CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 marzo 2017
776.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10709 Villarosa: Problematiche relative all'esercizio del voto per delega nelle assemblee di talune importanti banche italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'onorevole Villarosa ed altri concernente la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per delega nell'assemblea dei soci di società quotate in Borsa e la presenza nella compagine azionaria di tali società di hedge fund.
  In particolare, gli interroganti fanno riferimento alla composizione della compagine azionaria del gruppo Unicredit S.p.a. e all'esercizio del diritto di voto per delega, nel corso dell'assemblea straordinaria, dell'intermediario tenutasi in data 12 gennaio 2017.
  Con riferimento alle questioni richiamate nell'interrogazione parlamentare in oggetto, si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea, con le modalità ivi stabilite e che, per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, non sono previsti limiti quantitativi al numero di soci che la stessa persona può essere delegata a rappresentare.
  Inoltre, sempre con riferimento alle società con azioni quotate, risulta applicabile la specifica disciplina di cui agli articoli 135-novies e seguenti del decreto legislativo n. 58 del 1998 («TUF») che, tra l'altro, in deroga alla succitata disposizione civilistica, stabilisce che le «Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee».
  Si evidenzia altresì che, la disciplina in esame, non prevede necessariamente che la delega al rappresentante sia accompagnata da istruzioni di voto, salvo il caso in cui il rappresentante medesimo versi in una situazione di conflitto di interessi. In tale ipotesi, in particolare, l'articolo 135-decies del TUF consente il conferimento della delega «purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio».
  Infine, con specifico riferimento all'Assemblea di Unicredit Group S.p.A. svoltasi in data 12 gennaio 2017 per deliberare, tra l'altro, in merito all'aumento di capitale in opzione ai soci, si evidenzia che, in allegato al relativo verbale pubblicato ai sensi di legge sul sito internet dell'Emittente è inserito, tra l'altro, l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, nonché del socio delegante.
  Nel medesimo verbale è inoltre riportato il nominativo dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute.
  Si fa inoltre presente che, dal verbale in questione risulta che, con riferimento alle deliberazioni sottoposte all'Assemblea Straordinaria, l'Avvocato Dario Trevisan ha espresso il voto, a fronte di n. 1.655 deleghe ricevute, per un numero di azioni Pag. 51pari a 2.996.004.090 su un totale complessivo (all'apertura dell'adunanza) di n. 3.170.888.854 azioni.
  Con riguardo alla deliberazione riguardante l'aumento di capitale sociale, risulta che hanno presenziato alla votazione n. 46 aventi diritto al voto, rappresentanti n. 3.217.057.803 azioni ordinarie, pari al 52,074336 per cento del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie di cui n. 203.534.376 rappresentate in proprio e n. 3.013.523.427 per delega e che il voto favorevole è stato espresso da n. 3.108.426.664 azioni pari al 99,630921 per cento del capitale presente e al 50,315930 per cento del capitale ordinario. Il numero di azioni necessarie per l'approvazione della delibera era di 2.079.961.139 azioni pari al 66,666667 per cento delle azioni ammesse al voto.
  Non risulta invece la presenza all'Assemblea in questione dell'Avvocato Cardarelli.
  Si soggiunge, come evidenziato dalla Banca d'Italia, che in relazione al gruppo UniCredit, lo Statuto sociale pone dei limiti all'esercizio dei diritti di voto. In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto a voto.
  Per completezza di informazione si rappresenta che, con riferimento alla composizione della compagine azionaria del gruppo Unicredit, i principali azionisti risultano essere Capital Research and Management Company (6,725 per cento, di cui 5,132 per cento per conto di EuroPacific Growth Fund), Aabar Luxembourg S.A.R.L. (5,042 per cento) e BlackRock Inc. (4,825 per cento). Seguono piccoli azionisti con percentuali inferiori al 3 per cento (e in quanto tali, non soggetti all'obbligo di comunicazione al mercato).

