CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2017
780.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo);
   osservato, in via preliminare, che il decreto-legge all'esame, che reca nuove misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita nei mesi successivi del 2016 e nell'anno in corso, oltre ad affrontare la nuova emergenza dovuta al protrarsi delle scosse sismiche e alle avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose che hanno interessato le stesse regioni colpite dal terremoto, reca misure volte ad accelerare le procedure e a porre riparo ad alcuni dei ritardi determinatisi nell'applicazione delle misure contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016;
   valutato in particolare con favore che il provvedimento, all'articolo 2, recante disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza, stabilisca che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e preveda inoltre che, al fine di favorire la rapida esecuzione di opere di urbanizzazione per la continuità operativa del settore zootecnico, le regioni concedano un'anticipazione del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori eseguiti autonomamente da parte dei soggetti privati;
   giudicato favorevolmente che l'articolo 11, nel modificare la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, proroghi alcuni termini e attribuisca agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018, e che, in particolare, agli agricoltori sia consentito di pagare i tributi sospesi dall'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché i tributi dovuti dal 1o al 31 dicembre 2017 e quelli dovuti nell'anno 2018 (da versare entro il 16 dicembre 2018), mediante un finanziamento agevolato assistito da garanzia dello Stato;
   ritenuto a tale proposito necessario estendere l'applicazione delle richiamate disposizioni anche alle imprese agrituristiche localizzate nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non ricomprese nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;
   apprezzati contenuti dell'articolo 12, volto a consentire la prosecuzione dell'applicazione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori che abbiano dovuto sospendere le attività nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere Pag. 412dal 24 agosto 2016 previste dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016; rilevate tuttavia le difficoltà sorte in sede di applicazione di tali disposizioni in favore degli esercenti attività zootecniche e agricole, essendo difficilmente dimostrabile la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento sismico e la sospensione delle relative attività;
   valutato favorevolmente che, al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico condiviso tra le regioni e il MIPAAF per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici, il provvedimento, all'articolo 15, comma 1, autorizzi la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento (dal 100) fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino;
   osservato inoltre con favore che, in base a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 15, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura, sia rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016;
   rilevato altresì in termini estremamente positivi che le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 consentano di attivare le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai sensi del quale gli interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale;
   apprezzato, in particolare, che il comma 4 dell'articolo 15 disponga che le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004;
   osservato, a tale riguardo, che l'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede, a favore delle imprese agricole che abbiano subito danni a seguito del verificarsi di calamità naturali od eventi eccezionali, la concessione dell'esonero parziale, fino ad un massimo del 50 per cento, del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento e che la determinazione della percentuale di esonero è stata definita con decreto ministeriale 27 luglio 2009 nella misura compresa tra il 17 e il 70 percento in base ai danni subiti;
   reputato in proposito che, a fronte della situazione di eccezionale gravità determinatasi a seguito degli eventi sismici e atmosferici verificatisi, occorra consentire, in un'ottica anche di semplificazione, la concessione dell'esonero previdenziale ed assistenziale nella misura del 80 per cento per le imprese agricole interessate sia dagli eventi sismici che dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel mese di gennaio 2017;
   rilevato inoltre che il citato decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede, tra gli interventi compensativi per favorire la ripresa Pag. 413dell'attività produttiva delle imprese che abbiano subito danni a seguito del verificarsi di calamità naturali od eventi eccezionali, la proroga onerosa delle rate delle operazioni di credito agrario e che, in considerazione delle oggettive difficoltà in cui versano le imprese agricole, causate dal protrarsi degli eventi sismici e dalle recenti avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose, appare necessario prevedere che tale proroga non comporti il pagamento di interessi;
   osservata altresì l'esigenza che anche alle imprese localizzate nelle Regioni colpite dagli eventi sismici che abbiano subito danni a causa delle avversità atmosferiche eccezionali di gennaio 2017, sia garantito l'accesso agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al decreto legislativo n.102 del 2004;
   ritenuta peraltro opportuno valutare se degli interventi compensativi di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possano beneficiare le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile;
   ritenuto, inoltre, opportuno che, in base al comma 5 dell'articolo 15, le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possano deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi richiamati nel comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;
   apprezzato l'incremento, disposto dal comma 6 dell'articolo 15, della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di finanziare gli interventi a titolo compensativo, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004;
   evidenziata tuttavia in proposito la necessità di disporre un maggiore incremento della dotazione medesima sino a 60 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare anche all'indennizzo agli allevatori per le perdite degli animali vivi e per lo smaltimento delle relative carcasse;
   ritenuto infine opportuno che la Protezione civile, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze che colpiscono il settore primario si doti – dal punto di vista tecnico-organizzativo – di personale specializzato;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) si estenda l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 anche alle imprese agrituristiche localizzate nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non ricomprese nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge, a tal fine aggiungendo, all'articolo 11, dopo il comma 1, il seguente:
    «1-bis. Alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla pertinente normativa regionale, ubicate nei territori delle province colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ma non ricomprese nei comuni indicati negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto-legge»;
   2) si provveda a meglio definire i presupposti applicativi dell'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di agevolarne l'applicazione in favore degli esercenti attività zootecniche e agricole, a tal fine aggiungendo, all'articolo 12, dopo il comma 1, il seguente:
    «1-bis. all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, Pag. 414dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, limitatamente ai titolari di impresa del settore agricolo, ridurre»;
   3) si assicuri anche alle imprese localizzate nelle Regioni colpite dagli eventi sismici e che abbiano subito danni a causa delle avversità atmosferiche eccezionali di gennaio 2017, l'accesso agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al decreto legislativo n.102 del 2004, a tal fine aggiungendo, all'articolo 15, comma 4, dopo le parole: «, nonché nelle» le seguenti: «predette Regioni e»;
   4) si provveda ad incrementare la misura della concessione dell'esonero previdenziale ed assistenziale per le imprese agricole di cui all'articolo 15, comma 4, a tal fine aggiungendo, dopo il suddetto comma 4, il seguente:
    «4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, è concesso, a domanda, l'esonero, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018»;
   5) si preveda che la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario per le imprese agricole danneggiate dal protrarsi degli eventi sismici e dalle recenti avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose, non comporti il pagamento di interessi, a tal fine aggiungendo, all'articolo 15, dopo il comma 4 il seguente:
    «4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, non comporta il pagamento di interessi.»;
   6) all'articolo 15, comma 6, si provveda ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 2017 per un importo pari a 60 milioni di euro da destinare anche all'indennizzo agli allevatori per le perdite degli animali vivi e per lo smaltimento delle relative carcasse.

e con la seguente osservazione:
   a) valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione contenuta all'articolo 15 allo scopo di precisare che degli interventi compensativi di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono beneficiare le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile.