro il termine di tre mesi con le parole: entro il termine di un mese.
1. 285. Marotta.

Pag. 88

  Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: entro il termine di tre me mesi con le parole: entro il termine di due mesi.
1. 286. Marotta.

  Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: il termine per non più di tre mesi con le parole: il termine per non più di un mese.
1. 287. Marotta.

  Al comma 30, lettera a), capoverso « 3-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di sei mesi per gli altri numeri della medesima lettera.
1. 288. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 30 inserire il seguente:
  30-bis. All'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, aggiungere infine le seguenti parole: «Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere».
1. 289. D'Alessandro.

  Al comma 31, premettere alla lettera a) la seguente:
   0a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione.».
1. 290. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 31, lettera a), sostituire le parole: venti giorni con le parole: quaranta giorni.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.
1. 291. Marotta.

  Al comma 31, lettera a), sostituire le parole: venti giorni con le parole: trenta giorni.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: quaranta giorni.
1. 292. Marotta.

  Al comma 31, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
    a-bis) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «prosecuzione delle indagini preliminari» sono aggiunte le seguenti: «o di formulazione dell'imputazione».
1. 293. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 31, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 3-bis le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
1. 294. Sisto, Sarro.

  Al comma 32, sopprimere le lettere a) e b).
1. 295. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 32, alla lettera a), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro due mesi.
1. 296. Marotta.

Pag. 89

  Al comma 32, alla lettera a), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro un mese.
1. 297. Marotta.

  Al comma 32, alla lettera b), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro due mesi.
1. 298. Marotta.

  Al comma 32, alla lettera b), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro un mese.
1. 299. Marotta.

  Al comma 32, sopprimere la lettera c).
1. 300. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:
  32-bis. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura penale, dopo le parole: «persona offesa dal reato» sono inserite le seguenti: «e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono.
1. 301. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 32 aggiungere il seguente comma:
  32-bis. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura penale, le parole; «a pena di inammissibilità» sono sostituite dalla parola: «eventualmente».
1. 302. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 33.
1. 303. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 1, dopo le parole: dell'avviso inserire le seguenti: della richiesta di archiviazione.
1. 304. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 3 sostituire le parole: entro 15 giorni con le parole: entro 30 giorni.
1. 305. Marotta.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 3, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.
1. 306. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis» comma 3, sostituire le parole: reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica con le seguenti: impugnazione davanti alla corte di appello.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La corte d'appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata impugnante al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1.
1. 307. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 33 capoverso «Art. 410-bis», comma 3, le parole da: innanzi fino a: impugnabile sono sostituite dalle seguenti: davanti alla Corte d'appello, che provvede con ordinanza non impugnabile. La Corte d'appello decide in camera di consiglio ai Pag. 90sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

  Conseguentemente sopprimere le seguenti parole: senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione delle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.
1. 308. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: Altrimenti con le seguenti: In caso contrario, il giudice.
1. 309. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 4, dopo le parole:, nel caso di inammissibilità, aggiungere la parola: eventualmente.
1. 310. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1 con le seguenti: di una somma da euro 258 a euro 2.065 in favore della cassa delle ammende ai sensi di quanto disposto dall'articolo 616, comma 1.
1. 311. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'ordinanza della corte d'appello è ricorribile in Cassazione per violazione di legge.
1. 312. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 34.
1. 313. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 35.
1. 314. Sisto, Sarro.

  Il comma 35 è sostituito dal seguente:
  35. All'articolo 415 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «notizie di reato» sono aggiunte le seguenti: «indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2.»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice.».
*1. 701. Marotta.

  Il comma 35 è sostituito dal seguente:
  35. All'articolo 415 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «notizie di reato» sono aggiunte le seguenti: «indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2.»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice.».
*1. 315. D'Alessandro.

Pag. 91

  Il comma 35 è sostituito dal seguente:
  35. All'articolo 415 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «notizie di reato» sono aggiunte le seguenti: «indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2.»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice.».
*1. 316. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 35, capoverso « 2-bis», dopo le parole: Il termine inserire le seguenti: di sei mesi.
1. 317. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 36.
1. 318. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 36 inserire il seguente:
  36-bis. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 il secondo periodo è soppresso.
1. 319. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 38.
1. 320. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 39.
1. 321. Sisto, Sarro.

  Sostituire il comma 39, con il seguente;
  39. Al comma 1 dell'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) la persona offesa costituita parte civile.».
1. 322. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 40.
1. 323. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
  40-bis. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5,1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Quando si proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione»;
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.
  6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può Pag. 92rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».
   d) dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
  «Art. 134-ter. – (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».
   e) le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   f) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.
1. 324. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 41.
1. 325. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 42.
1. 326. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 43.
1. 327. Sisto, Sarro.

  Sostituire il comma 43, con il seguente:
  43. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice».
* 1. 328. Marotta.

  Il comma 43 è sostituito dal seguente:
  43. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice».
*1. 329. D'Alessandro.

  Il comma 43, è sostituito dal seguente:
  43. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice».
*1. 330. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 43, capoverso comma 6-bis, sopprimere le seguenti parole:, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
1. 331. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 43, capoverso 6-bis, sopprimere le parole: «Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».
1. 332. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 44.
*1. 333. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Pag. 93

  Sopprimere il comma 44.
*1. 334. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 44.
*1. 335. Marotta.

  Al comma 44, sostituire le parole: e di un terzo con le seguenti: e di un quarto.
1. 336. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:
  44-bis. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con la partecipazione necessaria del difensore».
*1. 337. Sisto, Sarro, Russo.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:
  44-bis. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con la partecipazione necessaria del difensore».
*1. 338. D'Alessandro.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:
  44-bis. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con la partecipazione necessaria del difensore».
*1. 339. Marotta.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
  44-bis. All'articolo 441 del codice di procedura penale, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  «6-bis. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
  6-ter. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.
  6-quater. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 6-bis e 6-ter, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
  6-quinquies. Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-bis, comma 4.
  6-sexies. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria».
**1. 340. Sisto, Sarro, Russo.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
  44-bis. All'articolo 441 del codice di procedura penale, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  «6-bis. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
  6-ter. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.
  6-quater. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 6-bis e 6-ter, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
  6-quinquies. Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-bis, comma 4.
  6-sexies. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo Pag. 94438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria».
**1. 341. D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 45.
1. 342. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 46.
*1. 343. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 46.
*1. 344. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 46, sopprimere le parole: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis.
1. 345. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 47.
*1. 346. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 47.
*1. 347. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 47, capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole: almeno cinque giorni prima con le seguenti: almeno sei giorni prima.
1. 348. Sisto, Sarro.

  Al comma 47, capoverso «2», sopprimere le parole: nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.
1. 349. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 49.
1. 350. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 50.
*1. 351. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 50.
*1. 352. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 52.
**1. 353. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 52.
**1. 354. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 52, capoverso lettera e), alinea, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la parola: «concisa»;
   b) sostituire le parole: «l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati» con le seguenti: «delle prove poste a base della decisione stessa».
1. 355. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 52, capoverso « e)», sopprimere il numero 1).
1. 356. Sisto, Sarro.

  Al comma 52, capoverso « e)», sopprimere il numero 2).
1. 357. Sisto, Sarro.

Pag. 95

  Al comma 52, capoverso « e)», sopprimere il numero 3).
1. 358. Sisto, Sarro.

  Al comma 52, capoverso « e)», sopprimere il numero 4).
1. 359. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 53.
*1. 360. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 53.
*1. 361. Sisto, Sarro.

  Al comma 53, capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: 75 con la seguente: 100.
1. 362. Molteni, Fedriga.

  Al comma 53, capoverso, comma 1-bis, sostituire la parola: 75 con la seguente: 90.
1. 363. Molteni, Fedriga.

  Al comma 53, capoverso, comma 1-bis, sostituire la parola: 75 con la seguente: 80.
1. 364. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 54.
1. 365. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 55.
*1. 366. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 55.
*1. 367. D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 55.
*1. 368. Marotta.

  Al comma 55, capoverso «Art. 581», comma 1, alinea, dopo le parole: la data del medesimo e il inserire le seguenti: nominativo del.
1. 369. Sisto, Sarro.