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ALLEGATO 2

5-10710 Paglia: Problematiche relative allo svolgimento da parte dei CAF dell'attività di assistenza ai contribuenti ai fini della certificazione ISEE.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito al documento in esame, avente ad oggetto la convenzione tra la Consulta dei Caf e l'Inps relativa alla certificazione ISEE, il competente Ministero del lavoro riferisce che l'Inps già da settembre 2016 ha avviato un apposito tavolo tecnico con la Consulta dei CAF per il rinnovo della convenzione relativa ai servizi di certificazione ISEE per l'anno 2017.
  Nei mesi scorsi sono stati effettuati diversi incontri, volti alla definizione di un testo condiviso tra le parti.
  Il prossimo incontro con la Consulta dei CAF, fissato per la giornata di venerdì 3 marzo p.v. presso la Direzione Generale dell'istituto, è finalizzato al raggiungimento dell'accordo finale per una stabile e proficua collaborazione.

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ALLEGATO 3

5-10711 Petrini: Potenziamento delle attività di contrasto e repressione del gioco on-line illegale e per disciplinare la pubblicità sul web del gioco on line.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante evidenzia che il gioco on line non autorizzato è diventato il principale business della criminalità organizzata.
  Inoltre, l'onorevole rileva che, alla luce delle ultime ricerche Young Millennials Tutorial di Nomisma, la fascia di popolazione giovanile compresa tra i 14 ed i 19 anni è già attiva nel gioco on line, attesa la facile accessibilità alle piattaforme di gioco attraverso gli smartphone.
  Detta circostanza appare secondo l'onorevole interrogante idonea a consolidare l'allarmante fenomeno della dipendenza patologica dal gioco d'azzardo anche nell'ambito della popolazione giovanile.
  Pertanto, l'onorevole chiede di conoscere quali misure intenda adottare al fine di potenziare l'attività di contrasto al gioco on line illegale e disciplinare la pubblicità sul web del gioco on line in modo da prevenire la crescente diffusione dei fenomeni di ludopatia, anche inibendo la possibilità per l'utente di aprire più conti-gioco presso le oltre 200 piattaforme di gioco on line autorizzate.
  Giova premettere che l'intervento che si sta operando riguardo la regolazione del settore dei giochi che prevede la definizione delle caratteristiche e i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché la riduzione di almeno il 30 per cento delle AWP, è quanto previsto dalla legge di stabilità 2016; intervento che dovrà essere siglato con l'accordo in sede di Conferenza Unificata.
  Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli rappresenta quanto segue.
  In merito alle rilevazioni statistiche richiamate dall'onorevole interrogante deve preliminarmente osservarsi che, con riferimento al comparto dei giochi, l'indicatore usato in via quasi esclusiva sia a livello interno che a livello internazionale, non è la raccolta («giocato»), ma la spesa del giocatore, ossia il risultato della raccolta (il totale delle somme messe in gioco dai giocatori) meno le vincite.
  L'utilizzo di tale indicatore appare ancora più opportuno con riferimento al settore dei giochi on line. In effetti, i giochi on line, soprattutto quelli non fruibili nella corrispondente modalità «fisica» (si tratta di poker cash, giochi da casinò e betting exchange), presentano un payout altissimo, che arriva fino al 97 per cento.
  Per quanto attiene al «contrasto e repressione del gioco on line illegale», deve precisarsi che l'Agenzia delle dogane provvede preliminarmente alla verifica del possesso di adeguati e stringenti requisiti per coloro che assumono la veste di concessionari.
  In particolare, l'Agenzia, in ogni sua attività che si sostanzia nel rilascio di concessioni, applica le disposizioni legislative relative alla documentazione antimafia, costituita, a seconda delle fattispecie, dal certificato antimafia e dalle informazioni antimafia (cosiddetta «informativa prefettizia»).
