CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 febbraio 2017
764.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10177 Valiante: Sulle modalità di calcolo del rapporto docenti/studenti previsto per le università telematiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione a quanto rappresentato dagli On.li interroganti si informa che con apposito decreto – appena pubblicato – si è ritenuto opportuno proporre, modificando il decreto ministeriale n. 987 del 2016, un più graduale adeguamento ai nuovi requisiti di accreditamento dei corsi di studio, anche in ossequio alle raccomandazioni dell'ANVUR e a seguito della richiesta della CRUI.
  La modifica introdotta comporta che:
   1. la verifica del possesso o meno dei requisiti di docenza è fatta per tutti gli atenei in base alle regole previste dal decreto ministeriale n. 987 con riferimento al numero di docenti necessari rispetto alla numerosità degli studenti iscritti; al primo anno per i corsi tradizionali, per la prima volta nell'ateneo per i corsi in modalità telematica.
   2. nel caso in cui la suddetta verifica dia un esito «non» positivo:
    il corso già accreditato fino all'a.a. 2016/17 può comunque essere mantenuto fino all'a.a. 2019/2020; conseguentemente nessuna reale penalizzazione c’è per i corsi in essere;
    non è invece consentita l'apertura di nuovi corsi se non a seguito di chiusura di un pari numero di corsi di studio.

  Di fatto, pertanto, la situazione per i corsi di studio già accreditati all'a.a. 2016/17 non muta fino all'a.a. 2019/2020.
  Ovviamente in questo periodo ogni ateneo è chiamato, con gradualità, ad adeguare la docenza in modo da evitare che nell'a.a. 2020/2021 il corso rischi di non essere più attivato. Inoltre, con la modifica del comma 1 dell'articolo 10, che proroga, fino all'a.a. 2019/2020, la possibilità di raggiungere i requisiti di docenza usufruendo delle deroghe consentite dal decreto ministeriale n. 194 del 2015 per tutti gli Atenei, e del decreto ministeriale n. 168 del 2016 per le sole Università non statali, gli Atenei avranno ben 3 anni accademici per avviare un piano di reclutamento di docenza di ruolo che divenga efficace dal 2020-2021.
  Il percorso di adeguamento potrà essere oggetto di valutazione nel corso delle visite dell'ANVUR per l'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio.
  Si è, anche, specificato il rinvio all'a.a. 2018/2019 della possibilità di proporre corsi di laurea con le caratteristiche cosiddette «professionalizzanti», di cui all'articolo 8, comma 2 del succitato decreto ministeriale n. 987, come già comunicato agli Atenei con nota del 13 gennaio scorso.

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ALLEGATO 2

5-10139 Luigi Gallo: Sull'istituzione e sulle attività dei Forum regionali delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative (FoRAGS).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Corre l'obbligo evidenziare in premessa che è irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa tra famiglia e scuola fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze. Ciò in ossequio, anche, agli articoli 30, 33 e 34 della Costituzione, che riconoscono ai genitori e alla scuola l'alto compito di istruire ed educare.
  Pertanto, per promuovere e valorizzare la partecipazione attiva dei genitori nella scuola, già avviata con le norme introdotte con il decreto delegato n. 416 del 1974, sono stati istituiti, con il d.P.R. n. 567 del 1996, e le successive modifiche e integrazioni, appositi organi di rappresentanza.
  Tra questi c’è il Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FoNAGS), che rappresenta il luogo d'incontro tra il Ministero, l'Amministrazione e l'associazionismo; difatti ne fanno parte le Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative. Con questo organismo si intende valorizzare la componente dei genitori nell'ambito della comunità scolastica e assicurare una sede stabile per la consultazione delle famiglie su tutte le problematiche inerenti la vita scolastica.
  In particolare, questo organismo  favorisce il confronto tra il Ministero e le realtà associative dei genitori, rappresenta le esigenze e le proposte della componente dei genitori, esprime pareri sugli atti e sulle iniziative che il Ministro gli sottopone. Costituisce, altresì, luogo di raccordo con i Forum regionali dei genitori della scuola (FoRAGS), istituiti, con il d.P.R. n. 301 del 2005, che svolgono le medesime funzioni a livello regionale.
  In questa cornice di collaborazione tra famiglie e scuola, è opportuno ricordare un fondamentale strumento di condivisione – introdotto con d.P.R. n. 235 del 2007 – il «Patto di corresponsabilità educativa», attraverso il quale sono definiti e resi trasparenti compiti e doveri attribuibili ad ogni soggetto della comunità scolastica, in ragione del ruolo che ciascuno è chiamato a ricoprire.
  Il MIUR ha messo a disposizione dei rappresentanti delle Associazioni aventi diritto a partecipare al FoNAGS una pagina web sul proprio sito istituzionale dove le stesse Associazioni possono pubblicare informazioni, notizie, materiali e quanto loro stessi ritengano utile a favorire una stretta collaborazione tra mondo della scuola e famiglie.
  Per lo stesso scopo, il Ministero ha, inoltre, attivato uno specifica casella di posta elettronica istituzionale (forumgenitori@istruzione.it), pubblicizzata sul sito istituzionale del MIUR e gestita dai rappresentanti delle Associazioni aderenti al FoNAGS che, a turno, si avvicendano nel ruolo di «amministratori».
  Come si evince dalla dedicata sezione della citata pagina web (fonags-informa), nella quale sono pubblicati i verbali degli incontri realizzati, il Miur ha organizzato costantemente, almeno sei volte l'anno, iniziative con il FoNAGS per promuovere e riaffermare il ruolo delle famiglie nella formulazione di proposte, nell'individuazione di alcune attività formative e in altri Pag. 118aspetti che riguardano i percorsi educativi che le scuole di ogni ordine e grado sono tenute a seguire.
  L'Amministrazione si è impegnata con continuità nel promuovere iniziative istituzionali volte a consolidare e diffondere ulteriormente politiche di governance per agevolare il passaggio dalla programmazione pianificata alla progettazione partecipata, dall'informazione alla consultazione, dalle responsabilità istituzionali alle responsabilità condivise. Ciò per favorire la partecipazione dei genitori alla vita scolastica attraverso i comitati, le associazioni, le iniziative locali di formazione, il dialogo individuale e nelle assemblee e, in particolare, per accrescere l'attività nei FoRAGS, i Forum regionali.
  Per quanto concerne questi ultimi organismi, si ricorda che, il citato d.P.R. n. 301 prevede che, con decreti dei dirigenti degli Uffici scolastici regionali, possono essere costituiti Forum delle rappresentanze associative presso gli UU.SS.RR., cui partecipano le associazioni dei genitori aderenti al Forum nazionale, nonché, previe intese tra le regioni e gli UU.SS.RR., le associazioni di genitori maggiormente rappresentative a livello regionale.
  La nota ministeriale del 28 marzo 2006 ha precisato che i criteri di accreditamento sono analoghi a quelli previsti per il Forum nazionale dal decreto ministeriale n. 14 del 2002, ma le caratteristiche di rappresentatività devono essere rapportate alla dimensione regionale, con riferimento al numero di associati ed alla presenza nelle province della regione. I componenti del Forum regionale, designati da ciascuna Associazione, sono nominati dal Direttore generale con un mandato di consueto di tre anni e, sempre in analogia con quanto previsto per il Forum nazionale dal decreto ministeriale n. 14, il FoRAGS elegge tra i suoi componenti un Coordinatore.
  Come stabilito dal d.P.R. n. 301 per il Forum nazionale, le attività dei Forum regionali, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal corrispondente U.S.R. sul proprio sito internet. Il Ministero, con nota del 31 luglio 2008, ha suggerito che la designazione dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun U.S.R., avvenga tra i rappresentanti del FoRAGS.
  Anche in questo caso, Il Ministero si è impegnato costantemente per favorire il funzionamento dei FoRAGS organizzando incontri nazionali con i Direttori generali regionali al fine di stimolare la loro sensibilità sull'argomento. Sono state emanate anche numerose note ministeriali che hanno consentito di monitorare costantemente l'attività delle Associazioni a livello regionale. Dall'ultimo rilevamento effettuato nello scorso anno scolastico (aprile 2016) è emerso che in tutte le regioni (eccetto Basilicata e Molise) i FoRAGS sono stati costituiti con decreto del Direttore scolastico regionale e sono regolarmente funzionanti.
  Concludo segnalando che con nota ministeriale del 18 settembre 2015 l'Amministrazione ha sollecitato gli Uffici Scolastici Regionali a costituire dei Gruppi di coordinamento regionale per attivare la partecipazione e supportare il Ministero nella realizzazione di tutti gli adempimenti necessari alla concreta attuazione della legge di riforma, n.107 del 2015.
  Ai Gruppi di coordinamento regionali, in particolare, è stato affidato il compito di seguire tutte le attività volte a favorire la condivisione e di elaborare un piano dettagliato di comunicazione annuale per approfondire le tematiche de «La Buona scuola» con i rappresentanti degli studenti facenti parte degli organi collegiali, delle Consulte provinciali studentesche, delle associazioni studentesche e con i rappresentanti delle associazioni dei genitori, nonché di provvedere alla costituzione dei Forum degli studenti anche a livello regionale e promuovere l'attività dei FoRAGS. I Gruppi di coordinamento regionale attualmente risultano costituiti e funzionanti in tutte le regioni.

