CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2016
721.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 17.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare attenzione alle start-up femminili.
4127-bis/I/17. 1. Centemero.

ART. 19.

  Al comma 1 dopo le parole: nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute aggiungere le seguenti: con attenzione anche alla dimensione di genere.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni aggiungere le seguenti: anche nella dimensione di genere.
4127-bis/I/19. 1. Centemero.

ART. 22.

  Al comma 1, capoverso articolo 26-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o che ha dismesso l'investimento prima della scadenza dei termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b)".
4127-bis/I/22. 1. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso articolo 26-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: per un ulteriore periodo di due anni.
4127-bis/I/22. 2. Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  13. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente del comune» sono aggiunte le seguenti: «ovvero quando dimostri di avervi acquisito in via esclusiva, a qualsiasi titolo, la proprietà di un immobile che risulta l'unico immobile posseduto in Italia dall'interessato».
4127-bis/I/22. 3. Garavini, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Porta, Tacconi.
(Inammissibile)

ART. 25.

  L'Allegato C di cui al comma 14, lettera d) è integrato con la seguente lettera:
   N. Personale addetto alle operazioni di trasporto e scorta di valori e assimilati.
4127-bis/I/25. 1. Francesco Sanna.

ART. 33.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento è basato sul metodo di calcolo contributivo.Pag. 60
  2. I membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, trattenuto d'ufficio sull'indennità parlamentare.
  3. Il trattamento pensionistico non è erogato, per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.
  4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere dall'anno 2016 di una quota pari all'80 per cento.
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  7. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:
   n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;
   n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione dei vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per i delitti di cui alla lettera n) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;
   n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere n) e n-bis), che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna».

  8. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere n), n-bis) e n-ter).
  9. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, Pag. 61all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.
  10. I trattamenti pensionistici comunque denominati conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
  11. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinati al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
4127-bis/I/33. 01. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento è basato sul metodo di calcolo contributivo.
  2. I membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, trattenuto d'ufficio sull'indennità parlamentare.
  3. Il trattamento pensionistico non è erogato, per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.
  4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere dall'anno 2016 di una quota pari all'80 per cento.
  6. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 5, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  7. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinati al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
4127-bis/I/33. 02. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Pag. 62

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:
   « n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;
   n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per i delitti di cui alla lettera n) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;
   n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere n) e n-bis), che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna».

  2. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere n), n-bis) e n-ter).
  3. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.
  4. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinati al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
4127-bis/I/33. 03. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. I trattamenti pensionistici comunque denominati conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
4127-bis/I/33. 04. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

ART. 50.

  Al comma 1, dopo le parole: Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunità e non discriminazione aggiungere le seguenti: e al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge Pag. 634 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità,.
4127-bis/I/50. 1. Centemero.

ART. 52.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministero della difesa, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2017 e di 4.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:
   a) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, pari a 2.000 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
   b) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, pari a 750 milioni di euro annui, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 750 milioni di euro annui;
   d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
   5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 Pag. 64luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4127-bis/I/52. 1. Vito, Centemero, Gelmini, Sisto, Calabria, Ravetto, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
   5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4127-bis/I/52. 2. Vito, Centemero, Gelmini, Sisto, Calabria, Ravetto, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017».
4127-bis/I/52. 3. Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Pag. 65

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2017, le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono aumentate nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
4127-bis/I/52. 4. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4127-bis/I/52. 6. Vito, Centemero, Gelmini, Sisto, Calabria, Ravetto, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco.

  Al comma 2, lettera b) dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti:, per quest'ultimo anche con riguardo alle risorse da destinare all'assunzione in forma permanente del personale delle Unità cinofile che opera alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di personale discontinuo,.
4127/bis/I/52. 7. Spadoni, Sibilia, Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera b) dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco inserire le seguenti: per quest'ultimo prevedendo una riserva pari almeno al 20 per cento delle assunzioni per i vigili del fuoco volontari iscritti da almeno 5 anni negli elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, alla data di entrata in vigore della presente legge,.
4127/bis/I/52. 8. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera b) dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco inserire le seguenti:, per questo ultimo attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei concorsi in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge,.
4127/bis/I/52. 9. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: legge 30 ottobre 2013, n. 125 aggiungere le seguenti: , attingendo in via prioritaria dalle graduatorie di vincitori ed idonei in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al loro completo esaurimento.
4127/bis/I/52. 11. Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: legge 30 ottobre 2013, n. 125 aggiungere il seguente periodo: L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti all'entrata in vigore della presente legge, relative alle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni è prorogata fino al 31 dicembre 2018.
4127/bis/I/52. 12. Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Pag. 66

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere il seguente periodo: Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato ad assumere un numero massimo di 450 unità nel ruolo iniziale, attingendo in via prioritaria, in deroga all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi banditi per gli anni, nell'ordine, 2011 e 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, che non abbiano superato il trentesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge.
4127/bis/I/52. 13. Fiano.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini di cui alla presente lettera, la graduatoria già in essere a 814 posti di vigile del fuoco, a seguito di concorso indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, è prorogata sino al 31 dicembre 2017.
4127/bis/I/52. 15. Fabbri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, le graduatorie in corso di validità delle province sono trasferite agli enti subentranti nell'esercizio dei compiti e delle funzioni delle stesse.
4127/bis/I/52. 19. Lattuca, Gasparini.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico).

  1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso pubblico rese anche in contesti emergenziali è istituito, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per l'operatività del soccorso pubblico destinato al finanziamento di misure volte ad incrementare il valore delle componenti retributive erogate in via fissa e continuativa al personale medesimo, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti. Il fondo di cui al precedente periodo è alimentato con le risorse di cui al comma 3, fatti salvi gli incrementi di risorse finanziarie derivanti da successivi provvedimenti legislativi.
  2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, vengono utilizzati i risparmi strutturali di spesa corrente derivati dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei seguenti settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
   a) locazioni passive delle sedi di servizio;
   b) servizi di mensa al personale;
   c) servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici.

  3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:
   a) dalle risorse disponibili a regime dei fondi incentivanti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aventi carattere di certezza, continuità e stabilità pari a 5.300.000 euro;
   b) mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 81, comma 2 pari a 10.000.000 di euro;Pag. 67
   c) dai risparmi di spesa di cui al comma 2, fino a un importo pari a 4.000.000 di euro per l'anno 2017 e a 6.000.000 di euro a decorrere dal 2018.

  4. Le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'attribuzione degli incrementi retributivi di cui al comma 1 sono stabilite con accordi integrativi nazionali, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, e dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  5. Per le annualità precedenti al 2017, ai fini dell'attribuzione degli introiti afferenti il fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
  6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 71, comma 1-bis, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
  7. Resta altresì fermo, per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quanto disposto dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.
4127/bis/I/52. 01. Fiano.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico).

  1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso pubblico rese anche in contesti emergenziali è istituito, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per l'operatività del soccorso pubblico destinato al finanziamento di misure volte ad incrementare il valore delle componenti retributive erogate in via fissa e continuativa al personale medesimo, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2017 e 22 milioni a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 81, comma 1, con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridotto di 4.280 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.207,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.992 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4127/bis/I/52. 02. Fiano.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso; e per l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai Pag. 68vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2017:
  CP – 1.500.000
  CS – 1.500.000

2018:
  CP – 1.000.000
  CS – 1.000.000

2019:
  CP – 1.000.000
  CS – 1.000.000
4127/bis/I/52. 03. Fiano.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modalità di impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile).

  1. Il personale volontario è richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, a rotazione, e sulla base dei criteri dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati.
  3. Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal competente Direttore Regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile qualora il servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza.
4127-bis/I/52. 05. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 53.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto non superiore ad una consiliatura, applicando il metodo contributivo».
4127-bis/I/53. 01. Fabbri.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Al comma 228 della legge n. 208 del 2015, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le limitazioni di cui al periodo Pag. 69precedente non si applicano agli ufficiali di stato civile e anagrafe.».
4127-bis/I/53. 02. Fabbri.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è fatto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2016, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che non ottemperino alle disposizioni previste dall'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono assoggettati alla sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del trasferimento delle risorse statali.
4127-bis/I/53. 03. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Gli emolumenti diretti e indiretti degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte l'importo della retribuzione più bassa erogata al personale dipendente. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
4127-bis/I/53. 05. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

ART. 54.
(Strade sicure).