  A seguito delle modifiche attuate con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (le cui norme sono state ore recepite dall'articolo 85 del «codice antimafia» decreto legislativo 6 settembre Pag. 542011, n. 159) per le società concessionarie di giochi pubblici, la documentazione antimafia deve riferirsi (oltre che, come per tutte le altre imprese, al legale rappresentante, ai componenti l'organo di amministrazione, ai soggetti membri del collegio sindacale o al sindaco unico), ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Inoltre, nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (in pratica, la informazione deve risalire lungo tutta la catena societaria). La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato nonché ai familiari conviventi.
  L'articolo 24, comma 25, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 prevede poi il divieto di ottenere o mantenere concessioni in materia di giochi nel caso in cui il rappresentante legale, il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, sia (anche solo) imputato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati di frode fiscale, di corruzione o concussione, associazione a delinquere semplice o di stampo mafioso, di riciclaggio, e per altri reati gravi. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche (soci) che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti e anche nel caso in cui sia imputato o condannato il coniuge non separato di uno dei citati soggetti.
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, inoltre, effettua una periodica attività di controllo dei siti on line che offrono gioco in Italia in mancanza di concessione e procede al loro «oscuramento», dopo una specifica procedura amministrativa.
  Fino ad oggi, l'Agenzia comunica che sono stati oscurati oltre 6.200 siti illegali.
  Per quanto attiene la pubblicità sul web del gioco on line, deve evidenziarsi in primis che per il gioco on line illegale la pubblicità è totalmente vietata.
  Infatti, l'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, stabilisce che chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità all'esercizio di giochi in mancanza delle prescritte autorizzazioni è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
  Per quanto attiene alla pubblicità dei prodotti di gioco legali, con la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1 commi 937 a 940 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), sono state ulteriormente inasprite le disposizioni normative riguardanti la pubblicità dei giochi con vincita in denaro.
  Già con l'articolo 7, commi da 4 a 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, (cosiddetto decreto «Balduzzi»), il legislatore italiano ha introdotto disposizioni specifiche di disciplina delle comunicazioni commerciali riguardanti le attività di gioco, sia fisico sia a distanza che hanno di fatto anticipato alcune disposizioni della raccomandazione della Commissione europea del 14 luglio 2014 sui «principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo on line» (2014/478/UE).
  Confermando le disposizioni del decreto Balduzzi, la legge di stabilità per il 2016 ha aggiunto restrizioni relativamente Pag. 55agli orari, vietando la pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Restano esclusi dal divieto i media specializzati, definiti con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2016, e le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  Riguardo alla richiamata raccomandazione europea, la legge di stabilità ne dispone la prossima piena attuazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  L'orientamento più restrittivo del legislatore è testimoniato in particolare dal comma 938 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità, che elenca dodici divieti cui la pubblicità del gioco dovrà attenersi.
  In particolare, «è vietata la pubblicità (che):
   1. incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
   2. neghi che il gioco possa comportare dei rischi;
   3. ometta di rendere esplicite le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;
   4. presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
   5. induca a ritenere che l'esperienza, la competenza o l'abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
   6. si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco;
   7. utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;
   8. induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;
   9. rappresenti l'astensione dal gioco come un valore negativo;
   10. induca a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;
   11. contenga dichiarazioni infondate sulla possibilità di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco;
   12. faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.»

