CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2017
768.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-10198 Di Stefano: Sull'adeguamento degli stipendi del personale a contratto in alcune sedi estere.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta alle osservazioni sollevate dagli onorevoli interroganti, ancora una volta non posso che confermare la correttezza dei livelli stipendiali individuati, sulla base dei parametri previsti dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, per i dipendenti a contratto in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari negli Stati Uniti.
  Tali livelli sono stati infatti determinati a seguito di un confronto con le condizioni contrattuali offerte dai principali partner alle medesime categorie di personale, a seguito di un'indagine grazie alla quale è stato possibile ricostruire e valutare tali condizioni nella loro interezza.
  Con particolare riferimento ai presunti «privilegi» che verrebbero concessi al personale locale dalla nostra Amministrazione (36 ore settimanali, 32 giorni di ferie, copertura delle spese sanitarie), si tratta di specifici obblighi di legge previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, così come modificato dal decreto legislativo n. 103/2000. L'articolo 157-ter, prevede, ad esempio che «l'orario di lavoro non può essere comunque superiore a quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia» l'articolo 157-quater stabilisce che «il periodo di ferie per il personale a contratto è di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937»; l'articolo 158 recita, infine «... gli impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità, presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale». È evidente che la ratio di tali norme sia di evitare ogni possibile disparità di trattamento tra il personale inviato da Roma e quello assunto in loco.
  In definitiva, l'Amministrazione cerca di garantire condizioni d'impiego eque a tutti i propri dipendenti, sia dal punto di vista giuridico che economico.
  Proprio con questa finalità, l'Amministrazione aveva ritenuto lo scorso anno di decretare, con decorrenza 1o aprile 2016, un adeguamento retributivo, ritenuto corretto e giustificato, la cui necessità era stata peraltro portata all'attenzione dell'Amministrazione dagli stessi Onorevoli firmatari dell'atto cui oggi rispondo, con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08846.
  Allo stato, non si ritiene quindi che sussistano le condizioni per una riduzione del 30 per cento delle retribuzioni del personale locale negli Stati Uniti.
  Per quanto riguarda il personale in servizio presso il Consolato Generale di Sydney, anche in tal caso l'azione del MAECI è finalizzata alla definizione di condizioni contrattuali eque e in linea con quanto previsto dalle norme, sia per i livelli salariali (parametrati agli indicatori dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967), sia per il regime giuridico (aderente alla normativa locale del lavoro e alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967).
  Risulta difficile immaginare, in conclusione, come l'applicazione delle medesime indicazioni di legge e dei medesimi parametri oggettivi, all'interno della stessa categoria di personale, possa determinare trattamenti ora troppo vantaggiosi (USA), ora troppo penalizzanti (Australia).

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-10415 Tacconi: Sulla gestione del fondo destinato alla promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Desidero innanzitutto ribadire la fondamentale importanza attribuita dalla Farnesina all'attività degli enti gestori nella promozione e diffusione della lingua e cultura italiana sia nei confronti dei nostri connazionali che dell'utenza straniera.
  La Farnesina è impegnata a definire e attuare, in raccordo con tutti i soggetti istituzionali e con gli operatori economici, un approccio integrato che coniughi le dimensioni economica, culturale e scientifica della lingua italiana, al fine di promuovere il Paese nel mondo ed esprimere al meglio il valore del «marchio Italia». In questo orientamento innovativo gli enti gestori saranno chiamati a svolgere un ruolo importante.
  Il Governo si era impegnato a portare fino ad un ammontare complessivo di 12 milioni di euro lo stanziamento di bilancio del capitolo 3153 per l'anno 2017, la cui previsione originaria si attestava a 5.836.603 euro.
  Nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della Legge di bilancio, come correttamente ricordato, il capitolo è stato incrementato di 4 milioni di euro, attestandosi a 9.836.603.
  Proprio per riportare lo stanziamento complessivo ad un livello analogo a quello del 2016, si prevede per l'anno 2017 un'ulteriore integrazione di 2 milioni di euro attraverso il Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, istituito con l'ultima Legge di Bilancio. In questo modo sarà consentita anche una migliore programmazione degli interventi.
  La Farnesina non ha finora ricevuto alcuna indicazione in merito a decurtazioni di propri capitoli di spesa nell'ambito di una eventuale manovra finanziaria. Gli articoli di stampa citati nell'interrogazione fanno riferimento a riduzioni a valere sulla categoria dei consumi intermedi, della quale né il capitolo destinato ai contributi a favore degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana (cap. 3153) né il capitolo di nuova istituzione c.d. «Fondo cultura» (cap. 2765) fanno parte.
  Nel caso dovesse essere definito un nuovo obiettivo di risparmio per questa Amministrazione a valere sui fondi assegnati per il 2017, l'Amministrazione si adopererà al fine di escludere dalle riduzioni i due stanziamenti sopra indicati, alla luce dell'importanza riconosciuta all'attività degli enti gestori per la promozione della lingua e cultura italiane all'estero.

