CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 25 novembre 2016
733.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337.

PROPOSTA DI PARERE

  Le Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive),
   esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337);
   premesso che la citata direttiva pone in capo agli Stati membri l'obbligo di porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 18 novembre 2016;
   preso atto che la relazione illustrativa esplicita che per effetto del combinato disposto della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea per l'anno 2014) entrata in vigore il 15 agosto 2015, e della legge n. 234 del 2012 – vigente a quella data – il termine per l'esercizio della delega viene a scadenza il prossimo 18 dicembre 2016;
   segnalato che la medesima direttiva impone a ciascuno Stato membro di adottare un proprio Quadro Strategico Nazionale che comprenda una serie di misure minime fissate dalla direttiva, da sottoporre alla Commissione dell'Unione europea entro il 18 novembre 2016 e che, è richiesto agli Stati di presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione entro il 18 novembre 2019 e, successivamente, ogni tre anni;
   condivisi i principali contenuti della direttiva, volta a prevedere un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi per il trasporto nell'Unione – individuati in elettricità, gas naturale e idrogeno – per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
   preso atto che per ciascun tipo di propellente sono fissati obiettivi temporali distinti in ordine alla rete infrastrutturale di distribuzione (e segnatamente, per l'elettricità, gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico; per la creazione di punti di rifornimento di idrogeno il termine è fissato al 2025, mentre per il gas naturale la rete di rifornimento per il trasporto marittimo dovrà essere sviluppata per il 2030);
   evidenziata, in termini generali, l'esigenza di assicurare il pieno rispetto del principio di neutralità tecnologica, in conformità allo spirito della direttiva, consentendo così una maggiore flessibilità e capacità di assecondare lo sviluppo futuro del mercato dei trasporti sostenibili e sottolineato, in tale prospettiva, l'opportunità di espungere dall'articolato ogni riferimento a specifici combustibili alternativi, sostituendolo con quello onnicomprensivo a «combustibili alternativi»;
   acquisiti i contributi dei principali operatori interessati alla normativa in oggetto, nonché il parere reso dalla Conferenza unificata lo scorso 10 novembre;Pag. 8
   valutata l'esigenza di intervenire sull'articolato nei seguenti punti:
  all'articolo 2, che reca le definizioni:
   per escludere l'estensione della definizione di veicolo elettrico anche ai veicoli ibridi non a ricarica esterna, che dunque non necessitano di un'infrastruttura di ricarica, eliminando il richiamo alla definizione contenuta nel decreto-legge n. 83 del 2012, conformando così il testo alla direttiva DAFI (Deployment of Alternative Fuels Infrastructure);
   al comma 1, lettera f), atteso che non appare giustificato il riferimento alla sola rete di trasmissione né il mero riferimento ad un generatore a GNL;
   al comma 1, lettera f), per estendere l'opzione di alimentazione di un generatore elettrico isolato a tutti i combustibili alternativi o quantomeno per evitare il riferimento al solo GNL integrandolo anche con il riferimento all'idrogeno, in attuazione del principio di neutralità tecnologica;
   al comma 1, lettera g), per evitare che la definizione di «punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico» ivi indicata possa ingenerare confusione, adottando una formulazione più aderente al testo della direttiva che, in particolare, comprenda punti di ricarica accessibili senza alcuna restrizione collocati su area pubblica o privata ma aperta al pubblico, nonché il punto di ricarica associato ad un servizio di condivisione dei veicoli a seguito del pagamento del servizio di ricarica; ciò anche al fine di considerare non aperto al pubblico il punto di ricarica destinato ad uso privato installato su area privata o pertinenziale, sia esso in uso personale o aziendale;
  all'articolo 3, ove si definiscono i contenuti del Quadro Strategico Nazionale (QSN), di cui all'Allegato III del provvedimento, e le modalità per il suo aggiornamento:
   per far sì che QSN, nei suoi aggiornamenti, possa tenere conto – modulandole al proprio interno – delle singole componenti di fornitura, favorendo quelle maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale, con particolare riguardo agli sviluppi tecnologici relativi alla fornitura di idrogeno per il trasporto;
   per prescrivere che sia acquisito il parere della Conferenza unificata in sede di adozione delle linee guida per la redazione dei piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS);
  all'articolo 4, che definisce modalità tempi e priorità per le infrastrutture destinate alla fornitura di elettricità per il trasporto:
   per assicurare che a livello nazionale si adotti uno standard unico o almeno che vi sia interoperabilità tra i punti di ricarica;
   per rafforzare la priorità dell'infrastrutturazione negli agglomerati urbani e suburbani, riformulando a tal fine il comma 1, alinea e lettere a) e b), nel senso di richiamare il parametro oggettivo relativo ai limiti di concentrazioni inquinanti;
   per operare una distinzione tra punti di ricarica accessibili al pubblico e quelli non accessibili, al fine di consentire a questi ultimi – fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di sicurezza – la facoltà di adottare standard diversi rispetto a quelli cui devono attenersi i punti di ricarica accessibili al pubblico, sia al fine di preservare la neutralità tecnologica sia al fine di non ostacolare lo sviluppo e la ricerca innovativa nella realizzazione di punti di carica di potenza superiore a quella standard;
   per precisare che occorre dotare di sistemi di misurazione intelligenti il punto di connessione della stazione di ricarica alla rete pubblica e non anche i singoli punti di ricarica all'interno della medesima stazione;Pag. 9
  all'articolo 5, che concerne la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale:
   per ribadire al comma 2 che il motore ad idrogeno comprende anche quello che utilizza celle a combustibile, mediante richiamo alla nozione di cui al comma 1;
   per ridurre il termine entro cui aggiornare il vigente DM 31 agosto 2006 concernente gli impianti di distribuzione di idrogeno al fine di accelerare gli investimenti sulla distribuzione dell'idrogeno;
  all'articolo 6, nella parte in cui si disciplina la realizzazione della rete di distribuzione di gas naturale:
   al fine di inserire, dopo il comma 3, misure volte a ridurre sensibilmente l'inquinamento atmosferico negli ambiti portuali adiacenti ai centri urbani;
   allo scopo di coordinamento normativo con l'articolo 18, per la porzione di quest'ultimo riferita al GNL;
  all'articolo 8, ove si prescrivono oneri di informazioni riguardo ai veicoli a motore immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016 e si richiamano le norme in materia di etichettatura per quanto riguarda i combustibili:
   per richiamare, al comma 2, la normativa di unificazione vigente;
   per ridurre il termine di cinque anni per l'adozione di un decreto ministeriale concernente le informazioni su prezzi e punti di rifornimento accessibili;
  all'articolo 9, che detta norme per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di interesse nazionale:
   per integrare la disposizione nel senso di far precedere la decisione di investimento con una analisi costi/benefici, sentito un soggetto terzo e indipendente quale l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che consenta di verificare la sostenibilità sociale, ambientale e economica di tali interventi;
   per introdurre al comma 7, la locuzione, già presente nell'ordinamento vigente, di «terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto»;
   per precisare la salvaguardia delle infrastrutture di stoccaggio, trasporto e rigassificazione, relativi al GNL, riconosciuti come insediamenti strategici dall'introduzione di nuovi oneri fiscali;
  all'articolo 10, ove sono disciplinate talune richieste autorizzative volte a realizzare modifiche agli impianti stabilendo che tali attività non rientrano tra le cosiddette attività regolate e, nello stesso tempo, affida compiti regolatori all'Autorità dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico:
   per superare l'eventuale apparente contraddizione tra il primo periodo e il secondo periodo, nella parte in cui quest'ultimo prevede che l'Autorità determini le modalità per lo svolgimento di talune attività, al fine di evitare oneri impropri sulle attività regolate e distorsioni sui mercati non regolamentati relativi alle attività di cui al medesimo articolo 10;
   per inserire in questo contesto una specifica disciplina per meglio definire le competenze procedurali per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale, in un'ottica di semplificazione e di efficienza;
  all'articolo 14, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico compiti inerenti le condizioni economiche di fornitura di gas per le reti isolate:
   per precisare che l'intervento della AEEGSI si riferisce esclusivamente alla remunerazione del servizio di vendita GNL ai clienti vulnerabili;
   per attribuire alla AEEGSI flessibilità nella determinazione degli ambiti di intervento regolatorio, circoscrivendo il campo di intervento, ad esempio, sulla base del numero dei punti di fornitura serviti o alle situazioni in cui non possano dispiegarsi condizioni di concorrenzialità Pag. 10nell'attività di vendita, anche in considerazione della futura cessazione dei regimi di tutela per la clientela domestica attualmente vigenti;
  all'articolo 15, che reca disposizioni in materia di misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica:
   per allineare ad altre scadenze il termine entro cui i Comuni sono chiamati a modificare i propri regolamenti urbanistici per rendere obbligatoria, con decorrenza dalla medesima data, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica, attualmente fissato al 1o giugno 2017, eventualmente posticipandolo alla scadenza dell'anno solare;
   per ridurre la soglia minima di unità abitative per gli edifici residenziali di nuova costruzione, attualmente espressa in termini assoluti nella misura di 50 unità ad una soglia di 10 unità adottata come parametro per l'obbligo di predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli;
   per eliminare il comma 3, che potrebbe essere ultroneo atteso che la disciplina sulla trasformazione dei veicoli a motore endotermico in elettrici (revampig) è già contenuta nel decreto Ministero dei trasporti e delle infrastrutture n. 219/2015;
  all'articolo 18, relativamente alle misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale e dell'elettricità nel trasporto stradale:
   per tenere in debito conto la possibilità di fissare l'obbligo di dotarsi di un punto di rifornimento di GPL nel caso in cui sussistano gli impedimenti di natura tecnica e economica di cui al comma 5;
   per specificare, ove si fa riferimento alle infrastrutture di ricarica elettrica, (commi 1, 6 e 11), che esso concerne punti di ricariche di potenza elevata almeno veloce;
   per inserire una specifica disposizione ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 in ambito autostradale;
   per adottare come riferimento, ai commi 3 e 4, le province i cui capoluoghi abbiano superato i limiti di concentrazione dell'inquinamento per almeno due anni su sei nel periodo 2009-2014;
   per declinare gli impedimenti con riguardo alla lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento (lettera b));
  al comma 9, nel testo condiviso con la Conferenza unificata:
   1) per precisare i soggetti sui quali ricade l'obbligo, con particolare riguardo alla platea dei gestori di servizi che svolgono le attività nelle province di cui al primo periodo;
   2) per estendere l'obbligo di acquisto di veicoli e autobus anche ai cosiddetti veicoli ibridi;
   3) per eliminare il terzo periodo, al fine di evitare confusione nell'uso della nozione di «suddivisione in lotti»;
   4) per riferire l'obbligo di acquisto nella percentuale prevista a veicoli che utilizzano combustibili alternativi espungendo ogni riferimento a specifiche tipologie di carburante;
   5) per introdurre un periodo transitorio di 12/18 mesi per l'entrata in vigore della clausola per l'acquisto di autobus e mezzi per la raccolta rifiuti, atteso che l'introduzione del vincolo con effetto immediato potrebbe essere prematura, sia per evitare l'esplosione di costi di acquisto per la PA – in considerazione degli scarsi modelli esistenti sul mercato e del non ancora completo sviluppo delle tecnologie (soprattutto nel caso dell'elettrico) –, sia per consentire all'industria produttiva di adeguare i propri investimenti;
  all'articolo 19, ove si prevede una specifica regolamentazione delle amministrazioni locali, con propri provvedimenti, finalizzata Pag. 11a consentire nelle aree a traffico limitato la circolazione dei veicoli alimentati a combustibili alternativi:
   per verificare la possibilità di rendere più omogenee le regolamentazioni di accesso alle ZTL e dei blocchi traffico sul territorio per dare un messaggio certo e univoco al consumatore finale all'atto dell'acquisto di veicoli alimentati con combustibili alternativi;
  all'articolo 23, che nella formulazione attuale si limita a ribadire la validità delle disposizioni tributarie vigenti in materia di accisa:
   per precisare che le disposizioni in materia di accise relativamente al gas naturale si applicano anche al biometano e al GNL,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), eliminare il secondo periodo;