  Al comma 55, capoverso Art. 581, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sopprimere le parole: «specifica, a pena di inammissibilità»;
   b) alla lettera c) sopprimere le parole: «anche istruttorie».
1. 370. Marotta.

  Al comma 55, capoverso «Art. 581», comma 1, alinea sopprimere le seguenti parole: specifica, a pena di inammissibilità.
1. 371. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 55, capoverso, «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 372. Sisto, Sarro.

  Al comma 55, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 373. Sisto, Sarro.

  Al comma 55, capoverso «Art. 581». comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 374. Sisto, Sarro.

  Al comma 55, capoverso «Art. 581», comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche istruttorie.
1. 375. Sisto, Sarro, Russo.

Pag. 96

  Al comma 55, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 376. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 56 e 57.
1. 377. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 56.
1. 378. Sisto, Sarro.

  Al comma 56, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere il comma 1.
1. 379. Sisto, Sarro.

  Al comma 56, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere i commi 2 e 4.
*1. 380. D'Alessandro.

  Al comma 56, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere i commi 2 e 4.
*1. 381. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 56, capoverso articolo 599-bis sopprimere il comma 2.
1. 382. Sisto, Sarro.

  Al comma 56, capoverso articolo 599-bis, sopprimere il comma 4.
1. 383. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 56, capoverso articolo. 599-bis, comma 4, sostituire le parole: della complessità dei procedimenti con le seguenti: della funzione della pena.
1. 384. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 57.
1. 385. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 58.
1. 386. Sisto, Sarro.

  Sostituire il comma 58 con il seguente:
  58. All'articolo 603 del Codice di Procedura Penale dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «113-bis. Per riformare una sentenza di assoluzione, il giudice di Appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità o una diversa valutazione di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria».
1. 387. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 59.
*1. 388. Sisto, Sarro.

  Al comma 59, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni anno.
1. 395. Sisto, Sarro.

  Al comma 59, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni diciotto mesi.
1. 396. Sisto, Sarro.

  Al comma 60, premettere le seguenti parole: Al comma 1 dell'articolo 325 sono soppresse le seguenti parole: per violazione di legge e.
*1. 397. Sisto, Sarro, Russo.

Pag. 97

  Al comma 60 premettere le seguenti parole: All'articolo 325, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: per violazione di legge e.
*1. 398. D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 61.
**1. 399. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 61.
**1. 400. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 61, alle parole: con riferimento, premettere le seguenti:, se del caso,.
1. 401. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 62.
1. 402. Sisto, Sarro.

  Al comma 62, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: l'inammissibilità del ricorso inserire le seguenti:, se la stessa.
1. 403. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 63.
*1. 404. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 63.
*1. 405. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 63, inserire il seguente:
  63-bis. All'articolo 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
  «3-bis. L'imputato, sprovvisto di difensore di fiducia, che intende impugnare un provvedimento ricorribile solo per Cassazione può chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento la nomina di un difensore di ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione».
1. 406. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 64 e 65.
1. 407. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 64.
*1. 408. Marotta.

  Sopprimere il comma 64.
*1. 409. D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 64.
*1. 410. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 64, sostituire le parole: fino al triplo con le seguenti: fino al doppio.
1. 411. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 65.
1. 412. Sisto, Sarro.

  Al comma 65, sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni tre anni.
1. 413. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 66.
*1. 414. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 66.
*1. 415. Sisto, Sarro, Russo.

Pag. 98

  Sopprimere il comma 66.
*1. 416. D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 67.
**1. 417. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 67.
**1. 418. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 68.
*1. 419. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 68.
*1. 420. Sisto, Sarro.

  Al comma 68, sopprimere le parole: e senza formalità.
1. 421. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 69.
*1. 422. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 69.
*1. 423. Sisto, Sarro.

  Sostituire i commi 70 e 71 con il seguente:
  70. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

  «Articolo 625-ter. – (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia preceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora non si raggiunga la prova che l'assenza fu determinata è da una colpevole mancata conoscenza della celebrazione dei processo. A tal fine il giudice può assumere, anche d'ufficio, le prove che ritenga necessarie.
  2. La richiesta è presentata alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento di cui al primo comma. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore, munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. Nella richiesta occorre indicare gli eventuali elementi che dimostrino che l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'interessato.
  3. Se accoglie la richiesta, con le forme di cui all'articolo 127, la corte di appello revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. La corte d'appello provvede con sentenza impugnabile in Cassazione».
1. 424. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 70.
1. 425. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 71.
1. 426. Sisto, Sarro.

  Al comma 71, capoverso articolo 629-bis, comma 1, sostituire le parole: può ottenere con le seguenti: può chiedere e ottenere.
1. 428. Sisto, Sarro.

  Al comma 71, capoverso articolo 629-bis, comma 1, sostituire le parole: provi che Pag. 99l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo con le seguenti: non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d'appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica.

  Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 629-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.
1. 429. D'Alessandro.

  Al comma 71, capoverso articolo 629-bis, comma 1, sostituire le parole: provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, con le seguenti: non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d'appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica.
1. 430. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 71, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, sostituire le parole; entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
1. 431. Sisto, Sarro.

  Al comma 71, capoverso « Art. 629-bis», comma 2, sostituire le parole: entro trema giorni con le seguenti: entro quarantacinque giorni.
1. 432. Sisto, Sarro.

  Al comma 71, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, dopo le parole del procedimento., aggiungere il seguente periodo: In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.
1. 433. Sisto, Sarro, Russo.

  Dopo il comma 71, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 673 del Codice di Procedura Penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena.».
1. 434. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 72.
1. 435. Sisto, Sarro.

  Al comma 72, dopo la parola: riferiscono inserire la seguente: anche.
1. 436. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 73.
*1. 437. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 73.
*1. 438. Sisto, Sarro.

  Al comma 73, sopprimere la lettera a).
1. 439. Sisto, Sarro.

  Al comma 73, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «dando notizia dell'imputazione».
1. 440. Sisto, Sarro.

Pag. 100

  Al comma 73, sopprimere la lettera b).
1. 441. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 75 e 76.
1. 442. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 75.
1. 443. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 76.
1. 444. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 77, 78 e 79.
1. 445. Marotta.

  Sopprimere il comma 77.
*1. 446. D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 77.
*1. 447. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 77, sopprimere la lettera a).
1. 448. Sisto, Sarro.

  Al comma 77, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: per i quali sia in libertà aggiungere le seguenti: salvo che il giudice disponga diversamente;
   b) dopo le parole: nelle quali deve essere esaminato quale testimone aggiungere le seguenti: salvo che il giudice disponga diversamente.
1. 449. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 77, sopprimere la lettera b).
1. 450. Sisto, Sarro.

  Al comma 77, sopprimere la lettera c).
1. 451. Sisto, Sarro.

  Al comma 77. lettera c), capoverso « 1-ter» sostituire le parole: il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario con le seguenti: il giudice, qualora lo ritenga necessario, può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo.
1. 452. Sisto, Sarro.

  Al comma 77, sopprimere la lettera d).
1. 453. Sisto, Sarro.

  Al comma 77, sopprimere la lettera e).
*1. 454. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 77, sopprimere la lettera e).
*1. 455. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 78.
**1. 456. D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 78.
**1. 457. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 78, sopprimere la lettera a).
1. 458. Sisto, Sarro.

Pag. 101

  Al comma 78, sopprimere la lettera b).
1. 459. Sisto, Sarro.

  Al comma 78, sopprimere la lettera c).
1. 460. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 79.
*1. 461. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 79.
*1. 462. D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 80.
**1. 463. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 80.
**1. 464. D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 81.
*1. 465. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 81.
*1. 466. D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 82.
**1. 467. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 82.
**1. 468. Sisto, Sarro.

  Al comma 82, sopprimere le parole: riforma della disciplina in materia di intercettazione e di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale.
1. 469. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Sopprimere il comma 83.
*1. 470. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 83.
*1. 471. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 83, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di.
1. 472. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 83, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di due anni.
1. 473. Sisto, Sarro.

  Al comma 83, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di diciotto mesi.
1. 474. Sisto, Sarro.

