CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 marzo 2017
776.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 4 APRILE 2017

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3918 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 3.

  Sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 601-bis. – (Prelievo di organi, cellule e tessuti da persona vivente). – Chiunque illecitamente preleva organi, cellule e tessuti da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni.
  Art. 601-ter. – (Traffico di organi, cellule e tessuti prelevati da persona vivente). – Chiunque acquista ovvero, a fine di lucro, procura organi, cellule e tessuti prelevati da persona vivente, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
  Chiunque riceve, procura, trasporta, importa, esporta, prepara, conserva organi, cellule e tessuti prelevati illecitamente da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni.
  L'importazione di organi, cellule e tessuti di origine umana, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti di tessuti non profit. L'esportazione di organi, cellule e tessuti di origine umana è consentita solamente verso istituti di tessuti non profit.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 600.000 a euro 1.000.000 chiunque, a fine di lucro, organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche previa informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi, cellule e tessuti di cui al primo e secondo comma.
  Art. 601-quater. – (Uso di organi, cellule e tessuti prelevati illecitamente da persona vivente). – Chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dei casi di concorso nel reato di cui all'articolo 601-bis, fa uso di organi, cellule e tessuti prelevato illecitamente la persona vivente soggiace alla pena stabilita dall'articolo 601-bis, ridotta di un terzo.
  Art. 601-quinquies. – (Violazione degli obblighi dell'esercente la professione o unitaria in materia di prelievo e uso di organi, cellule e tessuti). – L'esercente la professione sanitaria che richiede, riceve denaro o altra utilità, per sé o per altri, ovvero ne accetta la promessa per effettuare un prelievo illecito o per fare uso di organi, cellule e tessuti prelevati illecitamente da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni. La stessa pena si applica a colui che dà, offre o promette all'esercente la professione sanitaria il denaro o altra utilità.
  Art. 601-sexies.(Circostanze aggravanti). – Nel caso in cui la vittima del reato sia minore di età o in stato di inferiorità psichica o fisica, per i delitti previsti dagli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater e 601-quinquies si applica la reclusione da sette a quindici anni; nel caso di morte della persona sottoposta al prelievo o al trapianto si applica la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
  Art. 601-septies. – (Pena accessoria). – Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 601- quinquies e per i delitti di cui agli Pag. 9articoli 601-bis, 601-ter e 601-quater, se commessi da persona che esercita una professione sanitaria, consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».
3. 2. Roccella.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 601-bis. – (Prelievo di organi e gameti da persona vivente). – Chiunque illecitamente preleva organi e gameti da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni.
  Art. 601-ter. – (Traffico di organi e gameti prelevati da persona vivente). – Chiunque acquista ovvero, a fine di lucro, procura organi e gameti prelevati da persona vivente, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
  Chiunque riceve, procura, trasporta, importa, esporta, prepara, conserva organi e gameti prelevati illecitamente da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni.
  L'importazione di organi e gameti di origine umana, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti di tessuti non profit. L'esportazione organi e gameti di origine umana è consentita solamente verso istituti di tessuti non profit.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 600.000 a euro 1.000.000 chiunque, a fine di lucro, organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi e gameti di cui al primo e secondo comma.
  Art. 601-quater. – (Uso di ovociti prelevati illecitamente da persona vivente). – Chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dei casi di concorso nel reato di cui all'articolo 601-bis, fa uso di ovociti prelevati illecitamente da persona vivente soggiace alla pena stabilita dall'articolo 601-bis, ridotta di un terzo.
  Art. 601-quinquies. – (Violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi e gameti). – L'esercente la professione sanitaria che richiede, riceve denaro o altra utilità, per sé o per altri, ovvero ne accetta la promessa per effettuare un prelievo illecito o per fare uso di organi e gameti prelevati illecitamente da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni. La stessa pena si applica a colui che dà, offre o promette all'esercente la professione sanitaria il denaro o altra utilità.
  Art. 601-sexies. – (Circostanze aggravanti). – Nel caso in cui la vittima del reato sia minore di età o in stato di inferiorità psichica o fisica, per i delitti previsti dagli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater e 601-quinquies si applica la reclusione da sette a quindici anni; nel caso di morte della persona sottoposta al prelievo o al trapianto si applica la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
  Art. 601-septies. – (Pena accessoria). – Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 601- quinquies e per i delitti di cui agli articoli 601-bis, 601-ter e 601-quater, se commessi da persona che esercita una professione sanitaria, consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».
3. 3. Roccella.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al sesto comma dell'articolo 416, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601, 601-bis» sono inserite le seguenti: «, 601-ter, 601-quater».