   b) all'articolo 2, comma 1, lettera f), sostituire le parole «di trasmissione» con la parola «elettrica»;
   c) all'articolo 2, comma 1, lettera f), sostituire le parole «a gas naturale liquefatto-GNL» con le seguenti: «da combustibili alternativi» oppure, in alternativa, aggiungere, in fine «o idrogeno»;
   d) all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), dopo la parola «pubblico» aggiungere «anche»;
   e) all'articolo 3, comma 5, andrebbe esplicitato che il quadro strategico nazionale possa tenere conto modulandole al proprio interno, delle singole componenti di fornitura, favorendo quelle maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale;
   f) all'articolo 3, comma 7, lettera c), dopo le parole «dei trasporti» aggiungere «previo parere della Conferenza unificata»;
   g) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole «per garantire» aggiungere «la interoperabilità tra punti già presenti e da installare e»;
   h) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole «veicoli elettrici circolino» aggiungere «almeno»;
   i) all'articolo 4, comma 1, sostituire le lettere a) e b) come segue:
    a) città metropolitane – poli e cintura – e altre aree urbane che hanno registrato nell'ultimo triennio lo sforamento dei limiti delle concentrazioni inquinanti come previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155;
    b) aree urbane non rientranti nella lettera a);
   j) all'articolo 4, comma 5, si operi una distinzione tra punti di ricarica accessibili al pubblico e quelli non accessibili, al fine di consentire a questi ultimi – fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di sicurezza – la facoltà di adottare standard diversi rispetto a quelli cui devono attenersi i punti di ricarica accessibili al pubblico, ove siano di potenza superiore a quella standard;
   k) all'articolo 4, comma 7 si valuti l'opportunità di precisare che occorre dotare di sistemi di misurazione intelligenti il punto di connessione della stazione di ricarica alla rete pubblica e non anche i singoli punti di ricarica all'interno della medesima stazione;
   l) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola «motore» aggiungere «di cui al comma 1,»;
   m) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: «18 novembre 2017» con le seguenti «31 marzo 2017»;
   n) all'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Al fine di ridurre sensibilmente l'inquinamento atmosferico all'interno degli ambiti portuali limitrofi ai grandi centri urbani, le navi adibite alla navigazione marittima e le navi adibite alla navigazione Pag. 12interna, entro il 31 dicembre 2018 adottano sistemi propulsivi che garantiscano l'uso del GNL, dell'idrogeno o di altri combustibili alternativi, durante le manovre di ingresso e di uscita dai porti, nel rispetto degli standard sulle emissioni di zolfo dalla navi previsti dalla normativa vigente.»;
   o) all'articolo 6, commi 7 e 9, si effettui un richiamo all'articolo 18;
   p) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da «per quanto riguarda» fino alla fine del periodo con le seguenti «di cui alle norme tecniche di unificazione»;
   q) all'articolo 8, comma 6, sostituire la parola «cinque» con «quattro»;
   r) all'articolo 9, si valuti l'opportunità di integrare la norma prevedendo di far precedere la decisione di investimento con una analisi costi/benefici, anche avvalendosi dell'AEEG, che consenta di verificare la sostenibilità sul piano economico, ambientale e sociale di tali interventi e quindi la coerenza con le finalità espressamente enunciate dal medesimo articolo;
   s) all'articolo 9, comma 7, sostituire le parole «impianti di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto» con «terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto»;
   t) si precisi infine al medesimo articolo la salvaguardia delle infrastrutture di stoccaggio, trasporto e rigassificazione, relativi al GNL, riconosciuti come insediamenti strategici dall'introduzione di nuovi oneri fiscali;
   u) all'articolo 10, comma 3, si verifichi se vi sia contraddizione tra il primo periodo e il secondo periodo, nella parte in cui quest'ultimo prevede che l'Autorità determini le modalità per lo svolgimento di talune attività, al fine di evitare oneri impropri sulle attività regolate e distorsioni sui mercati non regolamentati relativi alle attività di cui al medesimo articolo 10;
   v) dopo l'articolo 10 si abbia cura di verificare l'opportunità dell'introduzione di una disposizione del seguente tenore, aggiungere l'articolo 10-bis:
  «Art. 10-bis (Procedimenti ambientali).
