CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 marzo 2017
784.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici (Testo base C. 2188, approvata dal Senato, C. 1442 Dambruoso e C. 2770 Colletti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: deputato, inserire le seguenti: o a quella di presidente della regione, consigliere regionale o di consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, secondo periodo, la parola:
provinciale è sostituita da: regionale;
   b) all'articolo 2, le parole: assessore provinciale sono sostituite dalle parole: assessore regionale e alla rubrica sono soppresse le parole: negli enti locali;
  l'articolo 11 è abrogato.
1. 55. (nuova formulazione) Mucci, Artini, Barbanti, Bechis.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte.
*1. 14. (nuova formulazione) Vazio.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte.
*1. 20. Dambruoso.

  Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
  «I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e consigliere metropolitano se prestano servizio o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti l'accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale.».
**1. 23. (nuova formulazione) Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

  Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
  «I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e consigliere metropolitano se prestano servizio o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti l'accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale.».
**1. 102. (nuova formulazione) Marotta.

  Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
  «I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione, a suffragio Pag. 25universale, alla carica di sindaco metropolitano e consigliere metropolitano se prestano servizio o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti l'accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale.».
**1. 6. (nuova formulazione) Sannicandro, Costantino, Daniele Farina, Quaranta.

  Al comma 2, dopo le parole: i magistrati inserire le seguenti:, esclusi quelli onorari.
1. 5.  Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da almeno due anni.
*1. 52. Ermini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da almeno due anni.
*1. 53. Vargiu.

ART. 3.

   a) Prima del comma 1 inserire il seguente:
  «01. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del parlamento europeo, senatore, deputato o agli organi elettivi delle regioni è corredata da una dichiarazione sostitutiva in conformità a quanto previsto dal comma successivo.»
   b) Al comma 1 le parole: La dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi sono sostituite dalle seguenti: La dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni, a suffragio universale, agli organi e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: enti territoriali con le seguenti: enti locali.

  Conseguentemente:
   alla rubrica sopprimere le parole: per gli organi elettivi degli enti territoriali;
   all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: nazionale che sono inserite le seguenti: regionale o.
*3. 1. (nuova formulazione) Quaranta, Sannicandro, Costantino, Daniele Farina.

   a) Prima del comma 1 inserire il seguente:
  «01. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del parlamento europeo, senatore, deputato o agli organi elettivi delle regioni è corredata da una dichiarazione sostitutiva in conformità a quanto previsto dal comma successivo.»
   b) Al comma 1 le parole: La dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi sono sostituite dalle seguenti: La dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni, a suffragio universale, agli organi e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: enti territoriali con le seguenti: enti locali.

  Conseguentemente:
   alla rubrica sopprimere le parole: per gli organi elettivi degli enti territoriali;
   all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: nazionale che sono inserite le seguenti: regionale o.
*3. 3. (nuova formulazione) Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

   a) Prima del comma 1 inserire il seguente:
  «01. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del parlamento europeo, senatore, deputato o agli organi elettivi delle Pag. 26regioni è corredata da una dichiarazione sostitutiva in conformità a quanto previsto dal comma successivo.»
   b) Al comma 1 le parole: La dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi sono sostituite dalle seguenti: La dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni, a suffragio universale, agli organi e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: enti territoriali con le seguenti: enti locali.

  Conseguentemente:
   alla rubrica sopprimere le parole:
per gli organi elettivi degli enti territoriali;
   all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: nazionale che sono inserite le seguenti: regionale o.
*3. 100. (nuova formulazione) Marotta.

ART. 5.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole:
cinque anni con le seguenti: due anni;
   b) dopo la parola: funzioni, inserire la seguente: inquirenti;
   sopprimere le parole: nel territorio della regione compresa.
*5. 3. (nuova formulazione) Dambruoso.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni;
   b) dopo la parola: funzioni, inserire la seguente: inquirenti;
   sopprimere le parole: nel territorio della regione compresa.
*5. 4. (nuova formulazione) Vazio.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. I magistrati di cui al comma 1 se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare di appello, nonché presso le rispettive procure generali possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati di cui al comma 1 se già in servizio presso la procura nazionale antimafia possono essere ricollocati presso la procura generale presso la Corte di cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di legittimità».

