CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 aprile 2017
801.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
* 1. 1. Molteni, Fedriga.

  Sopprimerlo.
* 1. 2. Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Sopprimerlo.
* 1. 3. Rostan, Sannicandro, Leva.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

  1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo comma le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   b) al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: «Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio»;
   c) al quarto comma le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;
   d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
  «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

  All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: «Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».
1. 18. Lupi, Marotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. I commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.
  2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 52-bis. – (Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati). – Nel contrasto di una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:
   a) vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità, usa un'arma legalmente Pag. 9detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;
   b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.

  Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
1. 8. Gregorio Fontana, Gelmini, Vito, Ravetto, Santelli, Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale i commi 2 e 3 sono abrogati.
1. 9. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 52 e 55 del codice penale).

  1. All'articolo 52 del codice penale, sostituire il comma primo con il seguente: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, tenuto conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione.».
  2. Alla rubrica dell'articolo 55 del codice penale, aggiungere «Causa soggettiva di esclusione della responsabilità».
  3. All'articolo 55 del codice penale, primo comma, la parola: «colposamente» è sostituita dalle seguenti: «con colpa grave».
  4. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: «Non è punibile l'eccesso dai limiti della legittima difesa per grave turbamento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale o sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o comunque in condizioni di minorata difesa».
1. 5. Marotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima).

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da valutare come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo»;
   b) al secondo comma, alla lettera b), sono eliminate le parole: «quando non vi è desistenza»;
   c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura.»;
   d) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

Pag. 10

  Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.
1. 4. Gelmini, Gregorio Fontana, Vito, Ravetto, Santelli, Sisto, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 1. – All'articolo 52 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa»;
   b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa».
1. 10. La Russa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al primo comma dell'articolo 52 del codice penale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui non vi sia possibilità, per circostanze di tempo e di luogo di valutare l'entità della difesa; in tale ipotesi resta non punibile chi ha commesso il fatto in circostanze tali da non poter oggettivamente valutare il criterio di proporzionalità».
1. 6. Marotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: «Del rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in cui l'offesa sia in concreto imprevedibile o sia arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa».
1. 7. Marotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Difesa legittima e difesa legittima domiciliare».
  2. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
1. 12. Molteni, Fedriga.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo Pag. 11comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
1. 13. Molteni, Fedriga.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
  2. L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 624-bis. – (Furto in abitazione e furto con strappo). – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20,000.
  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
  La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dai primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
  Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

  3. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».
  4. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 624-bis».

  Conseguentemente il titolo è sostituito con il seguente: Modifiche al codice penale, e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.
1. 11. Molteni, Fedriga.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentata, nell'ipotesi di cui all'articolo 593-bis».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 593 del codice penale inserire il seguente:
  Articolo 593-bis. Quando i fatti di cui agli articoli 614 e 624-bis sono commessi in luoghi in cui sono presenti persone, la pena prevista per i suddetti reati è aumentata da un terzo fino alla metà.
1. 14. Sisto.

Pag. 12

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone.»;
   b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «e difesa legittima domiciliare.
1. 15. Longo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi dell'articolo 52, commi 2 e 3, la colpa è sempre esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito in preda alla paura, al panico ovvero ad un grave turbamento, determinati dalla situazione di pericolo».
  2. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi dell'articolo 52, commi 2 e 3, se l'errore si riferisce alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora esso sia stato determinato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è commesso il fatto».
1. 16. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

  1. All'articolo 55 del codice penale, in fine è aggiunto il seguente comma: «Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».
1. 19. Marotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la punibilità non è esclusa solo se l'errore è determinato da colpa grave, tenuto anche conto della condotta della persona contro cui è diretto il fatto».
1. 20. Sisto, Santelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la punibilità non è esclusa solo se l'errore è determinato da colpa grave».
1. 21. Sisto, Santelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza di un comportamento della persona contro la quale è diretta la reazione idoneo a causare un grave turbamento psichico».
1. 22. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

Pag. 13

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Nei casi di cui all'articolo con le parole: Ai sensi dell'articolo.
1. 23. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: la colpa con le parole: la responsabilità.
1. 24. Sisto.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: sempre con le parole: in ogni caso.
1. 25. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: è sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso il rapporto di proporzionalità e lo stato di attualità del pericolo.
1. 26. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: è sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso il rapporto di proporzionalità.
1. 27. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: è sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso lo stato di attualità del pericolo.
1. 28. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: l'errore è aggiungere la seguente: anche.
1. 29. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole del grave con le seguenti: anche del lieve.
1. 35. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: grave turbamento psichico con le seguenti: lieve stato di agitazione.
1. 30. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: grave turbamento psichico con le seguenti: stato di agitazione.
1. 31. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.
*1. 32. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.
*1. 33. Vazio.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.
*1. 34. Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: grave con la parola: semplice.
1. 37. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: grave con la seguente: lieve.
1. 36. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: turbamento psichico con le seguenti: stato di agitazione.
1. 38. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: turbamento aggiungere la seguente: anche.
1. 39. Molteni, Fedriga.

Pag. 14

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: psichico con la parola emotivo.
1. 40. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: psichico aggiungere la seguente: anche.
1. 41. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: causato fino alla fine del capoverso con le seguenti: causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto, o quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi ivi indicati, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di paura e agitazione nella persona offesa.
1. 42. La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: causato con la parola: ingenerato.
1. 43. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: causato aggiungere le seguenti: anche indirettamente.
1. 44. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dalla persona con le parole: dal contesto.
1. 45. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla persona aggiungere le parole: ovvero dal contesto.
1. 46. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: contro con la parola: verso.
1. 47. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: e l'agente, qualora sia il proprietario o il detentore ad altro titolo del luogo nel quale è avvenuta l'intrusione, dimostra di avere operato secondo diligenza nella messa in sicurezza del luogo stesso.
1. 48. Librandi, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: Per tali casi lo Stato, in caso di archiviazione o di assoluzione anche in primo grado, garantisce il rimborso delle spese legali sostenute.
1. 49. Verini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dall'articolo 614 (violazione di domicilio), è presunta la legittima difesa se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, ha commesso il fatto per respingere l'ingresso con effrazione, violenza o inganno».
1. 50. Lupi, Marotta.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 605 (Sequestro di persona), 614 (violazione di domicilio) 624 (Furto), 624-bis (Furto in abitazione e furto con strappo), 628 (Rapina) è esclusa la risarcibilità del danno da parte della persona offesa ai sensi dell'articolo 2044 del codice civile».
1. 51. Marotta.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 52 dei codice penale è inserito il seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 605 (Sequestro di persona), 614 (violazione di Pag. 15domicilio) 624 (Furto), 624-bis (Furto in abitazione e furto con strappo), 628 (Rapina) è sempre presunta la temporanea incapacità di intendere di volere della persona offesa».
1. 52. Marotta.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

  1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al primo comma le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: «Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio»;
   c) Al quarto comma le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;
   d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».

Art. 1-ter.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. All'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo «condizione di procedibilità» è aggiunta la seguente frase «ovvero il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità,».
  2. All'articolo 411 del codice di procedura penale, dopo «ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto» s'introduce la seguente frase: «perché il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di altra causa di non punibilità,».
1. 01. Marotta.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

  1. All'articolo 614 dei codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».
1. 02. Gelmini, Vito, Sarro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 624-bis dei codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 624-bis. – (Furto in abitazione e furto con strappo). Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10,000 a euro 20.000, La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato Pag. 16da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

  Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: «Modifiche a disposizioni in materia di legittima difesa e al codice penale, e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo».
1. 03. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».

  Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: «Modifiche a disposizioni in materia di legittima difesa e al codice penale».
1. 04. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 624-bis».

  Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: «Modifiche in materia di legittima difesa e a disposizioni dell'ordinamento penitenziario».
1. 05. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente comma:
  «4-quater. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».
1. 06. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

  1. All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: «Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».
1. 010. Gelmini, Vito, Sarro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle vittime di reati subiti in occasione dell'introduzione illecita di altri nei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale».
1. 07. Gelmini, Vito, Sarro.

Pag. 17

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122).

  La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.
1. 08. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Gli articoli da 11 a 16 delle legge 7 luglio 2016, n. 122 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 11.
(Istituzione di un fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti – Applicazione e definizione).

  1. È Istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato «Fondo», finalizzato a concedere adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.

Art. 12.
(Presupposti per l'accesso al fondo).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato italiano.
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:
   a) il responsabile è deceduto;
   b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;
   c) il responsabile è rimasto ignoto;
   d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al risarcimento del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.

  3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'ordine:
   a) al coniuge e ai figli;
   b) ai genitori;
   c) al convivente more uxorio;
   d) ai fratelli e alle sorelle.

Art. 13.
(Disposizioni generali).

  1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con ti medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisionale anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.
  2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo Pag. 18stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.
  3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione, le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di ticket, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione.

Art. 14.
(Dotazione del fondo).

  1. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:
   a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);
   d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciati da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   f) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con Pag. 19decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
   g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.».

Art. 3.
(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44).

  1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, le parole: «e dei reati intenzionali violenti», sono soppresse;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «da due rappresentanti del Ministero della giustizia», sono sostituite dalle seguenti: «da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia»;
   c) all'articolo 4, comma 3, le parole: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302», sono soppresse.

  2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera b-bis) è soppressa.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie).

  1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità della tutela prevista per le vittime di reati intenzionali violenti, le posizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'articolo 11 delle legge 7 luglio 2016, n. 122 sono trasferite al Fondo istituito all'articolo 2.
  2. Le somme autorizzate e non ancora utilizzate di cui all'articolo 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 2.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

  1. Per gli oneri di cui all'articolo 2, quantificati in quindici milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
1. 09. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.