  1. Nella Parte Seconda, Allegato II – Progetti di competenza statale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 8) dopo le parola «gas di petrolio liquefatto « è aggiunto « e di gas naturale liquefatto». Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate o in fase di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Nella Parte Seconda, Allegato III – Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano è aggiunto il seguente punto «h-bis) «Stoccaggio di gas naturale liquefatto, con capacità complessiva superiore a 200 tonnellate, già soggetti all'articolo 15 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105»; sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate o in fase di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
   w) all'articolo 14, comma 1, dopo la parola «vendita» aggiungere «per i clienti vulnerabili»;
   x) all'articolo 14, comma 1, si valutati l'opportunità di attribuire alla AEEGSI flessibilità nella determinazione degli ambiti di intervento regolatorio, circoscrivendo il campo di intervento, ad esempio, sulla base del numero dei punti di fornitura serviti o alle situazioni in cui non possano dispiegarsi condizioni di concorrenzialità nell'attività di vendita, anche in considerazione della futura cessazione dei regimi di tutela per la clientela domestica attualmente vigenti;
   y) all'articolo 15, comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole «1 giugno» con le parole «31 dicembre»;
   z) all'articolo 15, comma 1, capoverso 1-ter si riduca l'indicazione della soglia minima di unità abitative per gli edifici residenziali di nuova costruzione a dieci unità;Pag. 13
   aa) all'articolo 15 sopprimere il comma 3;
   bb) all'articolo 18, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente «In alternativa a quanto previsto dal comma 1, ove ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 5, le Regioni con densità superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale, indicata in prima applicazione nella tabella III della Sezione D dell'Allegato III, prevedono l'obbligo impianti di distribuzione GPL;
   cc) all'articolo 18, commi 1, 6 e 11, dopo le parole «ricarica elettrica» aggiungere «di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1»;
   dd) all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis) In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 1, lettera c), dell'articolo 4, sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2018 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNL e GNC, garantendo un numero adeguato di punti di ricarica lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di ricarica, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.»;
   ee) all'articolo 18, commi 3 e 4, fare riferimento alle province i cui capoluoghi abbiano superato i limiti di concentrazione dell'inquinamento per almeno due anni su sei nel periodo 2009-2014;
   ff) all'articolo 18, comma 5, lettera b), sostituire la parola «distanza» con «lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento» e aggiungere in fine le parole «o comprovati ostacoli fisici legati alle caratteristiche del territorio che determinino oneri economici eccessivi»;
   gg) all'articolo 18, comma 6, sostituire la parola «elettricità» con le seguenti: «nuovi punti di ricarica elettrica almeno della tipologia veloce, di cui all'articolo 2, comma 1.»;
   hh) all'articolo 18, comma 9, nel testo condiviso con la Conferenza unificata si abbia cura di intervenire:
    al fine di precisare che l'obbligo ricade sui i gestori di servizi che svolgono le attività nelle province di cui al primo periodo;
    per estendere l'obbligo di acquisto a veicoli a tecnologia full hybrid termico-elettrico, nonché ibridi nel caso degli autobus;
    per eliminare il terzo periodo;
    per riferire l'obbligo di acquisto nella percentuale prevista a veicoli che utilizzano combustibili alternativi espungendo ogni riferimento a specifiche tipologie di carburante, ovvero precisare che potrà riguardare in futuro l'acquisto di veicoli ad idrogeno;
   ii) all'articolo 18, comma 9, si introduca un periodo transitorio di 12/18 mesi per l'entrata in vigore della clausola per l'acquisto di autobus e mezzi per la raccolta rifiuti;
   jj) all'articolo 19, sostituire le parole «possono consentire» con «consentono» e prevedere formule atte a supportare l'introduzione di una regolamentazione omogenea per l'accesso alle ZTL sull'intero territorio nazionale;
  si valuti altresì l'opportunità di inserire il seguente comma:
  «1-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove la stipulazione di una intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali per assicurare una regolamentazione omogenea dell'accesso alle aree a traffico limitato dei veicoli alimentati a combustibili alternativi di cui al presente decreto e per Pag. 14la loro esclusione, subordinatamente al rispetto dei vincoli di protezione ambientale, dai blocchi anche temporanei alla circolazione stradale»;
   kk) sostituire l'articolo 23 con il seguente:
  «Art. 23 (Coordinamento con normativa fiscale) – 1. Le disposizioni tributarie vigenti in materia di accisa relativamente al gas naturale si applicano anche al biometano e GNL»;
   ll) infine, in sede di aggiornamento del Quadro strategico nazionale, si abbia cura, anche avvalendosi della collaborazione di ENEA, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di adottare le misure necessarie per lo sviluppo della fornitura diretta di idrometano mediante la rete gas naturale nazionale, valutando la possibilità di applicare anche all'idrogeno, in modo non discriminatorio, le norme del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relative al gas naturale, nonché l'opportunità di incentivare l'immissione di idrogeno nella rete del gas naturale, con una disposizione sul modello di quella prevista, per il biometano, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 28 del 2011.