CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 marzo 2017
781.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico (Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e dell'acquacoltura effettuata con le seguenti:, dell'acquacoltura e dell'attività vivaistica effettuate.
1. 3. Ciracì.

  Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: e delle istituzioni con le seguenti:, delle istituzioni e dei consumatori.
1. 2. Ciracì.

  Sopprimere il comma 3.
1. 1. Ciracì.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Divieto dell'impiego di organismi geneticamente modificati).

  1. Nell'ambito della produzione effettuata con il metodo biologico di cui all'articolo 1, è vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti o derivati.
  2. È altresì vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine “biologico” o “bio” per prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati».
1. 02. Castiello, Fedriga.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.
  2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini “biologico” e “bio” per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.».
1. 01. Parentela, Benedetti, Lupo, Gagnarli, L'Abbate.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole da: delle attività amministrative fino a: all'applicazione con le seguenti: per le politiche di sviluppo e di ricerca nell'applicazione.
2. 1. La Relatrice.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e amministrative fino alla fine del comma, con le seguenti: amministrative e di controllo relative alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico. Esse esercitano la propria competenza di coordinamento Pag. 225e d'indirizzo sugli organismi di controllo.
3. 1. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le autorità locali svolgono inoltre compiti di vigilanza sull'operato degli organismi di controllo e certificazione operanti sul proprio territorio, a garanzia del corretto funzionamento dell'intero sistema biologico.
3. 2. Zaccagnini.

ART. 4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al Tavolo tecnico compartecipato in materia di agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 aprile 2013, n. 631, sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministro», gli indirizzi per la ricerca nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico;
   b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;
   c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   sostituire la rubrica con la seguente: Tavolo tecnico compartecipato in materia di agricoltura biologica.
4. 2. Catalano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fatte salve le competenze del Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 aprile 2013, n. 631.
4. 11. Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: permanente sino a: forestali con le seguenti: compartecipato in materia di agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. 16. La Relatrice.

  Al comma 1, dopo le parole: consultivo per l'agricoltura biologica aggiungere le seguenti: ed ecocompatibile.

  Conseguentemente, sostituire le parole: 29 ottobre 2001 con le seguenti: 10 dicembre 2008, n. 10.568.
4. 17. La Relatrice.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: otto.
4. 1. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 2, dopo le parole: di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura biologica.
4. 14. Fiorio.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le Pag. 226seguenti: da tre rappresentanti dei Comuni, individuati dall'ANCI,.
4. 3. Fregolent.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e da tre fino alla fine del periodo.
4. 15. Parentela, Lupo, Benedetti, Gagnarli.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da due rappresentanti delle organizzazioni del biologico e del biodinamico.
4. 12. Zaccagnini.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e da un rappresentante della cooperazione agricola.
4. 13. Fiorio.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e da 2 rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica nominati uno dall'ISPRA e l'altro da istituti di ricerca pubblici.
4. 6. Benedetti, Lupo, Parentela, L'Abbate.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e da un rappresentante degli enti di ricerca pubblici.
4. 9. Lupo, Benedetti, Parentela, L'Abbate.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato eccetto i rappresentanti della ricerca scientifica.
4. 5. Benedetti, Lupo, Parentela, L'Abbate.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) organizzare incontri periodici con i maggiori portatori di interesse del settore al fine di valutare tutte le criticità del comparto.
4. 8. Lupo, Benedetti, Parentela, Gagnarli, L'Abbate.

  Al comma 4, dopo la parola: Ministro aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole: possono essere costituite con le seguenti: sono costituite;
   aggiungere in fine le seguenti parole: composte anche da soggetti portatori di interessi collettivi e da rappresentanti dei biodistretti.
4. 10. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

  Al comma 4, sostituire le parole: su sua proposta con le seguenti: su proposta del Tavolo tecnico compartecipato in materia di agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 aprile 2013, n. 631.
4. 7. Lupo, Benedetti, Parentela, Gagnarli, L'Abbate.

  Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: Entro due mesi dalla data di svolgimento della prima seduta, il Comitato predispone ed adotta un regolamento interno che disciplina tra l'altro le incompatibilità con il ruolo di appartenente al Comitato, anche al fine di evitare eventuali conflitti di interessi.
4. 4. Benedetti, Lupo, Parentela, L'Abbate.

Pag. 227

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Nel caso di consorzi di aziende biologiche, l'organismo di controllo e certificazione è estraneo alla compagine consortile.
4. 01. Benedetti, Lupo, Parentela, L'Abbate.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere le parole: delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. 3. La Relatrice.

  Al comma 1, dopo le parole: con cadenza triennale, aggiungere le seguenti: sentito il Comitato per l'agricoltura biologica,.
5. 1. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione del Piano di cui al comma 1, con particolare attenzione all'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi e all'operato svolto dal Comitato per l'agricoltura biologica di cui all'articolo 4.
5. 2. Lupo, Benedetti, Parentela, Gagnarli, L'Abbate.

ART. 6.

  Al Titolo III, prima dell'articolo 6 inserire il seguente: Art. 06 – (Ristorazione collettiva). – 1. Le regioni, ai sensi della legislazione vigente dell'Unione europea e dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.
  2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria e ospedaliera, nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per le categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.
  3. Le regioni, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, possono promuovere la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, nonché tra i medesimi enti pubblici aventi per oggetto le modalità operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   «41-quinquies) somministrazione di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica».

  Conseguentemente, alla rubrica del Titolo dopo le parole: Strumenti di aggiungere le seguenti: diffusione e di.
06. 01. Castiello, Fedriga.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, di seguito denominato Fondo. Il Fondo è Pag. 228finalizzato ai finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 204/1 del 1o luglio 2014 e di progetti di difesa integrata previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   b-bis) di programmi di ricerca e innovazione in materia di difesa integrata per l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti, per l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo e lo sviluppo di soluzioni per gli usi minori;
   b-ter) di progetti di formazione degli operatori della filiera agricola nella difesa integrata;.
6. 17. Fiorio.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: programmi di ricerca e innovazione aggiungere le seguenti: anche di lunga durata realizzati con metodo partecipativo.
6. 13. Zaccagnini.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: finalizzati anche alla riduzione dei costi di produzione in particolare per i prodotti dell'acquacoltura;

  Conseguentemente, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) di strumenti per il miglioramento della performance mangimistica nell'acquacoltura.
6. 18. Benedetti, Lupo, Parentela, Gagnarli.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) strumenti per il miglioramento del sistema di controllo anche finalizzati alla formazione teorico-pratica degli operatori incaricati di svolgere i prescritti controlli ispettivi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera l).
6. 16. Carra.

  Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
   e) della formazione e dell'aggiornamento del personale pubblico destinato alla vigilanza sul biologico.
6. 12. Zaccagnini.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) di iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione destinate a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei biologi nutrizionisti, dietisti, dietologi, degli operatori del settore e delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

  Conseguentemente:
   alla lettera
g), sostituire le parole da: privilegiandone fino alla fine della lettera, con le seguenti: provenienti da sistemi di garanzia partecipata e/o distretti biologici di cui all'articolo 9;
   alla lettera h) sopprimere la seguente parola: compatibili.
6. 5. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

Pag. 229

  Al comma 2, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: inclusi programmi e progetti di educazione alimentare scolastica.
*6. 15. Oliverio.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: inclusi programmi e progetti di educazione alimentare scolastica.
*6. 8. Placido.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: e, comunque, non inferiore al 50 per cento del valore complessivo dei prodotti utilizzati.
**6. 14. Romanini.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: e, comunque, non inferiore al 50 per cento del valore complessivo dei prodotti utilizzati.
**6. 9. Placido.

  Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: del valore fino alla fine della lettera con le seguenti: del totale dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura utilizzati, i prodotti biologici provenienti da filiere corte per le quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti.
6. 3. Benedetti, Lupo, Parentela, L'Abbate.

  Al comma 2, lettera g) sostituire le parole da: del valore fino a: biologici con le seguenti: del totale dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura utilizzati, i prodotti biologici,.
6. 2. Benedetti, Lupo, Parentela, L'Abbate.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
6. 19. Ciracì.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: agli enti locali aggiungere le seguenti: e loro associazioni.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: dei minori in età scolare aggiungere le seguenti: nonché nella gestione di aree marginali alla rete stradale e ferroviaria onde evitare l'uso di diserbanti in particolare in zone a grande valenza paesaggistica e ambientale e ove è attiva l'agricoltura biologica.
6. 1. Fregolent.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: nelle aree verdi fino alla fine della lettera, con le seguenti: sviluppino un piano di manutenzione le cui tecniche di gestione e di manutenzione siano compatibili con il metodo biologico.
6. 7. Lupo, Benedetti, Parentela, Gagnarli, L'Abbate.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) di contributi agli enti locali che implementano o costituiscono la realizzazione di orti pubblici e/o in affitto i cui regolamenti prevedano una gestione e una manutenzione con tecniche agronomiche biologiche.
6. 6. Lupo, Benedetti, Parentela, L'Abbate.

  Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: destinando una quota parte delle risorse fino alla fine della lettera.
6. 20. Ciracì.

  Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: in sinergia con le risorse della rete rurale nazionale.
6. 11. Zaccagnini.

Pag. 230

  Al comma 2, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: quali la certificazione HCCP per la tutela della qualità e tracciabilità dell'intera filiera produttiva, sino al prodotto finito in regime «biologico».
6. 21. Ciracì.

  Al comma 3, dopo le parole: dotazione del Fondo aggiungere le seguenti: , non inferiore al 50 per cento del Fondo stesso.
6. 10. Zaccagnini.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: mese successivo aggiungere le seguenti: alla scadenza della rata.
6. 22. La Relatrice.

  Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: esso è inoltre alimentato dai proventi delle sanzioni pecuniarie relative alla produzione biologica, irrogate nei confronti di operatori e organismi di controllo, e relative all'etichettatura dei prodotti biologici.
6. 4. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 7.

  Al comma 2 premettere alla lettera a) la seguente:
   0a) promuove programmi di ricerca sulla lotta biologica per contrastare parassiti e fitopatie con lo scopo altresì di condividere le strategie con i produttori per prevenirne la diffusione;.
7. 3. Parentela, Benedetti, Lupo, Gagnarli, L'Abbate.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di ricerca e di master aggiungere le seguenti: nonché corsi di alta formazione;.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla medesima lettera, dopo le parole:
produzioni vegetali e zootecnia aggiungere le seguenti: nonché in quelli di economia e giurisprudenza;
   alla lettera d), dopo le parole: di ricerca e innovazione aggiungere le seguenti: nonché dei percorsi formativi di cui alla lettera a).
7. 5. Taricco.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia con le seguenti: dipartimenti cui afferiscono i settori scientifico-disciplinari specifici delle Scienze Agrarie (AGR/1-AGR/20).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: docenti di agronomia con le seguenti: docenti nell'ambito delle Scienze Agrarie.
7. 6. Ciracì.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: per l'aggiornamento fino alla fine della lettera con le seguenti: volti a realizzare l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio.
7. 1. Lupo, Benedetti, Parentela, L'Abbate.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) nell'ambito del Fondo di Ricerca Scientifica e Tecnologica è destinata una quota al finanziamento dei progetti di ricerca in ambito di produzione agricola, agroalimentare, vivaistica e dell'acquacoltura con metodo biologico. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, stabilisce le modalità di erogazione dei finanziamenti in favore dei predetti progetti.
7. 7. Ciracì.

Pag. 231

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: interventi per la ricerca aggiungere le seguenti: anche di lunga durata realizzati con metodo partecipativo.
7. 4. Zaccagnini.

  Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire la cifra: 5 con la seguente: 6.
*7. 10. La Relatrice.

  Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire la cifra: 5 con la seguente: 6.
*7. 8. Ciracì.

  Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire la parola: quinquiennale con la seguente: quadriennale.
7. 9. Ciracì.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: I progetti di ricerca vertono prioritariamente sulle seguenti tematiche: ricerca sulla lotta biologica; conservazione della biodiversità; studio dei benefici sulla alimentazione biologica; ricerca su biomolecole per il contenimento delle specie infestanti.
7. 2. Lupo, Benedetti, Parentela, L'Abbate.

ART. 8.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. 1. La Relatrice.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Il Ministro, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, determina i criteri di riconoscimento dei distretti biologici sulla base dei seguenti principi:
   a) i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, devono avere una spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
   b) deve essere definita superficie minima espressa in un numero minimo di comuni;
   c) deve essere stabilita una superficie SAU bio minima;
   d) non devono essere presenti impianti inquinanti nel territorio (inceneritori o aziende chimiche);
   e) devono essere fissati parametri di rispetto per evitare effetti deriva da parte di aziende convenzionali;
   f) i rappresentanti sono tenuti a partecipare al tavolo di concertazione regionale;
   g) deve essere significativa la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;
   h) deve risultare rilevante la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;
   g) deve essere significativa la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;
   h) deve risultare rilevante la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.
9. 4. Zaccagnini.

Pag. 232

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: biologici aggiungere le seguenti: i territori,.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera f), sostituire le parole da: l'attività agrituristica fino alla fine della lettera con le seguenti: anche attraverso i mercati locali, l'attività agrituristica, i sistemi di garanzia partecipata volti alla produzione e controllo territoriale di prodotti biologici, oltre alle forme di gruppi di acquisto solidali attivi nella promozione e vendita di prodotti biologici territoriali, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e dell'agricoltura sociale;
9. 3. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

  Al comma 1, alinea, aggiungere infine le seguenti parole: o si renda necessaria per aree con forti criticità prodotte da forte impatto di agricoltura convenzionale.
9. 6. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: preparazione alimentare e industriale di prodotti aggiungere le seguenti: agricoli, anche tipici locali,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere la lettera b);
   al comma 4, sostituire la parola: rappresentanza con la seguente: gestione.
9. 9. Romanini, Fiorio.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) la presenza di intese degli enti locali finalizzate all'adozione di politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo, di difesa della biodiversità.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole: altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza aggiungere le seguenti: di politiche pubbliche coerenti e;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis). Il Comitato direttivo di cui ai precedenti commi, ovvero la sua evoluzione in struttura associativa, può proseguire la propria attività con il ruolo di tavolo permanente di concertazione nella fase di costruzione e di successiva gestione del distretto biologico.
9. 1. Fregolent.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro, sulla base degli indirizzi forniti dal CREA, da emanare previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.
9. 12. La Relatrice.

  Al comma 3, lettera b), dopo la parola: ambiente aggiungere le seguenti: , la salute.
9. 2. Parentela, Benedetti, Lupo, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).
9. 8. Romanini.

Pag. 233

  Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: l'attività agrituristica fino alla fine della lettera.
9. 10. Ciracì.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) favorire l'identificazione di alcune aree in cui cambiare il metodo colturale per l'elevato impatto prodottosi con il metodo convenzionale.
9. 5. Zaccagnini.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: delle politiche agricole alimentari e forestali.
9. 13. La Relatrice.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le regioni possono prevedere percorsi graduali di conversione per il raggiungimento del riconoscimento del distretto biologico per quelle aree con forte impatto ambientale generato da metodi di agricoltura convenzionale e utilizzo massiccio di fitofarmaci.
9. 7. Zaccagnini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni, emana un proprio decreto al fine di dettare le linee attuative dei commi 3 e 4.
9. 11. Ciracì.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tutela delle aree di origine dei prodotti biologici).

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree di origine dei prodotti biologici e alle aree dove sono presenti aziende biologiche certificate, al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti, nonché di salvaguardarne l'immagine.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nelle aree ivi previste sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto legislativo. Nelle stesse aree sono altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni.
  3. Nelle aree di cui al comma 1, e per una ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri, è vietata la realizzazione di nuovi impianti o di altre installazioni che svolgono le attività di cui al comma 2.
  4. Al divieto di cui al comma 3 sono altresì sottoposti gli impianti o le altre installazioni: a) per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di qualsiasi dimensione e potenza; b) per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza; c) per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi; d) impianti geotermici ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore.
  5. Nelle aree di cui al comma 1, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici o ad uso Pag. 234pubblico che rispettino i seguenti requisiti: utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti; il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio delle biomasse, delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento; sia effettuato un monitoraggio precedente e successivo alla realizzazione degli impianti o delle altre installazioni della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.
  6. Negli impianti e nelle altre installazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree di cui al comma 1 è vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi.
  7. Le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni di cui al comma 4, lettera c) riferite alle aree di cui al comma 1 non possono essere prorogate né rinnovate.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari biologici.
9. 01. Parentela, Benedetti, Lupo, Gagnarli, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Norme di autorizzazione dei prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo di produzione biologica).

  1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, è disciplinato l'impiego su sementi, materiale di propagazione e piante, di prodotti fitosanitari autorizzati nel metodo di produzione biologica, in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal Regolamento (CE) 834/2007 e dalle relative disposizioni applicative.
9. 02. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Produzioni animali).

  1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, sono adottate le norme di applicazione del Regolamento UE 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, relative alle produzioni animali.
  2. Nelle more dell'emanazione della normativa europea in materia di zootecnia biologica, sono adottati, con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 e acquisito il parere delle regioni, i disciplinari di produzione, etichettatura e controllo.
  3. Il decreto ministeriale 4 agosto 2000 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 03. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Acquacoltura biologica).

  1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di Pag. 235entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, sono adottate le norme in materia di disciplinare di produzione, etichettatura e controllo per l'acquacoltura biologica.
  2. Il disciplinare di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in disciplinari già adottati dalle associazioni di produttori biologici.
9. 04. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

ART. 10.