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada e gli standard operativi, nonché i livelli di efficienza connessi alla salvaguardia della pubblica sicurezza, a decorrere dal 2017, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.
  1-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente comma possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 294.
4127-bis/I/54. 1. Francesco Sanna.

Pag. 70

ART. 63.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, previo parere della Commissione di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015.
4127-bis/I/63. 1. Il Relatore.

ART. 64.

  Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: delle regioni a statuto ordinario.
4127-bis/I/64. 1. Il Relatore.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  4-ter. I Comuni possono altresì nei limiti delle proprie capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contrarre mutui per l'adeguamento o ristrutturazione di immobili già acquisiti al patrimonio comunale, da destinare a caserme delle Forze dell'ordine e da concedere alle stesse in comodato gratuito, previa approvazione degli appositi programmi, di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4127-bis/I/64. 3. Sani, Dallai.

ART. 72.
(Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz).

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:
  «8-bis. Al comma 7 dell'articolo 32, Sezione IX, Capo II, Titolo II di cui all'Allegato 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, dopo le parole «legalmente riconosciuti» aggiungere le seguenti: «e ai servizi di trasporto e scorta di valori e assimilati esercitati con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno».
  8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, quantificati in 5 milioni di euro, si provvede mediante le risorse di cui al comma 8 del presente articolo.».
4127-bis/I/72. 1. Francesco Sanna.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:
  «8-bis. All'articolo 32, Sezione IX, Capo II, Titolo II di cui all'Allegato 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Le imprese che effettuano professionalmente le attività di trasporto e scorta di valori e assimilati sono esentate dai pagamento dei contributi relativi alla concessione dei diritti d'uso di frequenza per le attività di comunicazione di fonia ad uso privato di cui al presente Titolo.
  8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, quantificati in 5 milioni di euro, si provvede mediante le risorse di cui al comma 8 del presente articolo.».
4127-bis/I/72. 2. Francesco Sanna.

ART. 74.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  36-bis. A decorrere dall'anno 2017, il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è Pag. 71ripristinato nell'importo di euro 400.000 e deve essere inteso come contributo ordinario.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 400.000;
   2018: – 400.000;
   2019: – 400.000.
4127-bis/I/74. 1. Lattuca.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  36-bis. A decorrere dall'anno 2017, il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato nell'importo di euro 500.000 e deve essere inteso come contributo ordinario.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 500.000;
   2018: – 500.000;
   2019: – 500.000.
4127-bis/I/74. 2. Mongiello, Di Gioia.

ART. 75.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sentito il parere della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
4127-bis/I/75. 1. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
(Inammissibile)

ART. 78.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.
4127-bis/I/78. 01. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
(Inammissibile)

ART. 80.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, lo stanziamento per l'anno 2017 del fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è incrementato di 15 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 15.000.000;
   2018: – 15.000.000;
   2019: – 15.000.000:
4127-bis/I/80. 1. Fabbri.

Art. 80-bis.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
  81-bis. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla Polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per Pag. 72causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.500.000;
   2018: – 1.500.000;
   2019: – 1.500.000.
4127-bis/I/80. 01. Fiano, Naccarato.

ART. 81.

  All'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 294.

  Conseguentemente all'articolo 104 dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  «6-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza connessi alla salvaguardia della pubblica sicurezza, a decorrere dal 2017, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.
  6-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente comma possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.».
4127-bis/I/81. 1. Francesco Sanna.

ART. 84.

  Al comma 1, sostituire le parole: stranieri irregolari con la seguente: immigrati.
4127-bis/I/84. 1. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

  1. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire le parole: «ad un anno» con le seguenti: «a due anni ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».
4127-bis/I/84. 01. Fabbri.

Pag. 73

ALLEGATO 2

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (C. 1533-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 1533-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato, recante «Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche»;
   richiamato il parere espresso da questo Comitato in data 4 marzo 2015;
   rilevato che la materia «università» non è espressamente citata nel vigente articolo 117 della Costituzione e che, tuttavia, l'articolo 33, sesto comma, della stessa Costituzione prevede che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;
   sottolineato che l'articolo 2, come modificato dal Senato, dispone che, per il 2016, l'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico è riservato al finanziamento dell'acquisto, da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici;
   evidenziato, al riguardo, che le risorse sono assegnate a seguito di «appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale», dal Dipartimento della protezione civile, a fronte di un finanziamento che riguarda solo il 2016,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la previsione del bando annuale per l'assegnazione delle risorse con la disposizione che stabilisce che il finanziamento di cui al medesimo articolo 2 riguarda solo l'anno 2016.

Pag. 74

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (Atto n. 328).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La I Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disciplina della dirigenza della Repubblica» (atto 328), adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
   tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, preso atto dei rilievi espressi dalla VII Commissione Cultura e del parere del Comitato per la legislazione;
   tenuto conto, in particolare, che nel parere reso dalla Conferenza unificata si fa presente che il Governo, assicurando l'intenzione di condividere il percorso di attuazione del provvedimento, ha manifestato la disponibilità all'accoglimento delle proposte formulate dalle regioni e dagli enti locali, proponendo di organizzare un incontro per definire il testo con le modifiche richieste nella formulazione più adeguata e ha precisato di poter valutare positivamente la proposta relativa alla previsione della intesa «forte» e ha chiesto un'ulteriore riflessione sulla proposta che la mobilità dei dirigenti, a livello nazionale, operi «prioritariamente» nell'ambito di ciascuno dei ruoli dirigenziali;
   premesso che:
    la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, con particolare riferimento ai profili dell'inquadramento, dell'accesso ai ruoli, della formazione, del conferimento degli incarichi, della valutazione e della responsabilità;
    lo schema di decreto legislativo in esame, in particolare, dispone l'articolazione del «sistema della dirigenza pubblica» nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, sulla base del principio che la qualifica dirigenziale è unica e che ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possa ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale;
    uno degli obiettivi più innovativi della riforma, infatti, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato, è quello di superare il perimetro della singola amministrazione e di creare un più ampio «mercato della dirigenza», coincidente con il territorio nazionale, che favorisca la mobilità sia orizzontale sia verticale, incentivando così un sistema potenzialmente virtuoso nel quale la domanda dell'amministrazione e l'offerta della figura dirigenziale possano incontrarsi e trovare reciproco soddisfacimento;
    i ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali così come, – previa intesa in tali sedi – è prevista l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale e la definizione dei contenuti formativi del corso concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché la definizione dei Pag. 75criteri generali che competono alle Commissioni;
    lo stesso parere del Consiglio di Stato, ha del resto messo in evidenza come la creazione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un'intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con previsione di un meccanismo collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale, e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell'intesa;
    la Corte costituzionale ha poi più volte sottolineato come gli articoli 97 e 98 della Costituzione costituiscano corollari del principio di imparzialità, sottolineando in particolare l'importanza della distinzione «tra l'azione di governo – normalmente legata agli interessi di una parte politica espressione delle forze di maggioranza – e l'azione dell'amministrazione che nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata, invece, ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento», ed evidenziando in tale quadro la rilevanza del fatto che il rapporto di lavoro dirigenziale sia «circondato da garanzie» (sentenze n. 453 del 1990 e n. 104 del 2007 n. 104 del 2007);
    al fine di valorizzare la trasparenza, il buon funzionamento e l'imparzialità nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, la delega ha previsto l'istituzione di tre Commissioni per la dirigenza pubblica, e nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Affari costituzionali, nonché nel parere del Consiglio di Stato, è stato più volte messo in evidenza il ruolo di primaria importanza ad esse attribuito nell'ambito del complessivo disegno riformatore per assicurare il funzionamento dei meccanismi che presiedono al nuovo sistema della dirigenza pubblica;
    a tali Commissioni, infatti, la riforma attribuisce funzioni di estremo rilievo in tutte le fasi nevralgiche del nuovo sistema, da quella iniziale fino al momento della cessazione dell'incarico, con la finalità di assicurare che la relazione tra politica e amministrazione rimanga nella logica della differenziazione di funzioni coordinate, e non in quella della commistione di compiti politici e gestionali;
    la legge delega ha coerentemente previsto che esse siano costituite con «modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali»;
    tra le funzioni che le Commissioni per la dirigenza pubblica sono chiamate a svolgere vi è anche quella di provvedere alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 28-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se andrebbero meglio specificate con quali modalità e secondo quali criteri si procede alla nomina delle suddette commissioni;
    la legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo anche ad operare una revisione complessiva dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), con eventuale trasformazione della sua natura giuridica, anche prevedendo collaborazioni con istituzioni nazionali e internazionali di prestigio, e l'avvalimento – per le attività di reclutamento – di istituzioni di formazione selezionate con procedure trasparenti, e lo schema di decreto in esame, ne ha disposto, conseguentemente, la trasformazione in agenzia;
    appare indispensabile, per la piena attuazione della riforma, riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello; Pag. 76
    va altresì considerato che il provvedimento in esame è intrinsecamente legato alla previsione dell'articolo 17, comma 1, lettera r) della legge n. 124 del 2015 che ha delegato il Governo, in particolare, ad adottare norme di semplificazione in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione;
    appare dunque necessario prevedere forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, anche a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame;
    alla luce della centralità del principio di trasparenza per realizzare un'autentica riforma della dirigenza appare dunque necessario assicurare, quanto più possibile, forme congrue e diffuse di pubblicità degli avvisi per il conferimento degli incarichi, valutando l'opportunità di specificare, anche nell'ambito della disposizione in esame, l'obbligo di provvedere alla pubblicazione della banca dati su un sito istituzionale;
    in sede di prima applicazione è affidata al Dipartimento della funzione pubblica una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto dell'istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale e, a decorrere dalla predetta ricognizione, tale Dipartimento – di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale – autorizza annualmente procedure concorsuali assicurando una «giusta proporzione» tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni;
    appare opportuno chiarire – in sede di prima attuazione della riforma in esame – le modalità di inserimento nel ruolo della dirigenza locale degli attuali segretari comunali e provinciali, con particolare riguardo ai limiti assunzionali vigenti che non contemplano la figura dei segretari comunali e provinciali nell'ambito dei ruoli della dirigenza locale;
    appare altresì necessario definire con maggiore chiarezza il quadro normativo di riferimento ed i requisiti richiesti dalla legge per la nuova figura apicale introdotta dal provvedimento in esame, che attualmente reca solo una norma per la prima applicazione che dispone il conferimento dell'incarico agli attuali segretari comunali e provinciali, oltre al richiamo all'articolo 19-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
    è inoltre opportuno precisare maggiormente le competenze e le funzioni della nuova figura dei dirigenti apicali negli enti locali, anche rispetto al loro inserimento nella dotazione organica ed ai limiti vigenti, valutando altresì le ricadute nei comuni di minori dimensioni demografiche, che in molti casi non sono dotati della figura dirigenziale, e le modalità di assunzione nel caso di unioni di comuni;
    il nuovo articolo 19-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che per ogni incarico dirigenziale il termine generale sia di quattro anni, rinnovabile di ulteriori due anni, per una sola volta, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva e vi sia una decisione motivata dell'amministrazione;
    in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, appare necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato, da adeguate garanzie soggettive ed oggettive;
    il Consiglio di Stato ha altresì messo in evidenza come sia necessario che la fase di attuazione della disciplina dei dirigenti privi di incarico, che comprende, ad esempio, l'esercizio delle funzioni amministrative Pag. 77di individuazione dei posti disponibili, si svolga di intesa con il sistema delle Conferenze;
    andrebbe altresì tenuto presente quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata nella parte in cui si sottolinea l'opportunità di chiarire se la previsione che stabilisce la possibilità per i dirigenti privi di incarico, in qualsiasi momento, di formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, faccia riferimento ad una facoltà di ricollocazione di natura temporanea o definitiva, mantenendo lo stato giuridico acquisito e completando altresì tale disposizione con la previsione di una formula che preveda il reinserimento nel ruolo dirigenziale a seguito di procedura a ciò finalizzata;
    quanto all'applicazione delle disposizioni in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, andrebbe specificato – tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 22 della legge delega n. 124 del 2015 – che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni e le prerogative loro riconosciute dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
    il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha tra le altre cose evidenziato come uno degli elementi che può incidere sul funzionamento concreto di molti degli innovativi meccanismi previsti dalla riforma è costituito dal principio della invarianza di spesa, ed è pertanto auspicabile provvedere quanto prima alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza;
    appare altresì di fondamentale importanza prevedere il Parlamento possa procedere ad un costante monitoraggio delle fasi attuative della riforma, al fine di «accompagnare» i diversi passaggi previsti dal nuovo testo ed intervenire, ove necessario, per garantire l'organicità e l'effettività delle nuove previsioni;
    è necessario infine prevedere che il regolamento attuativo di cui al nuovo articolo 28-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che dovrà definire una serie di criteri attuativi della riforma, dalla composizione e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi-concorso, dei concorsi e degli esami di conferma alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali – sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e – per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali – nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si valuti l'esigenza di provvedere quanto prima, anche in altro provvedimento, alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza, così da assicurare la piena operatività del nuovo sistema definito dalla riforma;
   2) valutare forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, sia a livello statale a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame, con particolare attenzione alla disciplina applicabile nella fase transitoria, anche stabilendo un cronoprogramma dettagliato delle diverse fasi di attuazione della riforma in discussione nonché assicurando che la banca dati «delle competenze» di cui all'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 abbia piena operatività;
   3) in conformità al principio costituzionale di eguaglianza e dei principi costituzionali Pag. 78di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, è necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata da adeguate garanzie soggettive ed oggettive, anche per quanto riguarda il trattamento economico; andrebbe altresì chiarito come si coordina la nuova procedura prevista dall'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 per i dirigenti con quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto, che disciplinano, rispettivamente, le eccedenze di personale e mobilità collettiva e la gestione del personale in disponibilità;
   4) individuare, quanto alla composizione delle istituende Commissioni per la dirigenza statale, modalità che consentano di tenere conto pienamente delle previsioni della legge delega, anche valutando un ampliamento da 7 a 9 del numero dei componenti, con una contestuale riduzione dei componenti di diritto, una loro scadenza differenziata, e l'acquisizione di un previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi, sulla proposta di nomina dei membri non di diritto delle Commissioni, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, dei membri non di diritto delle Commissioni;
   5) individuare modalità di selezione dei componenti delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale che sia coerente con i principi espressi nella legge delega;
   6) prevedere intense forme di raccordo per assicurare il pieno rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito tra lo Stato e le regioni, improntate al principio di leale collaborazione;
   7) dotare le Commissioni per la dirigenza pubblica di un adeguato staff di supporto tecnico, composto da persone con comprovata esperienza e idonee qualifiche, anche in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, al fine di consentire una «fattibilità concreta» delle numerose funzioni che esse sono chiamate a svolgere per il funzionamento del sistema che coinvolge una platea molto estesa di dirigenti pubblici;
   8) prevedere l'obbligo, e non la mera facoltà, di provvedere all'articolazione del ruolo in sezioni speciali, al fine di valorizzare le specifiche professionalità acquisiste nell'esercizio di determinate funzioni dirigenziali;
   9) stabilire con maggior chiarezza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), che l'attribuzione della gestione del ruolo unico dei dirigenti regionali e locali è affidata, rispettivamente, alle istituende Commissioni per la dirigenza regionale e locale, mentre la «gestione tecnica» di tali ruoli è attribuita al Dipartimento della funzione pubblica;
   10) fermo restando il principio cardine della valorizzazione dell'interscambio di professionalità e di esperienze tra i ruoli, sia salvaguardata l'autonomia regionale e locale nella ricognizione dei posti dirigenziali disponibili, nella programmazione del fabbisogno e negli ambiti di rilevanza organizzativa e formativa, individuando forme di raccordo improntate al principio di leale collaborazione, pur nel rispetto degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalla legislazione vigente; in tale quadro andrebbe ulteriormente specificato, come previsto nel parere della Conferenza unificata, che la procedura di autorizzazione annuale da parte del Dipartimento per la funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato e la determinazione di un criterio di «giusta proporzione» tra personale dirigenziale e non dirigenziale riguarda esclusivamente la dirigenza statale;
   11) riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista Pag. 79della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;
   12) riesaminare le previsioni che attengono ai rapporti tra gli organi della SNA ed alle modalità di scelta dei loro componenti, in particolare ampliando la rosa di candidati a far parte del Comitato direttivo, (dalla formulazione attuale dello schema di decreto si evince che sono scelti 5 soggetti nell'ambito di una rosa di soli 6 candidati), nonché prevedendo che una parte dei 10 membri previsti del Comitato scientifico della nuova Agenzia siano designati dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-città;
   13) al fine di assicurare stabilità e certezza nel nuovo quadro di riferimento, prevedere che le risorse attualmente nella disponibilità della SNA siano trasferite, al momento della trasformazione, all'istituenda agenzia;
   14) siano indicate, anche nel regolamento attuativo, le modalità e i criteri secondo i quali si procede alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso;
   15) valutare le previsioni dello schema di decreto legislativo (di cui all'articolo 28-bis, commi 5 e 6) rispetto alla disposizione di delega (articolo 11, comma 1, lettera c)) in ordine al soggetto cui compete la riduzione del periodo di formazione necessario prima dell'immissione nel ruolo unico della dirigenza;
   16) rivedere la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso, con il consenso delle rispettive amministrazioni, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria, in ragione delle peculiari specialità di tali categorie;
   17) chiarire, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 19-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che riguarda la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, nei limiti percentuali previsti per ciascuna amministrazione, che la partecipazione alle procedure selettive e comparative, ivi previste, è consentita anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza;
   18) prevedere – in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità – un obbligo generale di motivazione relativo agli incarichi dirigenziali;
   19) al comma 5 dell'articolo 19-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 sia definito con chiarezza il numero dei candidati selezionati dalla Commissione, specificando in particolare se sia pari a cinque o a tre;
   20) prevedere una disciplina afferente i requisiti professionali necessari per gli incarichi di dirigente apicale negli enti locali, anche correlata alle diverse dimensioni demografiche nonché alla complessità organizzativa degli enti medesimi e che tenga conto delle competenze e del ruolo ricoperto (responsabile dell'attuazione del programma, direzione e valutazione del personale, coordinamento amministrativo e controllo della legalità);
   21) risolvere la contraddizione tra la previsione dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di un dirigente apicale, e quella dell'articolo 10, comma 2, che prevede che i segretari comunali e provinciali di cui alle fasce A e B, siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche, chiarendo in particolare che le nuove figure apicali sostituiranno quelle dei segretari comunali e provinciali – attualmente a carico degli enti locali e non previsti nelle relative piante organiche – nell'ambito delle risorse che deriveranno dalla prevista soppressione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
   22) istituire un apposito Fondo perequativo che, nel nuovo sistema delineato dalla riforma, consenta ai comuni di non Pag. 80doversi gravare dei costi connessi ai dirigenti privi di incarico, inclusi i dirigenti apicali, soprattutto alla luce delle stringenti previsioni normative in materia di equilibrio di bilancio e di facoltà assunzionali, anche tenendo conto delle risorse attualmente destinate alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui è disposta la soppressione all'articolo 10;
   23) prevedere che, alla luce del nuovo sistema imperniato sul principio dell'interscambio delle professionalità dei ruoli, per gli incarichi conferiti dalle regioni a statuto ordinario e dalle province (enti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014) non si applica la disposizione di cui alla lettera c) limitatamente alle parole «, anche nell'ambito di procedure di mobilità»;
   24) al fine di valorizzare adeguatamente le professionalità degli attuali dirigenti di I fascia, fino ad esaurimento, e tenendo conto delle effettive esigenze derivanti dalle reali consistenze del personale dirigenziale in servizio e del complessivo numero di incarichi, rivedere, ampliandola, la previsione dell'articolo 6, comma 2;
   25) prevedere che le Commissioni per la dirigenza pubblica, nella definizione dei criteri generali relativi ai requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto delle ultime valutazioni conseguite prima del collocamento in aspettativa, o del distacco o di analogo provvedimento, nonché delle attività prestate dal dirigente (o dal segretario comunale o provinciale prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame) per lo svolgimento di funzioni istituzionali previste e garantite dalla legge e per le quali è obbligatorio il collocamento in aspettativa; definire, in particolare, una disciplina pienamente coerente con le previsioni dell'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione in base alle quali «chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro»;
   26) prevedere che il regolamento attuativo, di cui al nuovo articolo 28-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e, per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutare l'opportunità che l'istituzione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un'intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con la previsione di un procedimento collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale, e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell'intesa;
   b) in corrispondenza con quanto previsto per la Commissione per la dirigenza statale, per la quale è prevista l'istituzione presso il Dipartimento della Funzione pubblica, valutare l'opportunità di prevedere – ferma restando l'articolazione del sistema della dirigenza in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento – che le Commissioni per la dirigenza regionale e locale siano istituite presso le Conferenze Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali;
   c) valutare l'esigenza che, nella fase transitoria e fino alla piena operatività della riforma, sia comunque assicurata e favorita la mobilità tra le amministrazioni dei vari comparti coinvolti dalla riforma;
   d) chiarire, all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la portata della previsione in base alla quale «resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali», con riguardo al nuovo sistema della dirigenza articolato nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale;
   e) valutare l'opportunità di definire, all'articolo 2 dello schema di decreto, in Pag. 81che modo le attuali norme che disciplinano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse – di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 – si coordinino con il nuovo sistema delle dirigenza articolato in tre ruoli unici;
   f) introdurre una disposizione transitoria volta a definire meglio e in maniera graduale la prevista trasformazione della SNA in agenzia; valutare altresì l'opportunità che nella convenzione triennale di cui al comma 4 dell'articolo 28-quinquies sia assicurato anche il coinvolgimento dei Presidenti delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali; prevedere infine che alla nuova agenzia sia assicurato il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
   g) in merito al personale della SNA, valutare l'esigenza di prevedere, da un lato, che siano mantenuti fino alla loro naturale scadenza i contratti di docenza a tempo pieno, temporanei o integrativi in corso al momento dell'istituzione dell'Agenzia e che i docenti possano svolgere anche attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche, prevedendo per quelli di ruolo l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari; dall'altro lato, per il personale tecnico-amministrativo, che sia mantenuto il contratto collettivo in essere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; infine, per garantire la continuità del personale e tenendo conto dell'incardinamento della nuova agenzia presso la Presidenza del Consiglio, valutare l'opportunità di mantenere a favore del personale che non opta ai sensi dell'articolo 28-quinquies, comma 17, il trattamento in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
   h) al fine di assicurare nell'attività di formazione un ampio coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, così come espressamente previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge delega, valuti il Governo, anche alla luce della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato prevista dall'articolo 8 della medesima legge, la possibilità di avvalersi di organismi che operano nel settore, anche come società in house delle amministrazioni statali e locali;
   i) impostare – nel nuovo assetto normativo definito dalla riforma – il rapporto tra corso-concorso e concorso sulla base del dato oggettivo determinato dal rapporto «posti fissi» e «posti disponibili» anziché sulla sola valutazione del Dipartimento della funzione pubblica fondata sul presupposto della sussistenza di «esigenze non coperte dalla programmazione triennale»; valutare altresì – quanto al concorso – la possibilità che allo stesso possano avere accesso anche soggetti esterni alla pubblica amministrazione, purché in possesso di una comprovata esperienza dirigenziale o di titoli specialistici adeguati;
   l) tenere conto, all'articolo 3 dello schema di decreto, come evidenziato anche nel parere della Conferenza unificata, dell'esigenza di assicurare la piena coerenza con la previsione di delega nella parte in cui prevede la «cadenza annuale del corso-concorso e del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli della dirigenza»;
   m) valorizzare, in tale quadro, il ruolo svolto dalla SNA, nel nuovo assetto delineato dal provvedimento in esame, quale «hub» in cui confluiscono le valutazioni di fabbisogno dei tre ruoli ed in cui sono definite le migliori pratiche per assicurare una formazione specialistica e di alto livello della classe dirigenziale;
   n) si valuti l'opportunità, in ragione dell'autonomia che caratterizza le autorità indipendenti, nonché la Consob e la Covip (non previste nell'elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT), di prevedere da un lato, che il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti sia articolato in sezioni speciali, che tengano conto delle specifiche professionalità; e dall'altro, fermo restando Pag. 82quanto previsto dal decreto legge n. 90 del 2014 sulle procedure concorsuali unitarie, sia rivista la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso anche i dirigenti di tali Autorità;
   o) è opportuno che le indicazioni delle fattispecie che costituiscono, ai fini quanto della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, «mancato raggiungimento degli obiettivi» siano meglio declinate, evitando, tra l'altro, il riferimento a mere violazioni di norme;
   p) si valuti l'opportunità di coordinare le previsioni previste per i dirigenti privi di incarico, che fanno riferimento ad un arco temporale di 2 anni, con il termine più ampio di 4 anni previsto dal comma 4 dell'articolo 10, concernente i segretari comunali e provinciali confluiti nel ruolo unico dei dirigenti locali;
   q) si valuti la conformità alla disposizione di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2014, delle previsioni di cui all'articolo 19-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   r) alla luce del nuovo sistema della dirigenza pubblica e della previsione della disposizione di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2014, la congruità delle percentuali attualmente previste dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel);
   s) in considerazione delle peculiarità dell'incarico di dirigente apicale negli enti locali che presenta aspetti riconducibili tanto ad incarico di livello dirigenziale generale quanto ad incarico di vertice, si valuti l'applicabilità, in tutto o in parte, alla nomina del dirigente apicale negli enti locali della disciplina della pre-selezione (di cui all'articolo 19-ter) da parte della Commissione per la dirigenza locale, tenendo conto delle differenti dimensioni degli enti e della presenza o meno in essi di altri uffici dirigenziali e della loro eventuale articolazione in incarichi ordinari e generali, nonché eventualmente differenziando fra disciplina applicabile durante la fase transitoria di cui all'articolo 10, comma 6, dello schema di decreto e disciplina applicabile a regime;
   t) valutare l'opportunità di chiarire le previsioni dettate al comma 5 dell'articolo 10 relative all'immissione in ruolo degli attuali segretari comunali e provinciali, già iscritti all'Albo, di fascia C e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riguardo al rinvio previsto all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, dove non è chiaro se l'assegnazione alle amministrazioni statali avvenga in via diretta da parte del Dipartimento della funzione pubblica oppure debba essere disposta solo all'esito delle procedure concorsuali ivi previste e chiarendo le diverse posizioni – per i segretari comunali collocati in fascia C – disciplinate unitariamente e cumulativamente nello schema di decreto legislativo in esame;
   u) valutare l'opportunità di prevedere un'apposita sezione professionale dei dirigenti apicali, nell'ambito del ruolo della dirigenza degli enti locali, alla luce della obbligatorietà di questa nuova figura e del profilo professionale richiesto;
   v) alla luce del nuovo articolo 27-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di dirigenza degli enti locali e dell'articolo 10 dello schema di decreto sulle norme transitorie, sia definita la disciplina applicabile agli enti di area vasta, tenuto conto del numero di deleghe loro attribuite, del numero degli abitanti interessati e delle funzioni da essi svolte;
   z) riguardo alla disciplina generale dei dirigenti privi di incarico di cui all'articolo 23-ter, oltre all'esigenza di assicurare una piena coerenza con la disposizione di delega, si valuti l'opportunità che le Commissioni per la dirigenza pubblica definiscano i criteri per l'assegnazione d'ufficio a coloro che rimangono privi di Pag. 83incarico, tenendo conto, ad esempio, del caso in cui gli avvisi pubblici siano andati deserti o della priorità da assegnare ad incarichi posti nelle vicinanze territoriali rispetto al procedente incarico;
   aa) sia valutata l'esigenza, al medesimo articolo 23-ter, tenuto conto di quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata, di sopprimere le parole: «e senza retribuzioni aggiuntive» con riguardo al caso in cui i dirigenti privi di incarico svolgono attività di supporto presso le amministrazioni, e di assicurare la piena aderenza con la previsione di delega nella parte in cui stabilisce l'erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione per i dirigenti privi di incarico;
   bb) si valuti l'opportunità di prevedere l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali anche per quei soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali ai sensi dell'articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni;
   cc) valutare l'opportunità di specificare che per tali soggetti restano fermi l'iscrizione ai ruoli delle amministrazioni di appartenenza, il trattamento giuridico in corso alla data di collocamento in aspettativa, distacco o analogo provvedimento e, ove spettante, il relativo trattamento economico;
   dd) fermo restando la necessità di garantire l'interscambio tra le professionalità appartenenti ai diversi ruoli, valutare l'opportunità di mantenere ed eventualmente disciplinare gli istituti del comando, del distacco e del fuori ruolo, in via transitoria e fin quando la riforma in esame non sarà pienamente operativa, per tutti i dirigenti e, una volta che la stessa sarà a pieno regime, per i soli dirigenti che non rientrano nei tre ruoli unici, quali i dirigenti delle autorità indipendenti.

Pag. 84

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (Atto n. 328).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA-IL POPOLO DELLA LIBERTÀ

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (Atto n. 328), adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
   rilevato che:
    il Consiglio di Stato con parere n. 2113 del 14 ottobre 2016 ha espresso perplessità sulla circostanza che una riforma così rilevante sia stata approvata con invarianza di spesa rilevando altresì che l'annunciata riforma del pubblico impiego dovrebbe essere meglio coordinata con il provvedimento in esame e suggerendo quindi di valutare possibili correttivi alla norma primaria di delega;
    in Conferenza Unificata del 3 novembre 2016, i rappresentanti delle Regioni dell'ANCI e dell'UPI hanno evidenziato alcune problematiche principali sull'impianto dello schema di decreto legislativo;
   premesso che:
    la proposta di riforma prevede la soppressione dei singoli ruoli in cui è articolata la dirigenza della Repubblica, nonché la soppressione della distinzione in fasce dei dirigenti. I dirigenti generali attualmente inseriti nei rispettivi ruoli hanno conseguito la loro qualifica superando, oltre al concorso iniziale per accedere alla dirigenza, i vari passaggi espressamente previsti dalla legge vigente in materia ed hanno quindi maturato dei diritti relativi al proprio trattamento giuridico ed economico;
    non essendo prevista nello schema in oggetto una piena garanzia di diritti legittimamente quesiti vi è una palese lesione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, nonché quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico;
    secondo la Corte costituzionale l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento essenziale dello Stato di diritto e non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidono irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (ex plurimis, sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 525 del 2000, n. 416 del 1999, n. 211 del 1997, n. 390 del 1995, n. 397 del 1994);
    prevedere che un pubblico impiegato giunto ai vertici dell'amministrazione, rispettando le norme che disciplinano quel percorso di carriera, venga retrocesso, oltre a costituire una palese ingiustizia, viola palesemente i valori che hanno ispirato il legislatore costituzionale, che ha introdotto i concetti richiamati quali pilastri dello Stato di diritto e specificatamente dell'agire pubblico;
    la norma transitoria che prevede la salvaguardia del 30 per cento dei soggetti interessati dalla perdita dello status di direttore generale fino all'esaurimento della qualifica dirigenziale di prima fascia Pag. 85dimostra chiaramente che il legislatore delegato ha ben presente il tema della necessaria salvaguardia dei diritti quesiti, ma tali diritti, proprio perché tali, non possono che essere garantiti al cento per cento della platea dei soggetti che ne sono titolari;
    la dirigenza interessata dall'attuale riforma si compone di circa 55 mila unità: i dirigenti apicali e di prima fascia sono circa 2 mila, di cui solo 417 appartenente ai ruoli dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Come si evince dai numeri, la percentuale dei soggetti cui non viene garantito la salvaguardia del profilo giuridico ed economico è particolarmente bassa – meno del 4 per cento – rispetto alla platea generale della dirigenza. Tra l'altro si tratta di soggetti che in larga misura si avvicinano all'età della pensione (età media oltre i 55 anni);
    inserire gli attuali dirigenti generali selezionati sulla base della normativa vigente nel sistema previsto dalla riforma, oltre a costituire una palese lesione di diritti quesiti determinerà problemi sia sotto il profilo del buon andamento che dell'imparzialità. Infatti, nell'attuale quadro normativo il dirigente generale, forte della posizione giuridica ed economica acquisita, si pone in posizione di piena e comunque maggiore autonomia rispetto al vertice politico, il che consente e favorisce il rispetto di quel principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa che è strumento indispensabile per assicurare il rigoroso rispetto dei più volte richiamati principi costituzionali;
    con l'applicazione della riforma in corso alla fine dell'incarico attuale il dirigente generale, a causa della cosiddetta retrocessione, dovrà competere per un nuovo incarico di pari rango con tutta la dirigenza, anche con quella ora chiamata di seconda fascia, che pur di progredire in carriera potrebbe porsi anche in un atteggiamento di maggiore disponibilità. È di tutta evidenza che le nuove norme devono valere per quei soggetti ora estranei alla fascia apicale;
    la riforma non tiene conto del fatto che i dirigenti dello Stato attualmente in servizio, siano essi di seconda che di prima fascia, spesso provengono da percorsi di formazione specifici per i quali lo Stato ha sostenuto un notevole impegno economico e gestionale-organizzativo. Inoltre, come si sono previsti percorsi ad hoc per alcune dirigenze specifiche si rappresenta che per la Presidenza del Consiglio dei ministri vi è una normativa speciale regolata dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 e decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, di cui sembra non si sia tenuto conto nello schema di decreto in oggetto;
    la riforma introduce la possibilità che, in esito ad una concatenazione di eventi niente affatto improbabili alla luce della farraginosità del nuovo meccanismo di attribuzione degli incarichi, anche il dirigente che abbia sempre ben operato ricevendo costantemente valutazioni positive possa essere licenziato, senza motivazione;
    tale previsione snatura evidentemente il rapporto di lavoro del dirigente, che, pur continuando a risultare a tempo indeterminato nella forma, si trasforma di fatto in un rapporto sostanzialmente a tempo determinato provocando effetti negativi facilmente immaginabili sulla sua imparzialità ed indipendenza e di rimando sul buon andamento dell'attività amministrativa;
    la normativa riferita alla Commissione di valutazione che nell'ottica del legislatore delegato e delegante, costituisce uno snodo particolarmente crea numerosi dubbi interpretativi sia sugli obiettivi e sia sulla composizione della stessa;
    la composizione della Commissione di valutazione risulta essere discriminante, poiché la norma di riferimento prevede che essa sia composta in larga parte da soggetti che rappresentino solo alcune delle amministrazioni interessate dalla riforma, che vengono individuati senza un criterio di scelta apparente logico e in palese conflitto di interessi, al contrario di quanto prevede la stessa disposizione, in Pag. 86quanto risultano destinatari delle loro stesse decisioni, posto che anche gli interpelli da loro banditi per le amministrazioni di appartenenza passino al vaglio dell'organismo collegiale;
    alla luce della riforma in corso l'assegnazione degli incarichi sembrerebbe doversi per la gran parte fondare sulla valutazione del merito. È evidente che fino a quando non vigerà un sistema unico di misurazione della performance conseguita, qualsiasi valutazione non sarà comparabile, per cui si determinerà una ulteriore ed inevitabile disparità di trattamento da cui conseguiranno numerosi contenziosi;
    il ruolo unico non rappresenta un novità del sistema normativo italiano, infatti, a tal proposito va ricordata l'esperienza fallimentare della disciplina introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999, poi abrogata, con l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145;
    la breve esperienza della disciplina sopra citata ha comportato circa 40 milioni di maggiori spese, un incremento di organici dirigenziali nell'ordine di circa 90 posizioni aggiuntive di livello dirigenziale generale e circa 230 di livello non generale;
    la normativa prevista nello schema di decreto in esame non trova riscontro in alcuna positiva esperienza già realizzata in altri Paesi europei frequentemente citati per l'efficienza dei loro apparati amministrativi, ma rappresenta al contrario, un unicum: in Francia non esiste retrocessione dei dirigenti di carriera una volta acquisita una determinata posizione; in Germania viene addirittura garantita in molti casi anche la stabilità del posto ricoperto oltre che lo status giuridico; in Gran Bretagna la temporaneità e l'affidamento discrezionale degli incarichi da parte della politica riguardano solo un numero circoscritto di posizioni apicali;
   considerato che:
    appare opportuno introdurre una previsione di piena garanzia dei diritti quesiti sia sotto il profilo giuridico che economico per i dirigenti generali inseriti nei ruoli alla data di entrata in vigore della normativa in esame in particolare appare indispensabile garantire ai segretari comunali che vadano in disponibilità con la nuova disciplina lo stesso trattamento economico oggi loro assicurato dalla legge (vedi trattamento di posizione);
    occorre prevedere una normativa che stabilisca un equilibrio di genere nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali;
    appare opportuno stabilire una armonizzazione completa delle norme riferite alla dirigenza della Repubblica evitando di prevedere un ibrido pericoloso per l'operatività della pubblica amministrazione, per i cittadini e verosimilmente per le casse dello Stato,
  esprime

PARERE CONTRARIO

Sisto, Centemero, Ravetto e Calabria.