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ALLEGATO 3

5-10131 Manzi: Sul trasferimento dei beni culturali mobili della regione Marche presenti nelle Chiese e negli altri edifici danneggiati dal sisma dello scorso anno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On.le Manzi chiede al Ministro dei beni culturali precisazioni in merito all'avvenuto collocamento presso la Mole Vanvitelliana di Ancona di alcuni beni culturali mobili presenti nelle Chiese e negli altri edifici danneggiati dal sisma.
  Ringrazio l'Onorevole Manzi e vorrei fare una breve premessa.
  Il 1o novembre scorso, il Soprintendente delle Marche ed un altro componente dell'Unità di Crisi Coordinamento Regionale Marche (da noi generalmente indicata come UCCR) hanno partecipato, per conto di tutta l'Unità, ad un incontro organizzato dalla Protezione Civile e dal Commissario straordinario a Piediripa di Macerata, nei locali della provincia di Macerata, durante il quale il tema depositi opere d'arte è stato discusso con il sindaco di Macerata e il presidente della provincia; entrambi hanno riconosciuto di non avere a disposizione immobili utili allo scopo.
  L'unica loro proposta riguardava lo stabile della Banca d'Italia situato nel centro storico di Macerata che però, oltre a presentare qualche problema di accessibilità, era già stato richiesto e quindi offerto ad altra istituzione.
  Nei giorni immediatamente seguenti, l'UCCR sollecitava singolarmente operatori, inclusa la Confindustria Macerata.
  Solo il comune di Ancona (nelle persone del sindaco e dell'Assessore alla cultura) rispondeva all'appello mettendo a disposizione una porzione della Mole Vanvitelliana, come deposito temporaneo per allocare i beni mobili danneggiati recuperati. Si deve inoltre segnalare che l'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Marche non ha edifici disponibili nei territori colpiti dallo sciame sismico con le caratteristiche richieste per un deposito MiBACT ovvero che rispettino la direttiva 23 aprile 2015 (GU Serie Generale n. 169 del 23 luglio 2015).
  Solo le Diocesi, vista la loro ampia disponibilità di beni immobili che non hanno subito danni, hanno attivato depositi in luoghi prossimi alle zone di provenienza dei beni. Depositi che i vescovi, in virtù della direttiva 2015, hanno chiesto e ottenuto di adeguare a tal fine.
  Proprio in merito ai depositi temporanei di beni, il 4 gennaio scorso si è svolta una nuova riunione con il commissario straordinario, il Soggetto Attuatore beni culturali, coordinatore dell'UCCR Marche e il Soprintendente, per discutere delle esigenze dei comuni maceratesi.
  Il commissario ha convenuto che nei due depositi del MiBACT confluissero i beni danneggiati, mentre per i beni non danneggiati si chiedeva ai comuni di indicare una disponibilità di depositi a costo zero per il commissario e protezione civile.
  Nel corso di un'altra riunione, convocata il successivo 12 gennaio, il Presidente ANCI riferiva di aver inviato a tutti i comuni una richiesta scritta di eventuale disponibilità di depositi senza tuttavia ricevere proposte formali.
  Concludo la premessa per riferire che le attività poste quindi in essere dall'UCCR Marche per la salvaguardia dei beni mobili, hanno rispettato esattamente le indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro Franceschini del 23 aprile 2015. In particolare tra le priorità emergenziali di primissimo piano vi era appunto quello della messa in sicurezza dei beni mobili Pag. 120(opere d'arte e di interesse storico, archivi, biblioteche) custoditi in edifici crollati o gravemente danneggiati dalle scosse sismiche.
  Come accennavo nelle premesse si è trattato di disporre misure precauzionali su due tipologie di beni: quelli danneggiati e quelli non danneggiati.
  Per quanto riguarda i beni danneggiati vale quanto stabilito dalla summenzionata Direttiva; essi devono essere trasportati in depositi appositamente attrezzati dove occorre prevedere anche il pronto intervento necessario alla salvaguardia degli stessi, nei laboratori di restauro allestiti presso i medesimi depositi temporanei.
  A seguito del sisma del 26 agosto 2016, che aveva colpito i comuni dell'ascolano e del fermano in particolare, si prese la decisione di recuperare solo le opere di edifici danneggiati e di allestire un deposito presso il Forte Malatesta di Ascoli Piceno, che, seppure non di grandi dimensioni, era utile allo scopo. Con il terremoto del 30 ottobre, che ha interessato anche l'area maceratese, la situazione si è notevolmente ampliata con un considerevole aumento del numero di beni da recuperare con assoluta urgenza ed era necessario individuare al più presto un altro deposito più vicino.
  Ma, come dicevo nelle premesse, le consultazioni di Sindaci, Demanio e Confindustria, per la ricerca di depositi disponibili davano solo esito negativo.
  Fino ad ora i beni mobili portati alla Mole Vanvitelliana di Ancona, sono, per la maggiore parte, beni di proprietà della Curia danneggiati e prelevati dagli edifici pericolanti in cui si trovavano. Essi verranno restaurati a carico del Ministero in quanto nella stessa Mole verrà allestito un laboratorio di restauro, e verranno restituiti ai legittimi proprietari una volta restaurati.
  In ogni caso prima di procedere ad ogni operazione di spostamento di beni mobili si è sempre previamente richiesto l'assenso alla proprietà.
  Per quanto riguarda invece i beni non danneggiati ma di cui si è ritenuto comunque indispensabile disporre lo spostamento proprio per evitare il loro deterioramento, si è data facoltà ai proprietari, di provvedere autonomamente alle operazioni di messa in sicurezza nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero con la Direttiva di aprile del 2015.
  Vorrei infatti rammentare che numerosi beni mobili della Curia di Camerino, ad esempio, sono stati portati nel deposito di San Severino (appositamente istituito quale deposito della Curia) in quanto beni non danneggiati.
  Altri beni mobili, quali ad esempio quelli prelevati dalla Chiesa delle Vergini di proprietà del Demanio, sono stati portati presso i Musei Civici di palazzo Buonaccorsi a Macerata.
  Concludo precisando che tutte le attività di messa in sicurezza che riguardano beni culturali mobili sono state effettuate con personale adeguatamente formato, sotto la direzione di personale tecnico del Ministero (restauratore, storico dell'arte, archivista, ecc.) con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali mobili ed alla presenza di un funzionario MiBACT e del personale del Comando carabinieri del Comando Tutela Patrimonio culturale.

