CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 aprile 2017
806.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5 e Allegati.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione II,
   esaminato il Documento di economia e finanza relativo all'anno 2017;
   rilevato che:
    con la raccomandazione n. 2 del 12 luglio 2016 il Consiglio europeo aveva invitato l'Italia a «potenziare la lotta contro la corruzione, anche riformando l'istituto della prescrizione entro fine 2016» e a «ridurre la durata dei procedimenti civili, dando attuazione alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause»;
    nel Programma nazionale di riforma 2017 (PNR), allegato al DEF, figurano azioni strategiche finalizzate al recupero di competitività del settore della giustizia, con specifico riguardo al processo penale, alla prescrizione, e all'efficienza del processo civile;
    in particolare, il predetto programma prevede l'approvazione, entro il prossimo mese di giugno, del disegno di legge di riforma del processo penale (C. 4368), nel quale è confluita anche la riforma dell'istituto della prescrizione, nonché l'approvazione, entro il corrente anno, del disegno di legge di riforma del processo civile (S. 2284), già approvato dalla Camera e in corso di esame al Senato;
    parimenti entro il 2017, il PNR prevede l'approvazione del disegno di legge A.S 1687, di iniziativa governativa, che introduce misure di contrasto al fenomeno della illecita accumulazione di ricchezza e di capitali ad opera della criminalità organizzata, anche e soprattutto di natura mafiosa, e dell'A.S 2134, già approvato dalla Camera, che reca ampie modifiche al Codice antimafia, intervenendo, tra l'altro sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati alla stessa criminalità organizzata;
    tra le azioni strategiche contemplate dal PNR, nell'ambito delle politiche relative a banche e credito, è inserita anche la riforma della disciplina delle crisi di impresa e delle procedure di insolvenza (A.S 2681, approvato dalla Camera il 1o febbraio 2017), del quale è prevista l'approvazione entro il 2017;
   preso favorevolmente atto delle misure adottate dal Governo per migliorare le performance dei tribunali, sia in termini qualitativi che quantitativi, attraverso il reclutamento di nuovi magistrati, l'assunzione di 1000 unità di personale non dirigenziale, nonché il rafforzamento dei tirocini formativi;
   evidenziato, in particolare, che tali misure, nel triennio 2014-2017, hanno consentito di pervenire all'assunzione di 1.729 unità, mentre dallo svolgimento delle procedure concorsuali già avviate per l'accesso di nuove professionalità dall'esterno, si arriverà a ridurre la carenza di copertura degli organici del personale amministrativo dal 21,44 per cento attuale al 19,23 per cento,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5 e Allegati.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La II Commissione, esaminato il Documento economico e finanziario 2017,
   premesso che:
    il Documento di Economia e Finanza per il 2017, segnatamente nell'ambito del Piano Nazionale di Riforma, riserva alla cosiddetta riforma strutturale della giustizia (avviata, attuata ed in corso di predisposizione) numerosi per quanto frammentari cenni, associandovi un impatto macro-economico che, se ancora minimo nel breve periodo, pari allo 0,1 per cento del PIL, tuttavia, in un non meglio precisato «lungo periodo» ultra-decennale, sarebbe destinato persino a sfiorare, secondo le stime del MEF, il punto percentuale;
   considerato che:
    la rilevanza in termini relativi, nel complesso del PNR, ed assoluti dell'impatto macro degli interventi, inquadra correttamente il sistema giustizia tra i settori chiave sui quali puntare per il per il rilancio dell'economia nazionale. Elemento positivo sotto il profilo dell'attenzione rivolta al comparto, non altrettanto per il profilo qualitativo, attinente al contenuto delle riforme stesse;
    così come per il Documento di Economia e finanza per il 2016 – ove gli interventi sulla giustizia si sostanziavano nel mero conseguimento di positivi risultati in termini di bilancio, attraverso provvedimenti tesi, di fatto, ad evitare la celebrazione di nuovi processi per ridurre le pendenze –, il Documento in esame conferma la medesima impostazione attraverso il prosieguo di una legislazione nel settore civile, penale, fallimentare, che parte dal dichiarato presupposto, ribadito nella sezione «strategia di riforma», per cui l'attuale sistema giudiziario, rappresenta un «freno alla crescita», ostacolo alla competitività. Da qui, le ricorrenti esigenze di snellire, velocizzare, efficientare, semplificare, razionalizzare, degiurisdizionalizzare riti e procedimenti (contemplando financo l'estinzione anticipata dei reati e l'abrogazione degli stessi per evitare i procedimenti penali ovvero favorendo oltremodo il ricorso alla conciliazione ed all'arbitrato, al fine di evitare o interrompere il processo civile), così da realizzare una giustizia che soddisfi il principale requisito della «celerità», attrattiva per «investimenti esteri e nazionali», sacrificando, se necessario, il diritto del cittadino a vedere tutelati i propri diritti davanti ad un giudice in un'aula di giustizia;
