CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2016
721.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

  Art. 21-bis.
(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia).

  1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, con una dotazione annuale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.
  2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.
  3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, detta legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «290 milioni».
4127-bis/II/21. 01. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

ART. 52.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Risorse per l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso già espletato).

  1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2017, di euro 25.043.700 per l'anno 2018, di euro 27.387.210 per l'anno 2019, di euro 27.926.016 per l'anno 2020, di euro 35.423.877 per l'anno 2021, di euro 35.632.851 per l'anno 2022 di euro 36.273.804 per l'anno 2023, di euro 37.021.584 per l'anno 2024, di euro 37.662.540 per l'anno 2025 e di euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di Pag. 101279.056.916,00 di euro per l'anno 2017, di 274.956.300,00 di euro per l'anno 2018, di 272.612.790,00 di euro per l'anno 2019, di 272.073.984,00 di euro per l'anno 2020, di 264.576.123,00 di euro per l'anno 2021, di 264.367.149,00 di euro per l'anno 2022, di 263.726.196,00 di euro per l'anno 2023, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2024, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2025 e di 261.589.680,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4127-bis/II/52. 01. Verini, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici).

  1. All'articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico»;
   b) le parole: «di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)» sono sostituite dalle seguenti: «di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico».

  Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
4127-bis/II/52. 02. Verini, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:
  Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 2, comma 17, lettera b), i numeri 1), 3), 4, 5) e il punto c) sono sostituiti dal seguente:
   «1) L'indennità dei magistrati onorari in regime transitorio si compone di una parte fissa e di una parte variabile;
   2) ad essi è attribuita l'indennità fissa di Euro 43.310,90 lordi annui, al netto degli oneri previdenziali, da corrispondersi in dodici ratei mensili, entro l'ultimo giorno di ogni mese. La parte variabile dell'indennità sarà corrisposta in misura non inferiore al 15 per vento e non superiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c) dell'articolo 2, comma 13, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi;
   3) al comma 1, lettera f) dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 le parole “giudici di pace”, sono sostituite con “magistrati onorari di cui alla legge 28 aprile 2016 n. 57”;
   4) il comma 609 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato;
   5) le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017».
4127-bis/II/52. 03. Amoddio, Ermini.
(Inammissibile)

Pag. 102

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:
  Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
  «3. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura della procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del giudice monocratico e del giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.
  4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma “Giustizia civile e penale” della missione “Giustizia” dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
4127-bis/II/52. 04. Amoddio, Ermini.

ART. 75.

  Dopo l'articolo 75 inserire il seguente articolo:

Art. 75-bis.
(Interventi per la riduzione dei costi derivanti da sovraffollamento carcerario).

  1. Al fine di individuare parametri certi per l'attivazione dei rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, all'articolo 35-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
   «a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:
    a) le condizioni di inumana detenzione di cui al comma 1 s'intendono immediatamente realizzate qualora l'istante sia detenuto in una struttura con una presenza superiore al 40 per cento della capienza detentiva massima prevista;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:
  Il periodo complessivo in cui l'istante abbia subito il pregiudizio previsto dal comma 1 è detto “credito di libertà”. Tale periodo sarà sottratto dalle pene di espiazione (in qualsiasi regime), da quelle eventualmente inflitte per procedimenti in corso durante la detenzione o per procedimenti avviati nei 24 mesi successivi al termine della stessa, al medesimo soggetto e per qualsiasi ipotesi di reato, in caso di assoluzione o di assenza (entro 24 mesi successivi) di nuove indagini, il soggetto avrà diritto all'erogazione di 8 euro al giorno per ciascun giorno di detenzione trascorso in maniera disagiata;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis: Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2-bis hanno efficacia retroattiva e sono efficaci dai termini di applicazione previsti dagli articoli 35-bis e 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Pag. 103

  2. Con propri provvedimenti il Governo apporta alla legge 26 luglio 1975 n. 354 le seguenti modificazioni:
   a) è abolito il termine di efficacia di quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, non convertito, in modifica dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975 n. 354. Pertanto le modifiche apportate continuano, senza soluzione di continuità, a far data dal 24 dicembre 2015;
   b) la detrazione di pena concessa, pari a 75 giorni per ogni semestre di pena scontata, viene applicata anche ai soggetti di detenzione secondo quanto previsto dall'articolo 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354, per i quali la norma viene applicata retroattivamente, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
   c) la liberazione anticipata, secondo quanto previsto dalle modifiche dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 non è concessa ai detenuti ai quali sono stati erogate sanzioni disciplinari. Qualora non vengano erogate nei successivi 12 mesi (per un totale di 3 semestri di pena scontata) sanzioni che (includendo quella erogata) non superino complessivamente giorni 6 di esclusione dalle attività ricreative (non viene applicata per altre sanzioni più gravi), al detenuto viene concessa la liberazione anticipata retroattiva, relativa al semestre per il quale era stata sospesa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10».
4127-bis/II/75. 01. Marotta.
(Inammissibile in relazione al comma 2)

ART. 78.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo le parole: «remunerazione massima spettante a titolo di aggio» sono aggiunte le seguenti: «, comunque non superiore al 3 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di gestione del Fondo medesimo».
  2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al finanziamento delle opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
4127-bis/II/78. 01. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

ART. 92.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 92-bis.
(Destinazione dei proventi delle manifatture carcerarie).

  1. All'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, tra le entrate della cassa delle ammende rientra l'intero ammontare dei proventi delle manifatture carcerarie affluito nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, annualmente assegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero della giustizia, in base alla normativa vigente, e successivamente versato in apposito conto della cassa.
4127-bis/II/92. 01. Verini, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Pag. 104

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.

ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 52.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Risorse per l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso già espletato).

  1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2017, di euro 25.043.700 per l'anno 2018, di euro 27.387.210 per l'anno 2019, di euro 27.926.016 per l'anno 2020, di euro 35.423.877 per l'anno 2021, di euro 35.632.851 per l'anno 2022 di euro 36.273.804 per l'anno 2023, di euro 37.021.584 per l'anno 2024, di euro 37.662.540 per l'anno 2025 e di euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 279.056.916,00 di euro per l'anno 2017, di 274.956.300,00 di euro per l'anno 2018, di 272.612.790,00 di euro per l'anno 2019, di 272.073.984,00 di euro per l'anno 2020, di 264.576.123,00 di euro per l'anno 2021, di 264.367.149,00 di euro per l'anno 2022, di 263.726.196,00 di euro per l'anno 2023, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2024, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2025 e di 261.589.680,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4127-bis/II/52. 01. Verini, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici).

  1. All'articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente Pag. 105informatico e di assistente linguistico»;
   b) le parole: «di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)» sono sostituite dalle seguenti: «di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico».

  Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
4127-bis/II/52. 02. Verini, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

ART. 92.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 92-bis.
(Destinazione dei proventi delle manifatture carcerarie).

  1. All'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, tra le entrate della cassa delle ammende rientra l'intero ammontare dei proventi delle manifatture carcerarie affluito nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, annualmente assegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero della giustizia, in base alla normativa vigente, e successivamente versato in apposito conto della cassa.
4127-bis/II/92. 01. Verini, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Pag. 106

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.

PROPOSTA DI RELAZIONE

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    lo stato di previsione del Ministero della Giustizia per il 2017 prevede spese finali pari a 7.932, 2 milioni di euro, di cui 7.812,8 milioni per le spese correnti e 119,4 milioni per le spese in conto capitale;
    rispetto al 2016, sono previsti per il Ministero della Giustizia stanziamenti pressoché invariati, con un incremento di 16,3 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2016;
    le spese del predetto Ministero corrispondono all'1,3 per cento del totale delle spese finali dello Stato, che risultano pari a 606.595 milioni di euro;
  preso favorevolmente atto delle misure adottate nel disegno di legge di bilancio per il 2017, contenute, rispettivamente, nell'articolo 7, concernente i trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, nell'articolo 21, istitutivo di un Fondo da ripartire per il finanziamento di investimenti destinati, tra l'altro, all'informatizzazione dei servizi della giustizia, e nell'articolo 75, che prevede l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata;
   ritenuto che:
    l'efficienza della giustizia sia una condizione imprescindibile per la crescita dell'economia e per la modernizzazione dello Stato in una ottica di accrescimento della competitività dello stesso anche a livello internazionale, in quanto una giustizia celere e accessibile, che produce esiti di qualità e ragionevolmente prevedibili è una precondizione per un buon funzionamento del sistema economico e per la ripresa degli investimenti produttivi anche da parte delle imprese estere;
    al fine di garantire l'efficienza della giustizia siano necessarie non solo norme sostanziali e processuali congrue, ma anche strutture organizzative adeguate sotto il profilo sia del personale sia delle risorse disponibili;
    qualsiasi riforma della giustizia che punti a snellimento dei tempi e qualità implica necessariamente un rafforzamento degli organici e delle professionalità del personale amministrativo, sia riavviando i processi di reclutamento e di riqualificazione del personale amministrativo sia utilizzando strumenti che, come l'ufficio del processo, vedono il coinvolgimento anche di soggetti non appartenenti all'amministrazione della giustizia, ma che sono in grado di dare un apporto significativo, quali ad esempio i cosiddetti tirocinanti;
    in relazione all'ufficio del processo, ad esempio, appare necessario consentire la definizione dei progetti avviati in tale ambito attraverso la partecipazione dei soggetti il cui periodo di perfezionamento scade entro la fine del corrente anno. A tal fine dovrebbe essere autorizzato, ove espressamente richiesto dagli interessati, un ulteriore periodo di perfezionamento Pag. 107per una durata non superiore a dodici mesi mantenendo il diritto alla borsa di studio per un importo non superiore a euro 400,00 mensili;
    in relazione al personale amministrativo degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi e tributari, sempre in una ottica di maggiore efficienza degli uffici giudiziari, appare opportuno prevedere la possibilità di remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario che si rendono necessarie per la realizzazione degli obiettivi posti, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti redatto dai capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In particolare, si potrebbe prevedere uno stanziamento annuo destinato a fronteggiare le imprevedibili esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai predetti programmi, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario. In tal caso l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario potrebbe essere disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili;
    al fine di contenere le gravi scoperture di organico presso gli uffici giudiziari e accompagnare il processo di digitalizzazione dell'apparato giudiziario, nonché di dare compiuta attuazione alle nuove disposizioni in materia di gestione delle spese di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria appare necessario autorizzare, per il triennio 2017-2019, il Ministero della Giustizia all'assunzione di un numero massimo di 2500 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attraverso un ulteriore programma straordinario di assunzioni, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 bis, del Decreto Legge 117/2016, convertito dalla legge n. 161 del 2016;
    a torto la materia del trattamento penitenziario è considerata estranea alla finalità di incrementare la competitività del sistema economico, in quanto un sistema penitenziario che consenta ai detenuti di intraprendere reali e concreti percorsi educativi rappresenta uno strumento di contrasto della criminalità, la quale costituisce uno degli ostacoli più rilevanti per la crescita economica di un Paese. L'amministrazione della giustizia minorile e di comunità ha subito nell'ultimo decennio consistenti tagli agli organici del personale e che nel contempo non è stata autorizzata la reintegrazione delle risorse collocate a riposo ma, al contrario, nel rideterminare le piante organiche a seguito della revisione della spesa, si è proceduto con tagli lineari, incidendo sulle professionalità presenti soprattutto negli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna), per cui al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, appare opportuno autorizzare il Ministero della giustizia ad assumere personale anche in deroga alle disposizioni della legislazione vigente;
    l'amministrazione della giustizia può essere considerata effettivamente efficiente se non tutela in maniera adeguata le vittime dei reati sia fornendo loro strumenti processuali idonei per far valere le proprie ragioni in ambito processuale sia garantendo mezzi di risarcimento o di Pag. 108indennità. Per tali ragioni appare opportuno individuare nuove fonti di alimentazione dei fondi attualmente previsti a favore delle vittime dei reati, come, ad esempio, il Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, istituito ai sensi della legge n. 122 del 2016;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia introdotta nel disegno di legge una disposizione finalizzata a consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, autorizzando, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di bilancio, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati, mantenendo il diritto alla borsa di studio per un importo non superiore a euro 400,00 mensili.
   2) sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta ad autorizzare, per il triennio 2017-2019, il Ministro della giustizia ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 2500 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente comma, secondo i criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n.161;
   3) sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta a prevedere uno stanziamento annuo destinato a fronteggiare le imprevedibili esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi definiti, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti redatto dai capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   4) sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta ad autorizzare il Ministero della giustizia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ad assumere, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, unità di personale da inquadrare in area III nei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale;
   5) sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta a prevedere una diversa finalizzazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, ai sensi del D.Lgs. 7/2016, assegnandoli al Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, istituito ai sensi della Legge 122/2016, in luogo della originaria destinazione alla Cassa delle Ammende.
  e trasmette gli articoli aggiuntivi approvati 4127-bis/II/52.01, 4127-bis/II/52.02 e 4127-bis/II/92.01.

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ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.

NUOVA PROPOSTA DI RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    lo stato di previsione del Ministero della Giustizia per il 2017 prevede spese finali pari a 7.932, 2 milioni di euro, di cui 7.812,8 milioni per le spese correnti e 119,4 milioni per le spese in conto capitale;
    rispetto al 2016, sono previsti per il Ministero della Giustizia stanziamenti pressoché invariati, con un incremento di 16,3 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2016;
    le spese del predetto Ministero corrispondono all'1,3 per cento del totale delle spese finali dello Stato, che risultano pari a 606.595 milioni di euro;
  preso favorevolmente atto delle misure adottate nel disegno di legge di bilancio per il 2017, contenute, rispettivamente, nell'articolo 7, concernente i trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, nell'articolo 21, istitutivo di un Fondo da ripartire per il finanziamento di investimenti destinati, tra l'altro, all'informatizzazione dei servizi della giustizia, e nell'articolo 75, che prevede l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata;
   ritenuto che:
    l'efficienza della giustizia sia una condizione imprescindibile per la crescita dell'economia e per la modernizzazione dello Stato in una ottica di accrescimento della competitività dello stesso anche a livello internazionale, in quanto una giustizia celere e accessibile, che produce esiti di qualità e ragionevolmente prevedibili è una precondizione per un buon funzionamento del sistema economico e per la ripresa degli investimenti produttivi anche da parte delle imprese estere;
    al fine di garantire l'efficienza della giustizia siano necessarie non solo norme sostanziali e processuali congrue, ma anche strutture organizzative adeguate sotto il profilo sia del personale sia delle risorse disponibili;
    qualsiasi riforma della giustizia che punti a snellimento dei tempi e qualità implica necessariamente un rafforzamento degli organici e delle professionalità del personale amministrativo, sia riavviando i processi di reclutamento e di riqualificazione del personale amministrativo sia utilizzando strumenti che, come l'ufficio del processo, vedono il coinvolgimento anche di soggetti non appartenenti all'amministrazione della giustizia, ma che sono in grado di dare un apporto significativo, quali ad esempio i cosiddetti tirocinanti;
    in relazione all'ufficio del processo, ad esempio, appare necessario consentire la definizione dei progetti avviati in tale ambito attraverso la partecipazione dei soggetti il cui periodo di perfezionamento scade entro la fine del corrente anno. A tal fine dovrebbe essere autorizzato, ove espressamente richiesto dagli interessati, un ulteriore periodo di perfezionamento Pag. 110per una durata non superiore a dodici mesi mantenendo il diritto alla borsa di studio per un importo non superiore a euro 400,00 mensili;
    in relazione al personale amministrativo degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi e tributari, sempre in una ottica di maggiore efficienza degli uffici giudiziari, appare opportuno prevedere la possibilità di remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario che si rendono necessarie per la realizzazione degli obiettivi posti, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti redatto dai capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In particolare, si potrebbe prevedere uno stanziamento annuo destinato a fronteggiare le imprevedibili esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai predetti programmi, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario. In tal caso l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario potrebbe essere disposta , in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili;
    al fine di contenere le gravi scoperture di organico presso gli uffici giudiziari e accompagnare il processo di digitalizzazione dell'apparato giudiziario, nonché di dare compiuta attuazione alle nuove disposizioni in materia di gestione delle spese di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria appare necessario autorizzare, per il triennio 2017-2019, il Ministero della Giustizia all'assunzione di un numero massimo di 2500 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attraverso un ulteriore programma straordinario di assunzioni, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 bis, del Decreto Legge 117/2016, convertito dalla legge n. 161 del 2016;
    a torto la materia del trattamento penitenziario è considerata estranea alla finalità di incrementare la competitività del sistema economico, in quanto un sistema penitenziario che consenta ai detenuti di intraprendere reali e concreti percorsi educativi rappresenta uno strumento di contrasto della criminalità, la quale costituisce uno degli ostacoli più rilevanti per la crescita economica di un Paese. L'amministrazione della giustizia minorile e di comunità ha subito nell'ultimo decennio consistenti tagli agli organici del personale e che nel contempo non è stata autorizzata la reintegrazione delle risorse collocate a riposo ma, al contrario, nel rideterminare le piante organiche a seguito della revisione della spesa, si è proceduto con tagli lineari, incidendo sulle professionalità presenti soprattutto negli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna), per cui al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, appare opportuno autorizzare il Ministero della giustizia ad assumere personale anche in deroga alle disposizioni della legislazione vigente;
    l'amministrazione della giustizia può essere considerata effettivamente efficiente se non tutela in maniera adeguata le vittime dei reati sia fornendo loro strumenti processuali idonei per far valere le proprie ragioni in ambito processuale sia garantendo mezzi di risarcimento o di Pag. 111indennità. Per tali ragioni appare opportuno individuare nuove fonti di alimentazione dei fondi attualmente previsti a favore delle vittime dei reati, come, ad esempio, il Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, istituito ai sensi della legge n. 122 del 2016;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1. sia introdotta nel disegno di legge una disposizione finalizzata a consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, autorizzando, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di bilancio, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati, mantenendo il diritto alla borsa di studio per un importo non superiore a euro 400,00 mensili;
   2. sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta ad autorizzare, per il triennio 2017-2019, il Ministro della giustizia ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 2500 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente comma, secondo i criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n.161;
   3. sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta a prevedere uno stanziamento annuo destinato a fronteggiare le imprevedibili esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi definiti, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti redatto dai capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   4. sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta ad autorizzare il Ministero della giustizia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ad assumere, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, unità di personale da inquadrare in area III nei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale;
   5. sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta a prevedere una diversa finalizzazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, ai sensi del D.Lgs. 7/2016, assegnandoli al Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, istituito ai sensi della Legge 122/2016, in luogo della originaria destinazione alla Cassa delle Ammende, nonché ad ampliare le condizioni di accesso al Fondo medesimo.
  e trasmette gli articoli aggiuntivi approvati 4127-bis/II/52.01, 4127-bis/II/52.02 e 4127-bis/II/92.01.