  Deve ricordarsi che una violazione delle regole in materia di giochi pubblici con vincita in denaro può anche portare all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da centomila a cinquecentomila euro, irrogate al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa, per ciascuna di esse, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  Riguardo all'entità del fenomeno del gioco on line e alla segnalata apertura «di più conti di gioco diversi, presso le oltre 200 piattaforme autorizzate, da parte dello stesso utente», l'Agenzia precisa che i conti (legali) di gioco attivi, a luglio 2016, data dell'ultima rilevazione, erano 6.800.000, attribuibili a 3.280.000 giocatori, con una media, dunque, di 2,07 conti per giocatore.
  Tali giocatori possono essere «giocanti» o «silenti» a seconda che abbiano movimentato il proprio conto di gioco nel mese di riferimento o negli ultimi 5 mesi oppure «dormienti», qualora non movimentino i propri conti di gioco da ameno 6 mesi.Pag. 56
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che fino a luglio 2016 i giocatori attivi, ossia giocanti o silenti, risultavano essere 1.499.000, sul totale di 3.280.00 in precedenza menzionato.
  Da anni l'Amministrazione dei monopoli e ora l'Agenzia collaborano con l'Osservatorio Gioco digitale del Politecnico di Milano. Il Politecnico cura studi approfonditi sul profilo del giocatore tipo, sulla dinamica della spesa e degli introiti per l'Erario.
  Ogni anno i risultati della ricerca, con una presentazione a firma di un rappresentante dell'Agenzia, vengono trasfusi in un opuscolo divulgativo presentato presso la sede del Politecnico in una conferenza a porte aperte, che quest'anno si terrà il prossimo 4 aprile.
  Con riferimento agli interventi di polizia giudiziaria in materia di gioco on line deve sottolinearsi che la guardia di finanza, in sinergia con le altre forze di polizia e con la collaborazione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è impegnata a reprimere le condotte fraudolente più gravi e complesse, sia mediante numerosi controlli di natura amministrativa, svolti in forma autonoma ovvero in maniera congiunta nel più ampio quadro dei «Piani coordinati di intervento» eseguiti a livello nazionale.
  Le menzionate attività di polizia giudiziaria hanno consentito di confermare l'interesse preminente della criminalità nei settori delle scommesse sportive, utilizzando imprese fittiziamente intestate a terzi, siti internet non autorizzati ovvero ricorrendo ad allibratori e società estere ed anche del gioco on line, con il supporto di figure dotate di particolari competenze tecniche per la costituzione di siti di gioco e scommesse illegali, con modalità tali da rendere particolarmente complessa l'individuazione degli effettivi gestori e delle somme movimentate nel corso dell'attività illecita di raccolta.
  Deve precisarsi che nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria effettuate nell'ultimo biennio in un solo caso si registra il coinvolgimento di concessionari dello Stato.
  Si tratta dell'Operazione «gambling» condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nei confronti di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, costituita da soggetti affiliati alla ’ndrangheta, che, avvalendosi di società estere di diritto maltese, ha esercitato abusivamente l'attività del gioco e delle scommesse sull'intero territorio nazionale, attraverso una ramificata rete di Centri di Trasmissione Dati (CTD) collegati a bookmaker esteri privi di concessione ad operare in Italia.
  L'organizzazione ha illecitamente offerto scommesse, sottraendosi al pagamento dell'imposta unica, conseguendo utili d'impresa riconducibili a una stabile organizzazione occulta e riciclando un'enorme massa di denaro «sporco» attraverso l'utilizzo di conti di gioco intestati a persone compiacenti o inconsapevoli.
  Nell'ambito di questa operazione sono state eseguite 28 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 13 di arresti domiciliari, nonché sequestrate 45 imprese, unitamente a 1.500 punti commerciali e 82 siti internet nazionali e internazionali.
  L'Agenzia delle dogane rileva che nell'operazione in argomento risultavano coinvolti soggetti nei confronti dei quali era comunque già stata applicata la sanzione della decadenza ovvero erano stati esclusi dalle gare per l'attribuzione della concessione, per carenza dei requisiti previsti. In particolare, la società fulcro del sistema illecito era stata esclusa dalla gara «Monti» del 2012 e a tale soggetto, successivamente, era stata negata dall'Agenzia l'autorizzazione al subentro in una concessione on line.
  Infine, la Guardia di Finanza riferisce che il ricorso agli incisivi strumenti previsti dalla legislazione antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniali ha permesso, nel biennio 2015-2016, di sequestrare 56 complessi aziendali operanti nel settore dei giochi, per un valore di oltre un miliardo di euro.
  Nello specifico settore il Corpo ha altresì eseguito, nel triennio 2014-2016,21.477 interventi, che hanno permesso Pag. 57di riscontrare 6.980 violazioni, verbalizzare 23.492 soggetti e sequestrare 2.371 apparecchi da gioco e 5.055 punti clandestini di raccolta scommesse. Sono state altresì concluse 1.664 deleghe d'indagine pervenute dalla autorità giudiziaria.
  All'esito delle suddette attività ispettive sono stati inoltre constatati circa 136 milioni di euro di maggiori basi imponibili ai fini del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco e dell'imposta unica sulle scommesse.

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ALLEGATO 4

5-10712 Busin: Problematiche relative alla modifica della disciplina europea concernente la valutazione dei titoli di Stato ai fini dei requisiti patrimoniali delle banche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in esame, si chiedono notizie su «la proposta di emendamento della Commissione europea all'articolo 507 del Regolamento UE 575/2013, relativo ai requisiti patrimoniali (CRR), che vuole delegare all'Autorità Bancaria Europea (EBA) la facoltà di cambiare l'approccio all'esposizione bancaria del debito sovrano, considerando quindi i titoli di stato non più a rischio zero».
  Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che il Regolamento UE 575/2013 (CRR) prevede che alcune esposizioni possano essere esentate in tutto o in parte dall'applicazione del limite di concentrazione dei rischi. Alcune esenzioni sono previste in via generale direttamente dal citato Regolamento e applicate in tutti gli Stati Membri, altre invece sono rimesse alla discrezionalità degli Stati Membri (queste ultime attengono anche a forme tecniche di erogazione del credito rappresentative di peculiarità nazionali). Alla stregua anche di altre tipologie individuate dal CRR (ad esempio esposizioni verso Controparti centrali oppure alcune tipologie di crediti assistiti da depositi in contanti), le esposizioni verso le amministrazioni centrali rientrano tra le esenzioni generali e totali, permettendo così alle banche di non doverne contenere l'assunzione entro il generale limite di concentrazione, pari al 25 per cento del capitale ammissibile.
  Nell'ambito dei lavori di revisione del Regolamento, il testo della proposta della Commissione Europea – pubblicato lo scorso 23 novembre e ancora oggetto di negoziato – prevede all'articolo 507 l'attribuzione all’European Banking Authority (EBA) del compito di monitorare l'applicazione, nell'Unione, delle esenzioni dalla disciplina delle grandi esposizioni e di sottoporre alla Commissione un report basato su analisi quantitative per permettere alla stessa di valutare se rimuovere o meno alcune delle esenzioni previste attualmente dal CRR. Pertanto, la modifica proposta non incide in modo diretto e immediato sul trattamento prudenziale delle esposizioni verso lo Stato, ma è volta a investire l'EBA di un compito di verifica dell'implementazione in generale del regime delle esenzione delle grandi esposizioni per sottoporre alla Commissione eventuali proposte anche in funzione di una possibile loro maggiore armonizzazione a livello comunitario.
  La Banca d'Italia, tenuto conto di ciò, ha inoltre osservato che, di conseguenza, la citata proposta di modifica del Regolamento non riguarda i requisiti patrimoniali a fronte dei titoli di emittenti sovrani e non comporterà gli immediati impatti sul sistema bancario italiano ipotizzati nell'interrogazione in oggetto. L'Istituto ha inoltre fatto presente che il testo della proposta – ancora in fase di negoziato in ambito europeo – è comunque oggetto di massima attenzione da parte della delegazione italiana.

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ALLEGATO 5

5-10585 Sanga: Emanazione dei provvedimenti attuativi della disciplina tributaria sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli Interroganti chiedono le iniziative che si intendono porre in essere affinché possa essere emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, concernente le modalità applicative dell'articolo 24-bis del TUIR n. 917 del 1986, introdotto dall'articolo 1, comma 152, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), che prevede un regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero a favore delle persone fisiche non residenti che trasferiscono la residenza nel territorio italiano, purché non siano state residenti nel territorio dello Stato in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione per tale regime.
  Il medesimo articolo 1, comma 157, della citata legge di bilancio 2017 stabilisce che le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del TUIR sono regolate con il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma. Pertanto, il termine ultimo per l'adozione del descritto provvedimento attuativo è il 1o aprile 2017.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce che il provvedimento sarà presentato nei prossimi giorni e sarà accompagnato da una circolare esplicativa che fornirà i necessari chiarimenti sul funzionamento di questo nuovo regime.
  L'Agenzia evidenzia, altresì, come il comma 3 dell'articolo 24-bis del TUIR prevede che l'opzione per il nuovo regime sia esercitata «entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia (...) ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta».
  In altri termini, l'opzione per il periodo d'imposta 2017 dovrà essere esercitata entro il 30 settembre 2018.
  Pertanto, l'Agenzia ritiene che sussistano le condizioni affinché il contribuente possa avvalersi del regime già con riferimento all'anno in corso.