CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 aprile 2017
799.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

5-10203 Agostinelli: Sulla modalità di accesso alla professione notarile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in oggetto vengono evidenziati profili di criticità nello svolgimento delle operazioni del concorso per la nomina a notaio, bandito nel 2014 e le cui prove orali si sono concluse lo scorso mese di dicembre.
  Premesso che «da fonte di stampa di fine dicembre 2016, si è appreso che per il concorso a 300 posti di notaio, indetto con decreto del 26 settembre 2014... è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica», gli onorevoli interroganti evidenziano numerosi errori che il candidato denunciarne avrebbe rilevato negli elaborati di diversi candidati, viceversa, dichiarati idonei dalla commissione esaminatrice, assumendo come, invece, gli stessi errori sarebbero stati ritenuti talmente gravi da comportare la inidoneità di altri candidati.
  Riferiscono, ancora, gli interroganti che taluni commissari avrebbero «ammesso» che nelle operazioni di correzione possano esservi state delle sviste, ritenendo che la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura, cui è stata proposta opposizione, appare frettolosa all'interrogante; che «la valutazione della bocciatura del candidato ha conseguenze che vanno al di là del singolo concorso e che, talvolta, può comportare l'impossibilità di accedere al successivo bando di concorso».
  Chiedono, pertanto, «se il Ministro sia conoscenza dei fatti esposti; se non ritenga grave quanto dichiarato dai commissari» ed inoltre «se non ritenga opportuno promuovere non solo una revisione della modalità di accesso alla professione notarile, sopprimendo il limite delle consegne delle prove d'esame da parte dei candidati, tenuto conto del fatto che tale professione può ancora vantare privilegi, se la prova di concorso garantisce l'effettiva selezione delle persone più preparate, ma anche la trasparenza e la stabilità nei criteri di correzione, riducendo al minimo l'alea concorsuale».
  In risposta agli Onorevoli interroganti va, preliminarmente, osservato come il Ministero rivolga particolare attenzione allo svolgimento dei concorsi di cui gli è attribuita l'organizzazione, garantendo – attraverso le competenti articolazioni ministeriali – la legittimità delle procedure, nel rispetto dei principi di trasparenza ed accessibilità.
  A tal fine, nel rispetto delle componenti professionali previste dalla legge, il Ministro procede alla nomina delle commissioni curando di selezionare, tra quanti indicati dalle categorie di appartenenza e che abbiano manifestato la propria disponibilità, il Presidente ed i componenti che siano in possesso delle necessarie caratteristiche di competenza, autonomia ed affidabilità.
  In particolare, come noto, il concorso per la nomina a notaio viene gestito, dalla fase di pubblicazione del bando a quella della assegnazione delle sedi ai vincitori nominati, dalla Direzione Generale della giustizia civile, e per la composizione della commissione, di nomina ministeriale, vengono scrupolosamente seguiti – sia nella fase di costituzione che per la eventuale sostituzione dei componenti – i criteri selettivi richiamati.
  Nel quadro così delineato e con riferimento alla procedura concorsuale richiamata nell'interrogazione, dalle informazioni trasmesse dalla competente articolazione ministeriale consta come, in seguito Pag. 27alla denuncia di una candidata dichiarato inidonea, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia abbia iscritto il procedimento penale n. 2016/006674 RGNR per i reati di falso ed abuso di ufficio.
  La medesima direzione generale ha comunicato di aver consegnato all'ufficio giudiziario procedente ogni documento utile all'approfondimento dei fatti rappresentati.
  All'esito degli approfondimenti investigativi, il Pubblico Ministero ha avanzato al Gip, in data 10 ottobre 2016, richiesta di archiviazione.
  Secondo quanto comunicato dall'autorità giudiziaria, le indagini sono state delegate alla sezione di Polizia Giudiziaria che ha assunto a sommarie informazioni sia l'esponente-candidata, che il vice presidente della Commissione esaminatrice del concorso, oltre ad aver acquisito copiosa documentazione.
  La candidata aveva lamentato gravi irregolarità nell'espletamento del concorso e, segnatamente, nella fase di correzione degli elaborati, la non corretta e difforme applicazione dei criteri di valutazione che la Commissione si era data, segnalando che in alcuni casi erano stati ammessi a sostenere la prova orale del concorso candidati che avevano commesso gravi errori (ipotesi di nullità, gravi insufficienze o incompletezze). Gli stessi errori, in altri casi, avevano invece – secondo la prospettazione dell'esponente – portato alla dichiarazione di inidoneità dei candidati. Con successivo atto, peraltro, l'esponente aveva integrato la precedente denuncia, evidenziando ulteriori anomalie, quali la difforme indicazione, nei verbali, di talune votazioni rispetto a quelle riportate in calce ad alcuni elaborati di candidati dichiarati idonei a sostenere la prova orale.
  All'esito della valutazione degli elementi acquisiti, il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari ravvisando, con ampia e circostanziata argomentazione, in riferimento agli ipotizzati delitti la innocuità del falso e la evidente carenza del dolo intenzionale del reato di cui all'articolo 323 codice penale.
  Sulla opposizione alla richiesta di archiviazione, formulata dalla persona offesa denunciante, risulta che il GIP non si sia ancora pronunciato.
  Nelle more della definizione del procedimento penale, attualmente rimesso all'apprezzamento del GIP anche in ordine al tenore delle dichiarazioni assunte dalle persone informate dei fatti, escusse nel corso delle indagini, il Ministero non dispone di alcun potere di sindacato sull'esercizio delle prerogative giurisdizionali riguardo la rilevanza penale dei fatti rappresentati, non potendosi, allo stato, ravvisare ipotesi di violazione di legge inescusabile o di abnormità.
  Quanto alle dichiarazioni attribuite dall'interrogante a membri della commissione esaminatrice, ci si limita ad osservare che, allo stato, le stesse risultano solo da mere ricostruzioni giornalistiche.
  Sotto il versante della legittimità amministrativa, peraltro, la Direzione Generale della giustizia civile ha evidenziato come la ragionevolezza e la logicità delle valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice abbiano, allo stato, superato il vaglio del giudice amministrativo, come è dimostrato dalla circostanza che non risulta accolto alcuno dei numerosi ricorsi proposti al TAR riguardo alle operazioni di correzione del concorso notarile in questione, nel cui ambito la commissione ha esaminato i tre elaborati scritti, consegnati da ben 1462 candidati, in un arco temporale di circa 13 mesi e con diverse composizioni delle sottocommissioni.
  Per quanto attiene, infine, alla richiesta di valutare una revisione della modalità del concorso, con particolare riferimento all'eliminazione del limite delle tre inidoneità disposto dalla legge n. 69/2009, l'ufficio legislativo di questo Dicastero ha richiamato il quadro normativo di riferimento, innovato dalla 1. 18 giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo Pag. 28civile» e, precisamente, l'articolo 66 (Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato).
  Esaminata nel suo complesso, la riforma dell'accesso alla professione notarile, recentemente introdotta, ha disposto alcune significative novità: in particolare, è stata eliminata la preselezione informatica in quanto – a giudizio del legislatore e conformemente all'unanime opinione degli operatori – si trattava di uno strumento (quello del quiz a risposta multipla) non idoneo a selezionare i più preparati. Nel contempo, si è voluto agevolare l'accesso alla professione, favorendo l'indizione delle prove in tempi più brevi, con bandi annuali.
  Soprattutto – per quel che qui interessa – si è previsto che l'aspirante notaio possa partecipare al concorso notarile solo tre volte, quando consegni tutte le tre prove scritte.
  Si tratta di un vincolo che è stato introdotto per finalità ragionevoli poiché finalizzato a garantire l'accesso alla professione in età ancora giovanile; inoltre, sotto il profilo sistematico, detto limite si pone in linea con analoga previsione dettata per l'accesso alla carriera magistratuale. In conformità a tali disposizioni si pone, inoltre, la previsione del limite massimo di cinquanta anni per l'accesso alla professione.
  L'evoluzione degli ultimi anni segnala, invece, un ridimensionamento del problema, il che suggerisce, in effetti, la possibilità di rivalutare nella sua globalità il percorso di formazione del futuro notaio e le modalità del concorso, all'insegna del riconoscimento il più ampio possibile del diritto di partecipare al concorso.
  Ciò pone, tra l'altro, l'esigenza di coordinare le disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89 in materia di pratica notarile con i principi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, tra l'altro:
   chiarendo – eventualmente anche in via amministrativa – che la cancellazione dal registro dei praticanti non priva del diritto di partecipare al concorso;
   stabilendo che in ogni caso, nell'ambito della pratica notarile della durata di diciotto mesi, deve essere compiuto un periodo di pratica inderogabilmente svolta presso un notaio iscritto a ruolo, con l'effettiva assistenza all'istruzione e stipula degli atti notarili;
   rivalutando la questione del limite numerico di partecipazione alle prove concorsuali.

  Un secondo angolo visuale può suggerire la revisione di alcune delle modalità di svolgimento del concorso, nonché delle regole relative alla composizione ed al funzionamento della commissione e delle sottocommissioni, delle modalità di correzione degli elaborati, di attribuzione ed espressione del punteggio, eventualmente prevedendo anche il conseguimento di un attestato di conoscenza di almeno una lingua straniera, nonché fissando il periodo nel quale si svolga, annualmente, il concorso notarile.
  Nel quadro così delineato, potranno essere valutate anche proposte normative in materia di requisiti per la partecipazione al concorso, nel necessario bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela ed in linea con le recenti misure finalizzate ad ampliare l'accesso alla professione ed alla copertura delle sedi notarili (con decreto del 21 aprile 2016 è stato, difatti, bandito un concorso a 500 posti di notaio, le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016 e nel quale hanno consegnato i tre compiti 1.607 candidati).