Pag. 87

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (Atto n. 328).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disciplina della dirigenza della Repubblica» (Atto n. 328), adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
   tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; preso atto dei rilievi espressi dalla VII Commissione Cultura e del parere del Comitato per la legislazione;
   tenuto conto, in particolare, che nel parere reso dalla Conferenza unificata si fa presente che il Governo, assicurando l'intenzione di condividere il percorso di attuazione del provvedimento, ha manifestato la disponibilità all'accoglimento delle proposte formulate dalle regioni e dagli enti locali, proponendo di organizzare un incontro per definire il testo con le modifiche richieste nella formulazione più adeguata e ha precisato di poter valutare positivamente la proposta relativa alla previsione della intesa «forte» e ha chiesto un'ulteriore riflessione sulla proposta che la mobilità dei dirigenti, a livello nazionale, operi «prioritariamente» nell'ambito di ciascuno dei ruoli dirigenziali;
   premesso che:
    la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, con particolare riferimento ai profili dell'inquadramento, dell'accesso ai ruoli, della formazione, del conferimento degli incarichi, della valutazione e della responsabilità;
    lo schema di decreto legislativo in esame, in particolare, dispone l'articolazione del «sistema della dirigenza pubblica» nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, sulla base del principio che la qualifica dirigenziale è unica e che ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possa ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale;
    uno degli obiettivi più innovativi della riforma, infatti, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato, è quello di superare il perimetro della singola amministrazione e di creare un più ampio «mercato della dirigenza», coincidente con il territorio nazionale, che favorisca la mobilità sia orizzontale sia verticale, incentivando così un sistema potenzialmente virtuoso nel quale la domanda dell'amministrazione e l'offerta della figura dirigenziale possano incontrarsi e trovare reciproco soddisfacimento;
    i ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali così come, – previa intesa in tali sedi – è prevista l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale e la definizione dei contenuti formativi del corso concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché la definizione dei Pag. 88criteri generali che competono alle Commissioni;
    lo stesso parere del Consiglio di Stato ha del resto messo in evidenza come la creazione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un'intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con previsione di un meccanismo collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale, e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell'intesa;
    la Corte costituzionale ha poi più volte sottolineato come gli articoli 97 e 98 della Costituzione costituiscano corollari del principio di imparzialità, sottolineando in particolare l'importanza della distinzione «tra l'azione di governo – normalmente legata agli interessi di una parte politica espressione delle forze di maggioranza – e l'azione dell'amministrazione che nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata, invece, ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento», ed evidenziando in tale quadro la rilevanza del fatto che il rapporto di lavoro dirigenziale sia «circondato da garanzie» (sentenze n. 453 del 1990 e n. 104 del 2007 n. 104 del 2007);
    al fine di valorizzare la trasparenza, il buon funzionamento e l'imparzialità nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, la delega ha previsto l'istituzione di tre Commissioni per la dirigenza pubblica, e nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Affari costituzionali, nonché nel parere del Consiglio di Stato, è stato più volte messo in evidenza il ruolo di primaria importanza ad esse attribuito nell'ambito del complessivo disegno riformatore per assicurare il funzionamento dei meccanismi che presiedono al nuovo sistema della dirigenza pubblica;
    a tali Commissioni, infatti, la riforma attribuisce funzioni di estremo rilievo in tutte le fasi nevralgiche del nuovo sistema, da quella iniziale fino al momento della cessazione dell'incarico, con la finalità di assicurare che la relazione tra politica e amministrazione rimanga nella logica della differenziazione di funzioni coordinate, e non in quella della commistione di compiti politici e gestionali;
    la legge delega ha coerentemente previsto che esse siano costituite con «modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali»;
    tra le funzioni che le Commissioni per la dirigenza pubblica sono chiamate a svolgere vi è anche quella di provvedere alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 28-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se andrebbero meglio specificate con quali modalità e secondo quali criteri si procede alla nomina delle suddette Commissioni;
    la legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo anche ad operare una revisione complessiva dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), con eventuale trasformazione della sua natura giuridica, anche prevedendo collaborazioni con istituzioni nazionali e internazionali di prestigio, e l'avvalimento – per le attività di reclutamento – di istituzioni di formazione selezionate con procedure trasparenti, e lo schema di decreto in esame, ne ha disposto, conseguentemente, la trasformazione in agenzia;
    appare indispensabile, per la piena attuazione della riforma, riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello; Pag. 89
    va altresì considerato che il provvedimento in esame è intrinsecamente legato alla previsione dell'articolo 17, comma 1, lettera r) della legge n. 124 del 2015 che ha delegato il Governo, in particolare, ad adottare norme di semplificazione in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione;
    appare dunque necessario prevedere forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, anche a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame;
    alla luce della centralità del principio di trasparenza per realizzare un'autentica riforma della dirigenza appare dunque necessario assicurare, quanto più possibile, forme congrue e diffuse di pubblicità degli avvisi per il conferimento degli incarichi, valutando l'opportunità di specificare, anche nell'ambito della disposizione in esame, l'obbligo di provvedere alla pubblicazione della banca dati su un sito istituzionale;
    in sede di prima applicazione è affidata al Dipartimento della funzione pubblica una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto dell'istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale e, a decorrere dalla predetta ricognizione, tale Dipartimento – di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale – autorizza annualmente procedure concorsuali assicurando una «giusta proporzione» tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni;
    appare opportuno chiarire – in sede di prima attuazione della riforma in esame – le modalità di inserimento nel ruolo della dirigenza locale degli attuali segretari comunali e provinciali, con particolare riguardo ai limiti assunzionali vigenti che non contemplano la figura dei segretari comunali e provinciali nell'ambito dei ruoli della dirigenza locale;
    appare altresì necessario definire con maggiore chiarezza il quadro normativo di riferimento ed i requisiti richiesti dalla legge per la nuova figura apicale introdotta dal provvedimento in esame, che attualmente reca solo una norma per la prima applicazione che dispone il conferimento dell'incarico agli attuali segretari comunali e provinciali, oltre al richiamo all'articolo 19-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
    è inoltre opportuno precisare maggiormente le competenze e le funzioni della nuova figura dei dirigenti apicali negli enti locali, anche rispetto al loro inserimento nella dotazione organica ed ai limiti vigenti, valutando altresì le ricadute nei comuni di minori dimensioni demografiche, che in molti casi non sono dotati della figura dirigenziale, e le modalità di assunzione nel caso di unioni di comuni;
    il nuovo articolo 19-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che per ogni incarico dirigenziale il termine generale sia di quattro anni, rinnovabile di ulteriori due anni, per una sola volta, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva e vi sia una decisione motivata dell'amministrazione;
    in conformità ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, appare necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato, da adeguate garanzie soggettive ed oggettive;
    il Consiglio di Stato ha altresì messo in evidenza come sia necessario che la fase di attuazione della disciplina dei dirigenti privi di incarico, che comprende, ad esempio, l'esercizio delle funzioni amministrative Pag. 90di individuazione dei posti disponibili, si svolga di intesa con il sistema delle Conferenze;
    andrebbe altresì tenuto presente quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata nella parte in cui si sottolinea l'opportunità di chiarire se la previsione che stabilisce la possibilità per i dirigenti privi di incarico, in qualsiasi momento, di formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, faccia riferimento ad una facoltà di ricollocazione di natura temporanea o definitiva, mantenendo lo stato giuridico acquisito e completando altresì tale disposizione con la previsione di una formula che preveda il reinserimento nel ruolo dirigenziale a seguito di procedura a ciò finalizzata;
    quanto all'applicazione delle disposizioni in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, andrebbe specificato – tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 22 della legge delega n. 124 del 2015 – che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni e delle prerogative loro riconosciute dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
    il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha tra le altre cose evidenziato come uno degli elementi che può incidere sul funzionamento concreto di molti degli innovativi meccanismi previsti dalla riforma è costituito dal principio della invarianza di spesa, ed è pertanto auspicabile provvedere quanto prima alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza;
    appare altresì di fondamentale importanza prevedere che il Parlamento possa procedere ad un costante monitoraggio delle fasi attuative della riforma, al fine di «accompagnare» i diversi passaggi previsti dal nuovo testo ed intervenire, ove necessario, per garantire l'organicità e l'effettività delle nuove previsioni;
    è necessario infine prevedere che il regolamento attuativo di cui al nuovo articolo 28-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che dovrà definire una serie di criteri attuativi della riforma, dalla composizione e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi-concorso, dei concorsi e degli esami di conferma alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali – sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e – per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali – nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) valutare l'esigenza di provvedere quanto prima, anche in altro provvedimento, alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza, così da assicurare la piena operatività del nuovo sistema definito dalla riforma;
   2) valutare forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, sia a livello statale sia livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame, con particolare attenzione alla disciplina applicabile nella fase transitoria, anche stabilendo un cronoprogramma dettagliato delle diverse fasi di attuazione della riforma in discussione nonché assicurando che la banca dati «delle competenze» di cui all'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 abbia piena operatività;
   3) in conformità al principio costituzionale di eguaglianza e dei principi costituzionali Pag. 91di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, è necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata da adeguate garanzie soggettive ed oggettive, anche per quanto riguarda il trattamento economico; andrebbe altresì chiarito come si coordina la nuova procedura prevista dall'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 per i dirigenti con quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto, che disciplinano, rispettivamente, le eccedenze di personale e mobilità collettiva e la gestione del personale in disponibilità;