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ALLEGATO 4

5-09774 Pannarale: Sull'inserimento nella legge di bilancio 2017 di disposizioni volte a superare le problematiche irrisolte sul precariato e quelle relative alle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On.le interrogante pone all'attenzione di questo Ministero diverse questioni concernenti l'avvio dell'anno scolastico 2016/2017, connesse al fenomeno del cd. precariato nella scuola e all'innalzamento qualitativo delle scuole del Mezzogiorno nonché all'evoluzione del sistema di istruzione conseguente all'attuazione della riforma «La buona scuola», di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107:
   1) trovare idonee soluzioni alla spinosa questione del precariato, con particolare riferimento ad un piano di stabilizzazione per coloro che sono compresi nelle graduatorie ad esaurimento.
  Con riguardo alla prima questione relativa a coloro che sono iscritti alle cosiddette GAE giova richiamare che la legge n. 107, comma 109, lettera c), ha previsto che le graduatorie ad esaurimento siano valide sino al loro completo esaurimento.
  Sempre la legge n. 107 al comma 109 e seguenti nello stabilire che l'unico canale di accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale è il concorso pubblico nazionale, con cadenza triennale, fa salva la disposizione di cui all'articolo 399, comma 1 del TU in materia di istruzione ovverosia il cosiddetto « sistema del doppio canale» per cui il 50 per cento del personale docente sarà reclutato mediante concorsi pubblici nazionali per titoli ed esami, l'altro 50 per cento mediante assunzione dei soggetti inclusi nelle GAE; ciò fino al loro completo svuotamento.
  Pertanto, il combinato disposto delle norme sopra richiamate permetterà il progressivo e definitivo esaurimento del precariato storico.
   2) avviare una fase transitoria per la seconda fascia dei docenti con la previsione del doppio canale.
  In merito alla seconda questione relativa all'eventuale avviamento di una fase transitoria per la seconda fascia dei docenti con la previsione del doppio canale è opportuno richiamare quanto contenuto nello schema di decreto legislativo (recante « Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione») che attua la delega sulla riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al comma 181, lettera b), della legge n. 107.
  Precisamente l'articolo 17 di tale schema di decreto prevede, al comma 3, che «quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado è riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente» e, al comma 5, che «i vincitori del concorso [...] , che siano già in possesso di abilitazione per la classe di concorso per cui concorrono conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione [...] e accedono direttamente al biennio successivo».

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   3) potenziare l'organico per le scuole dell'infanzia;
  Con riferimento al terzo quesito sul potenziamento dell'organico delle scuole dell'infanzia è utile richiamare quanto specificamente disposto dall'articolo 12, comma 7, dello schema di decreto legislativo recante «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107», attualmente all'esame del Parlamento, e precisamente che «per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione [...] viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali [...] relativa all'organico di potenziamento».
  Tale schema di decreto, inoltre, stabilisce all'articolo 8 che il Governo predisporrà un Piano di azione nazionale pluriennale per estendere, in maniera graduale, il sistema integrato di educazione e di istruzione (composto anche dalle scuole dell'infanzia) e per superare la fase sperimentale delle cd. sezioni primavera, mediante la graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento.
   4) garantire posti effettivi per i vincitori del concorso, derogando allo sforamento del 10 per cento degli idonei.

  Con riguardo al quarto quesito relativo all'auspicata rimozione del limite del 10 per cento per la formazione delle graduatorie di merito del concorso docenti, occorre osservare che si tratta di un vincolo di legge contenuto nell'articolo 1, comma 113, lettera g), della legge 107.
   5) trovare una soluzione politica al problema al contenzioso nato con i diplomati magistrali che fanno richiesta di inserimento nella graduatoria ad esaurimento.

  Per quanto concerne il contenzioso in atto intentato dai diplomati magistrali che richiedono l'inserimento in graduatoria ad esaurimento, si rappresenta che la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza circa la competenza. Pertanto, il Ministero sta continuando ad ottemperare alle ordinanze, in vista dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
   6) avviare una operazione di qualità verso le scuole del Mezzogiorno: dalla generalizzazione delle scuole dell'infanzia all'aumento del tempo scuola, al fine di innalzare i livelli di apprendimento e combattere la dispersione scolastica.

  In merito al sesto quesito, è utile richiamare ancora una volta lo schema di decreto legislativo che istituisce il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni il quale interviene anche sull'innalzamento qualitativo delle scuole dell'infanzia del Mezzogiorno.
  Difatti, lo stesso decreto, dopo aver sancito, all'articolo 3, comma 7, che la scuola dell'infanzia «assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione», precisa all'articolo 4, comma 1, che lo Stato persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi strategici:
   «...
  a) il progressivo consolidamento, ampliamento nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;
  b) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età;
   ...»

  Il raggiungimento di tali obiettivi strategici sarà perseguito tenendo conto della necessità di neutralizzare le differenze Pag. 123geografiche e qualitative attualmente presenti nel nostro Paese.
  Nello specifico, lo schema di decreto prevede la definizione, a cura del Governo, del già citato Piano di azione nazionale pluriennale che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per l'ampliamento del sistema integrato di educazione e istruzione e per una più equilibrata distribuzione territoriale dei servizi sulla base, si evidenzia, anche di indicatori di riequilibrio territoriale. Gli investimenti programmati a favore delle scuole dell'infanzia saranno quindi funzionali all'innalzamento qualitativo e quantitativo delle scuole del Mezzogiorno.
   7) quali e quante delle suddette questioni troveranno definitiva risoluzione nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il 2017 che il Governo si appresta a varare.

  Infine, in ordine alle disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2017 che, in particolare, hanno fatto fronte ad alcune delle problematiche citate nell'interrogazione, corre l'obbligo richiamare il comma 366 che ha istituito, nello stato di previsione del Miur, un nuovo Fondo destinato all'incremento dell'organico (docente) dell'autonomia. Le risorse allocate nel nuovo Fondo, pari a 140 mln di euro per il 2017 e 400 mln di euro a partire dal 2018, ampliano in modo sostanzioso il limite di spesa fissato dall'articolo 1, comma 201, della legge 107.
  Pertanto, i commi 373-374 della legge di bilancio per il 2017 dispongono che l'incremento dell'organico dell'autonomia avvenga in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota è sottratta, in misura numericamente pari, dall'ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia (né disponibili – a legislazione previgente – per il personale a tempo indeterminato, per assunzioni in ruolo, nonché per operazioni di mobilità) costituita annualmente per far fronte ad esigenze di personale ulteriori (legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni) rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia (c.d. «organico di fatto» ex articolo 1, comma 69, legge n. 107 del 2015).
  In conclusione, occorre altresì evidenziare che con la legge di bilancio per l'anno 2017 sono stati stanziati 300 mln di euro per il 2017, 400 mln per il 2018 e 500 mln a decorrere dal 2019 per l'attuazione delle deleghe de «La buona scuola», comprese, naturalmente, quelle sopra richiamate; ciò consentirà di proseguire l'avviata riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

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ALLEGATO 5

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Nuovo testo C. 3113 Nesci.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione cultura,
   letto l'atto Camera 3113, nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione Affari costituzionali l'8 febbraio 2017;
   premesso che tale testo è volto a promuovere condizioni di maggiore efficienza e trasparenza delle operazioni elettorali, anche per l'impedimento di brogli e condizionamenti;
   constatato, in linea generale, che la proposta interviene anche sui requisiti dei componenti del seggio elettorale;
   osservato che a questo proposito si propongono requisiti di moralità, di istruzione e di età;
   udito il dibattito delle sedute dell'8 e del 9 febbraio 2017, nel contesto del quale si è verificato che nella legislazione attualmente vigente, un requisito di età già sussiste: al minimo la maggiore età e al massimo il compimento dei 70 anni; e che quali requisiti di istruzione esistono l'assolvimento dell'obbligo scolastico per gli scrutatori e il diploma delle scuole superiori per il segretario ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 53 del 1990, e – sia pure indirettamente – per il presidente di seggio. Nel dibattito sono emersi riferimenti anche all'articolo 3, comma 1, lettera c) che prevede – ai fini della determinazione della platea dei sorteggiandi per l'incarico di scrutatore – la riserva del 50 per cento per coloro che da almeno 30 giorni siano in stato disoccupazione;
   considerato che – sempre per quel che inerisce strettamente agli aspetti di interesse della nostra Commissione – si prevede l'effettuazione di un'adeguata formazione on line e di un costante aggiornamento per i soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale. Le relative modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di prescrivere che il Ministero dell'interno dovrà individuare una modalità di certificazione dell'espletamento della formazione on-line.