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera b) sostituire l'alinea con il seguente: b) dopo l'articolo 601-bis sono inseriti i seguenti:
   al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Art. 601-bis. – (Prelievo di organi da persona vivente)» con le seguenti: «Art. 601-ter. – (Prelievo di organi da persona vivente)»;Pag. 10
   al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso: «Art. 601-ter»;
   al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 601-quater» sostituire le parole: «all'articolo 601-bis» con le seguenti «all'articolo 601-ter» e le parole «dall'articolo 601-bis» con le seguenti «dall'articolo 601-ter»;
   al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 601-septies» sopprimere la parola: «601-bis».
3. 1. I Relatori.

  Agli articoli 3, 4 e 5 sostituire le parole: organi e tessuti da persona vivente con le seguenti: organi, cellule e tessuti da persona vivente ovunque ricorrano.
3. 4. Roccella.

  Agli articoli 3, 4 e 5 sostituire le parole: organi e tessuti da persona vivente con le seguente: organi e gameti da persona vivente ovunque ricorrano.
3. 5. Roccella.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) al primo comma dell'articolo 601-bis, dopo le parole: «parti di organi» sono inserite le seguenti: «o un tessuto».
3. 100. I Relatori.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 3. I Relatori.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:
  «2-bis. Nel caso in cui i fatti descritti dagli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater, 601-quinquies e 601-sexies del codice penale si riferiscano a organi, cellule o tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, si applicano le pene ivi rispettivamente previste ridotte della metà»;.
4. 1. Roccella.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso, con il seguente:
  «2-bis. Nel caso in cui i fatti descritti dagli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater, 601-quinquies e 601-sexies del codice penale si riferiscano a organi e gameti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, si applicano le pene ivi rispettivamente previste ridotte della metà»;.
4. 2. Roccella.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso Art. 25-quinquies, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. In relazione alla commissione dei delitti di cui al comma 1, se i fatti si riferiscono a organi, cellule o tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote».
5. 1. Roccella.

  Al comma 1, capoverso Art. 25-quinquies, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. In relazione alla commissione dei delitti di cui al comma 1, se i fatti si riferiscono a ovociti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote».
5. 2. Roccella.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. I Relatori.

Pag. 11

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3918 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al sesto comma dell'articolo 416, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601, 601-bis» sono inserite le seguenti: «, 601-ter, 601-quater».

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera b) sostituire l'alinea con il seguente: b) dopo l'articolo 601-bis sono inseriti i seguenti:
   al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Art. 601-bis. – (Prelievo di organi da persona vivente)» con le seguenti: «Art. 601-ter. – (Prelievo di organi da persona vivente)»;
   al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso: «Art. 601-ter»;
   al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 601-quater» sostituire le parole: «all'articolo 601-bis» con le seguenti «all'articolo 601-ter» e le parole «dall'articolo 601-bis» con le seguenti «dall'articolo 601-ter»;
   al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 601-septies» sopprimere la parola: «601-bis».
3. 1. I Relatori.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) al primo comma dell'articolo 601-bis, dopo le parole: «parti di organi» sono inserite le seguenti: «o un tessuto».
3. 100. I Relatori.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 3. I Relatori.