CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 febbraio 2017
764.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il testo unificato C. 259 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
   osservato che il provvedimento affronta i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario nonché della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica o privata in cui questi opera contemperando il diritto dei medici e dei sanitari di essere responsabili esclusivamente degli errori professionali effettivamente commessi con quello dei pazienti di essere tempestivamente risarciti degli errori dei quali sono vittime;
   condivisa la scelta effettuata dalla Camera e confermata dal Senato all'articolo 7 di configurare la responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria come responsabilità extracontrattuale, prevedendo la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata in relazione alle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria dei quali la struttura si avvale nell'adempimento della propria obbligazione;
   ritenuto che l'eccezione prevista dal Senato al comma 3 dell'articolo 7, secondo cui l'esercente la professione sanitaria è responsabile contrattualmente (anziché in via extracontrattuale) nel caso in cui abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, si riferisce al caso in cui sia stato stipulato dal professionista uno specifico contratto con il paziente;
   preso atto del dibattito svoltosi in Commissione sulle modifiche apportate dal Senato e sottolineato che, come per ogni caso in cui nell'ordinamento sia introdotta una nuova disciplina normativa, spetta alla giurisprudenza applicare le nuove norme tenendo conto del contesto normativo nelle quali queste vanno ad inserirsi, per cui le preoccupazioni emerse da tale dibattito possono essere superate in via interpretativa senza, quindi, richiedere una modifica del testo, che determinerebbe un nuovo passaggio presso l'altro ramo del Parlamento e quindi un ulteriore ritardo nell'approvazione di una legge attesa sia dagli operatori del settore che dai cittadini, che non sono efficacemente tutelati dalla normativa vigente;
   rilevato che all'articolo 15, sulla disciplina sulla nomina dei consulenti tecnici d'ufficio in ambito civile e dei periti in ambito penale, il Senato ha introdotto il comma 4, diretto a prevedere l'inapplicabilità ai componenti del collegio della disciplina dei compensi di cui all'articolo 53 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, secondo cui, quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40 per cento;
   rilevato che l'inapplicabilità del predetto articolo 53 nei confronti esclusivamente dei consulenti tecnici d'ufficio e dei Pag. 72periti nominati nei giudizi di responsabilità sanitaria determina una decurtazione del compenso di costoro, che è resa ancora più pesante dalla circostanza che tale compenso è determinato sulla base del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002, recante l'adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, che a distanza di circa quindici anni non è stato ancora aggiornato, nonostante i moniti della Corte Costituzionale;
   ritenuto che la limitazione dei compensi dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti in materia di responsabilità sanitaria ridurrà sensibilmente la platea dei professionisti ai quali il giudice potrà rivolgersi per conferire l'incarico di consulente o di perito, venendosi così a determinare una disparità, che potrebbe incidere negativamente sull'accertamento giudiziale dei fatti, rispetto alle consulenze di parte, che potranno naturalmente essere conferite senza alcuna limitazione dei compensi;
   ritenuto che tale rischio possa essere superato in via amministrativa, modificando il già richiamato decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio del 2002 attraverso l'introduzione di una voce specifica nel caso di consulenze tecniche collegiali in campo sanitario per casi complessi, con tariffe orientate secondo i valori di mercato e con una forbice ampia tra un minimo e un massimo, in modo da consentire al magistrato di commisurare l'onorario da corrispondere al collegio in base alla complessità della prestazione;
   auspicato che il Governo si impegni, anche a seguito dell'accoglimento di ordine del giorno che potrebbe essere presentato in occasione dell'esame in Assemblea del provvedimento, di modificare nei termini sopra riportati e in tempi brevi il predetto decreto ministeriale;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE