CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2016
741.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Atto n. 354.

PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    lo schema di regolamento in esame costituisce attuazione degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge n. 247 del 2012 recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;
    la citata lettera n), in particolare, ha previsto che ogni consiglio dell'ordine degli avvocati può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
    il provvedimento in discussione, che si compone di 16 articoli suddivisi in due Titoli, detta quindi le disposizioni regolamentari sulle modalità di costituzione e funzionamento delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie presso i consigli degli ordini circondariali degli avvocati;
   osservato che:
    l'articolo 7 determina i compiti e le funzioni del presidente del consiglio direttivo delle camere arbitrali. Il presidente, nominato a maggioranza dei componenti, convoca, presiede e coordina le sedute del predetto organo, determinandone l'ordine del giorno;
    dal momento che i consigli potrebbero essere costituiti, almeno teoricamente, da un numero pari di componenti, sarebbe opportuno prevedere, anche in tale ipotesi, le modalità di nomina del presidente;
   evidenziato che:
    l'articolo 9 concerne essenzialmente le modalità di assegnazione degli affari ad arbitri e conciliatori da parte del consiglio direttivo, stabilendo, innanzi tutto, in via generale, che gli affari siano attribuiti con un criterio di rotazione automatica mediante sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione (comma 1) e che tale rotazione sia, invece, esclusa in caso di scelta concorde dell'arbitro ad opera delle parti (comma 3). Il predetto articolo stabilisce altresì che la rotazione automatica soccorra anche in caso di sostituzione dell'arbitro (comma 6) e che i compensi degli arbitri siano liquidati dal Consiglio direttivo, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 10 marzo 2014;
    diversamente dall'articolo 8, l'articolo 9, fatta eccezione che per il comma 1, si riferisce letteralmente solo agli arbitri, non anche agli iscritti all'elenco degli arbitri e dei conciliatori. Appare, pertanto, opportuno introdurre modifiche volte a chiarire l'estensione di tali disposizioni, nello specifico quelle di cui ai commi 3, 6 e 7, anche ai conciliatori;Pag. 23
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PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 7, si valuti l'opportunità di prevedere specificamente le modalità di nomina del presidente del consiglio direttivo, nell'ipotesi in cui tale organo sia costituito da un numero pari di componenti;
   b) all'articolo 9, segnatamente ai commi 3, 6 e 7, si valuti l'opportunità di introdurre modifiche dirette a chiarire l'estensione della relativa disciplina anche ai conciliatori.