  Conseguentemente sopprimere il com- ma 4.
**5. 50. (nuova formulazione) Vargiu.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. I magistrati di cui al comma 1 se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare di appello, nonché presso le rispettive procure generali possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati di cui al comma 1 se già in servizio presso la procura nazionale antimafia possono essere ricollocati presso la procura generale presso la Corte di cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di legittimità».

  Conseguentemente sopprimere il com- ma 4.
**5. 53. (nuova formulazione) Ermini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. I magistrati candidati e non eletti alle cariche di presidente della regione, di sindaco, di consigliere regionale, di consigliere comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di due anni le funzioni inquirenti e, comunque, essere assegnati nel distretto di corte di Pag. 27appello con competenza ricadente nel territorio della regione, o del comune per i quali hanno presentato la candidatura. Il presente comma si applica anche ai magistrati candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano con riferimento al relativo territorio».
*5. 12. (nuova formulazione) Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. I magistrati candidati e non eletti alle cariche di presidente della regione, di sindaco, di consigliere regionale, di consigliere comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di due anni le funzioni inquirenti e, comunque, essere assegnati nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della regione, o del comune per i quali hanno presentato la candidatura. Il presente comma si applica anche ai magistrati candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano con riferimento al relativo territorio».
*5. 103. (nuova formulazione) Marotta.

   Sopprimere il comma 5.
5. 17. Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro, Costantino.

ART. 6.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.
*6. 5. Vazio.

   Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.
*6. 17. Dambruoso.

  Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo è sostituito dal seguente:
essere ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale in cui sono stati eletti; con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi. In ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio»;
   b) sopprimere il secondo periodo;
   c) al terzo periodo, dopo le parole:
Corte militare d'appello aggiungere le seguenti: nonché presso le rispettive procure generali, e presso la procura nazionale antimafia e sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di tre anni;
   d) sopprimere il quarto periodo.

  Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, lettera a), dopo le parole: funzioni collegiali inserire le seguenti: o, avendo già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione e della Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo,.
**6. 50. (nuova formulazione) Vargiu.

Pag. 28

  Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo è sostituito dal seguente:
essere ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale in cui sono stati eletti; con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi. In ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio;
   b) sopprimere il secondo periodo;
   c) al terzo periodo, dopo le parole:
Corte militare d'appello aggiungere le seguenti: nonché presso le rispettive procure generali, e presso la procura nazionale antimafia e sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di tre anni;
   d) sopprimere il quarto periodo.

  Conseguentemente all'articolo 12, com- ma 1, lettera a), dopo le parole: funzioni collegiali inserire le seguenti: o, avendo già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione e della Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo,.
**6. 57. (nuova formulazione) Ermini.

  Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo è sostituito dal seguente:
essere ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale in cui sono stati eletti; con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi. In ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio»;
   b) sopprimere il secondo periodo;
   c) al terzo periodo, dopo le parole:
Corte militare d'appello aggiungere le seguenti: nonché presso le rispettive procure generali, e presso la procura nazionale antimafia e sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di tre anni;
   d) sopprimere il quarto periodo.

  Conseguentemente all'articolo 12, com- ma 1, lettera a), dopo le parole: funzioni collegiali inserire le seguenti: o, avendo già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione e della Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo,.
**6. 107. (nuova formulazione) Marotta.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: in un ruolo autonomo.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura con le seguenti: nell'Avvocatura;

  Conseguentemente, all'articolo 12, com- ma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: in un ruolo autonomo.
*6. 8. (nuova formulazione) Vazio.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: in un ruolo autonomo.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura con le seguenti: nell'Avvocatura;

  Conseguentemente, all'articolo 12, com- ma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: in un ruolo autonomo.
*6. 20. (nuova formulazione) Dambruoso.

Pag. 29

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: in un ruolo autonomo.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura con le seguenti: nell'Avvocatura;

  Conseguentemente, all'articolo 12, com- ma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: in un ruolo autonomo.
*6. 52. (nuova formulazione) Vargiu.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: in un ruolo autonomo.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura con le seguenti: nell'Avvocatura;

  Conseguentemente, all'articolo 12, com- ma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: in un ruolo autonomo.
*6. 58. (nuova formulazione) Ermini.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: con divieto fino a: cinque anni.
**6. 9. Vazio.

   Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: con divieto fino a: cinque anni.
**6. 111. Parisi.

   Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni.
**6. 53. Vargiu.

   Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni.
**6. 59. Ermini.

ART. 7.

  Al comma 2, la parola: provinciale è sostituita dalla seguente: regionale.
**7. 1. (nuova formulazione) Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

  Al comma 2, la parola: provinciale è sostituita dalla seguente: regionale.
**7. 100. (nuova formulazione) Marotta.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  I magistrati nominati responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, dei presidenti delle Regioni o dei sindaci della Città metropolitane, ovvero i magistrati nominati, su iniziativa del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, commissario straordinario, presidente o componente di Autorità o Commissioni di vigilanza, alla cessazione, a qualunque titolo, dell'incarico devono essere ricollocati presso gli uffici di provenienza anche in soprannumero, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.
*7. 101. (nuova formulazione) Ermini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  I magistrati nominati responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, dei presidenti delle Regioni o dei sindaci della Città metropolitane, ovvero i magistrati nominati, su iniziativa del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, commissario straordinario, presidente o componente di Autorità o Commissioni di vigilanza, alla cessazione, a qualunque titolo, dell'incarico devono essere ricollocati presso gli uffici di provenienza anche in soprannumero, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.
*7. 102. (nuova formulazione) Marotta.

Pag. 30

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  I magistrati nominati responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, dei presidenti delle Regioni o dei sindaci della Città metropolitane, ovvero i magistrati nominati, su iniziativa del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, commissario straordinario, presidente o componente di Autorità o Commissioni di vigilanza, alla cessazione, a qualunque titolo, dell'incarico devono essere ricollocati presso gli uffici di provenienza anche in soprannumero, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.
*7. 50. (nuova formulazione) Vargiu.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I magistrati eletti alla carica di presidente della regione, consigliere regionale, consigliere comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato non possono, per i successivi tre anni, prestare servizio in un distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e non possono esercitare funzioni inquirenti. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai magistrati cessati dalla carica di presidente della provincia, di consigliere provinciale, di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano e si ha riguardo ai distretti di corte di appello compresi, in tutto o in parte, nel territorio della provincia o della città metropolitana.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le parole: tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio.
*9. 2. (nuova formulazione) Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I magistrati eletti alla carica di presidente della regione, consigliere regionale, consigliere comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato non possono, per i successivi tre anni, prestare servizio in un distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e non possono esercitare funzioni inquirenti. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai magistrati cessati dalla carica di presidente della provincia, di consigliere provinciale, di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano e si ha riguardo ai distretti di corte di appello compresi, in tutto o in parte, nel territorio della provincia o della città metropolitana.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le parole: tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio.
*9. 100. (nuova formulazione) Marotta.

ART. 10.

  Al comma 1, le parole: presidente della provincia, consigliere provinciale sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano anche per la candidatura all'elezione, a suffragio universale, a sindaco metropolitano e a consigliere metropolitano.
*10. 7. (nuova formulazione) Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

  Al comma 1, le parole: presidente della provincia, consigliere provinciale sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano anche per la candidatura all'elezione, a suffragio universale, Pag. 31a sindaco metropolitano e a consigliere metropolitano.
*10. 100. (nuova formulazione) Marotta.

  Al comma 1, le parole: presidente della provincia, consigliere provinciale sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano anche per la candidatura all'elezione, a suffragio universale, a sindaco metropolitano e a consigliere metropolitano.
*10. 1. (nuova formulazione) Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2 sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri, vicepresidente del consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio» con le seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri, vicepresidente del consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale o comunale non possono esercitare, per un periodo di tre anni le loro funzioni in un ufficio.
**10. 5. (nuova formulazione) Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

  Al comma 2 sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri, vicepresidente del consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio con le seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri, vicepresidente del consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale o comunale non possono esercitare, per un periodo di tre anni le loro funzioni in un ufficio».
**10. 102. (nuova formulazione) Marotta.

ART. 12.

   Al comma 1, dopo la parola: deputato aggiungere le seguenti: di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco e di consigliere metropolitano, di presidente della provincia.
*12. 6. Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

   Al comma 1, dopo la parola: deputato aggiungere le seguenti: di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco e di consigliere metropolitano, di presidente della provincia.
*12. 100. Marotta.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: tre con la seguente: due.
**12. 56. Ermini.

   Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: tre con la seguente: due.
**12. 52. Vargiu.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 2. Vazio.