CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 marzo 2017
792.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter Governo ed abb.

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione Giustizia,
  esaminato il disegno di legge C. 3671-ter, come risultante dagli emendamenti approvati,
   rivelato che:
    il provvedimento in esame deriva dallo stralcio dell'articolo 15 dal disegno di legge C. 3671, concernente la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza;
    come sottolineato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge C. 3671, appare ormai almeno in parte superata una delle principali ragioni che sono state storicamente all'origine dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, ossia la convinzione che le tradizionali procedure concorsuali fossero improntate a logiche di tipo prettamente punitivo e comunque essenzialmente liquidatorie, per ciò stesso non collimanti con la visione prospettica del risanamento delle grandi imprese in crisi, cui già la cosiddetta legge Prodi era soprattutto ispirata, in quanto vi è stata nell'ultimo decennio una vera e propria trasformazione della procedura concorsuale ordinaria nel senso di orientarla alla salvaguardia della continuità aziendale, che rappresenta l'obiettivo della procedura l'amministrazione straordinaria;
    l'avvicinamento tra la procedura ordinaria e quella straordinaria comporta l'esigenza di procedere procedere a un riordino delle procedure in modo che anche l'amministrazione straordinaria graviti all'interno di un sistema concorsuale informato a princìpi e a tratti fondamentali comuni, i quali sono oggetto di riforma da parte del disegno di legge C. 3671-bis, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati il 1o febbraio 2017 e trasmesso al Senato (S. 2681);
    il predetto avvicinamento deve determinare non la soppressione dell'istituto dell'amministrazione straordinaria e il suo assorbimento nell'ambito delle procedure ordinarie di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, di cui al disegno di legge C. 3671-bis (diventato al Senato l'atto S. 2681), quanto piuttosto la riconsiderazione di tale istituto come un ramo appartenente ad un tronco comune, rendendo applicabile ad esso, quando non vi siano esigenze specifiche di segno contrario, le regole e i princìpi dettati in via generale;
    quanto sopra esposto rende ancora più evidente la natura eccezionale dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, il quale trova la sua giustificazione «in esigenze di tipo economico-sociale, derivanti dalla crisi di imprese la cui dimensione o la cui funzione sia tale da poter provocare gravi ripercussioni occupazionali o comunque da richiedere un intervento governativo per ragioni di pubblico interesse»;
    la riduzione effettuata dalla Commissione di merito di uno dei presupposti richiesti per poter accedere alla procedura dell'amministrazione straordinaria in luogo di quella ordinaria non sembra rispondere alle già richiamate esigenze di Pag. 27tipo economico-sociale, che sono connesse ad imprese di grandi dimensioni ed al loro carattere «strategico»;
    per le ragioni di cui sopra non è condivisibile la modifica apportata dalla Commissione di merito al disegno di legge laddove all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), si prevede come uno dei presupposti d'accesso alla procedura straordinaria un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa, anziché 400;
    la Commissione di merito ha modificato l'articolo 2, comma 1, lettera f), che detta i principi e criteri direttivi in tema di nomina del commissario straordinario, specificando i requisiti di nomina che devono possedere gli iscritti nell'istituendo albo dei commissari e prevedendo anche particolari criteri di nomina, ai quali si dovrà attenere il Ministro dello sviluppo economico, come il divieto di contemporaneo esercizio della funzione commissariale da parte di uno stesso soggetto;
     appare opportuno, per ragioni di chiarezza, prevedere due diverse lettere volte, l'una, volta a istituire e disciplinare l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza nonché a determinare gli stessi i requisiti che devono possedere gli iscritti, l'altra, a disciplinare le modalità con le quali il Ministro dello sviluppo economico deve procedere alla nomina del commissario straordinario, prevedendo eventuali divieti e conseguenti sanzioni relativi all'esercizio della funzione commissariale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), la parola: «250» sia sostituita dalla seguente: «450»;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, comma 1, la lettera f) sia suddivisa in due lettere secondo quanto segnalato nella parte motiva del parere.