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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-10264 Tacconi: Sulle difficoltà di insediamento del Comites di Barcellona.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La Farnesina è attivamente impegnata per porre fine alla «attuale situazione di stallo» – per usare le parole dell'Onorevole interrogante – del Comites di Barcellona, che rappresenta uno spiacevole episodio della storia dei Comitati degli Italiani all'estero. Tale circostanza ha provocato un danno concreto alla Comunità italiana in Barcellona, di fatto privata della possibilità riconosciutale dalla legge di avvalersi di un importante strumento di tutela delle proprie istanze.
  Ricordo che nonostante i diversi interventi del Console Generale e del membro del CGIE residente in Spagna, miranti ad assicurare il regolare svolgimento delle sedute, il Comites di Barcellona ha rinviato cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale. Tale circostanza ha comportato l'attivazione, da parte del Console Generale, della procedura di scioglimento dell'ente prevista dall'articolo 8, comma 4, della Legge 23 ottobre 2003, n. 286. Il Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, sentito ai sensi del citato articolo 8 della legge 286/2003, ha riconosciuto la gravità della situazione e si è espresso all'unanimità in favore dello scioglimento.
  Il 3 febbraio 2017, dopo lo svolgimento delle due consultazioni referendarie del 2016, alle quali era opportuno non sovrapporre un diverso ed ulteriore procedimento elettorale, è stato firmato il decreto di scioglimento del Comites di Barcellona.
  Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 286/2003, entro trenta giorni il Console Generale indirà con proprio Decreto le elezioni.
  Per quanto riguarda il secondo quesito posto dall'On. Interrogante, la legge 286 del 2003 non consente a un Comites di assumere formalmente la rappresentanza della comunità italiana residente in una circoscrizione consolare confinante, il cui Comites resti inattivo. Per tale ragione non si può considerare la possibilità di concedere un contributo straordinario al Comites di Madrid per le pur apprezzabili iniziative che sta portando avanti a sostegno delle istanze della Comunità di Barcellona, priva del proprio Comites.
  Più in generale, desidero infine ricordare che il Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero sta finalizzando una proposta di progetto di riforma che sarà discussa in occasione della prossima Assemblea Plenaria del CGIE. Attendiamo l'approvazione della bozza di progetto da parte del CGIE per disporre di una concreta base di partenza che possa consentirci di arrivare ad un disegno condiviso da presentare al Parlamento. Confidiamo che una riforma degli organismi di rappresentanza delle collettività italiane all'estero possa effettivamente includere meccanismi che impediscano il sorgere di situazioni come quella di Barcellona.

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ALLEGATO 4

Interrogazione 5-10553 Porta: Sull'attuazione dell'accordo tra Italia e Brasile sul reciproco riconoscimento in materia di conversione delle patenti di guida.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come ricordato dall'On. Interrogante, a seguito di un prolungato negoziato tecnico fra le rispettive motorizzazioni civili, sotto la costante opera di impulso e stimolo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si è potuto procedere lo scorso 21 novembre alla firma dell'Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida fra il nostro Paese e il Brasile.
  Anche in ragione delle attese in merito ad una sollecita entrata in vigore dell'Accordo, richiamate dall'On. Interrogante, le procedure di ratifica si sono svolte, per parte nostra, con particolare rapidità ed hanno consentito un perfezionamento dell'iter di ratifica già nel mese di dicembre 2016. La natura dell'Accordo non ha comportato l'esigenza di un esame parlamentare dell'atto.
  Il perfezionamento dell'iter di ratifica italiano è stato comunicato alle Autorità brasiliane, alle quali è stato chiesto di comunicare a loro volta il completamento della ratifica dell'Accordo per l'effettiva entrata in vigore dello stesso.
  I brasiliani non risultano sino ad oggi aver ratificato l'Accordo in quanto apparirebbe necessario, secondo quanto informalmente comunicatoci di recente, un passaggio parlamentare dell'Accordo, alla luce delle norme di diritto interno. Per tale ragioni, il Governo italiano non è nelle condizioni di poter prevedere i tempi di entrata in vigore dell'Accordo, che dipendono interamente dalla parte brasiliana. Ha tuttavia ben presente l'interesse di molti connazionali – oltre che degli stessi cittadini brasiliani – ad usufruire di quanto previsto dal testo dell'Accordo.
  La Farnesina non mancherà quindi, in stretto coordinamento con l'Ambasciata d'Italia a Brasilia, di continuare a far presente alle Autorità brasiliane le aspettative di una rapida ratifica dell'Accordo, nell'ovvio rispetto dei tempi e dell'autonomia del Parlamento di quel Paese.