  Al comma 1 sostituire l'alinea con la seguente: 1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione delle filiere biologiche, lo Stato promuove la stipula di contratti di rete tra le imprese, al fine di perseguire uno dei seguenti fini:.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere la lettera f);
   sopprimere il comma 2;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. Tramite i distretti biologici e le camere di commercio locali, vengono predisposti appositi modelli di contratti di rete, al fine di agevolare alle imprese l'utilizzo degli stessi. I modelli dovranno prevedere la presenza dei seguenti elementi obbligatori:
   a) i prodotti e i servizi oggetto dell'accordo e i loro parametri qualitativi;
   b) le modalità, specifiche ed accessorie, di certificazione fino all'utilizzatore finale del prodotto;
   c) il prezzo indicativo di acquisto o i criteri per definirlo;
   d) gli impegni e le responsabilità delle parti.;

   al comma 4 sostituire le parole: le intese di filiera con le seguenti: i contratti di rete;
   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Contratti di rete di filiera.
10. 1. Catalano.

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) indicare le modalità di distribuzione degli utili su tutti gli attori della filiera.
10. 3. Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera gg) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, promuovendo l'utilizzo di prodotti provenienti da agricoltura biologica».
10. 2. Fregolent.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 1. Catalano.

  Al comma 2 sostituire la cifra: 300.000 con la seguente: 150.000.
11. 2. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, indipendentemente dalla categoria di prodotto per cui si chiede il riconoscimento.
*11. 5. Fiorio.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, indipendentemente dalla categoria di prodotto per cui si chiede il riconoscimento.
*11. 3. Placido.

Pag. 236

  All'articolo 11, comma 3, sostituire la parola: associazione con la seguente: organizzazione.
11. 4. Fiorio, Romanini.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Catalano.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.
(Organizzazioni interprofessionali nel settore biologico).

  1. I rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle successive fasi di trasformazione e commercializzazione, compresa la distribuzione, possono costituire un'Organizzazione interprofessionale del prodotto biologico ai sensi delle seguenti disposizioni.
  2. L'Organizzazione interprofessionale di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta di tutte le organizzazioni che la compongono, con Decreto del Ministro, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  3. Ai fini del riconoscimento, l'Organizzazione interprofessionale deve dimostrare di essere un'associazione che rappresenta una quota delle attività economiche di cui al comma 1 pari ad almeno il 40 per cento del prodotto biologico a livello nazionale.
  4. L'Organizzazione interprofessionale persegue delle finalità specifiche, tenendo conto degli interessi dei suoi aderenti e dei consumatori, tra le quali:
   esplorare potenziali mercati di esportazione;
   redigere contratti tipo compatibili con la normativa europea per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori;
   sviluppare iniziative volte a rafforzare il potenziale produttivo e la competitività economica;
   promuovere l'innovazione e la ricerca;
   difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica.
12. 3. Fiorio.

  Al comma 1, capoverso comma 7-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, terzo periodo:
   sostituire le parole: 51 per cento con le seguenti: 31 per cento;
   sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.
12. 2. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, secondo periodo, sostituire la cifra: 40 con la seguente: 25.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, terzo periodo:
   sostituire la cifra: 51 con la seguente: 30;
   sostituire la cifra: 30 con la seguente: 15.
12. 5. Fiorio.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, secondo periodo, sostituire la cifra: 40 con la seguente: 25.
12. 4. Parentela, Lupo, Benedetti, Gagnarli, Gallinella.

Pag. 237

ART. 13.

  Al comma 1, capoverso comma 6-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Inoltre agli agricoltori che producono sementi non iscritte al registro italiano varietà vegetali, sementi di varietà da conservazione o riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, è riconosciuto il diritto di vendita diretta ad altri agricoltori in ambito locale in quantità limitata delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativo a tali varietà e tali materiali prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e quanto altro previsto dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, così come previsto dalla legge 6 aprile 2004, n. 101 – «Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001».
13. 1. Zaccagnini.

ART. 14.

  Al Titolo V, prima dell'articolo 14 inserire il seguente: Art. 014 – (Uso indebito). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega o pone in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni relative alla produzione biologica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 20.000 euro.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì puniti con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

  Conseguentemente, alla rubrica del Titolo dopo la parola: Disposizioni aggiungere la seguente: sanzionatorie,.
014. 01. Castiello, Fedriga.

  Alla rubrica, sopprimere le parole: e disposizioni transitorie.

  Conseguentemente, al titolo V, sopprimere le parole: e finali.
14. 1. La Relatrice.

ART. 15.

  Sostituire l'articolo con il seguente: Art. 15 – (Norma di salvaguardia). – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. 1. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.