CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 novembre 2016
727.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». Atto n. 327-bis.

PARERE APPROVATO

   La X Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 novembre 2016 (A.G. n. 327-bis) ed accompagnato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, da apposita relazione illustrativa;
   rammentato che questa Commissione, sempre ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, aveva espresso, il 3 novembre 2016, il proprio parere, con condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 25 agosto 2016 (A.G. n. 327);
   evidenziato che con la richiamata relazione illustrativa il Governo motiva ora: il mancato accoglimento delle proposte emendative nn. 4, 12 e 15 di cui al parere favorevole condizionato formulato dalla Conferenza Unificata con nota n. 119/CU del 29 settembre 2016;l'accoglimento o il non accoglimento dei rilievi di cui al parere favorevole con osservazioni (n. 2155 del 20 ottobre 2016) espresso dal Consiglio di Stato, Sezione Normativa-Commissione Speciale; l'accoglimento o il non accoglimento delle condizioni e delle osservazioni di cui ai pareri favorevoli espressi, il 3 novembre 2016, dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati e dalla 10a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica;
   preso atto che il Governo intende proseguire nei termini che ha indicato con la seconda richiesta di parere, e ritenuto però necessario richiamare quanto segnalato nel parere del 3 novembre 2016, anche alla luce di quanto annotato in sede di «Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione» circa il rilievo del «(...) ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa», nonché, ancora, alla luce del dettato dell'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124, laddove esplicitamente si dispone l'introduzione di «una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria (...) e il mantenimento dei livelli occupazionali (...)»;

  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   valuti il Governo il complesso delle questioni segnalate nel parere espresso da questa Commissione il 3 novembre del 2016 e non recepite nello schema di decreto, Pag. 7adottando ogni possibile iniziativa per recepire le condizioni in esso inserite e assicurando, quanto meno, che:
   1. sulla scorta della condizione di cui alla lettera a) del suddetto parere, vi sia una attenta ponderazione della misura del contributo camerale, il cui eccessivo contenimento non può condurre a sacrificare importanti funzioni svolte dalle camere sul territorio;
   2. sulla scorta della condizione di cui alla lettera b) del suddetto parere, vi sia un meccanismo di compensazione delle misure di contenimento delle spese operate dalle camere, tale da garantirne la sostenibilità per il sistema;
   3. pur apprezzando lo sforzo di incrementare le misure a sostegno del personale oggetto di riorganizzazione, come individuate nel nuovo schema di decreto, si adotti – sulla scorta della condizione di cui alla lettera d), n. 2, del suddetto parere – una clausola di salvaguardia che, ove la percentuale destinata alla ricollocazione degli esuberi risulti insufficiente, consenta di facilitare la mobilità fino al completo riassorbimento degli eccedentari presso altre amministrazioni.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327-bis.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE.

   La X Commissione,
   esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rivisto il 9 novembre 2016 dal governo a seguito delle osservazioni e dei pareri ricevuti sulla versione trasmessa alla Presidenza il 26 agosto 2016;
  rammentato che il suddetto schema attua la delega legislativa di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
  visto il parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 14 settembre 2016;
  visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 settembre 2016;
  visti i rilievi delle Commissioni delle Commissioni XI (Lavoro) e XIII (Agricoltura);
  preso atto dei rilievi della Commissione V (Bilancio);
  richiamati i pareri proposti nella stessa Commissione X nella seduta del 3 novembre 2016;
  considerato che il Governo non ha accolto le seguenti condizioni poste nel parere approvato in Commissione X il 3 novembre 2016:
   a) posto che l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – recata dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, capoverso articolo 18 – non risulta esplicitamente supportata dai principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e considerato altresì, come anche emerge dalla A.I.R. di accompagnamento del testo del provvedimento, il rilievo per la riforma del sistema camerale del «(...) ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa», nonché valutato quanto osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell'ambito del parere reso dalla Conferenza Unificata, circa il rapporto tra regioni ed enti camerali a supporto delle imprese e delle economie territoriali, riveda il Governo la suddetta abrogazione, prevedendo la possibilità per gli enti camerali di procedere – per il cofinanziamento di programmi di interesse strategico condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, e sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza – ad incrementi del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, eventualmente anche prevedendo che una parte minoritaria dell'aumento, non superiore al cinque per cento, sia consentita solo agli enti il cui raggiungimento di livelli di Pag. 9eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale;
