CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 aprile 2017
809.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. Atto n. 405.

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in titolo reca attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale;
    tale provvedimento, adottato in attuazione della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge delegazione europea per il 2015), come specificato nella relazione illustrativa, risponde sia all'esigenza di approntare una disciplina coerente con la nuova imminente configurazione dell'assistenza giudiziaria in materia penale, sia alla necessità di rendere, compatibilmente ai principi della direttiva stessa, più snella ed efficiente la procedura delineata dall'ordine di indagine europeo;
   rilevato che:
    l'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo, nel disciplinare le attribuzioni del pubblico ministero, dispone che il procuratore della Repubblica presso il tribunale del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell'ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall'autorità di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni. Al comma 2 del medesimo articolo, si prevede, inoltre, che all'esecuzione si provveda entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall'autorità di emissione, sempre che esse non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
    nell'articolo in discussione non è prevista l'immediata comunicazione al Procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo dell'ordine ricevuto, ove lo stesso riguardi indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, ai fini del coordinamento investigativo;
    la mancanza di tale previsione appare contrastante con l'attuale quadro normativo in materia di cooperazione giudiziaria. L'articolo 724, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato all'articolo 10, comma 3, della legge n. 367 del 2001, prevede, infatti, che copia delle rogatorie dell'autorità straniera relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater debba essere trasmessa, senza ritardo, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Analogamente, tale obbligo di trasmissione è stato ribadito in sede di recepimento delle direttive europee in materia di blocco dei beni o di sequestro probatorio, in particolare all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 2016, n. 35 e all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34;
    la carenza, all'articolo 4 dello schema di decreto, di previsioni analoghe a quelle sopra richiamate, appare, quindi, del tutto immotivata ed incoerente con il sistema delle norme in vigore;Pag. 42
   osservato che:
    l'articolo 27 del provvedimento, nel disciplinare l'emissione dell'ordine di indagine, stabilisce che il pubblico ministero ed il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorità di esecuzione. Il medesimo articolo stabilisce altresì che il giudice emette l'ordine di indagine, sentite le parti;
    la procedura per la trasmissione dell'ordine è disciplinata dal successivo articolo 32 dello schema di decreto, che prevede l'eventuale coinvolgimento di punti di contatto della Rete giudiziaria europea, della quale è componente la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;
    l'articolo 34, infine, disciplina l'ipotesi in cui un ordine di indagine sia emesso nello stesso o in un altro procedimento, ad integrazione o a completamento di uno precedente;
    in nessuna delle norme richiamate è prevista la trasmissione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dell'ordine di indagine emesso, ove concernente i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale;
    tale scelta appare priva di ratio sistematica, dal momento che l'articolo 34 dello schema di decreto legislativo presuppone un'attività di coordinamento tra uffici della Procura che, nelle materie di cui all'articolo 51 più volte richiamato, compete al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, chiamato ad assicurare la tempestività e la completezza delle indagini,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «richiesti», aggiungere le seguenti: «informa della richiesta il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale»;
   2) all'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. Dell'emissione dell'ordine di indagine è data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale».