CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 gennaio 2017
745.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni II e XII,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione 2013», reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;
   rilevato che:
    l'articolo 3 del provvedimento reca disposizioni relative all'ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi, prevedendo nei commi 1 e 2 sanzioni amministrative graduate in base al tipo si sostanza chimica oggetto di esportazione;
    il predetto articolo, al comma 3, reca una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento dell'obbligo di revisione della notifica, revisione che è richiesta per l'ipotesi in cui l'esportazione abbia luogo successivamente all'entrata in vigore di modifiche della legislazione europea in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze oggetto dell'esportazione nonché per l'ipotesi in cui venga variata la composizione della miscela;
    riguardo a tali ipotesi, il comma in esame fa riferimento esclusivamente alle fattispecie di esportazione descritte nel precedente comma 1 mentre, in base all'articolo 15 del citato regolamento (CE) n. 649/2012, l'obbligo di revisione della notifica sembrerebbe posto anche con riguardo alle fattispecie di esportazione individuate nel comma 2;
   osservato che:
    l'articolo 5 concerne un obbligo specifico per le esportazioni in Paesi terzi aderenti alla Convenzione di Rotterdam, relativa alla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui l'esportatore non si conformi alle decisioni contenute nella risposta del Paese importatore entro il termine di sei mesi dalla comunicazione delle medesime decisioni, da parte del segretariato della Convenzione, alla Commissione europea;
    il termine «parte importatrice», utilizzato nel comma 2 del predetto articolo, designa, nella terminologia di cui al suddetto regolamento (CE) n. 649/2012, i soli Paesi aderenti alla Convenzione di Rotterdam, mentre il consenso esplicito è richiesto – da parte dell'articolo Pag. 714, paragrafo 6, del medesimo regolamento (CE) – anche per gli altri Paesi importatori;
    al comma 4 del medesimo articolo, concernente l'esportazione di pesticidi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di apporre un'etichetta contenente informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche del Paese importatore;
    al riguardo, appare opportuno chiarire se la sanzione sia comminata anche per l'ipotesi di violazione dell'obbligo di conformità dei pesticidi esportati alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione europea, obbligo di cui al secondo periodo dell'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 649/2012;
   evidenziato che:
    l'articolo 8, al comma 1, commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento, da parte dell'esportatore delle sostanze chimiche, dell'obbligo di etichettatura ed imballaggio in conformità con le relative prescrizioni della legislazione europea, nonché di quello di corredo ed invio di una scheda informativa sulla sicurezza, redatta in conformità con le relative norme della legislazione europea;
    per l'ipotesi specifica in cui la violazione consista nella mancata apposizione sull'etichetta della data di scadenza e della data di fabbricazione, ove richieste dalle norme europee, o, quando necessario, della data di scadenza indicata con riferimento a distinte zone climatiche, il comma 2 del medesimo 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria meno elevata;
    in proposito, sotto il profilo redazionale, nella prima parte del comma 2 dovrebbe essere richiamato il paragrafo 2 dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 649/2012 anziché il paragrafo 1;
   valutato che:
    l'articolo 9, al comma 1, specifica che l'attività di vigilanza e di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto è esercitata dai dicasteri di cui al precedente articolo 2, comma 2, e, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome;
    tale attività di vigilanza non implicherebbe oneri supplementari per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, trattandosi di verifiche limitate al controllo delle schede di sicurezza e delle etichette delle sostanze esportate, che rientrano nell'ambito dei controlli espletati durante le ispezioni REACH E CLP in cui le regioni sono da anni impegnate;
    il comma 3 del medesimo articolo 9 prevede, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o di un articolo non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto, alle norme del regolamento (CE) n. 649/2012. Al riguardo, sembrerebbe opportuno chiarire se la norma riguardi anche le miscele, oggetto di alcune delle fattispecie di illecito di cui allo schema. Occorrerebbe inoltre valutare se sussista l'esigenza di definire i profili della confisca amministrativa, successiva al sequestro;
   valutato altresì che:
    l'articolo 11, al comma 1, demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la determinazione, sulla base del costo effettivo del servizio, delle tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, connessi all'espletamento della procedura di notifica di esportazione, e delle relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura. Al riguardo, appare opportuno chiarire se il predetto comma 1 prospetti Pag. 8la determinazione di una tariffa anche per le richieste di consenso esplicito (il quale deve essere acquisito, tramite le autorità interne, presso le autorità del Paese importatore), tariffa la cui possibilità di istituzione è prevista dall'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 649/2012;
   esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia riformulato il comma 3 dell'articolo 3, nel senso di ricomprendere, tra le ipotesi oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista, anche le fattispecie di esportazione individuate dal comma 2 del medesimo articolo;
   2) sia riformulato l'articolo 5, comma 2, in maniera tale da escludere qualsiasi dubbio interpretativo sulla richiesta del consenso esplicito per tutti i Paesi importatori e non esclusivamente per i soli Paesi aderenti alla Convenzione di Rotterdam;
   3) sia chiarito, all'articolo 5, comma 4, se la sanzione amministrativa pecuniaria ivi specificamente prevista sia comminata anche per l'ipotesi di violazione dell'obbligo di conformità dei pesticidi esportati alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione europea, obbligo di cui al secondo periodo dell'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 649/2012;
   4) sia richiamato, all'articolo 8, comma 2, il paragrafo 2 dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 649/2012, anziché il paragrafo 1;
   5) sia chiarito se le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, che prevede il sequestro della sostanza chimica o di un articolo non conforme riguardi anche le miscele, oggetto di alcune delle fattispecie di illecito di cui allo schema in esame;
   6) sia chiarito se le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, prospettino la determinazione di una tariffa anche per le richieste di consenso esplicito, tariffa la cui possibilità di istituzione è prevista dall'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 649/2012;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità, all'articolo 9, comma 3, di definire i profili della confisca amministrativa.