CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 aprile 2017
799.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10880 Chimienti: Tutela di lavoratori impiegati nei servizi di pulizia in aziende ospedaliere e sanitarie della città di Torino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Chimienti, inerente la tutela di lavoratori impiegati nei servizi di pulizia in aziende ospedaliere e sanitarie della città di Torino, passo ad illustrare gli esiti degli accertamenti svolti dall'ispettorato territorialmente competente e gli elementi informativi acquisiti dalla regione Piemonte.
  L'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino con delibera del 20 novembre 2014 ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio integrato di pulizia e sanificazione ambientale ed altri servizi annessi per un periodo di 36 mesi.
  Sia nel disciplinare di gara, elaborato sulla base delle indicazioni dell'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), sia nel capitolato speciale di appalto, era stata inserita la clausola sociale relativa al riassorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario.
  La procedura di gara è stata aggiudicata per i lotti A e B alla ditta DUSSMANN con delibera del 23 novembre 2016 e per il Lotto C alla ditta EURO & PROMO FM S.C con delibera del 2 dicembre 2016.
  Il criterio di aggiudicazione previsto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con i seguenti parametri: massimo 50 punti per la qualità, massimo 50 punti per il prezzo. Per quanto riguarda i criteri qualitativi, estrema attenzione è stata dedicata al sistema organizzativo dell'appalto, delle modalità di distribuzione del personale operativo e di suddivisione del monte ore mensile proposto, alla qualità degli interventi e ai sistemi di controllo.
  Il bando prevedeva, tra l'altro, soglie di sbarramento per i punteggi assegnati al sistema organizzativo di espletamento dei servizi, al sistema dei controlli, alla sostenibilità ambientale del servizio, delle metodologie e delle tecniche operative connesse. Il mancato superamento delle soglie ha determinato l'esclusione di un numero elevato di offerte: per il lotto A hanno superato la soglia di sbarramento 7 operatori su un totale di 16, per il lotto B hanno superato la soglia di sbarramento 4 operatori su 19, per il lotto C sei operatori su un totale di 20 offerte.
  All'interno del capitolato, inoltre, sono contenute tutte le clausole atte a tutelare l'azienda ospedaliera in fase di esecuzione del contratto, che verrà secondo quanto riferito dalla regione Piemonte puntualmente controllato dai competenti uffici e dalle Direzioni sanitarie dei presìdi ospedalieri interessati, che potranno arrivare alla risoluzione contrattuale in caso di gravi negligenze da parte dell'appaltatore.
  A seguito dell'aggiudicazione nel mese di marzo 2017 hanno avuto luogo i primi incontri tra la DUSSMANN e le organizzazioni sindacali, per l'esperimento della procedura del cambio appalto ex articolo 4 del CCNL Imprese di Pulizia/Multiservizi, nonché per la revisione dei parametri contrattuali orari del personale già in forza alla medesima ditta presso il Presidio Ospedaliero Molinette. Infatti, in seguito al nuovo piano organizzativo presentato in gara, la ditta DUSSMANN Srl, pur salvaguardando l'assunzione e il permanere Pag. 220in servizio di tutti i dipendenti attualmente in forza presso i presidi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria ha proposto la rideterminazione dei parametri orari con una riduzione media per operatore del 33 per cento rispetto al numero delle ore di lavoro previste nel contratto.
  Si fa presente che l'appalto riguarda 580 lavoratori adibiti all'A.O.U. Città della Salute e 104 lavoratori adibiti ai presidi ASL TO 1, di cui la maggior parte con contratto di lavoro a tempo parziale a partire da un minimo di 16 ore settimanali.
  Dalle informazioni acquisite, faccio presente che lo scorso 7 marzo presso la Prefettura di Torino si è svolto un primo incontro fra le parti interessate che non ha avuto alcun esito positivo. Successivamente presso l'Assessorato al lavoro della regione Piemonte ha avuto luogo il tentativo di mediazione tra le parti.
  In tale sede, secondo quanto riferito dalla regione, l'Azienda Ospedaliera Universitaria, al fine di favorire l'esito della trattativa e – tenuto conto che dalla data di elaborazione del capitolato speciale (2014) alla data di avvio del servizio (2017) si sono modificate alcune condizioni organizzative interne – ha valutato l'opportunità di effettuare il servizio con ulteriori attività, ad oggi non previste nel capitolato, per un totale di 1470 ore mensili contrattualizzate che diminuirebbero di circa il 3 per cento la riduzione dell'orario medio. D'altra parte la DUSSMANN, nella stessa sede dell'Assessorato, ha dichiarato di poter procedere ad una revisione della contrazione media nell'ordine del 4 per cento dei parametri contrattuali previsti in offerta, capitalizzando le ore dei permessi retribuiti e delle ex festività. Un ulteriore 4 per cento di revisione della contrazione verrebbe assunta a carico di Dussmann, con l'adozione di istituti di accompagnamento all'uscita dal lavoro per lavoratori in condizione di poter accedere a trattamenti pensionistici. In questo modo si arriverebbe ad una riduzione oraria media che passerebbe dal 33 per cento al 22 per cento.
  La regione Piemonte ha reso noto che è in corso una trattativa, seguita dall'assessorato al Lavoro della regione tra l'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute, la società Dussmann Service s.r.l. vincitrice dell'appalto e le organizzazioni sindacali per ridurre l'impatto sui lavoratori.
  Segnalo, da ultimo, che l'Azienda Ospedaliera Universitaria al fine di lasciare spazio ad ulteriori trattative tra appaltatore e le organizzazioni sindacali interessate ha sospeso l'attivazione del nuovo appalto prevista per il 1o aprile 2017 prorogando i contratti in essere per tutto il mese di aprile.

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ALLEGATO 2

5-10729 Francesco Sanna: Iniziative per la tutela dei dipendenti della Fondazione Stefania Randazzo e dell'associazione AIAS Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Sanna e altri – inerente alla vicenda dei lavoratori della fondazione Stefania Randazzo e dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (AIAS) della regione Sardegna – passo ad illustrare quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno precisare che l'AIAS, costituita nel 1954 a Roma, si è sviluppata nel tempo sull'intero territorio nazionale attraverso l'istituzione di strutture organizzative periferiche chiamate sezioni che godono di piena autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale. Attualmente si contano, oltre alla sede nazionale, 110 sezioni molte delle quali hanno ottenuto il riconoscimento giuridico.
  L'AIAS Sardegna, in particolare, fondata nel 1967, assiste – in oltre 40 centri sparsi su tutta la regione – circa 3.500 persone avvalendosi di circa 1.300 dipendenti. Collegata all'AIAS è la Fondazione Stefania Randazzo che gestisce diverse residenze sanitarie assistite.
  Tanto premesso, faccio presente che negli ultimi anni le Direzioni territoriali del lavoro (DTL) della regione Sardegna (oggi Ispettorati territoriali del Lavoro) hanno ricevuto numerose richieste di intervento da parte di lavoratori dipendenti dell'AIAS Sardegna e della Fondazione Stefania Randazzo. Tali richieste in particolare erano finalizzate ad ottenere il pagamento delle retribuzioni non corrisposte che in alcuni casi ammontavano a otto mensilità.
  Il personale ispettivo delle predette Direzioni, condotti gli accertamenti di competenza, ha riscontrato il mancato pagamento ai lavoratori delle retribuzioni per diverse mensilità e ha conseguentemente adottato – ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004 – i provvedimenti di diffida accertativa per i crediti patrimoniali.
  A seguito della notifica delle predette diffide, i legali rappresentanti dell'AIAS e della Fondazione hanno presentato richiesta di conciliazione presso le Direzioni territoriali del lavoro.
  Le procedure di conciliazione avviate dai competenti uffici hanno tuttavia avuto esiti diversi. In alcuni casi, si sono concluse prima della convocazione delle parti o della data fissata per lo svolgimento della conciliazione in quanto il datore di lavoro ha provveduto al pagamento delle retribuzioni; in altri casi invece le procedure si sono concluse con la sottoscrizione un verbale di mancato accordo tra le Parti con la conseguente adozione da parte della competente DTL del decreto direttoriale di convalida della diffida accertativa; in altri casi ancora le procedure si sono concluse con verbale di accordo che tuttavia non è stato ottemperato dal datore di lavoro; molte altre procedure sono ancora in corso.
  Nel corso delle verifiche ispettive inoltre i funzionari delle Direzioni territoriali del lavoro hanno accertato che le Aziende sanitarie locali, facendo seguito alle richieste di diversi lavoratori, hanno effettuato in loro favore, ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile il pagamento di somme a parziale copertura delle retribuzioni sino ad allora maturate e non corrisposte né dall'AIAS né dalla Fondazione. Avverso alcuni provvedimenti con cui le Aziende Pag. 222Sanitarie Locali hanno effettuato i predetti pagamenti, l'AIAS ha presentato ricorso giurisdizionale. Su tale ricorso si è pronunciato definitivamente il Consiglio di Stato che – con sentenza n. 1251 del 2016 – ha respinto le eccezioni dell'AIAS, confermando in tal modo la sentenza del Tar Sardegna che ha considerato legittima l'applicazione dell'articolo 1676 del codice civile, allorquando il datore di lavoro non è puntuale nel pagamento degli stipendi.
  Con riferimento al primo quesito formulato con il presente atto parlamentare, rappresento che le Direzioni territoriali del lavoro non possono irrogare alcuna sanzione nei confronti dei datori di lavoro che hanno adottato provvedimenti disciplinari.
  I lavoratori che lamentino l'applicazione di un provvedimento disciplinare ritenuto illegittimo devono attivare gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente nelle competenti sedi (ricorso giurisdizionale, procedure di conciliazione e arbitrato, ecc.).
  In ogni caso, mi preme evidenziare l'impegno profuso, sia in termini di tempo che di risorse, dalle Direzioni territoriali del lavoro operanti nella regione Sardegna negli adempimenti di loro competenza.
  Per quanto concerne gli ultimi due quesiti, faccio presente che l'attività di controllo e di vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni – che l'articolo 25 del codice civile demandava all'autorità governativa nel suo complesso – è ora esercitato dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Tale attività, pertanto, non rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Da ultimo, il Ministero dell'interno – espressamente interpellato per la parte di competenza – ha reso noto che la vicenda, attentamente seguita dalla Prefettura di Cagliari, è caratterizzata da notevole complessità in ragione del susseguirsi di soggetti giuridici che hanno gestito e regolamentato i rapporti. Il Ministero ha inoltre precisato che analoga attenzione verrà prestata nei prossimi mesi, nella prospettiva di una soluzione della controversia nel rispetto e garanzia dei diritti di ciascuno.