CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2017
768.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10601 Chiarelli: Sulle modalità di impiego del personale della magistratura onoraria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione della magistratura onoraria è all'attenzione prioritaria del Ministro, in considerazione del fondamentale e prezioso apporto che essa assicura all'amministrazione della giustizia.
  Proprio nella giornata di ieri, raccogliendone le istanze, il Ministro ha incontrato una delegazione di procuratori della Repubblica, alla presenza di rappresentanti del Consiglio superiore della Magistratura e dell'A.N.M., al fine di ricevere contributi e proposte, finalizzate all'adozione di misure che tengano in considerazione sia le aspettative dei magistrati onorari attualmente in servizio, sia le esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari.
  In tale sede, il Ministro ha rappresentato la più ampia apertura del Governo ad esplorare la possibilità di stabilizzazione dei magistrati onorari, che da tempo prestano il loro servizio in favore dello Stato, invitando anche l'A.N.M. ad esprimere le proprie valutazioni sulle soluzioni prospettate.
  Al fine di valutare i complessi profili tecnici della questione, che investe anche delicati aspetti di rilievo costituzionale, il Ministro ha anche richiesto, nei giorni scorsi, un parere al Consiglio di Stato, nell'ambito dell'attuazione dei criteri contenuti nella legge di delega.
  È in corso, inoltre, l'interlocuzione con la Commissione europea per verificare, anche in quella sede, tutti i profili di compatibilità delle soluzioni normative con l'assetto sovranazionale.
  Il Governo, pertanto, è impegnato nel definire uno statuto adeguato per la magistratura onoraria, in attuazione della legge delega n. 57 del 2016, ma non trascurando la valutazione delle esigenze di quanti, tra i magistrati onorari, prestano servizio da molti anni, in forza delle ripetute proroghe di legge.
  Infine, diversamente da quanto dedotto dagli On.li Interroganti, i dati relativi alla magistratura onoraria, trasmessi dal Governo ai fini della predisposizione del predetto rapporto, sono stati forniti in linea con le istruzioni della Commissione europea che, alla domanda n. 49 del questionario, prescrivono di qualificare « non-professional judge» tutte le tipologie di magistrati che non rientrano strettamente nel ruolo della magistratura ordinaria.

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ALLEGATO 2

5-10603 Sarti: Iniziative del Governo per far fronte alla situazione di grave carenza organica del personale dell'amministrazione della giustizia e per promuovere la revisione della disciplina in tema di misure cautelari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'esigenza di rispondere con maggiore tempestività alle esigenze degli uffici giudiziari ha costituito obiettivo prioritario dell'azione di governo.
  In tale prospettiva, si colloca anche la ridefinizione complessiva degli organici degli uffici giudiziari, sul presupposto che soltanto un adeguato dimensionamento degli organici delle sedi giudiziarie possa porsi come indispensabile supporto per realizzare una struttura ordinamentale idonea a fornire adeguata risposta alla domanda di giustizia.
  Con decreto ministeriale del 1o dicembre 2016 sono state, pertanto, definite, con l'unanime parere del Consiglio Superiore della Magistratura, le nuove piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti di primo grado ed è stata avviata analoga riflessione in merito agli uffici giudiziari di secondo grado, minorili e della Procura Generale della Corte di Cassazione.
  Pari impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale.
  Nel prossimo anno entreranno in servizio 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge n. 168 del 2016, convertito con legge 197 del 2016, del tirocinio formativo per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015.
  Lo scorso ottobre è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali, come già avvenuto nell'ultimo triennio.
  Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, inoltre, previsto nel decreto-legge citato – e confermato nella legge di conversione – anche l'innalzamento da tre a quattro anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento a domanda, bandite dal Consiglio Superiore della Magistratura.
  Le convergenti iniziative adottate consentiranno di migliorare la performance degli uffici, anche con riferimento al numero dei procedimenti definiti per prescrizione.
  I dati statistici raccolti ed elaborati dalla Direzione Generale della statistica e dell'analisi organizzativa evidenziano che il numero complessivo di procedimenti penali presso gli uffici giudiziari ha conosciuto una sensibile riduzione, risultando pendenti, alla data del 30 giugno 2016, 3.229.284 procedimenti, con una riduzione del 6,9 per cento rispetto al giugno 2015.
  Il calo delle pendenze va ricondotto anche ad un positivo incremento delle definizioni, che sono salite del 5,2 per cento.
  Il quadro complessivo della giustizia penale evidenzia, dunque, un andamento comunque positivo ed una ragionevole aspettativa di miglioramento può formularsi per effetto delle innovazioni, organizzative e normative, in atto.
  Quanto alle criticità lamentate dal l'interrogante in relazione all'articolo 292 Pag. 95del codice di procedura penale, così come modificato nel 2015, si osserva che la ratio sottesa alle norme che impongono al giudice di effettuare l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e di motivare adeguatamente, escludendo ogni integrazione da parte del Tribunale per il riesame, è chiaramente ispirata alla tutela delle garanzie difensive dell'indagato.
  Le istanze di assicurare la ragionevole durata e la razionalizzazione del processo penale sono, invece, affidate al disegno di legge, di iniziativa governativa, A.S. n. 2067, attualmente all'esame del Senato.
  Le misure contenute nel disegno di legge mirano, infatti, principalmente a semplificare e rendere spedita la celebrazione dei processi penali, dando attuazione al principio della ragionevole durata del processo, senza tralasciare le istanze di garanzia degli imputati, le indicazioni che provengono dalle convenzioni e dalle direttive europee, così come dalla giurisprudenza internazionale, il dialogo e il coordinamento con le nuove misure sostanziali e processuali recentemente introdotte in campo penale.
  La rapida approvazione del nuovo testo normativo produrrà senz'altro effetti positivi anche sulla concreta applicazione delle norme che disciplinano il procedimento relativo alle misure cautelari.

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ALLEGATO 3

5-10602 Dambruoso: sul riconoscimento ai giudici tributari di indennità integrative o rimborsi spese per l'acquisto della strumentazione informatica funzionale all'attuazione del processo tributario telematico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente, occorre precisare che, ad oggi, l'attivazione del processo tributario telematico (PTT) riguarda:
   la notifica a mezzo posta elettronica certificata degli atti processuali;
   il deposito degli atti e documenti processuali attraverso un sistema centralizzato fruibile via web;
   la consultazione del fascicolo informatico da parte di tutti gli attori del processo, ivi compresi i giudici tributari.

  In sostanza, l'unico onere a carico dei giudici derivante dalle nuove modalità informatiche è costituito dalla consultazione del fascicolo telematico, in quanto le altre attività giurisdizionali che si svolgono in udienza e la redazione della sentenza avviene con le attuali modalità tradizionali, ovvero utilizzando supporti analogici.
  Inoltre, si rappresenta che l'estensione del PTT è graduale e che le nuove regole risulteranno attive su tutto il territorio nazionale solo a partire da agosto 2017. Infine, si rammenta che l'attuale percentuale di adesione al telematico nelle prime regioni dove è partito a dicembre 2015, ovvero Umbria e Toscana, è alquanto contenuta.
  Tratteggiato, seppur in sintesi, lo stato di attivazione del PTT, occorre precisare che l'accesso e la fruizione dei servizi ad ogni livello del processo tributario telematico non necessitano di apparecchiature particolari, ma avvengono con gli ordinari strumenti elettronici in commercio in grado di connettersi con la rete internet. Trattasi di scelta operata, in linea con le indicazioni dell'AGID per la fruibilità on line dei servizi, al fine di ottimizzare e ridurre i costi di gestione.
  Ne deriva che l'acquisizione e la gestione centralizzata dei dispositivi informatici destinati ai giudici tributari produrrebbe ingenti costi per l'Amministrazione del tutto ingiustificabili stante la libera accessibilità ai servizi, nonché la circostanza che i giudici togati sono normalmente già in possesso di apparecchi elettronici consegnati dalle Amministrazioni di appartenenza (Ministero della giustizia, Consiglio di Stato, Corte dei Conti), e che i giudici non togati – nella maggior parte dei casi – essendo professionisti, sono già dotati di tutta la strumentazione informatica utile al PTT, avendo tra l'altro, per legge l'obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata.
  Quanto alle considerazioni relative alle postazioni di lavoro, il Dipartimento delle Finanze sta provvedendo ad allestire le aule di udienza in Commissione con una postazione informatica, man mano che il PTT viene esteso sul territorio, in concomitanza con l'aumento dei flussi dei ricorsi depositati con modalità informatica. Tale allestimento ad oggi è utile ai giudici ai soli fini di una eventuale consultazione del fascicolo informatico in udienza, considerato che il verbale di udienza e la sentenza rimangono, come già premesso, Pag. 97documenti analogici, almeno fino all'adozione di un prossimo decreto direttoriale recante le regole tecniche per la redazione della sentenza.
  Infine, quanto alla richiesta di sostegno economico, al fine di consentire al corpo giudicante tributario di acquisire dispositivi e connessioni con la rete internet, si rileva che, tale proposta sarebbe di difficile applicazione in quanto occorrerebbe individuare un metodo forfetario di valutazione collegato ai tempi di utilizzo dello strumento informatico e dei tempi di connessione con la rete internet.