    a complemento di un intervento sugli aspetti normativi a costo zero – tra tutti, il disegno di legge delega per l'efficienza del processo civile (A.S. 2284) e la proposta di legge sul processo penale e la disciplina della prescrizione (A.C. 4368) –, il Documento caldeggia altresì un'opera di armonizzazione delle perfomance dei tribunali basate sull'adozione delle best practices, relegando a poche righe consuntive l'autentica questione alla base delle inefficienze della giustizia e della connessa mancanza di competitività del «sistema Paese»: le politiche del personale dell'amministrazione giudiziaria. Politiche che, in prospettiva, secondo il Documento in Pag. 30esame, potrebbero contare, attraverso una formula del tutto generica e non circostanziata, su di un «incremento delle risorse a disposizione dell'amministrazione giudiziaria»;
    la Relazione della Commissione europea, sul tema cruciale delle politiche del personale della giustizia, afferma che «sebbene si osservi qualche miglioramento per quanto riguarda l'efficacia del sistema giudiziario, la durata dei procedimenti costituisce tuttora un serio problema. [...] Negli ultimi cinque anni, sono state attuate alcune riforme che hanno contribuito a ridurre il numero delle cause pendenti in primo e secondo grado, ma l'arretrato si è ulteriormente accresciuto presso la Corte di Cassazione (del 4 per cento dal 2014). [...] la tendenza discendente osservata per quanto riguarda le cause pendenti si traduce solo lentamente in una diminuzione dei tempi di esaurimento anche in primo grado. [...] La durata media dei processi civili e commerciali nei tribunali di grado più elevato desta ancora preoccupazione ed è addirittura in aumento. [...] Il fatto che manchino attualmente 1.439 giudici su 9.921 e che vi sia una carenza di personale amministrativo (fino al 30 per cento in alcuni tribunali) incide sulla capacità del sistema giudiziario di risolvere nei tempi un gran numero di cause in entrata. Se si ovviasse a tale carenza, migliorando al tempo stesso la formazione e le strutture ed estendendo ulteriormente l'informatizzazione dei procedimenti, si potrebbe contribuire a rafforzare l'efficienza.»;
    rispetto alle politiche proposte dal DEF, più proficuo sotto il profilo di impatto sul Pil per un effettivo recupero di competitività, sarebbe stato, invece, favorire il completamento dei ruoli amministrativi vacanti nel comparto giustizia, e l'assunzione di ulteriori magistrati per un concreto e durevole recupero di efficienza per quanto riguarda lo smaltimento dell'arretrato ed il pronunciamento di sentenze in tempi certi, nei margini temporali consentiti dall'UE. Tenendo presente che l'unica soluzione per il ripristino della funzionalità del sistema giudiziario italiano, inteso come investimento strategico, non può passare solo dalla «riforma» della procedura penale, civile, fallimentare, ma dal reperimento di adeguate risorse finanziarie;
    la «lotta alla corruzione», aspetto strategico del rilancio della competitività del Paese, risulta menzionata nel breve capitolo relativo all'approvazione della riforma del processo penale, in cui vengono peraltro eluse le richieste europee che prescrivevano un'azione in tal senso attraverso la riforma della prescrizione;
    laddove l'Europa correttamente invitava l'Italia, ancora nel 2016, a «potenziare la lotta contro la corruzione, anche riformando l'istituto della prescrizione entro fine 2016», il Governo – ponendo la fiducia sul nuovo testo, oggi A.C. 4638 – ha scelto sostanzialmente di slegare i due processi, lasciando la modifica della prescrizione e la lotta alla corruzione su due binari paralleli, facendo venire meno la pur non ottimale soluzione del raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di corruzione;
    più recentemente, sempre sulla riforma dell'istituto della prescrizione, la Commissione europea, nella «Relazione Paese e l'esame degli squilibri macroeconomici di febbraio 2017», affermando che «nessun progresso è stato registrato nella revisione dell'istituto della prescrizione», e rimarcando che diversi indicatori confermano «la persistenza dei problemi dell'Italia in termini di corruzione ad alto livello, conflitti d'interessi, legami con la criminalità organizzata e corruzione nel settore privato», ha evidenziato che il «sistema attuale ostacola considerevolmente la repressione della corruzione, non da ultimo perché incentiva tattiche dilatorie da parte degli avvocati» laddove «un disegno di legge che introduce una sospensione dei termini di prescrizione per tutti i procedimenti penali e una proroga speciale per i reati di corruzione è all'esame del Parlamento da due anni. Anche se la proposta non mette fine ai termini di prescrizione dopo una condanna di primo grado (come suggerito dal Gruppo di Stati Pag. 31del Consiglio d'Europa contro la corruzione), si ritiene che questo sia un passo nella giusta direzione»;
    alla luce della soppressione della menzionata «proroga speciale per i reati corruzione», e del delineato sistema di sospensioni dei termini di un anno e mezzo ciascuna dopo i primi due gradi di giudizio, che non precluderà, anzi incentiverà, il ricorso a tattiche difensive dilatorie, la valutazione della riforma sulla prescrizione operata dall'A.C. 4368, non può che essere quella di un'ennesima occasione mancata per un efficace contrasto alla corruzione;
