CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 novembre 2016
731.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 25 NOVEMBRE 2016

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Al comma 2, all'Allegato A apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla sezione: «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», sostituire la voce: «macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime» con la seguente: «macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime» e sostituire la voce: «macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione)» con la seguente: «macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)»;
   b) alla sezione: «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità», sostituire la voce: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici» con la seguente: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monito raggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni».
*3. 25. (Nuova formulazione) Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Benamati, Becattini, Donati.

  Al comma 2, all'Allegato A apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla sezione: «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», sostituire la voce: «macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime» con la seguente: «macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime» e sostituire la voce: «macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione)» con la seguente: «macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)»;
   b) alla sezione: «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità», sostituire la voce: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici» con la seguente: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monito raggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni».
*3. 35. (Nuova formulazione) Vignali.

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  Al comma 2, all'Allegato A apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla sezione: «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», sostituire la voce: «macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime» con la seguente: «macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime» e sostituire la voce: «macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione)» con la seguente: «macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)»;
   b) alla sezione: «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità», sostituire la voce: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici» con la seguente: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monito raggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni».
*3. 16. (Nuova formulazione) Giampaolo Galli, Fregolent, Fanucci.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei termine di cui all'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83).

  All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017».
3. 09. Il Governo.

ART. 8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La società Italia Lavoro Spa assume la denominazione di ANPAL Spa.
8. 6. (Nuova formulazione) Dell'Aringa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Pagamento cumulativo della tassa automobilistica).

  1. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la facoltà di pagamento cumulativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è estesa alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.
  2. I versamenti cumulativi di cui al presente articolo e all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, devono in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo.
8. 06. (Nuova formulazione) Sandra Savino, Palese, Latronico.

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ART. 9.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 1, punto 1), della legge 17 luglio 1942, n. 907, dopo le parole: «La concessione» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti»;
   b) nella rubrica, dopo le parole: alle radioaudizioni, aggiungere le seguenti: nonché soppressione del canone del sale dai giacimenti.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.520.000;
   2018: – 1.520.000;
   2019: – 1.520.000.
9. 82. Il Governo.

ART. 11.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.
  1-ter. Il comma 3 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al citato comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per il 2017.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
   alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: – 1.000.000.
11. 23. (Nuova formulazione) Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Arlotti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ripristino agevolazione territori montani).

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 296,9 milioni.
11. 011. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

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ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Società sportive dilettantistiche).

  1. All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dello gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro.”».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui con le seguenti: 299,5 milioni di euro annui.
12. 03. (Nuova formulazione) Guidesi, Giancarlo Giorgetti.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:
  «Art. 111-bis.(Finanza etica e sostenibile). – 1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile quelle banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:
   a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;
   b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della privacy;
   c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio crediti a organizzazioni non profit o imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;
   d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
   e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;
   f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5».

  2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.
  4. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis».

  Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui, con le seguenti: nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.
12. 09. (Nuova formulazione) Marcon.

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ART. 13.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2017. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione annuale nella quale rende conto in modo analitico dell'utilizzazione di tali somme.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
13. 46. (Nuova formulazione) Di Gioia, Mongiello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge n. 155 del 2003, è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo per gli anni 2017 e 2018.
  2. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  3. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 1 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per provvedere all'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
  6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le condizioni per la loro fruizione. Con il medesimo decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa corrispondenti alle dotazioni annue del fondo di cui al comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 290 milioni di euro per l'anno 2017, di 290 milioni di euro per Pag. 129il 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

*13. 047. (Nuova formulazione) Gadda, Fanucci, Fiorio, Fregolent, Moretto, Vazio, Morani, Coppola, Marco Di Maio, Donati, Dallai, Parrini, Ermini, Cenni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge n. 155 del 2003, è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo per gli anni 2017 e 2018.
  2. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  3. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 1 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  5. Per provvedere all'erogazione del credito d'imposta del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le condizioni per la loro fruizione. Con il medesimo decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa corrispondenti alle dotazioni annue del fondo di cui al comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 290 milioni di euro per l'anno 2017, di 290 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
*13. 046. (Nuova formulazione) Lupi, Binetti, Alli, Vignali.

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali per le piccole e medie imprese).

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, Pag. 130n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5-novies dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «5-novies. Per “portale per la raccolta di capitali per le PMI” si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI»;
   b) all'articolo 50-quinquies, le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI», le parole: «in start-up innovative e in PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «in PMI» e, alla rubrica, le parole: «per start-up innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI»;
   c) alla rubrica del capo III-quater del titolo III della parte II, le parole: «per le start-up innovative e le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI».
**14. 01. Galgano, Menorello, Mucci, Matteo Bragantini, Prataviera, Librandi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali per le piccole e medie imprese).

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5-novies dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «5-novies. Per “portale per la raccolta di capitali per le PMI” si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI»;
   b) all'articolo 50-quinquies, le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI», le parole: «in start-up innovative e in PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «in PMI» e, alla rubrica, le parole: «per start-up innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI»;
   c) alla rubrica del capo III-quater del titolo III della parte II, le parole: «per le start-up innovative e le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI».
**14. 08. Giulietti.

ART. 15.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 60 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0).

  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di Pag. 131centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al piano nazionale Industria 4.0.
15. 18. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi).

  1. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la crescita sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
  2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.»;
   b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
  «5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: 70 milioni con le parole: 67,5 milioni e le parole: 60 milioni con le parole: 57,5 milioni;
   b) all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2017 con le parole: 47,5 milioni per l'anno 2017 e le parole: 50 milioni per l'anno 2018 con le parole: 47,5 milioni per l'anno 2018.
*15. 03. (Nuova formulazione) Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi).

  1. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di Pag. 132nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la crescita sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
  2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.»;
   b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
  «5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto Dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: 70 milioni con le parole: 67,5 milioni e le parole: 60 milioni con le parole: 57,5 milioni;
   b) all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2017 con le parole: 47,5 milioni per l'anno 2017 e le parole: 50 milioni per l'anno 2018 con le parole: 47,5 milioni per l'anno 2018.
*15. 013. (Nuova formulazione) Incerti, Benamati, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Misiani, Fabbri.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi).

  1. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la crescita sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
  2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, Pag. 133all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.»;
   b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
  «5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto Dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: 70 milioni con le parole: 67,5 milioni e le parole: 60 milioni con le parole: 57,5 milioni;
   b) all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2017 con le parole: 47,5 milioni per l'anno 2017 e le parole: 50 milioni per l'anno 2018 con le parole: 47,5 milioni per l'anno 2018.
*15. 05. (Nuova formulazione) Vignali.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

  1. L'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «Art. 182- ter. – (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). – 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il Pag. 134pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
  2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
  3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
  4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
  6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, Pag. 135i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie».
16. 01. (Nuova formulazione) Tancredi, Palese, Alberto Giorgetti, Latronico, Laffranco, Rizzetto, Guidesi, Saltamartini.

ART. 17.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle risorse previste dal comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le percentuali destinate alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1 e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato articolo 33, fermo restando il complessivo limite del 40 per cento, possono essere rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della società di gestione del risparmio ivi prevista.
17. 9. Latronico, Palese.

ART. 17.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina 100 milioni per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le Regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione, per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandolo formalmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Recepite le dichiarazioni di disponibilità delle Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti.
17. 10. Il Governo.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Estensione dell'ambito applicativo del Fondo istituito a norma del comma 312 della legge di stabilità 2016 includendo gli imputati ammessi alla prova).

  1. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono inserite le seguenti: «dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale,».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di 3 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare la seguente variazione:
   2017: – 3.000.000.
17. 05. (Nuova formulazione) Misiani, Ferranti, Verini, Berretta, Rossomando, Giulietti, Marchi.

Pag. 136

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88».
18. 29. Di Gioia, Mongiello, Galati.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «per ogni frazione inferiore a mille» sono aggiunte le seguenti: «e nel massimo di cinquanta unità».
18. 31. Di Gioia, Mongiello, Galati.

ART. 19.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e alla salute, aggiungere le seguenti: coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR).
19. 4. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto,Palese.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, il Ministero della salute.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministro della salute;
   b) al comma 8, dopo le parole: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministro della salute.
*19. 1. La XII Commissione.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, il Ministero della salute.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministro della salute;
   b) al comma 8, dopo le parole: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministro della salute.
*19. 5. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin, Fabbri, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero,Nesci, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per l'attuazione del progetto dell'Area Expo 2015).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione.Pag. 137
  2. Gli organi sociali di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
  3. I poteri attribuiti al Collegio dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile, sono assunti dal Commissario straordinario per la liquidazione di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, contenendone gli effetti sulle pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Commissario Straordinario si avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013.
  4. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci di EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione, così come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal Collegio dei liquidatori non può, in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Città Metropolitana Milano, la Camera di Commercio di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie alla integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 4.
  6. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice civile, le risorse di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al comma 6, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, di 1.480.000 euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019, di 1.060.000 euro per il 2020 e di 880.000 euro per il 2021. Il Commissario straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto delle attività di liquidazione, che dovrà concludersi entro il 2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 6, il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento.
  8. Agli oneri di cui al comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  9. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano.
  10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede, per l'importo di 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Pag. 138
  11. La società AREXPO S.p.A. può, sulla base di convenzioni, avvalersi della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società in house a questi ultimi.
  12. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014 n. 56, sono soppressi i seguenti periodi:
   a) al comma 49 l'ultimo periodo;
   b) al comma 49-bis il quinto periodo;
   c) al comma 49-ter il quarto e quinto periodo.

  13. È abrogato il comma 775 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  14. Gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di EXPO 2015 S.p.A. per le attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla legislazione in materia di personale, ad assunzione di personale a tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019.
19. 01. (Nuova riformulazione) Guidesi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per l'attuazione del progetto dell'Area Expo 2015).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione.
  2. Gli organi sociali di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
  3. I poteri attribuiti al Collegio dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile, sono assunti dal Commissario straordinario per la liquidazione di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, contenendone gli effetti sulle pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Commissario Straordinario si avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013.
  4. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci di EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione, così come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal Collegio dei liquidatori non può, in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Città Metropolitana Milano, la Camera di Commercio di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie alla integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 4.
  6. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice civile, le risorse di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al comma 6, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione di EXPO 2015 Pag. 139S.p.A. in liquidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, di 1.480.000 euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019, di 1.060.000 euro per il 2020 e di 880.000 euro per il 2021. Il Commissario straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto delle attività di liquidazione, che dovrà concludersi entro il 2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 6, il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento.
  8. Agli oneri di cui al comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  9. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano.
  10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede, per l'importo di 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  11. La società AREXPO S.p.A. può, sulla base di convenzioni, avvalersi della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società in house a questi ultimi.
  12. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014 n. 56, sono soppressi i seguenti periodi:
   a) al comma 49 l'ultimo periodo;
   b) al comma 49-bis il quinto periodo;
   c) al comma 49- ter il quarto e quinto periodo.

  13. È abrogato il comma 775 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  14. Gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di EXPO 2015 S.p.A. per le attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla legislazione in materia di personale, ad assunzione di personale a tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019.
*19. 02. (Nuova formulazione) Laforgia, Casati, Cimbro, Cova, Fiano, Gasparini, Malpezzi, Mauri, Monaco, Peluffo, Pollastrini, Prina, Quartapelle Procopio, Misiani.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Efficientamento dei centri di ricerca).

  1. La gestione dell'infrastruttura di ricerca FERMI rientra nell'esercizio dei compiti istituzionali di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e non ha natura commerciale. Pag. 140Ad essa si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 4, della legge n. 370 del 1999 e il suo valore non è soggetto ad ammortamento.
  2. Alla società di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano non si applicano, limitatamente alla predetta partecipazione, le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
19. 05. Blazina.

ART. 21.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche; nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
  1-bis. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 1, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.
*21. 22. (Nuova formulazione) Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Pag. 141Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Lavagno, Arlotti, Fanucci.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche; nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
  1-bis. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 1, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.
*21. 15. (Nuova formulazione) Busin, Grimoldi, Castiello, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative Pag. 142alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche; nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
  1-bis. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 1, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.
*21. 78. (Nuova formulazione) Gandolfi, Mognato, Carloni, Mura, Pagani, Giuseppe Guerini, Tullo, Crivellari, Brandolin, Paola Bragantini, Bonomo, Carra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

  Conseguente alla Tabella B voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000.
21. 61. (Nuova formulazione) Terzoni, Mannino, Benedetti, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Pag. 143

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

  l. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a progetti individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 13.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 40.000.000.
*21. 026. (Nuova formulazione) Simone Valente, De Lorenzis, Busto, Battelli, Mantero, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

  1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a progetti individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 13.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 40.000.000.
*21. 018. (Nuova formulazione) Gandolfi, Mognato, Carloni, Mura, Pagani, Giuseppe Guerini, Tullo, Crivellari, Brandolin, Paola Bragantini, Bonomo, Carra.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Criteri di determinazione dell'importo dell'indennizzo in favore di figli di vittime di reati intenzionali violenti).

  1. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed in particolare, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ai figli della vittima».
21. 020. (Nuova formulazione) Pes, Gribaudo, Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Ciprini, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Giuliani, Gnecchi, Iacono, Incerti, Iori, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Pag. 144Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Mura, Fabbri, Garavini, Locatelli, Nicchi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  All'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso è già stato finanziato con altre risorse pubbliche diverse da quelle stanziate dal presente articolo, il relativo intervento è escluso dal piano pluriennale degli interventi. Resta salva la possibilità che, in sede di rimodulazione annuale del Piano, le risorse equivalenti vengano destinate, su richiesta del proponente, previa valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari e previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dallo stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini già previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore importo e che posseggano i requisiti richiesti.».
21. 072. Parrini, Fanucci.

ART. 22.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*22. 5. La X Commissione.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*22. 11. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Becattini, Donati.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini di una preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al comma 2 e ritenuta utile ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari da concludersi entro quindici giorni dall'inoltro, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.
22. 40. Bindi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o che ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).
*22. 1. La I Commissione.

Pag. 145

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o che ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).
*22. 45. Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui ai commi precedenti, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al precedente comma 2, lettera c), resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1902, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
22. 39. Bindi.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità).

  1. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto dal primo periodo e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.5 Rapporti finanziari con enti territoriali, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.
23. 07. (Nuova formulazione) Oliverio, Aiello, Barbanti, Battaglia, Bruno Bossio, Censore, Covello, Magorno, Stumpo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esonero dal contributo per il licenziamento).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262,2 milioni.
*23. 023. (Nuova formulazione) Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esonero dal contributo per il licenziamento).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle Pag. 146seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262,2 milioni.
*23. 013. (Nuova formulazione) Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esonero dal contributo per il licenziamento).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262,2 milioni.
*23. 020. (Nuova formulazione) Dell'Aringa.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esonero dal contributo per il licenziamento).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262,2 milioni.
*23. 022. (Nuova formulazione) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esonero dal contributo per il licenziamento).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262,2 milioni.
*35. 043. (Nuova formulazione) Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.

ART. 25.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui al presente articolo è di 14 giorni.

  Conseguentemente:
   al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole:, se di importo non superiore a 75.000 euro;
   sostituire il comma 7 con il seguente: 7. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese Pag. 147di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori;
   al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: nel limite di 8.000 euro annui con le seguenti: dipendente o parasubordinato entro gli 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo entro i 4.800 euro annui.
25. 57. (Nuova formulazione) Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri, Arlotti.

ART. 29.

  All'emendamento 29.1 della XI Commissione sostituire la parte consequenziale con la seguente:
  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 294 milioni di euro nel 2017, 288 milioni di euro nel 2018, 282 milioni di euro nel 2019, 276 milioni di euro nel 2020, 268 milioni di euro nel 2021, 259 milioni di euro nel 2022, 250 milioni di euro nel 2023, 238 milioni di euro nel 2024, 225 milioni di euro nel 2025 e 211 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
0. 29. 1. 1. Il relatore.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
29. 1. La XI Commissione.

ART. 31.

  Al comma 3, dopo le parole: sono apportate inserire le seguenti: , con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e aggiungere, in fine, le parole: nonché ai fini di introdurre eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio, fermi restando i relativi contenuti informativi ai fini della certificazione del beneficio medesimo come stabilito ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
31. 2. (Nuova formulazione) Rostellato, Venittelli, Iacono, Ribaudo, Crivellari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo Pag. 148come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 299,4 milioni di euro.
31. 5. Gribaudo, Patrizia Maestri, Incerti, Paris, Rotta, Albanella, Miccoli, Cenni.

ART. 32.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292,2 milioni.
32. 1. (Nuova formulazione) Sottanelli, Rabino, D'Agostino, Vezzali.

ART. 33.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 8.000 soggetti con le seguenti: 11.000 soggetti e le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2014;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I benefici di cui al comma 3 sono riconosciuti nel limite di 30.700 soggetti e nel limite massimo di 137 milioni di euro per l'anno 2017, di 305 milioni di euro per l'anno 2018, di 368 milioni di euro per l'anno 2019, di 333 milioni di euro per l'anno 2020, di 261 milioni di euro per l'anno 2021, di 171 milioni di euro per l'anno 2022, di 72 milioni di euro per l'anno 2023, di 21 milioni di euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 81,9 milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 167.795 soggetti.;
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 a 7 si provvede altresì mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 22 milioni di euro per l'anno 2019, per 30 milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di euro per l'anno 2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di euro per Pag. 149l'anno 2023, per 10 milioni di euro per l'anno 2024, per 6 milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di euro per l'anno 2026.
33. 30. (Nuova formulazione) Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico delle lavoratrici dipendenti e autonome).

  1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Rimangono fermi per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi delle speranze di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
  3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono valutati in 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. A quota parte degli oneri di cui al comma 3 si provvede:
   a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 1 e 2;
   b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da pane dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 33,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 281,7 milioni di Pag. 150euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
33. 021. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti).

  1. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Sono conseguentemente aumentati i limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al presente articolo sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché ne siano esauriti i termini di durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza del termine di sessanta giorni previsto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, del periodo intercorrente tra la data di scadenza del piano di ristrutturazione o riorganizzazione e quella di entrata in vigore della presente legge, dalla quale inizierà a decorrere nuovamente il predetto termine. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani prende in considerazione le domande di pensionamento secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma precedente e delle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 114.
  3. Agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
  4. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
  5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198; b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di euro della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza Pag. 151della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
  6. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 5 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.
  7. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2017.
33. 022. Il Relatore.

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere).

  1. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.
  2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,6 milioni.
35. 023. (Nuova formulazione) Gribaudo, Roberta Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Gnecchi, Giuliani, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Manzi, Mariani, Mariano, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri, Garavini, Nicchi.

  Dopo l'articolo 35, inserire seguente:

Art. 35-bis.
(Norme in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center).

  1. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:
  «Art. 24-bis. l. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da call center indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.

  2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione europea, deve dame comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento:
   a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché all'Ispettorato nazionale Pag. 152del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione è effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center;
   b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i suddetti servizi delocalizzati;
   c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per il rispetto della legislazione nazionale, ed in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di registro pubblico delle opposizioni istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

  3. Gli operatori economici che, antecedentemente all'entrata in vigore della presente norma, hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione europea, devono dame comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 nel termine di 60 giorni a decorrere alla data di entrata in vigore della presente legge indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i suddetti servizi delocalizzati. La omessa o tardiva comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
  4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nei settore dei call center, qualunque tipologia di beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per detta tipologia di attività, non può essere erogato ad operatori economici che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, delocalizzano le attività di call center in Paesi che non siano membri dell'Unione europea.
  5. Quando un soggetto effettua una chiamata deve essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato nonché, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un paese che non sia membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o dell'unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata.
  6. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata da un call center.
  7. La omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardi va. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione; l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 5 e 6 e l'irrogazione della relativa sanzione spettano al Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ove la mancata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo integri, altresì, la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.Pag. 153
  8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che abbia affidato lo svolgimento di propri servizi ad un call center esterno è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera l), e 28 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.
  9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi di call center è tenuto a comunicare, nel termine di 10 giorni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, la localizzazione del call center destinatario della chiamata, o da quale origina la stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.
  10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi ad operatori di call center l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  11. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali devono, nel termine di 60 giorni a decorrere alla data di entrata in vigore della presente legge, iscriversi presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i suddetti servizi. Tale obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.
  12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro.».
35. 050. (Nuova formulazione) Miccoli, Albanella, Damiano, Giacobbe, Gnecchi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca).

  1. Al fine di garantire continuità del reddito degli operatori del settore pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 60 giorni dalla sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a norma dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è istituito il Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca (FOSPE) di seguito denominato Fondo.
  2. Il Fondo è costituito da una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni datoriali Pag. 154e sindacali comparativamente più rappresentative, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
  3. Il Fondo eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, ivi compresi i soci lavoratori ed i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle Autorità pubbliche competenti nonché nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse, e per ogni altra causa – organizzativa o ambientale – non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio sul tasso di adesione al Fondo da parte dei soggetti di cui al comma 3 e presenta una relazione alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 ottobre 2017 sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione rilevato.
  5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano al FOSPE gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti modificazioni:
  2017: – 1.000.000
35. 032. (Nuova formulazione) Rostellato, Venittelli.

  Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Reversibilità).

  1. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'importo eccedente euro 1.000.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 263,3 milioni di euro per l'anno 2017 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
*35. 035. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Reversibilità).

  1. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'importo eccedente euro 1.000.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 263,3 milioni di euro per l'anno 2017 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
*25. 013. (Nuova formulazione) Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

Pag. 155

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo del presente comma, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi del presente comma, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo del presente comma il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie modalità di attuazione del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni di euro per l'anno 2017 e 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
*35. 07. (Nuova formulazione) Blazina, Boccuzzi, Giacobbe, Albanella, Brandolin, Tullo.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto Pag. 156da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo del presente comma, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi del presente comma, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo del presente comma il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie modalità di attuazione del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni di euro per l'anno 2017 e 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
*24. 01. (Nuova formulazione) D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo del presente comma, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a Pag. 157favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi del presente comma, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo del presente comma il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie modalità di attuazione del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni di euro per l'anno 2017 e 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
*25. 117. (Nuova formulazione) Duranti.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo del presente comma, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi del presente comma, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo del presente comma il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in Pag. 158ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie modalità di attuazione del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni di euro per l'anno 2017 e 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
*33. 07. (Nuova formulazione) Piras.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già trasferite alle regioni e alle province autonome ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1o gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.
35. 060. Il Governo.

ART. 38.

  Al comma 3, dopo le parole: la «Fondazione articolo 34» aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettera a), dopo le parole: 5 dicembre 2013 n. 159, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 2-sexies del decreto legge 29 marzo 2016. n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
   al comma 10, dopo le parole: corso di laurea, aggiungere le seguenti: o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello;
   al comma 11, sostituire le parole: di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 con le seguenti: di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota parte delle risorse di cui al comma 14 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo, da accertarsi entro il 15 settembre con decreto del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la Pag. 159concessione delle borse di studio e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
38. 5. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 41.

  Al comma 2 sopprimere le parole: a tempo pieno.

  Conseguentemente:
   al comma 3:
    1) dopo le parole: i ricercatori aggiungere le seguenti: e i professori di seconda fascia;
    2) sostituire le parole: comma 207 con le seguenti: commi da 207 a 212;
    3) sopprimere le parole: dal Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB),;
   al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 6, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 7 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate da ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati;
   al comma 6, lettera a), sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di cui al comma 3;
   al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 60 per cento dei ricercatori in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da;
   al comma 6, lettera c), sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20 per cento dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.
*41. 1. La VII Commissione.

  Al comma 2 sopprimere le parole: a tempo pieno.

  Conseguentemente:
   al comma 3:
    1) dopo le parole: i ricercatori aggiungere le seguenti: e i professori di seconda fascia;
    2) sostituire le parole: comma 207 con le seguenti: commi da 207 a 212;
    3) sopprimere le parole: dal Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB),;
   al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 6, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 7 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate da ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati;
   al comma 6, lettera a), sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di cui al comma 3;
   al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 60 per cento dei ricercatori in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da;
   al comma 6, lettera c), sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20 per cento dei Pag. 160professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.
*41. 11. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
41. 26. Mottola, Galati, Sottanelli.

ART.42.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», del periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
*42. 27. Rubinato, Gigli, Rotta, Sanga, Malpezzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», del periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
*42. 46. Gigli, Rubinato.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», del periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
*42. 6. Binetti, Tancredi, Vignali.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», del periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
*42. 38. Latronico.

Pag. 161

ART. 45.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

  1. Al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2015, n. 257. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.
  2. La domanda, di cui al comma 1, è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 1 è funzionale alle esigenze dell'ufficio.
  3. Per i soggetti di cui al comma 1 resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente agli anni 2016 e 2017.
45. 02. Verini, Vazio, Rostan, Rossomando, Leva, Iori, Giuditta Pini, Giuliani, Greco.

ART. 47.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del terzo Piano di azione da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicurezza e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «299 milioni di euro per l'anno 2017, di 299,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
47. 9. (Nuova formulazione) Locatelli, Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Coccia, Cominelli, Di Pag. 162  Salvo, Duranti, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Andrea Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Martelli, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri, Garavini, Nicchi.

ART. 48.

  Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: anche per l'anno 2017 con le seguenti: anche per gli anni 2017 e 2018;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: è aumentata a due giorni inserire le seguenti: per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018;
   c) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

  Conseguentemente:
   l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017, 290 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
*48. 14. (Nuova formulazione) Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi, Antezza, Vico.

ART. 50.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis, del citato decreto-legge, 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2017 al 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*50. 12. (Nuova formulazione) Galgano, Mucci, Roberta Agostini, Albanella, Pag. 163Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Fregolent, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Martelli, Milanato, Miotto, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri, Garavini, Nicchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis, del citato decreto-legge, 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2017 al 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*50. 18. (Nuova formulazione) Galgano, Mucci, Menorello, Molea, Librandi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico).

  1. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono per l'anno 2017 nel fondo medesimo.
  2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189 è ridotto di 5 milioni di euro nell'anno 2017.
50. 09. (Nuova formulazione) Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

ART. 52.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 5.000.000.
52. 147. Il Relatore.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017». Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui all'articolo 66, comma Pag. 1649-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
52. 148. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale contesto, per le finalità del riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico rese anche in contesti emergenziali, sono destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione tale alimentazione è assicurata in misura non inferiore ai 10 milioni di euro.
52. 022. (Nuova formulazione) Fiano, Piccione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017, è pari al 16 per cento ed è soddisfattorio degli obblighi di cui al predetto articolo 9.
52. 103. Manfredi.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. Nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
52. 025. (Nuova formulazione) Verini, Ferranti, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan, Fabbri, Marchi, Marcon, Artini, Pastorino, Palese, Latronico, Alberto Giorgetti.

ART. 53.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. L'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tener conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1o settembre 2016.
  2-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 13 luglio 2015, Pag. 165n. 107, è rifinanziato con l'importo di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
53. 59. Il Relatore.

ART. 58.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Comitato e il Tavolo tecnico di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, predispongono, per le medesime regioni, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle determinazioni di cui all'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  12-ter. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
58. 13. (Nuova formulazione) Tartaglione, Capozzolo, Carloni, Cuomo, Tino Iannuzzi, Impegno, Salvatore Piccolo, Ragosta, Rostan, Sgambato, Valiante.

ART. 59.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. In sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale di riparto del Fondo 2016 è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.
59. 78. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Milanato, Baldelli.

  All'emendamento 59.167 del relatore, capoverso 11-quater, alla lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*0. 59. 167. 6. Nicchi, Marcon, Melilla, Farina.

  All'emendamento 59.167 del relatore, capoverso 11-quater, alla lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*0. 59. 167. 7. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  All'articolo 59, comma 11, il capoverso 11-quater è sostituito dal seguente:
  11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dall'European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia Italiana del Farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al Pag. 166fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali di acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), medesimi via di somministrazione e dosaggio. La base d'asta dell'accordo quadro deve essere il prezzo medio di cessione al Servizio sanitario nazionale del farmaco biologico di riferimento;
   b) al fine di garantire una effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati, con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;
   c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante entro 60 giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);
   d) l'ente appaltante è tenuto a erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal codice degli appalti;
   e) eventuali oneri economici aggiunti vi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale.
59. 167. Il Relatore.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui all'articolo 52, comma 4, è vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 52, comma 2, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 58, comma 10.
59. 165. Il Governo.

ART. 60.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.
60. 12. (Nuova formulazione) Gutgeld, Marchi.

ART. 63.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto 2014, se alla data Pag. 167della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti allo gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7 /UE».
  1-ter. Fermi restando i tempi di pagamento dei ereditari gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espresso pronunciamento della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora assorbita, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedenti presentano alla Sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7/UE 1-quater. All'articolo 243-bis, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
  «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
   1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
   2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
   3) al servizio di trasporto pubblico locale;
   4) al servizio di pubblica illuminazione;
   5) al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
  c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macro aggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie o Fondazioni lirico sinfoniche;».Pag. 168
   2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
  «c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.».
*63. 5. (Nuova formulazione) Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri, Arlotti, Villarosa, Palese.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti allo gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7 /UE».
  1-ter. Fermi restando i tempi di pagamento dei ereditari gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espresso pronunciamento della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora assorbita, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedenti presentano alla Sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7/UE 1-quater. All'articolo 243-bis, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
  «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento Pag. 169delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
   1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
   2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
   3) al servizio di trasporto pubblico locale;
   4) al servizio di pubblica illuminazione;
   5) al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
  c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macro aggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie o Fondazioni lirico sinfoniche;».
   2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
  «c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.».
*65. 048. (Nuova formulazione) Marchetti, Giulietti.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti allo gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7 /UE».Pag. 170
  1-ter. Fermi restando i tempi di pagamento dei ereditari gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espresso pronunciamento della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora assorbita, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedenti presentano alla Sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7/UE 1-quater. All'articolo 243-bis, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
  « b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
   1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
   2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
   3) al servizio di trasporto pubblico locale;
   4) al servizio di pubblica illuminazione;
   5) al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
  c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macro aggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie o Fondazioni lirico sinfoniche;».
   2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
  «c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.».
*65. 040. (Nuova formulazione) Gelmini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
  4-ter. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Pag. 171fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  4-quater. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «negli anni 2016 e 2016» sono sostituite: «negli anni 2015, 2016 e 2017».
63. 19. (Nuova formulazione) Fragomeli.

ART. 64.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, capoverso 380-novies, dopo le parole: 380-octies inserire le seguenti: , ad eccezione del contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché del contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione, di cui al comma 380-ter;
   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,» sono inserite le seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017,».
64. 3. (Nuova formulazione) Fanucci, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri, Arlotti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali, assicurando comunque risparmi di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
64. 18. Piazzoni, Capone, Mariano, Grassi, Pilozzi.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2017, di cui all'articolo 170 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016.
64. 6. De Girolamo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.
64. 198. Michele Bordo, Vico, Mongiello.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al Pag. 172decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato con la medesima decorrenza di cui al comma 1.
*64. 158. (Nuova formulazione) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato con la medesima decorrenza di cui al comma 1.
*64. 214. (Nuova formulazione) Catania, Galgano, Quintarelli, Molea, Menorello, Monchiero, Librandi, Bombassei.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e Pag. 173della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato con la medesima decorrenza di cui al comma 1.
*64. 030. (Nuova formulazione) Braga, Mariani, Pastorelli, Giovanna Sanna, Realacci, Baradello.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole «relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dal 2018, nell'ipotesi in cui la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni ricompresi all'interno della gestione associata, proporzionalmente alla frazione di spesa loro riferibile. A tal fine, la Regione acquisisce dai comuni capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri annuale, di determinazione del fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della Regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata e restano confermate le modalità di riparto di cui al presente articolo».
64. 25. (Nuova formulazione) Marchi, Fabbri.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. In attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in riferimento al ricorso n. 7234 del 2014 pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 8,52 milioni di euro nell'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro nell'anno 2018. Le risorse del predetto fondo sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia al contenzioso amministrativo pendente.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 8.520.000;
  2018: – 2.800.000.
64. 011. (Nuova formulazione) Palese.

ART. 65.

  All'articolo 65 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 33 sopprimere le parole: e alle Province autonome di Trento e Bolzano;
   b) al comma 34 sopprimere le parole: e alle Province autonome di Trento e Bolzano;
   c) al comma 37 sopprimere le parole: e provincia autonoma;
   d) dopo il comma 39, inserire i seguenti:
  39-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre Pag. 1742012, n. 243 e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia per gli anni 2018-2030.
  39-ter. Il concorso previsto in capo alla Regione Trentino Alto-Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto o decorrere dal 2018 dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 può essere assicurato mediante contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e ivi compresi i gettiti arretrati inerenti devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno.
  39-quater. Le disposizioni recate dai commi 39-bis e 39-ter sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
  39-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 39-ter, pari a 50 milioni di euro nel 2017, 73 milioni di euro nel 2018, 98 milioni di euro nel 2019, 103 milioni di euro nel 2020, 101 milioni di euro nel 2021, 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, 65 milioni di euro nel 2013, 38 milioni di euro nel 2032 e 12 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
65. 151. Il Governo.

  Al comma 30, alla lettera a) premettere la seguente:
  0a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento:
   1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio, del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1o gennaio dell'esercizio di riferimento;
   2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.
65. 8. (Nuova formulazione) Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri, Arlotti, Palese.

ART. 66.

  Al comma 16, sostituire le parole: le risorse eccedenti possono essere utilizzate dalle medesime regioni con le seguenti:, nonché dalla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti possono essere utilizzate.
66. 12. Paola Bragantini, Borghi, Fregolent, Bonomo, Giorgis.

Pag. 175

ART. 67.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  7-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma 6 è aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  7-ter. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 6, a decorrere dal 1o marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.
67. 8. Boccadutri, Coppola, Losacco, Cenni.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite con il successivo comma, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito web attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.
  7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società Italiana degli Autori ed Editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del precedente comma, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori.
67. 25. (Nuova formulazione) Rampi, Manzi, Fiorio, Dallai.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito Pag. 176tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
67. 4. Pisano, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

ART. 74.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla società Ales – Arte lavoro e servizi S.p.a. non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 150.000;
  2018: – 150.000;
  2019: – 150.000.
74. 347. Losacco, Boccadutri, Melilli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate alla agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 294.850.000 euro per l'anno 2017 e di 299.850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 4.850.000;
  2018: – 9.850.000;
  2019: – 14.850.000.
74. 153. (Nuova formulazione) Manzi, Bonaccorsi, Coscia, Rampi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 4 milioni Pag. 177di euro a decorrere dall'anno 2017, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 4.000.000;
  2018: – 4.000.000;
  2019: – 4.000.000.
74. 138. (Nuova formulazione) Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internazionali di cui al comma 411, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
74. 29. (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio e altri.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021 di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa destinata al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 5.000.000;
  2018: – 20.000.000;
  2019: – 30.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 5.000.000;
  2018: – 5.000.000;
  2019: – 5.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
  2017: 0;
  2018: – 7.000.000;
  2019: – 7.000.000.
*74. 37. (Nuova formulazione) Antezza, Covello, Vico.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021 di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa destinata al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

Pag. 178

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 5.000.000;
  2018: – 20.000.000;
  2019: – 30.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 5.000.000;
  2018: – 5.000.000;
  2019: – 5.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
  2017: 0;
  2018: – 7.000.000;
  2019: – 7.000.000.
*74. 360. (Nuova formulazione) Folino, Franco Bordo, Placido, Marcon, Melilla, Airaudo, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021 di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa destinata al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 5.000.000;
  2018: – 20.000.000;
  2019: – 30.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 5.000.000;
  2018: – 5.000.000;
  2019: – 5.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
  2017: 0;
  2018: – 7.000.000;
  2019: – 7.000.000.
*74. 116. (Nuova formulazione) Antezza, Covello, Vico.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021 di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa destinata al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 5.000.000;
  2018: – 20.000.000;
  2019: – 30.000.000.

Pag. 179

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 5.000.000;
  2018: – 5.000.000;
  2019: – 5.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
  2017: 0;
  2018: – 7.000.000;
  2019: – 7.000.000.
*74. 481. (Nuova formulazione) Latronico.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021 di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa destinata al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 5.000.000;
  2018: – 20.000.000;
  2019: – 30.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 5.000.000;
  2018: – 5.000.000;
  2019: – 5.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
  2017: 0;
  2018: – 7.000.000;
  2019: – 7.000.000.
*74. 115. (Nuova formulazione) Antezza, Covello, Vico.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Le somme di cui sia eventualmente disposta la confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo Ilva e delle persone giuridiche che, prima dei commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
74. 483. Il Governo.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Ai fini dell'attuazione della Direttiva 2016/6S1/UE del parlamento europeo e dei consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a lini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del suo recepimento, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica Pag. 180necessaria, e 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, missione «Ordine e sicurezza pubblica», programma «Pianificazione e coordinamento forze di polizia».

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 4.500.000.

  alla tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.500.000;
   2018: – 16.000.000.
74. 484. Il Governo.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «maggiorato di uno spread pari al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti statali concessi ai sensi della presente disposizione e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».
  36-ter. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, decimo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria,» sono inserite le seguenti: «previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata.».
74. 485. Il Governo.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. L'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

ART. 2195.
(Contributi a favore di Associazioni combattentistiche).

  l. Al fine di sostenere le finalità istituzionali, le attività di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e successive modificazioni, si autorizza la spesa di 1.000.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, con le seguenti: 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
74. 400. (Nuova Formulazione) Villecco Calipari, De Maria, Gribaudo, Moscatt, Paola Boldrini, Stumpo, Iacono.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa nei Pag. 181confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  36-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 36-bis, si provvede per l'importo risultante da apposita istanza congiunta del Presidente e dell'Amministratore, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, corredata di specifica deliberazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, ivi inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal Collegio dei Revisori dei conti.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 33 – Fondi da ripartire, programma 1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 80.000.000;
    CS: – 80.000.000.
*74. 240. (Nuova Formulazione) Laffranco.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  36-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 36-bis, si provvede per l'importo risultante da apposita istanza congiunta del Presidente e dell'Amministratore, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, corredata di specifica deliberazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, ivi inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal Collegio dei Revisori dei conti.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 33 – Fondi da ripartire, programma 1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 80.000.000;
    CS: – 80.000.000.
*74.168. (Nuova Formulazione) Pilozzi, Lenzi, Piazzoni, Kronbichler, Carella, Kronbichler, Boccadutri.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. La dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata per l'anno 2017 di euro 7 milioni.

  Conseguentemente:
   alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 7.000.000.
74. 410. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 36 inserire il seguente:
  36-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli Pag. 182da corrispondersi al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro delle Unione europea con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità di erogazione della presente agevolazione.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 298 milioni di euro per l'anno 2017, 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
74. 393. (Nuova formulazione) Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002, di euro 7.746.253 è incrementato, a decorrere dal 1º gennaio 2017, di euro 300.000.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 299,7 milioni di euro.
74. 113. (Nuova Formulazione) Miotto.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero è autorizzata per l'anno 2017 la spesa per i seguenti interventi: a) 300.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; b) 1 milione di euro, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, con le seguenti: 298,7 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
74. 136. (Nuova formulazione) La Marca, Fedi, Gianni Farina, Garavini, Porta, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo ente previdenziali nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.
  36-ter. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stati di attuazione degli investimenti attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2015, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
74. 489. Il Relatore.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. Ai fini delle necessità di adeguamento della rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio Pag. 1832021 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

  Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 20.000.000.
74. 490. Il Relatore.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per il triennio 2017-2019, è assegnato al CONI un contributo annuo di 1 milione di euro, destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata allo sport della pallacanestro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
74. 491. Il Relatore.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. I finanziamenti di cui al comma 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposti per il triennio 2014-2016 dalla delibera CIPE attuativa n. 34 del 1o agosto 2014, sono prorogati per il quadriennio 2017-2020. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a valere sulle disponibilità relative al periodo di programmazione 2014-2020, provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.
74. 492. Il Relatore.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. Per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture di cui al periodo precedente e sono definiti gli ulteriori interventi previsti dal presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 298 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2017 – 15.000.000;
    2018 – 20.000.000;
    2019 – 15.000.000.
74. 493. Il Relatore.

ART. 77.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a sostenere il riposizionamento competitivo con le seguenti: ad aumentare la competitività.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: ultimo periodo.
77. 57. Bombassei, Menorello, Monchiero, Molea, Galgano, Librandi.

Pag. 184

ART. 78.

  Al comma 2, sostituire le parole: 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente:
   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di euro 299.952.000 per l'anno 2019, di 298 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
78. 23. (Nuova formulazione) Rubinato.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.
78. 2. La VII Commissione.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 sono aggiunti seguenti: «148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie, sono effettuate su conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili, in tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a:
   a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   b) versare entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali suddette, il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma.

  148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
78. 22. Rubinato, Gigli, Rotta, Ginato, Malpezzi, Sanga.

ART. 79.

  Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.
(Misure per il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo).

  1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 8:
    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia Pag. 185e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia.»;
    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili.»;
   b) all'articolo 27, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., da banche comunitarie, da banche extracomunitarie se soggette a vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti.».
79. 09. Il Governo.

ART. 81.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: di 298,3 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla Tabella 7, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: + 1.700.000;
    CS: + 1.700.000;
   2018:
    CP: + 1.700.000;
    CS: + 1.700.000;
   2019:
    CP: + 1.700.000;
    CS: + 1.700.000.
81. 4. Calabrò, Vignali, Fanucci, Ghizzoni, Malpezzi, Scuvera.

ART. 82.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:, i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di musica registrata.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinati con le seguenti: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.
*82. 1. La VII Commissione.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:, i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di musica registrata.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinati con le seguenti: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.
*82. 7. Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:, i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Restano fermi i relativi Pag. 186criteri e le relative modalità attuative disciplinati con le seguenti: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.
82. 8. Giacobbe, Carocci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 984 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli Istituti superiori di studi musicali (ISSM) e delle Istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione ai sensi dell'articolo Il del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500 (duemilacinquecento), per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

  Conseguentemente:
   alla rubrica, dopo le parole: «per i diciottenni» aggiungere le seguenti: «e del bonus strumenti musicali»;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «285 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».
82. 4. (Nuova formulazione) Vignali, Tancredi, Cinzia Maria Fontana, Tino Iannuzzi.

  All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 298 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Fondo nazionale per la rievocazione storica).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di attività, feste e valorizzazione di beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione annuale di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso sarà consentito in via diretta alle Regioni, ai Comuni, alle istituzioni culturali e le associazioni di rievocazione riconosciute attraverso appositi Albi tenuti presso i Comuni o già operanti da un minimo di dieci anni, in base a criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
82. 02. (Nuova formulazione) Rampelli.

ART. 83.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 249, della legge n. 147 del 2013, dopo la parola: Pag. 187«2016», aggiungere le seguenti: «nonché fino al limite di 40 milioni di euro per il 2017,».
83. 3. (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio.

ART. 85.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'accisa sulla birra).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.800.000;
   2018: – 4.300.000;
   2019: – 4.500.000.
*85. 01. (Nuova formulazione) Gianluca Pini, Marco Di Maio, Pizzolante, Simonetti, Molteni, Romanini, Saltamartini, Bianconi, Laffranco, Prataviera, Galgano, Matteo Bragantini, Attaguile, De Girolamo, Giancarlo Giorgetti, Manciulli, Russo, Baldelli, Mucci, Arlotti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'accisa sulla birra).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 4.800.000;
    2018: – 4.300.000;
    2019: – 4.500.000.
* 85. 1. (Nuova formulazione) Gribaudo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'accisa sulla birra).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.800.000;
   2018: – 4.300.000;
   2019: – 4.500.000.
*85. 02. (Nuova formulazione) Gianluca Pini, Marco Di Maio, Pizzolante, Simonetti, Molteni, Saltamartini, Romanini, Bianconi, Laffranco, Galgano, Prataviera, Matteo Bragantini, Attaguile, De Girolamo, Giancarlo Giorgetti, Manciulli, Russo, Baldelli, Mucci, Arlotti.

Pag. 188

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'accisa sulla birra).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.800.000;
   2018: – 4.300.000;
   2019: – 4.500.000.
*11. 020. (Nuova formulazione) Zanin, Sani, Romanini, Prina, Paolo Rossi, Cova, Misiani, Tancredi, Ginato.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'accisa sulla birra).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.800.000;
   2018: – 4.300.000;
   2019: – 4.500.000.
*46. 054. (Nuova formulazione) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'accisa sulla birra).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.800.000;
   2018: – 4.300.000;
   2019: – 4.500.000.
*46. 022. (Nuova formulazione) Sani, Dallai, Pagani, Taricco, Mongiello.

ART. 87.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e Pag. 189alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
87. 02. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

TAB. A.

  All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese (1.2) Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
   2018:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
   2019:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
Tab. A. 5. (Nuova formulazione) Sammarco e altri.

  All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299,2 milioni di euro per l'anno 2017, 299,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: + 800.000;
    CS: + 800.000.
   2018:
    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.
   2019:
    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.
Tab. A. 8. (Nuova formulazione) Porta e altri.