  Al comma 83, sostituire le parole: I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, con le seguenti: i pareri sono resi nel termine di novanta giorni.
1. 475. Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Al comma 83, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: decorsi i quali i decreti posso essere comunque emanati.
1. 476. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 83, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 477. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Pag. 102

  Sopprimere il comma 84.
*1. 544. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 84.
*1. 545. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, sopprimere le lettere a) e b).
1. 546. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera a).
1. 547. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera a).
1. 548. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere le parole:, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito,.
1. 549. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), sostituire le parole: in conformità all'articolo 15 della Costituzione con le seguenti: in conformità alla Costituzione.
1. 550. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), dopo le parole: riservatezza delle comunicazioni aggiungere le seguenti:, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito e sopprimere le medesime parole inserite dopo le parole: occasionalmente coinvolte nel procedimento.
1. 551. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere le parole: e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale.
1. 552. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, alla lettera a) dopo le parole: giustizia penale sono aggiunte le seguenti parole: prevedendo, inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione, all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa, con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore.
1. 553. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84:
   alla lettera a), dopo le parole: giustizia penale aggiungere le seguenti parole: prevedendo, inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione, all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa, con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, Indagato e consulente, indagato e investigatore;
   alla lettera a) numero 2) dopo parole: archivio riservato, con, inserire le seguenti: concreta ed effettiva;
   sopprimere la lettera d);
   alla lettera e), numero 3, la parola: necessaria è sostituita con la parola: indispensabile;
   alla lettera e), numero 6), la parola: necessaria è sostituita con la parola: indispensabile.
1. 554. D'Alessandro.

Pag. 103

  Al comma 84, lettera a), alinea, dopo le parole: utilizzabilità vigenti aggiungere le seguenti: e assicurando che in nessun caso vi siano sanzioni per i giornalisti che pubblichino dette comunicazioni.
1. 555. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:
   01) non possano essere oggetto di trascrizione ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale le conversazioni o le comunicazioni aventi ad oggetto i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, salvo che il pubblico ministero, previo loro ascolto comprovato da apposito verbale, con decreto motivato sulla rilevanza delle stesse ai lini procedimentali, non rilasci specifica autorizzazione;.
1. 556. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 1).
1. 557. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), numero 1), prima della parola: irrilevanti inserire la seguente: manifestamente.

  Conseguentemente, al numero 4), prima della parola: irrilevanti, inserire la seguente: manifestamente.
1. 558. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), numero 1), prima della parola: estranei inserire la seguente: manifestamente.

  Conseguentemente, al numero 4), prima della parola: estranei inserire la seguente: manifestamente.
1. 559. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 2).
1. 560. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), numero 2), dopo le parole: archivio riservato, con, inserire le parole: concreta ed effettiva.
1. 561. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 3).
1. 562. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 4).
1. 563. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 5).
1. 564. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera b).
*1. 565. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera b).
*1. 566. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: con la reclusione non superiore a Pag. 104quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 500 a euro 5000.
1. 567. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: con la reclusione non superiore a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 400 a euro 4000.
1. 568. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: con la reclusione non superiore a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 300 a euro 3000.
1. 569. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: con la reclusione non superiore a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 150 a euro 1500.
1. 570. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: non superiore a quattro anni con le seguenti: da tre mesi a due anni.
1. 571. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: non superiore a quattro anni con le seguenti: fino ad un anno.
1. 572. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b) sostituire la parola: fraudolentemente con la seguente: illecitamente.
1. 573. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: sono utilizzate con le seguenti: potrebbero essere utilizzate.
1. 574. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente irregolarità o illeciti.
1. 575. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: o del diritto di cronaca.
1. 576. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È in ogni caso esclusa la punibilità quando le riprese o le registrazioni riguardano eventi o situazioni di carattere istituzionale, per i quali l'interesse prevalente da tutelare è la loro conoscibilità da parte dei cittadini.
1. 577. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera d).
1. 578. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere specifici presupposti applicativi per le intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche, in modo che esse siano Pag. 105permesse nei procedimenti per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;.
1. 579. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera d), sopprimere le parole: più gravi.
1. 580. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera d), sopprimere le parole: dei pubblici ufficiali.
1. 581. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera e).
*1. 582. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84 sopprimere la lettera e).
*1. 583. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 84, lettera e), sopprimere i numeri da 1) a 3).
1. 584. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera e), numero 1), dopo le parole: nel decreto autorizzativo del giudice, sono aggiunte le seguenti parole: nel quale devono essere espressamente e specificamente indicati i luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale ove è consentita l'attivazione del microfono, anche nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale.
1. 585. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, lettera e) numero 3), dopo le parole: 3-quater del codice di procedura penale inserire le seguenti: nonché per i delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia.
1. 586. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera e), numero 3), la parola: necessaria è sostituita con la parola: indispensabile.
1. 587. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, lettera e), numero 6), sopprimere le parole da: limitatamente a: 3-quater.
1. 588. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera e), numero 6), sopprimere le parole da: sempre che il decreto fino alla fine del numero.
1. 589. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera e), numero 6), la parola: necessaria è sostituita con la parola: indispensabile.
1. 590. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, lettera e), sopprimere il numero 7).
1. 591. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera f).
1. 592. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, sopprimere la lettera g).
*1. 593. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Pag. 106