    ai fini di un concreto recupero di risorse sottratto allo Stato, da redistribuire, anche per significativi interventi in favore dell'efficienza del comparto giustizia, il DEF – che non prevede specifiche misure di rafforzamento dei compiti e degli strumenti a disposizione dell'Autorità nazionale anticorruzione – avrebbe dovuto allora contemplare, o quantomeno prefigurare, una severa e risoluta legislazione anticorruzione, tale da prevedere: un «DASPO» per i corrotti e corruttori, cioè l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione per chi è stato condannato definitivamente per un reato contro la P.A.; l'aumento delle pene per tutti i reati contro la Pubblica amministrazione: riallineando le fattispecie e recuperando la logica delle sanzioni nel codice; una revisione della prescrizione che la interrompa dal momento del rinvio a giudizio dell'imputato nonché al raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di corruzione; una tutela del segnalatore di reati, il whistleblower, con l'inserimento nel cronoprogramma del 2017 della definitiva approvazione della relativa proposta di legge; l'eliminazione delle soglie di non punibilità per il reato di falso in bilancio e, al fine di scoraggiare qualsiasi alleanza tra politica e criminalità organizzata, revisione della tipizzazione dell'articolo 416-ter del codice penale;
    relativamente al profilo del contenimento dei costi è poi da stigmatizzare il fatto che il Governo, abbia scelto di non ricomprendere tra le riforme utili in tal senso, l'introduzione di un vera class-action, votata alla Camera all'unanimità nel giugno del 2015 ed esclusa dai crono-programmi del 2016 e del 2017. Proposta che, se approvata in via definitiva, potrebbe da sola ridurre sensibilmente, accorpandole, le cause da parte di molteplici cittadini, consumatori e non, lesi dalle condotte offensive di un medesimo soggetto economico;
    non è inoltre inserita nel piano nazionale di riforma per l'anno 2017 la previsione dell'attesa, definitiva approvazione della proposta di legge C. 2168, dal 10 luglio 2015 al vaglio del Senato per la seconda lettura, che introduce nel codice penale il reato di tortura, espressamente vietata in alcuni atti internazionali sottoscritti dall'Italia. Lacuna legislativa, questa, oggetto di attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo, che sta esaminando alcuni ricorsi che potrebbero portare a nuove pesanti sanzioni per il nostro Paese, già condannato dalla Cedu il 7 aprile 2015 per i fatti occorsi alla «Scuola Diaz»;
    il documento, è poi carente di una necessaria revisione del criterio di indennizzo per le vittime dei reati violenti, tardivamente introdotto dalla legge 7 luglio 2016, n.122 in seguito a due procedure di infrazione europee in violazione della direttiva del 2004/80, in quanto tale sistema di indennizzo risulta non solo pressoché inaccessibile per le vittime, ma anche insufficiente riguardo ai profili risarcitori e dunque passibile di condurre ad ulteriori procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese;
    è infine da stigmatizzare, anche sotto il profilo delle eventuali negative ricadute economiche, finanche occupazionali, che nel disegno di legge di delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, attualmente all'esame della Camera (A.C. 3671-ter) citato nel Documento, sia stata introdotta la previsione di Pag. 32cui all'articolo 2 comma 1 lettera n) con la quale si estende alle aziende confiscate per mafia l'istituto dell'amministrazione straordinaria previsto per le imprese in stato di insolvenza prossime al fallimento. Detta previsione, se approvata, provocherebbe non solo un significativo nocumento alla disciplina delle aziende confiscate in quanto non risulta alcun tipo di raccordo con tali norme – già esistenti del codice antimafia (d.lgs n.159/2011) – ma anche sul piano economico poiché, esistendo già amministratori giudiziari e i loro coadiutori che si occupano di dette aziende, ammettere altre figure e altri istituti come l'amministrazione straordinaria provocherebbe un esborso aggiuntivo da parte delle casse dello Stato. Tale mancato coordinamento farebbe infatti insistere sullo stesso bene molteplici soggetti e procedure non coordinate fra loro, con l'evidente impossibilità di divisione delle competenze e delle responsabilità in capo alla gestione economica di tali beni, nuocendo, in ultima istanza, anche al buon andamento dell'attività economica delle aziende confiscate. Beni ed aziende confiscati alla criminalità organizzata di stampo mafioso che meriterebbero invece, per l'intrinseca delicatezza della materia, una disciplina univoca, chiara e trasparente in capo alla propria gestione. Ciò, nella convinzione che qualunque intervento legislativo su questo argomento che inserisca o estenda applicazioni di istituti oggi non previsti, se non correttamente coordinato, rischia di alterare e bloccare il sistema di gestione dei beni andando nella direzione opposta a quella dell'auspicata razionalizzazione della normativa,
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PARERE CONTRARIO
«Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti».

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ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5 e Allegati.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il Documento di economia e finanza relativo all'anno 2017;
   rilevato che:
    con la raccomandazione n. 2 del 12 luglio 2016 il Consiglio europeo aveva invitato l'Italia a «potenziare la lotta contro la corruzione, anche riformando l'istituto della prescrizione entro fine 2016» e a «ridurre la durata dei procedimenti civili, dando attuazione alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause»;
    nel Programma nazionale di riforma 2017 (PNR), allegato al DEF, figurano azioni strategiche finalizzate al recupero di competitività del settore della giustizia, con specifico riguardo al processo penale, alla prescrizione, e all'efficienza del processo civile;
    in particolare, il predetto programma prevede l'approvazione, entro il prossimo mese di giugno, del disegno di legge di riforma del processo penale (C. 4368), nel quale è confluita anche la riforma dell'istituto della prescrizione, nonché l'approvazione, entro il corrente anno, del disegno di legge di riforma del processo civile (S. 2284), già approvato dalla Camera e in corso di esame al Senato;
    parimenti entro il 2017, il PNR prevede l'approvazione del disegno di legge A.S 1687, di iniziativa governativa, che introduce misure di contrasto al fenomeno della illecita accumulazione di ricchezza e di capitali ad opera della criminalità organizzata, anche e soprattutto di natura mafiosa, e dell'A.S 2134, già approvato dalla Camera, che reca ampie modifiche al Codice antimafia, intervenendo, tra l'altro sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati alla stessa criminalità organizzata;
    tra le azioni strategiche contemplate dal PNR, nell'ambito delle politiche relative a banche e credito, è inserita anche la riforma della disciplina delle crisi di impresa e delle procedure di insolvenza (A.S 2681, approvato dalla Camera il 1o febbraio 2017 ), del quale è prevista l'approvazione entro il 2017;
    appare opportuno, per rafforzare gli strumenti di contrasto alla corruzione, inserire nel cronoprogramma relativo al 2017 anche l'approvazione dell'A.S 2208, licenziato dalla Camera il 21 gennaio 2016, in materia di whisteblowing;
    preso favorevolmente atto delle misure adottate dal Governo per migliorare le performance dei tribunali, sia in termini qualitativi che quantitativi, attraverso il reclutamento di nuovi magistrati, l'assunzione di 1000 unità di personale non dirigenziale, nonché il rafforzamento dei tirocini formativi;
    evidenziato, in particolare, che tali misure, nel triennio 2014-2017, hanno consentito di pervenire all'assunzione di 1.729 unità, mentre dallo svolgimento delle procedure concorsuali già avviate per l'accesso di nuove professionalità dall'esterno, si arriverà a ridurre la carenza di copertura degli organici del personale amministrativo dal 21,44 per cento attuale al 19,23 per cento;

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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
  sia valutata l'opportunità di inserire, tra le azioni strategiche previste nel Programma nazionale di riforma per l'anno 2017, l'approvazione dell'A.S. 2208 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».

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ALLEGATO 4

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 Verini.

TESTO BASE

ART. 1.

  1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituita dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel circondario del tribunale di Perugia sono inseriti i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro;
   b) nel circondario del tribunale di Terni sono soppressi i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.

  2. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, come da ultimo sostituita dall'allegato 4 annesso al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1o dicembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel circondario di Perugia, dopo la voce: «Giudice di pace di Castiglione del Lago» è inserita la seguente: «Giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro»;
   b) nel circondario di Terni:
    1) la voce: «Giudice di pace di Città della Pieve» è soppressa;
    2) nella voce: «Giudice di pace di Orvieto» sono inseriti i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo legge non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.
  4. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni.
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  6. Con decreto del Ministro della giustizia sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica del personale amministrativo in servizio presso gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.