  All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:
   allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.6 Istruzione del primo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.
   allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.7 Istruzione del secondo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: + 75.000.000;
    CS: + 75.000.000.
Tab. A. 15. (Nuova formulazione) Carnevali e altri.

Pag. 190

  All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 298,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017,2018 e 2019, e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: + 1.500.000;
    CS: + 1.500.000.
   2018:
    CP: + 1.500.000;
    CS: + 1.500.000.
   2019:
    CP: + 1.500.000;
    CS: + 1.500.000.
Tab. A. 16. (Nuova formulazione) Francesco Saverio Romano e altri.

  All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tab. 10), missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
   2018:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
   2019:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
Tab. A. 26. (Nuova formulazione) Oliverio.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 1.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
**Tab. A. 1. La III Commissione.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 1.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
**Tab. A. 7. Garavini, Porta, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.

Pag. 191

  Alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
   2018:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
   2019:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
Tab. A. 24. (Nuova formulazione). Mongiello, Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Di Gioia, Ginefra, Michele Bordo, Grassi, Losacco, Massa, Vico, Capone, Mariano, Ventricelli, Burtone, Zaccagnini.

  All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: + 200.000;
    CS: + 200.000.
   2018:
    CP: + 200.000;
    CS: + 200.000.
   2019:
    CP: + 200.000;
    CS: + 200.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, missione 23 – (missione istruzione universitaria e formazione post universitaria, programma 23.2 (istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.
   2018:
    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.
   2019:
    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.
Tab. A. 14. (Nuova formulazione). Vezzali, Sottanelli, D'Agostino, Rabino.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 8.520.000;
   2018: + 2.800.000;

  Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 45.300.000;
   2018: + 50.300.000;
   2019: + 45.300.000.
Tab. A. 27. Il Governo.

Pag. 192

TAB. B.

  Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 0;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mae apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 0;
   2019: – 0.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000.
   2018:
    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000.
   2019:
    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000.
Tab. B. 7. Il Relatore.

TAB. 2.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: programma 14.1 Protezione sociale per particolari categorie: apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: + 1.500.000;
    CS: + 1.500.000.
   2018:
    CP: + 1.500.000;
    CS: + 1.500.000.
   2019:
    CP: + 1.500.000;
    CS: + 1.500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 1.500.000;
    CS: – 1.500.000.
   2018:
    CP: – 1.500.000;
    CS: – 1.500.000.
   2019:
    CP: – 1.500.000;
    CS: – 1.500.000.
Tab. 2. 2. Blazina, Malisani, Pes, Alfreider, Gebhard.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 10 Comunicazioni, programma 10.2 Sostegno all'editoria apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: + 200.423.143;
    CS: + 200.423.143.
   2018:
    CP: + 196.473.719;
    CS: + 196.437.719.
   2019:
    CP: + 197.937.171;
    CS: + 197.937.171.

Pag. 193

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 10 Comunicazioni, programma 10.2 Sostegno all'editoria apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 132.552.126;
    CS: + 132.552.126.
   2018:
    CP: + 130.090.509;
    CS: + 130.090.509.
   2019:
    CP: – 131.624.993;
    CS: + 131.624.193.

  allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, missione 5 Comunicazioni, programma 5.2 Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 67.87.017;
    CS: – 67.871.017.
   2018:
    CP: – 66.347.210;
    CS: – 66.347.210.
   2019:
    CP: – 66.312.178;
    CS: – 66.312.178.
Tab. 2. 7.. Il Governo.

TAB. 3.

  Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico Missione 3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Programma 3.2 Sostegno all'internalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy apportare le seguenti variazioni:
   2017:
   CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.
   2018:
    CP: + 1.500.000;
    CS: + 1.500.000.
   2019:
    CP: + 1.500.000;
    CS: + 1.500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire Programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 500.000;
    CS: – 500.000.
   2018:
    CP: – 1.500.000;
    CS: – 1.500.000.
   2019:
    CP: – 1.500.000;
    CS: – 1.500.000.
Tab. 3. 1. Garavini, Porta, Fedi, La Marca, Gianni Farina, Tacconi, Mongiello.

Pag. 194

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO

ART. 9.

Subemendamento all'emendamento 9.82 del governo.

  All'emendamento 9. 82, lettera a), sostituire le parole: il seguente con le seguenti: i seguenti;

  Conseguentemente:
     alla medesima lettera, aggiungere, infine, il seguente capoverso:
  1-ter. All'Allegato relativo alla Tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2009, n. 107, al numero 1 della colonna relativa alle voci merceologiche, limitatamente ai porti ricadenti in territorio insulare nel rispetto della Risoluzione del Parlamento UE del 4 febbraio 2016, sono aggiunte le parole: «Cloruro di sodio»;
  alla lettera b) aggiungere, in fine, le parole: e modifiche alla tassa erariale d'imbarco e sbarco del cloruro di sodio;
  alla parte consequenziale relativa alla tabella A, sostituire le parole:
   2017: – 1.520.000;
   2018: – 1.520.000;
   2019: – 1.520.000.

  con le seguenti:
   2017: – 1.845.000;
   2018: – 1.845.000;
   2019: – 1.845.000.
0. 9. 82. 1. Tancredi, Piccone.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, numero 1), della legge 17 luglio 1942, n. 907, dopo le parole: «La concessione» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti,»;
   b) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché soppressione del canone del sale dai giacimenti.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.520.000;
   2018: – 1.520.000;
   2019: – 1.520.000.
9. 82. Il Governo.

ART. 17.
Subemendamenti all'emendamento 17.10 del governo.

  Al capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: fino a 200 milioni.
0. 17. 10. 2. Alberto Giorgetti.

Pag. 195

  All'emendamento 17. 10, capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 100 milioni aggiungere le seguenti: di cui 10 milioni per interventi nei comuni situati nel cratere dei sismi verificatisi nel 2016 nell'Italia centrale.
0. 17. 10. 7. Melilli, Boccadutri.

  All'emendamento 17. 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: per la realizzazione di nuove strutture scolastiche con le seguenti: per il completamento del programma di costruzione di scuole innovative ai sensi dell'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2016, n. 107.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione con le seguenti: Quota parte delle risorse è inoltre destinata alla realizzazione di nuove strutture scolastiche per le quali le regioni si fanno carico del canone di locazione.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole innovative è utilizzata quota parte delle risorse di cui al comma 1, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
0. 17. 10. 8. Ghizzoni.

  All'emendamento 17. 10, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: per la realizzazione di nuove strutture scolastiche aggiungere le seguenti: di cui una quota pari al 10 percento è riservata ai Comuni delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016.
0. 17. 10. 1. Melilli.

  All'emendamento 17. 10, capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo alle zone colpite da eventi sismici.
0. 17. 10. 3. Alberto Giorgetti.

  All'emendamento 17. 10, capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché fino a 500 milioni di euro per la ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici degli ultimi dieci anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni interessati da eventi sismici possono richiedere l'accesso alle risorse messe a disposizione dall'INAIL ai sensi del primo periodo, comunicandolo formalmente alla Presidenza dei Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento. Recepite le richieste di intervento dei comuni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro dell'economia e della finanze, vengono individuati i comuni ammessi alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti.
0. 17. 10. 5. Alberto Giorgetti.

  All'emendamento 17. 10, capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché fino a 500 milioni di euro per la prevenzione dei rischio sismico.

Pag. 196

  Conseguentemente, nel medesimo capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni possono richiedere l'accesso alle risorse messe a disposizione dall'INAIL, ai sensi del primo periodo, per progetti e iniziative di prevenzione del rischio sismico, comunicandolo formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sui sito istituzionale del medesimo Dipartimento. Recepite le richieste delle Regioni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti.
0. 17. 10. 6. Alberto Giorgetti.

  All'emendamento 17.10, al capoverso comma 2-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dando priorità alle zone colpite da eventi sismici.
0. 17. 10. 4. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti.
17. 10. Il Governo.

ART. 33.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 33.021 del Relatore

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 33-bis.
(Opzione Donna).

  1 All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale è possibile perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   1) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 76.000.000;
   2018: – 76.000.000;
   2019: – 76.000.000.
   alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;Pag. 197
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000.
   alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
   alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000.
   alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
   alla voce Ministero delle politiche agricoli e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.

   alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
   alla voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.

  2) all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
0. 33. 021. 8. Simonetti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di portare a conclusione la con le seguenti: Per la corretta applicazione della.
0. 33. 021. 4. Simonetti.

  Sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2015 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2018 quale termine ultimo entro il quale perfezionare.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a), i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta Pag. 198imposta nei limiti dell'80 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'80 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'80 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  3. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
0. 33. 021. 2. Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Tripiedi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 luglio 2016 e dopo le parole:, e successive modificazioni. aggiungere le seguenti: L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dalle lavoratrici di cui al primo periodo del presente comma sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro e provvede a pubblicare nel proprio sito internet in forma aggregata, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento degli oneri previsti per l'attuazione del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire della facoltà di cui al medesimo periodo.
0. 33. 021. 9. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La sperimentazione di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 è prorogata fino al 31 dicembre 2018, con gli stessi requisiti già previsti dalla medesima norma e tenuto conto dell'esito del monitoraggio annuale delle risorse disponibili.
*0. 33. 021. 1. Rizzetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La sperimentazione di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 è prorogata fino al 31 dicembre 2018, con gli stessi requisiti già previsti dalla medesima norma e tenuto conto dell'esito del monitoraggio annuale delle risorse disponibili.
*0. 33. 021. 10. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 2.
0. 33. 021. 5. Simonetti.
(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite Pag. 199dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale è possibile perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.»
   b) al comma 3, sostituire le parole: «18,3 milioni» con: «2.127,3», le parole: «47,2» con: «2.156,2», le parole: «87,5» con: «2.196,5», le parole: «68,6» con: «2.177,6», le parole: «34,10» con: «2.143,10» e le parole: «1,7» con le seguenti: «2.110,7»;
   c) al comma 4, dopo la lettera c) inseguire la seguente: « d) quanto a 2.000 milioni di euro il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.»;
   d) dopo «conseguentemente», aggiungere le seguenti parole: «alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 76.000.000;
   2018: – 76.000.000;
   2019: – 76.000.000.
   alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000.
   alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
   alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000.
   alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
   alla voce Ministero delle politiche agricoli e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
   alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
   alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.
0. 33. 021. 6. Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: il regime degli incrementi delle speranze di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
0. 33. 021. 3. Simonetti.
(Inammissibile)

Pag. 200

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico delle lavoratrici dipendenti e autonome).

  1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Rimangono fermi per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi delle speranze di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
  3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono valutati in 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. A quota parte degli oneri di cui al comma 3 si provvede:
   a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 1 e 2;
   b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da pane dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 33,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione e l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 281,7 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
33. 021. Il Relatore.

ART. 59.

Subemendamenti all'emendamento 59.165 del Governo.

  All'emendamento 59.165, capoverso comma 13-bis, dopo la parola: oneri aggiungere le seguenti: a partire dall'anno Pag. 2012017 e sostituire le parole da: una quota fino alla fine del periodo con le seguenti: la soppressione per la quota parte di 300 milioni, del comma 2 dell'articolo 81; per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e per la quota parte di 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 59. 165. 1. Guidesi, Rondini, Simonetti, Saltamartini.

  All'emendamento 59.165, capoverso comma 13-bis, sostituire le parole da: è vincolata, a decorrere, fino alla fine del comma con le seguenti: , dall'anno 2017, sono stanziate risorse pari a 500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 74, commi 10-bis, 10-ter e 10-quater.

  Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
  10-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».
  10-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
0. 59. 165. 11. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  All'emendamento 59.165, capoverso comma 13-bis, sostituire le parole da: è vincolata, a decorrere, fino alla fine del comma, con le seguenti: , dall'anno 2017, sono stanziate risorse fino a 500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 74, commi 10-bis, 10-ter e 10-quater.

  Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
  10-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».Pag. 202
  10-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
0. 59. 165. 10. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  All'emendamento 59.165, capoverso comma 13-bis, dopo le parole: è vincolata, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016,.
0. 59. 165. 7. Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  All'emendamento 59.165, capoverso comma 13-bis, aggiungere, in fine, le parole: a tal fine il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 900 milioni di euro dal 2017.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
0. 59. 165. 8. Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Nesci, Colonnese, Di Vita.

Pag. 203

  All'emendamento 59.165, capoverso comma 13-bis, aggiungere, in fine, le parole: che, conseguentemente, è incrementato di 900 milioni di euro dal 2017.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
0. 59. 165. 9. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  All'emendamento 59.165, dopo il capoverso comma 13-bis, aggiungere il seguente:
  13-ter. All'articolo 9, comma 3-ter, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2008, n. 2, aggiungere, in fine, le parole: «I crediti generati una volta trascorsi ventiquattro mesi dall'inizio del commissariamento, sono comunque soggetti a certificazione».
0. 59. 165. 4. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  All'emendamento 59.165, dopo il capoverso comma 13-bis, aggiungere il seguente:
  13-ter. A decorrere dall'anno 2017 nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è previsto che la spesa relativa ai farmaci dispensati in modalità di distribuzione diretta e di distribuzione per conto venga inserita nel computo della spesa farmaceutica convenzionata. Non rientra in quest'ultima, la spesa sostenuta per l'onorario professionale sostenuta dalle associazioni di categoria secondo quanto disposto dalla legge n. 405/2001 che non deve costituire un aggravio per il bilancio delle regioni e delle province autonome.

Pag. 204

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 11, sostituire le parole: commi 4, 5, 12 e 13 con le seguenti: commi 4, 5, 12, 13 e 13-ter.
0. 59. 165. 2. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  All'emendamento 59.165, dopo il capoverso comma 13-bis, aggiungere il seguente:
  13-ter. Ai fini di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796 lettera o), della legge del 27 dicembre del 2006 n. 296, devono intendersi riferite al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2007 e fino all'entrata in vigore del decreto del Ministero della Salute del 18 ottobre 2012 pubblicato come supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013.
0. 59. 165. 5. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  All'emendamento 59.165, dopo il capoverso comma 13-bis, aggiungere il seguente:
  13-ter. Le risorse derivanti dalla applicazione dell'articolo 9-quinquies della legge 6 agosto 2015, n. 125 sono attribuite al trattamento accessorio della dirigenza del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale per le finalità di cui all'articolo 22, comma 4, lettera D del Patto della Salute 2014-2016, da raggiungere mediante la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018. Per le medesime finalità, ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 2 della legge 124 del 7 agosto 2015, le disposizioni dell'articolo 1, comma 236 della legge 208 del 28 dicembre 2015 non si applicano alla dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
0. 59. 165. 6. Miotto.
(Inammissibile)

  All'emendamento 59.165, dopo le parole: dell'articolo 58, comma 10 aggiungere il seguente comma:
  2. All'articolo 59, dopo il comma 6 è aggiunto il comma:
  6-bis. Le specialità farmaceutiche contenenti principi attivi ad origine biosimilare sono considerate a tutti gli effetti equivalenti alle omologhe specialità farmaceutiche contenenti principi attivi ad origine non biosimilare.
0. 59. 165. 3. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui all'articolo 52, comma 4, è vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 52, comma 2, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 58, comma 10.
59. 165. Il Governo.

ART. 59.

Subemendamenti all'emendamento 59.167 del Relatore

  Al capoverso 11-quater, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, sopprimere il secondo e il terzo periodo; Pag. 205
   alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: sono più di tre a base del medesimo principio attivo con le seguenti: hanno sovrapponibilità terapeutica;
   alla lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: dando priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione.
0. 59. 167. 1. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al capoverso 11-quater, all'alinea sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
  È consentita la sostituibilità automatica sia tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare sia tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto va attuato l'espletamento di gare in equivalenza terapeutica, mettendo in gara nel medesimo lotto princìpi attivi differenti, purché abbiano le stesse indicazioni terapeutiche.

  Conseguentemente, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base di principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono specificare i principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche, indicando i dosaggi e le vie di somministrazione.
  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017 – 10.000.000;
   2018 – 10.000.000;
   2019 – 10.000.000.
0. 59. 167. 2. Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al capoverso 11-quater, alinea, secondo periodo, dopo le parole: e un suo biosimilare né tra biosimilari aggiungere le seguenti: Le specialità farmaceutiche contenenti principi attivi ad origine biosimilare sono considerate a tutti gli effetti equivalenti alle omologhe specialità farmaceutiche contenenti principi attivi ad origine non biosimilare.
0. 59. 167. 3. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al capoverso 11-quater, all'alinea sopprimere il terzo periodo.
0. 59. 167. 4. Nicchi, Daniele Farina, Gregori, Marcon, Melilla.

  Al capoverso 11-quater, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi tenendo in considerazione le indicazioni presenti nel secondo Concept Paper AIFA sui farmaci biosimilari, da approvarsi in via definitiva entro il 31 gennaio 2017;
   b) al comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «di almeno il 30 per cento».
0. 59. 167. 5. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

Pag. 206

  Al capoverso 11-quater, alla lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*0. 59. 167. 6. Nicchi, Marcon, Melilla, Daniele Farina.

  Al capoverso 11-quater, alla lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*0. 59. 167. 7. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al capoverso 11-quater, alla lettera a), sostituire le parole da: medio di cessione al servizio sanitario nazionale fino alla fine della lettera con le seguenti: minimo dei farmaci biosimilari presenti sul mercato.
0. 59. 167. 8. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al capoverso 11-quater, alla lettera a), sostituire le parole da: di cessione al servizio sanitario nazionale fino alla fine della lettera con le seguenti: dei farmaci biosimilari presenti sul mercato.
0. 59. 167. 9. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al capoverso 11-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) Al fine di garantire una effettiva razionalizzazione della spesa, in assenza di formale motivazione espressa dal medico, il farmaco utilizzabile è quello a minor prezzo o, nel caso accordo quadro, i farmaci aggiudicati nell'accordo stesso.
0. 59. 167. 10. Nicchi, Fassina, Gregori, Marcon, Melilla.

  Al capoverso 11-quater, lettera b), infine aggiungere le seguenti parole: dando priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione.
0. 59. 167. 11. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  All'articolo 59, comma 11, il capoverso 11-quater è sostituito dal seguente:
  11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dall’European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia Italiana del Farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali di acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), medesimi via di somministrazione e dosaggio. La base d'asta dell'accordo quadro deve essere il prezzo medio di cessione al Servizio sanitario nazionale del farmaco biologico di riferimento;
   b) al fine di garantire una effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati, con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico Pag. 207è comunque libero di prescrivere il farmaco tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;
   c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante entro 60 giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);
   d) l'ente appaltante è tenuto a erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal codice degli appalti;
   e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale.
59. 167. Il Relatore.

ART. 65.

Subemendamenti all'emendamento 65.151 del Governo

  All'emendamento 65.151, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a)
dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Per l'anno 2017 le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 4 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 6.
0. 65. 151. 2. Guidesi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 65.151, lettera d), dopo il capoverso comma 39-ter, aggiungere i seguenti:
  39-ter.1. Al fine di favorire di investimenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle regioni e agli enti locali a cui sono assegnati, negli anni dal 2017 al 2030, spazi finanziari finalizzati agli investimenti per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro nell'anno 2017 per tutte le regioni e gli enti locali e 2.000 milioni di euro annui per tutte le regioni e gli enti locali per gli anni 2018-2030. Gli spazi finanziari sono assegnati fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno dal 2017 al 2030, sono ripartite le risorse di cui al periodo precedente in base al raggiungimento del saldo di cui al comma 4.
  39-ter.2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 39-ter.1, pari a 1.000 milioni di euro per il 2017 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2018-2030, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2030.
  39-ter.3. A decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Pag. 208spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
0. 65. 151. 5. Guidesi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 65.151, lettera d), dopo il capoverso comma 39-ter, aggiungere i seguenti:
  39-ter.1. In applicazione ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre, n. 243, per gli anni dal 2017 al 2030 le regioni a statuto ordinario e i comuni possono finanziare spese di investimento nel limite di 2.000 milioni di euro per ciascun anno. Secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre, n. 243, le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento sono realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla medesima legge.
  39-ter.2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 39-ter.1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2017 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2018-2030, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 201 7, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2030.
  39-ter.3. A decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
0. 65. 151. 1. Guidesi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 65.151, lettera d), dopo il capoverso comma 39-ter, aggiungere i seguenti:
  39-ter.1. Al fine di favorire di investimenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a cui sono assegnati, negli anni dal 2017 al 2030, spazi finanziari finalizzati agli investimenti per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro nell'anno 2017 per tutte le regioni a statuto ordinario e 2.000 milioni di euro annui per tutte le regioni a statuto ordinario per gli anni 2018-2030. Gli spazi finanziari sono assegnati fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno dal 2017 al 2030, sono ripartite le risorse di cui al periodo precedente in base al raggiungimento del saldo di cui al comma 4.
  39-ter.2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni Pag. 209di cui al comma 39-ter.1, pari a 1.000 milioni di euro per il 2017 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2018-2030, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 20.18 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2030.
  39-ter.3. A decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
0. 65. 151. 3. Guidesi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 65.151, lettera d), dopo il capoverso comma 39-ter, aggiungere i seguenti:
  39-ter.1. Al fine di favorire di investimenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli enti locali a cui sono assegnati, negli anni dal 2017 al 2030, spazi finanziari finalizzati agli investimenti per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro nell'anno 2017 per tutti gli enti locali e 2.000 milioni di euro annui per tutti gli enti locali per gli anni 2018-2030. Gli spazi finanziari sono assegnati fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno dal 2017 al 2030, sono ripartite le risorse di cui al periodo precedente in base al raggiungimento del saldo di cui al comma 4.
  39-ter.2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 39-ter.1, pari a 1.000 milioni di euro per il 2017 e 1.0000 milioni di euro per gli anni 2018-2030, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2030.
  39-ter.3. A decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un Pag. 210concorso alla finanza pubblica pari ai 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
0. 65. 151. 4. Guidesi.
(Inammissibile)

  All'articolo 65 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 33, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
   b) al comma 34, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano;
   c) al comma 37, alinea, sopprimere le parole: e provincia autonoma;
   d) dopo il comma 39 inserire i seguenti:
  39-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030.
  39-ter. Il concorso della regione Trentino Alto-Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto a decorrere dal 2018, previsto dall'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, può essere assicurato attraverso contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e compresi i gettiti arretrati inerenti a devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno.
  39-quater. Le disposizioni dei commi 39-bis e 39-ter sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  39-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 39-bis, pari a 50 milioni di euro nel 2017, 73 milioni di euro nel 2018, 98 milioni di euro nel 2019, 103 milioni di euro nel 2020, 101 milioni di euro nel 2021, 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, 65 milioni di euro nel 2031, 38 milioni di euro nel 2032 e 12 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
65. 151. Il Governo.

ART. 74.

Subemendamenti all'emendamento 74. 483 del Governo.

  All'emendamento 74.483, sostituire il capoverso 36-bis con il seguente:
  36-bis. Le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, nell'ambito dei procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti della società del Pag. 211gruppo Ilva e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, abbiano esercitato attività di gestione amministrazione o direzione di coordinamento di tali società, sono versate, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016 n. 13, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 74. 483. 1. Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  All'emendamento 74.483, capoverso comma 36-bis, primo periodo, dopo la parola: disposta aggiungere le seguenti: in via definitiva.
0. 74. 483. 4. Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  All'emendamento 74.483 capoverso comma 36-bis primo periodo, sostituire le parole: al finanziamento degli interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società con le seguenti: fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 convertito, con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016 n. 13, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte.
0. 74. 483. 5. Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  All'emendamento 74.483, capoverso comma 36-bis, primo periodo, sostituire le parole: degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società con le seguenti: nei comuni di Taranto e di Statte.
0. 74. 483. 3. Crippa.

  All'emendamento 74.483 capoverso comma 36-bis, primo periodo, sostituire le parole: degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società con le seguenti: e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte.
0. 74. 483. 1. Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  All'articolo 74 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  36-bis. Le somme delle quali sia eventualmente disposta la confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell'ambito di procedimenti Pag. 212penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo ILVA e delle persone giuridiche che, prima dei commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
74. 483. Il Governo.

ART. 74.

Subemendamenti all'emendamento 74.485 del Governo

  Alla lettera a) sostituire le parole: maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento con le seguenti: maggiorato allo spread non inferiore al 4,1 per cento.
0. 74. 485. 1. Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Alla lettera a) sostituire le parole: maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento con le seguenti: maggiorato di uno spread pari al 4,2 per cento.
0. 74. 485. 2. Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali oneri aggiuntivi dei finanziamenti statali concessi ai sensi della presente disposizione possono essere posti a carico del Bilancio dello Stato.
0. 74. 485. 3. Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il prestito concesso ai sensi della presente disposizione è trasferito alla società acquirente del Gruppo Ilva secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
0. 74. 485. 4. Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti commi:
  36-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «maggiorato di uno spread pari al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti statali concessi ai sensi del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20».

  36-ter. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Pag. 213marzo 2015, n. 20, nel decimo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria» sono inserite le seguenti: «, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata,.».
74. 485. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 74.489 del Relatore

  Al punto 1, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: previa pubblicazione di bando pubblico contenente i criteri di scelta concordati con la Conferenza delle regioni.
0. 74. 489. 1. Miotto, Carnevali.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  «36-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo ente previdenziali nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.
  36-ter. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stati di attuazione degli investimenti attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2015, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
74. 489. Il Relatore.

ART. 79

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 79.09 del Governo

  All'emendamento 79.09, al comma 1, sopprimere la lettera a).
0. 79. 09. 1. Marcon, Melilla.

  All'emendamento 79.09, lettera a), numero 1, capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
0. 79. 09. 3. Quartapelle Procopio.

  All'emendamento 79.09, al comma 1, sopprimere la lettera b).
0. 79. 09. 2. Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.
(Misure per il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo).

  1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia Pag. 214e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia»;
    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili»;
   b) all'articolo 27, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche comunitarie, da banche extracomunitarie se soggette a vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti».
79. 09. Il Governo.

TAB. A.

Subemendamenti all'emendamento Tab. A. 27 del Governo

  All'emendamento Tab. A. 27, sopprimere le parole da: alla Tabella A fino a: 2018: + 2.800.000.

  Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni è incrementato di 8.520.000 euro per l'anno 2017 e 2.800.000 euro per l'anno 2018.
0. Tab. A. 27. 1. Guidesi.

  All'emendamento Tab. A. 27, sopprimere le parole da: alla Tabella A fino a: 2018: + 2.800.000.

  Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 8.520.000 euro per l'anno 2017 e 2.800.000 euro per l'anno 2018.
0. Tab. A. 27. 3. Guidesi.

  All'emendamento Tab. A. 27, sopprimere le parole da: alla Tabella A fino a: 2018: + 2.800.000.

  Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare è incrementato di 8.520.000 euro per l'anno 2017 e 2.800.000 euro per l'anno 2018.
0. Tab. A. 27. 2. Guidesi.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 8.520.000;
   2018: + 2.800.000.

  Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 45.300.000;
   2018: + 50.300.000;
   2019: + 45.300.000.
Tab. A. 27. Il Governo.