  Al comma 84, sopprimere la lettera g).
*1. 594. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, sopprimere la lettera h).
**1. 595. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera h).
**1. 596. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, sopprimere la lettera i).
*1. 597. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera i).
*1. 598. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, sopprimere la lettera l).
**1. 599. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera l).
**1. 600. Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Al comma 84, sopprimere la lettera m).
1. 601. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sostituire la lettera m), con la seguente: «m) prevedere la legittimazione del condannato ad avvalersi di idonei mezzi di impugnazione per dare attuazione alle sentenze definitive della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che abbiano accertato la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.».
1. 602. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 84 aggiungere i seguenti:
  84-bis. Al comma 1 dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
  «c-bis) che con i loro comportamenti ispirino opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, ovvero commettano atti di istigazione al terrorismo o apologia di terrorismo».

  84-ter. All'articolo 26 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Qualora il numero di detenuti e internati appartenenti a religione diversa dalla cattolica superi il cinque per cento medio annuo del totale di detenuti ed internati, la celebrazione dei riti religiosi è svolta in un luogo di preghiera multi religioso»;
   b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
  «Negli istituti ove sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera c-bis), i ministri di culto devono essere in possesso di nomina regolarmente notificata ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159».

  84-quater. Con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, sono apportate al regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni della presente legge, in particolare introducendo tra le fattispecie in base alle quali possono essere disposti l'assegnazione o il raggruppamento dei detenuti o degli internati per motivi cautelari i comportamenti volti a Pag. 107diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, nonché gli atti di istigazione al terrorismo o di apologia di terrorismo.
  84-quinquies. Lo schema di regolamento di cui al comma 84-quater è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.
1. 603. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Sopprimere il comma 85.
*1. 478. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 85.
*1. 479. Sisto, Sarro.

  Al comma 85, alinea, sostituire le parole: dall'articolo 41-bis, con le seguenti: dagli articoli 4-bis e 41-bis, nonché in ogni caso dal regime di Alta Sicurezza 1 di cui alle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
1. 480. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, alinea, sostituire le parole: dall'articolo 41-bis, con le seguenti: dagli articoli 4-bis e 41-bis.
1. 481. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85 sopprimere la lettera a).
1. 482. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera a), dopo la parola: magistrato aggiungere le seguenti: , estendendo la possibilità a quest'ultimo di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare ex articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: revoca con la seguente: concessione.
1. 483. Sisto, Sarro.

  Al comma 85, sopprimere le lettere b) ed e).
1. 484. Sisto, Sarro.

  Al comma 85, la lettera b), è soppressa.
*1. 485. Molteni, Fedriga.

  Al comma 85, sopprimere la lettera b).
*1. 486. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85:
   alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
   alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.
1. 487. D'Alessandro.

  Al comma 85, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.
1. 488. Sisto, Sarro, Russo.

Pag. 108

  Al comma 85, alle lettere b) ed e), dopo le parole: condanne per i delitti di mafia aggiungere le seguenti:, di omicidio.
1. 489. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché per i delitti più gravi contro la persona.
1. 490. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché per i delitti più gravi contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia.
1. 491. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera b) in fine aggiungere le seguenti parole: nonché principi più stringenti per il controllo e la revoca nei casi in cui le misure siano inefficaci per il percorso rieducativo o il soggetto dimostri di non parteciparvi attivamente.
1. 492. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, sopprimere la lettera c).
1. 493. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera c), sostituire le parole dall'inizio della lettera fino a: quattro anni e con la seguente: prevedere.
1. 494. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera c), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
1. 495. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera c), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
1. 496. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera c), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: un anno.
1. 497. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, la lettera e), è soppressa.
*1. 498. Molteni, Fedriga.

  Al comma 85, sopprimere la lettera e).
*1. 499. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera e) sostituire le parole da: e di preclusioni fino alla fine della lettera con le seguenti: che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individuazione del trattamento rieducativo anche a seguito di revoca di benefici penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità.
1. 500. Sisto, Sarro.

Pag. 109

  Al comma 85, lettera e) sopprimere le parole da: nonché della revisione della disciplina fino alla fine del periodo.
1. 501. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera e), sopprimere le parole da:, nonché revisione della disciplina di preclusione, fino a: ergastolo.
1. 502. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera e), sono soppresse le seguenti parole: comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.
1. 503. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 85, lettera e), sostituire le parole da: e comunque fino alla fine della lettera, con le seguenti: e per i condannati per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis e 3-quater c.p.p.
1. 504. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera f), sostituire le parole: di giustizia riparativa con le seguenti: attività di mediazione e giustizia riparativa a favore della persona offesa dal reato.
1. 505. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera g), sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine della lettera.
1. 506. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) prevedere, anche al fine di concorrere alla funzione rieducativa della pena, che l'Amministrazione penitenziaria garantisca l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere attività lavorative a titolo volontario e gratuito, tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti, nell'esecuzione di progetti in favore degli istituti medesimi, su base temporanea o continuativa, prevedendo altresì che essi possano essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e assicurando capillari informazioni sul lavoro gratuito in collegamento con i Centri per l'impiego della Regione in cui è collocato l'istituto di detenzione.
1. 507. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   «g-bis) prevedere, al fine di garantire lo svolgimento di attività lavorative da parte di tutti i detenuti ed internati in possesso dei necessari requisiti, i necessari contributi per progetti di inserimento lavorativo all'interno del carcere, assicurando priorità per le attività di manutenzione dei fabbricati e per i servizi di istituto, in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata, assicurando che idonea quota parte della retribuzione riconosciuta al detenuto lavoratore venga effettivamente destinata a copertura delle spese di mantenimento».
1. 508. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Pag. 110

  Al comma 85, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   «g-bis) prevedere la priorità, nella predisposizione dei posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta presso ciascun istituto, alla destinazione ad attività lavorative nei servizi d'istituto e nelle lavorazioni dirette alla produzione di beni destinati all'amministrazione penitenziaria, nonché alla manutenzione ordinaria fabbricati, garantendo la piena applicazione di diritti e tutele a garanzia del prestatore di lavoro, al quale deve spettare una retribuzione, conforme al principio di uguaglianza, tale da consentire a ciascun detenuto il pagamento delle spese del procedimento e il concorso integrale alle spese di mantenimento di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi di remissione del debito, provvedendo alla stipula di un numero di convenzioni tale da assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto ed assicurare in ogni caso la più ampia partecipazione degli stessi allo svolgimento dei servizi interni e delle attività necessarie per l'ordinario andamento delle strutture».
1. 509. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, sopprimere la lettera i).
1. 510. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera i), sopprimere le parole: sia per favorire le relazioni familiari.
1. 511. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera i), sostituire le parole: sia a fini processuali, con le seguenti: in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed affettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa.
1. 512. Sannicandro, Leva, Rostan.

  Al comma 85, lettera l), dopo la parola: assistenza inserire le seguenti: psicologica e.
1. 513. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, sopprimere la lettera m).
1. 514. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera n), sostituire le parole da: all'affettività delle, fino alla fine della lettera, con le seguenti: all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio.
1. 515. Rostan, Leva, Sannicandro.

  Al comma 85, alla lettera n), dopo le parole: del diritto all'affettività inserire le seguenti:, anche di natura sessuale,.
1. 516. Sisto, Sarro.

  Al comma 85, la lettera o), è soppressa.
1. 517. Molteni, Fedriga.

  Al comma 85, lettera o), dopo le parole: che favoriscano, aggiungere le seguenti: l'applicazione di misure alternative alla detenzione e.
1. 518. Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Al comma 85, lettera p), il numero 3), è soppresso.
1. 519. Molteni, Fedriga.

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  Al comma 85, lettera p), sopprimere il n. 6).
*1. 520. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera p), sopprimere il n. 6).
*1. 521. Molteni, Fedriga.

  Al comma 85, la lettera r), è soppressa.
1. 522. Molteni, Fedriga.

  Al comma 85, lettera r), sopprimere le seguenti parole:, la sorveglianza dinamica.
1. 523. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera t) dopo le parole: donne, aggiungere le seguenti:, delle persone omosessuali e delle persone trans.
1. 530. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 85, sopprimere la lettera u).
1. 524. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera u) sopprimere le seguenti parole: ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale.
1. 525. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, la lettera v), è soppressa.
*1. 526. Molteni, Fedriga.

  Al comma 85, la lettera v), è soppressa.
*1. 527. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 85, inserire il seguente:
  85-bis. La delega di cui al comma 85 non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario nonché, in ogni caso, ai detenuti ristretti al regime di Alta Sicurezza 1 di cui alle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
1. 528. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:
  85-bis. All'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il sesto comma è inserito il seguente:
  «Al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione determinati da attività di proselitismo volte a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, l'amministrazione penitenziaria si dota di personale capace di comprendere la lingua parlata dai detenuti e dagli internati soggetti a fenomeni di radicalizzazione, in misura non inferiore al quindici per cento rispetto al numero annuo medio di detenuti e internati sotto regime di sorveglianza speciale. Le modalità di assegnazione del personale sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia».
1. 529. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Sopprimere il comma 86.
1. 531. Sisto, Sarro.

  Al comma 88, apportare le seguenti modificazioni:
   1) all'alinea, sostituire le parole: «razionalizzazione delle spese relative» con le seguenti: «razionalizzazione dei costi relativi»;
   2) alla lettera b), capoverso comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire la Pag. 112parola: «disciplina» con la seguente: «individua» e le parole: «conseguire un risparmio di spesa» con le seguenti: «conseguire una riduzione dei costi».

  Conseguentemente, al comma 89, lettera b), sostituire le parole: conseguire un risparmio della spesa complessiva con le seguenti: conseguire una riduzione dei costi complessivi.
1. 532. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 88, lettera b), capoverso comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e ne determina le tariffe, nonché le parole: di almeno il 50 per cento.
1. 533. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 88, lettera b), capoverso comma 2, lettera a), sopprimere le parole: di almeno il 50 per cento.
1. 534. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 91 aggiungere il seguente:
  91-bis. Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia relative all'articolo 1, comma 16, lettera d), il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini e le procedure di cui al medesimo articolo 1 comma 16, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;
   b) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 16, lettera d) di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 c.p.p. così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;
   c) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essenziale di assistenza da garantire mediante un'allocazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
1. 535. Marazziti, Santerini, Tabacci, Bruno Bossio, Miotto, Patriarca, Scanu.

  Dopo il comma 91 aggiungere, in fine, il seguente comma;
  91-bis. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, le parole: «, indipendentemente dagli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «, assicurando il pieno rispetto degli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale».
1. 536. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 92.
1. 537. Sisto, Sarro.

  Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo, con la seguente: trentacinquesimo.
1. 539. Sisto, Sarro.

Pag. 113

  Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentaquattresimo.
1. 540. Sisto, Sarro.

  Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentatreesimo.
1. 541. Sisto, Sarro.

  Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentaduesimo.
1. 542. Sisto, Sarro.

  Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentunesimo.
1. 543. Sisto, Sarro.