   b) anche in vista dell'approvazione della prossima legge di bilancio e in considerazione dell'entità del processo di riduzione delle entrate camerali, esoneri il Governo gli enti del sistema camerale dal versamento al bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti in ragione delle vigenti disposizioni di legge per il contenimento della spesa concernenti i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, finalizzando l'impiego di detti risparmi all'esercizio delle funzioni di promozione del territorio e dell'economia di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo in esame, eventualmente collegando in via prioritaria il riconoscimento, anche parziale, del suddetto esonero all'avanzamento dei processi di accorpamento degli enti camerali e agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale;
   c) poiché l'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone, nell'ambito dell'elencazione dei principi e dei criteri direttivi per l'adozione del decreto legislativo concernente il sistema camerale, che la riforma del diritto annuale a carico delle imprese si realizzi «tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114», e posto che il citato articolo 28 dispone, al comma 1, la riduzione dell'importo, come determinato per l'anno 2014, del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nella misura del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento, a decorrere dal 2017,» nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», nonché, al comma 2, la fissazione di tariffe e diritti di segreteria sulla base di costi standard definiti «secondo criteri di efficienza da conseguire attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata», riveda il Governo – stante la complessiva riforma del sistema camerale operata attraverso lo schema di decreto legislativo in esame e, in particolare, considerato, in tale contesto, l'impianto riformato (anche nel rispetto del richiamato comma 2 dell'articolo 28) dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di finanziamento delle camere di commercio – l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo, laddove si dispone che «le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal presente decreto, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014», così introducendo un vincolo normativo non più transitorio, ma a regime e non modificabile attraverso il decreto ministeriale di determinazione della misura del diritto annuale quali che siano le risultanze della rinnovata metodologia di individuazione del fabbisogno del sistema camerale, e preveda altresì il Governo che, a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamento tra le camere di commercio, la decisione di variazione del diritto annuale non conforme all'obiettivo di riduzione dell'importo del 50 per cento rispetto al 2014 possa essere comunque adottata, ove ne risulti la necessità dalla misurazione del fabbisogno, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, secondo la procedura di cui al testo novellato del già richiamato articolo 18, comma 4 e comma 5, e previa acquisizione dei pareri del Comitato indipendente di valutazione delle Pag. 10performance del sistema camerale, della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari;
   d) rammentato che l'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone esplicitamente l'introduzione di «una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria (...) e il mantenimento dei livelli occupazionali (...)», preveda il Governo:
    1) specifiche modalità di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del processo di definizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali, di cui all'articolo 3, comma 1, e dei connessi piani di razionalizzazione delle sedi e di razionalizzazione organizzativa, di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 del citato articolo;
     2) in riferimento all'articolo 3, comma 6 e comma 7, la possibilità di un ricollocamento dell'eventuale personale soprannumerario delle camere di commercio e delle unioni regionali (considerato tra l'altro, al riguardo di dette unioni, il parere del Consiglio di Stato n. 2614 del 17 settembre 2015) presso un più ampio perimetro di amministrazioni pubbliche, e non limitato al solo dieci per cento delle facoltà di assunzione consentite per dette amministrazioni ed ai soli anni 2017 e 2018;
     3) la possibilità del collocamento a riposo per il personale delle camere di commercio e delle unioni regionali, che risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, eventualmente anche definendo modalità di concorso dello stesso sistema camerale alla copertura dell'onere finanziario per la contribuzione del periodo intercorrente tra il pensionamento anticipato ed il momento del pensionamento definito in base alle richiamate disposizioni del dicembre 2011;

  rilevato inoltre che il Governo non ha recepito le seguenti osservazioni poste nel parere approvato in Commissione il 3 novembre 2016:
   a) anche alla luce delle considerazioni in tema di digitalizzazione e semplificazione di cui ai rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera b), prevedendo, in relazione alle funzioni dell'ente camerale di punto unico d'accesso telematico alle vicende amministrative dell'attività d'impresa, l'accesso con SPID alla piattaforma digitale denominata impresainungiorno.gov.it sulla base di apposita delega o convenzione tra i comuni titolari dei SUAP ed il sistema camerale, nonché la determinazione, da parte del MISE d'intesa con AGID, dei livelli di servizio del SUAP digitale, il ricorso a sistemi di pagamento elettronici e, ancora, l'accesso digitale gratuito dei comuni medesimi al fascicolo elettronico d'impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti;
   b) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera d-bis), prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento;
   c) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera f), concernente funzioni relative ad «assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato», procedendo all'indicazione di limiti e modalità per lo svolgimento di dette funzioni in regime di corretta concorrenza, a partire dall'obbligo di separazione Pag. 11contabile e dal principio di orientamento al costo di cui alle considerazioni in tema di attività in regime di libera concorrenza, sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato;
   d) valuti il Governo l'opportunità di rivedere l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera g), procedendo alla spostamento della collocazione delle competenze in materia di risoluzione alternativa delle controversie nell'area delle funzioni di regolazione del mercato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera c);
   e) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, introducendo la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relativi alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale sulla base di appositi accordi o convenzioni con le regioni;
   f) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2-bis, prevedendo – nel contesto della generale gratuità degli incarichi negli organi degli enti del sistema camerale diversi dai collegi dei revisori – la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non soltanto dei criteri per il rimborso delle spese, ma anche per il ristoro dei costi sostenuti per lo svolgimento di detti incarichi;
   g) anche alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 4-bis, comma 2-quater, prevedendo elementi di riferimento e forme di consultazione utili alla predisposizione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di determinazione dei criteri posti a base dell'azione di valutazione e misurazione del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, nonché, ancora, l'opportunità di procedere ad analoga integrazione in riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 2, capoverso articolo 7, comma 4, laddove si delinea la definizione, da parte del MISE e con il supporto di Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio;
   h) anche alla luce delle considerazioni sul punto sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 8, in materia di registro delle imprese, così da affidare al conservatore unico, in presenza di indicatori oggettivi, il potere di procedere alla cancellazione d'ufficio delle società private; valuti inoltre il Governo impatto e funzionalità delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 3, capoverso articolo 8, comma 4, nel territorio della regione Valle d'Aosta ove non vi è sede del tribunale delle imprese;
   i) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 2, capoverso articolo 11, comma 1, lettera c), allo scopo di chiarire e valorizzare il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese nel processo di «previa adeguata consultazione delle imprese» ai fini della predisposizione del «programma pluriennale di attività della camera di commercio»;
   l) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso articolo 10, nonché lettera m), capoverso articolo 12, e lettera n), capoverso articolo 14, allo scopo di prevedere, nei territori ove esse siano presenti, adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle Pag. 12organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute;
   m) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera n), capoverso articolo 14, comma 1, indicando che ciascun consigliere può esprimere fino a due preferenze;
   n) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevedendo un adeguato apprezzamento del principio di continuità territoriale nei processi di accorpamento degli enti camerali;
   o) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), prevedendo, ai fini della predisposizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali di cui al citato articolo, specifiche procedure di verifica degli accorpamenti tra enti camerali già deliberati e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto, con l'insediamento dei nuovi organi, altresì indicando eventuali, motivate ragioni sospensive di detti accorpamenti;
   p) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili; valuti altresì il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 5, allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie;
   q) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, commi da 1 a 3, prevedendo che non vi sia contestualità tra la proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 1 ed i piani di razionalizzazione di cui ai commi 2 e 3, che, opportunamente, potrebbero fare invece temporalmente seguito, con adeguato intervallo di approfondimento e ai fini della loro più mirata predisposizione, alla richiamata proposta;
   r) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), prevedendo espressamente che, nel processo di razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate, si tenga comunque adeguatamente conto delle esigenze di prossimità dei servizi erogati dall'ente camerale nella circoscrizione territoriale;
   s) alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, valuti ancora il Governo, in particolare, l'opportunità di prevedere, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, specifiche disposizioni in materia di:
    1) sistema di monitoraggio della riforma;
    2) sicurezza ed uniformità dei processi informatici;
    3) neutralità ed accessibilità della rete informatica del sistema camerale;
   t) alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi sui singoli articoli del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti inoltre il Governo, in particolare, l'opportunità di:
    1) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera g), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo criteri o parametri di riferimento per l'apprezzamento della quota di cofinanziamento di terzi delle attività oggetto di convenzione, quota assunta a presupposto del concorrente ricorso al diritto annuale, nonché chiarendo tanto il carattere meramente esemplificativo degli ambiti di attività in convenzione citati, quanto la possibilità di un autonomo esercizio delle attività menzionate da parte delle camere; Pag. 13
    2) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 1, capoverso articolo 18, comma 1, n. 1.2, in materia di entrate per prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, integrarne l'attuale formulazione, indicando il soggetto responsabile dell'approvazione delle previste tariffe;
    3) in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), in materia di indicatori di efficienza e di equilibrio economico per le circoscrizioni territoriali camerali confinarie e montane, integrarne conseguentemente l'attuale formulazione;
    4) in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera b), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo;
   u) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una norma di salvaguardia dell'autonomia funzionale della camera di commercio di Matera fino a tutto l'anno 2019, anno in cui la città sarà Capitale europea della cultura,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». Atto n. 327-bis.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA-IL POPOLO DELLA LIBERTÀ

   La X Commissione,
   esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 327-bis);
   rammentato che il suddetto schema attua la delega legislativa di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
   visto il parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 14 settembre 2016;
   visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 settembre 2016;
   visto il parere favorevole con condizioni ed osservazioni espresso dalla X Commissione nella seduta del 3 novembre 2016;
   considerato che ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124 il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione e che le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati;
   segnalato che il Governo ha trasmesso nuovamente i testi alla Camera con osservazioni e modificazioni;
   premesso che per quanto attiene il sistema di finanziamento delle Camere esso costituisce senz'altro uno degli aspetti più delicati della riforma. Nella relazione preliminare del presente atto del Governo è stabilito che «la riduzione di risorse disponibili per effetto del taglio del diritto annuale (...) determina necessariamente nel breve periodo difficoltà e svantaggi per gli enti interessati e, potenzialmente, difficoltà e svantaggi per le stesse imprese tradizionalmente destinatarie degli interventi promozionali, di assistenza e supporto svolti con tali risorse dai medesimi enti», pertanto, il taglio del 50 per cento del diritto annuale comporterà, come evidenziato nella relazione del MISE sul diritto annuale per l'anno 2016, «una drastica riduzione delle spese variabili promozionali che per alcune Camere, considerata l'articolazione delle situazioni rispetto a tali valori complessivi e medi, potrebbe concretizzarsi nel totale blocco delle attività promozionali.»;
   si ritiene opportuno che, per il cofinanziamento di specifici programmi e progetti condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico locale, le Camere possono aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento. Si tratta, in particolare, dei programmi di sviluppo territoriale, finanziati anche dall'Unione Pag. 15europea, per la cui attuazione e cofinanziamento le Regioni spesso coinvolgono le Camere dando luogo a numerose collaborazioni istituzionali, che si sono dimostrate proficue nell'interesse generale delle imprese e in genere delle economie locali;
   premesso che in merito al superamento per gli enti camerali degli obblighi di versamento al bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti in ragione delle vigenti disposizioni di legge, si sottolinea l'opportunità di versare risorse al Bilancio dello Stato in base alle leggi cd. «tagliaspese», considerato che, in forza di tali previsioni normative, il sistema camerale versa annualmente al bilancio dello Stato circa 40 milioni di euro; tale importo, alla luce della forte riduzione di entrate operata dalla riforma, non sarebbe più sostenibile, costituendo annualmente quasi il 10 per cento del diritto riscosso;
   tenuto conto che in materia di personale delle Camere di Commercio in eventuale eccedenza all'esito della riorganizzazione, la possibilità di essere collocato in mobilità presso le altre Pubbliche Amministrazioni – procedura che in linea generale potrebbe comportare un allontanamento del personale maggiormente qualificato e strategico per gli Enti camerali soprattutto in questo momento di cambiamento – al fine di consentire un effettivo mantenimento dei livelli occupazionali, non deve essere contingentata ad una percentuale delle assunzioni possibili per queste ultime (10 per cento) ma andrebbe riferita al totale delle assunzioni possibili in quelle determinate realtà. Allo scopo di evitare che, al termine di tale percorso, dovessero risultare ancora in soprannumero alcune unità si dovrebbero prevedere meccanismi incentivanti il pensionamento anticipato per chi sia in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di andare in pensione prima della riforma del 2011 o per chi abbia meno di tre anni al pensionamento, previa individuazione di procedure di versamento dei contributi mancanti. Tali strumenti consentirebbero di gestire agilmente e senza tensioni eventuali situazioni di soprannumero di personale camerale di ruolo. Per quanto riguarda il personale delle aziende speciali e delle Unioni regionali eventualmente in eccedenza, bisognerebbe estendere anche il sistema di ammortizzatori sociali già previsto dal decreto legislativo n. 175/2016 per le società a partecipazione pubblica e, in aggiunta, meccanismi di incentivazione del pensionamento anticipato alle condizioni già descritte per il personale camerale;
   evidenziato che il ruolo delle Camere di Commercio quali Enti pubblici tenutari del Registro Imprese è di estrema importanza poiché fornisce un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa e rappresenta pertanto un archivio indispensabile per l'elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza, si auspica, con riferimento alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 2, che venga assegnata definitivamente alle Camere di Commercio la competenza in tema di Sportello Unico per le Attività Produttive e punto di accesso evitando di fare rinvio a deleghe convenzionali o legislative non meglio esplicitate;
   avuto riguardo al fatto che lo schema di decreto precisa che le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura possono svolgere attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali, esclude di fatto tutte le attività promozionali direttamente svolte all'estero. Concordato sulla necessità di raccordare l'attività di sostegno alle PMI svolta dalle Commercio, industria, artigianato e agricoltura con il piano di iniziative all'estero realizzato da altri enti pubblici, al fine di evitare inutili e dispendiose duplicazioni, non si rinviene la ragione per cui la medesima esclusione si debba applicare anche nel caso di valorizzazione del patrimonio culturale nonché di sviluppo e promozione del turismo (articolo 2, comma 2, lettera d-bis), in tal modo limitandone inopportunamente la portata oggettiva e gli effetti positivi sullo sviluppo delle imprese del territorio. Appare dunque Pag. 16ragionevole non riferire la suddetta esclusione alla lettera d-bis);
   considerato che il presente provvedimento anziché collocare la risoluzione alternativa delle controversie, come sarebbe auspicabile, tra le competenze di regolazione del mercato, la colloca tra le attività da svolgere in convenzione e in cofinanziamento (articolo 2, comma 2, lettera g); ciò risulta incompatibile con la natura stessa di tali funzioni, i cui costi sono coperti da tariffe o diritti secondo quanto già previsto da altre disposizioni normative;
   premesso che nel momento in cui è attribuita alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura autonomia funzionale e se la funzione è quella di «curare lo sviluppo del sistema imprenditoriale nell'ambito delle economie locali», sulla base del principio di sussidiarietà, non si comprendono alcune disposizioni che, unitamente al rafforzamento dei poteri assegnati al MISE, sembrano indebolire l'autonomia funzionale riconosciuta alle Camere di commercio, in sostanziale discontinuità con l'indirizzo inaugurato dal Legislatore sin dalla legge 59/97. Si auspica pertanto che venga introdotta tra le funzioni camerali la stessa formulazione prevista dalla legge delega, ossia la «promozione del territorio e dell'economia locale»;
   evidenziato che si rende quanto mai urgente ed opportuna la definizione di standard qualitativi nazionali delle prestazioni degli Enti territoriali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, si rende necessario prevedere anche la determinazione dei costi standard dei servizi erogati che possano essere congrui ed effettivamente remunerativi del costo sostenuto dagli Enti nell'erogazione dei servizi,

  esprime

PARERE CONTRARIO.