   4) individuare, quanto alla composizione delle istituende Commissioni per la dirigenza statale, modalità che consentano di tenere conto pienamente delle previsioni della legge delega, anche valutando un ampliamento da 7 a 9 del numero dei componenti, con una contestuale riduzione dei componenti di diritto, una loro scadenza differenziata, e l'acquisizione di un previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi, sulla proposta di nomina dei membri non di diritto delle Commissioni, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere;
   5) individuare modalità di selezione dei componenti delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale che siano coerenti con i principi espressi nella legge delega;
   6) prevedere intense forme di raccordo per assicurare il pieno rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definite tra lo Stato e le regioni, improntate al principio di leale collaborazione;
   7) dotare le Commissioni per la dirigenza pubblica di un adeguato staff di supporto tecnico, composto da persone con comprovata esperienza e idonee qualifiche, anche in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, al fine di consentire una «fattibilità concreta» delle numerose funzioni che esse sono chiamate a svolgere per il funzionamento del sistema che coinvolge una platea molto estesa di dirigenti pubblici;
   8) prevedere l'obbligo, e non la mera facoltà, di provvedere all'articolazione del ruolo in sezioni speciali, al fine di valorizzare le specifiche professionalità acquisiste nell'esercizio di determinate funzioni dirigenziali;
   9) stabilire con maggior chiarezza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015, che l'attribuzione della gestione del ruolo unico dei dirigenti regionali e locali è affidata, rispettivamente, alle istituende Commissioni per la dirigenza regionale e locale, mentre la «gestione tecnica» di tali ruoli è attribuita al Dipartimento della funzione pubblica;
   10) fermo restando il principio cardine della valorizzazione dell'interscambio di professionalità e di esperienze tra i ruoli, salvaguardare l'autonomia regionale e locale nella ricognizione dei posti dirigenziali disponibili, nella programmazione del fabbisogno e negli ambiti di rilevanza organizzativa e formativa, individuando forme di raccordo improntate al principio di leale collaborazione, pur nel rispetto degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalla legislazione vigente; in tale quadro andrebbe ulteriormente specificato, come previsto nel parere della Conferenza unificata, che la procedura di autorizzazione annuale da parte del Dipartimento per la funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato e la determinazione di un criterio di «giusta proporzione» tra personale dirigenziale e non dirigenziale riguarda esclusivamente la dirigenza statale;
   11) riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione Pag. 92delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;
   12) riesaminare le previsioni che attengono ai rapporti tra gli organi della SNA ed alle modalità di scelta dei loro componenti, in particolare ampliando la rosa di candidati a far parte del Comitato direttivo (dalla formulazione attuale dello schema di decreto si evince che sono scelti 5 soggetti nell'ambito di una rosa di soli 6 candidati), nonché prevedendo che una parte dei 10 membri previsti del Comitato scientifico della nuova Agenzia siano designati dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-città;
   13) al fine di assicurare stabilità e certezza nel nuovo quadro di riferimento, prevedere che le risorse attualmente nella disponibilità della SNA siano trasferite, al momento della trasformazione, all'istituenda agenzia;
   14) indicare, anche nel regolamento attuativo, le modalità e i criteri secondo i quali si procede alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso;
   15) valutare le previsioni dell'articolo 28-bis, commi 5 e 6) del decreto legislativo n. 165 del 2001 rispetto alla disposizione di delega (articolo 11, comma 1, lettera c)) in ordine al soggetto cui compete la riduzione del periodo di formazione necessario prima dell'immissione nel ruolo unico della dirigenza;
   16) rivedere la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso, con il consenso delle rispettive amministrazioni, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria, in ragione delle peculiari specialità di tali categorie;
   17) chiarire, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 19-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che riguarda la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, nei limiti percentuali previsti per ciascuna amministrazione, che la partecipazione alle procedure selettive e comparative, ivi previste, è consentita anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza;
   18) prevedere – in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità – un obbligo generale di motivazione relativo agli incarichi dirigenziali;
   19) al comma 5 dell'articolo 19-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 definire con chiarezza il numero dei candidati selezionati dalla Commissione, specificando in particolare se sia pari a cinque o a tre;
   20) assicurare la piena aderenza con la previsione di delega nella parte in cui stabilisce l'erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione per i dirigenti privi di incarico;
   21) prevedere una disciplina afferente i requisiti professionali necessari per gli incarichi di dirigente apicale negli enti locali, anche correlata alle diverse dimensioni demografiche nonché alla complessità organizzativa degli enti medesimi e che tenga conto delle competenze e del ruolo ricoperto (responsabile dell'attuazione del programma, direzione e valutazione del personale, coordinamento amministrativo e controllo della legalità);
   22) risolvere la contraddizione tra la previsione dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di un dirigente apicale, e quella dell'articolo 10, comma 2, che prevede che i segretari comunali e provinciali di cui alle fasce A e B, siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche, chiarendo in particolare che le nuove figure apicali sostituiranno quelle dei segretari comunali e provinciali – attualmente a carico degli enti locali e non previsti nelle relative piante organiche – nell'ambito delle risorse Pag. 93che deriveranno dalla prevista soppressione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
   23) chiarire le previsioni dettate al comma 5 dell'articolo 10, relative all'immissione in ruolo degli attuali segretari comunali e provinciali, già iscritti all'Albo, di fascia C e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riguardo al rinvio previsto all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, dove non è chiaro se l'assegnazione alle amministrazioni statali avvenga in via diretta da parte del Dipartimento della funzione pubblica oppure debba essere disposta solo all'esito delle procedure concorsuali ivi previste e chiarendo le diverse posizioni – per i segretari comunali collocati in fascia C – disciplinate unitariamente e cumulativamente nello schema di decreto legislativo in esame;
   24) istituire un apposito Fondo perequativo che, nel nuovo sistema delineato dalla riforma, consenta ai comuni di non doversi gravare dei costi connessi ai dirigenti privi di incarico, inclusi i dirigenti apicali, soprattutto alla luce delle stringenti previsioni normative in materia di equilibrio di bilancio e di facoltà assunzionali, anche tenendo conto delle risorse attualmente destinate alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui è disposta la soppressione all'articolo 10;
   25) prevedere che, alla luce del nuovo sistema imperniato sul principio dell'interscambio delle professionalità dei ruoli, per gli incarichi conferiti dalle regioni a statuto ordinario e dalle province, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma, limitatamente alle parole «, anche nell'ambito di procedure di mobilità»;
   26) al fine di valorizzare adeguatamente le professionalità degli attuali dirigenti di prima fascia, fino ad esaurimento, e tenendo conto delle effettive esigenze derivanti dalle reali consistenze del personale dirigenziale in servizio e del complessivo numero di incarichi, rivedere, ampliandola, la previsione dell'articolo 6, comma 2;
   27) prevedere che le Commissioni per la dirigenza pubblica, nella definizione dei criteri generali relativi ai requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto delle ultime valutazioni conseguite prima del collocamento in aspettativa, o del distacco o di analogo provvedimento, nonché delle attività prestate dal dirigente (o dal segretario comunale o provinciale prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame) per lo svolgimento di funzioni istituzionali previste e garantite dalla legge e per le quali è obbligatorio il collocamento in aspettativa; definire, in particolare, una disciplina pienamente coerente con le previsioni dell'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione in base alle quali «chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro»;
   28) prevedere che il regolamento attuativo, di cui al nuovo articolo 28-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e, per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutare l'opportunità che l'istituzione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un'intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con la previsione di un procedimento collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale, e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell'intesa;
   b) in corrispondenza con quanto previsto per la Commissione per la dirigenza Pag. 94statale, per la quale è prevista l'istituzione presso il Dipartimento della Funzione pubblica, valutare l'opportunità di prevedere – ferma restando l'articolazione del sistema della dirigenza in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento – che le Commissioni per la dirigenza regionale e locale siano istituite presso le Conferenze Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali;
   c) valutare l'esigenza che, nella fase transitoria e fino alla piena operatività della riforma, sia comunque assicurata e favorita la mobilità tra le amministrazioni dei vari comparti coinvolti dalla riforma;
   d) valutare l'opportunità di chiarire, con riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la portata della previsione in base alla quale «resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali», con riguardo al nuovo sistema della dirigenza articolato nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale;
   e) valutare l'opportunità di definire, all'articolo 2 dello schema di decreto, in che modo le attuali norme che disciplinano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse – di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 – si coordinino con il nuovo sistema delle dirigenza articolato in tre ruoli unici;
   f) valutare l'opportunità di introdurre una disposizione transitoria volta a definire meglio e in maniera graduale la prevista trasformazione della SNA in agenzia; valutare altresì l'opportunità che nella convenzione triennale di cui al comma 4 dell'articolo 28-quinquies sia assicurato anche il coinvolgimento dei Presidenti delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali; prevedere infine che alla nuova agenzia sia assicurato il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
   g) in merito al personale della SNA, valutare l'esigenza di prevedere, da un lato, che siano mantenuti fino alla loro naturale scadenza i contratti di docenza a tempo pieno, temporanei o integrativi in corso al momento dell'istituzione dell'Agenzia e che i docenti possano svolgere anche attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche, prevedendo per quelli di ruolo l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari; dall'altro lato, per il personale tecnico-amministrativo, che sia mantenuto il contratto collettivo in essere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; infine, per garantire la continuità del personale e tenendo conto dell'incardinamento della nuova agenzia presso la Presidenza del Consiglio, valutare l'opportunità di mantenere a favore del personale che non opta ai sensi dell'articolo 28-quinquies, comma 17, il trattamento in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
   h) al fine di assicurare nell'attività di formazione un ampio coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, così come espressamente previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge delega, valuti il Governo, anche alla luce della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato prevista dall'articolo 8 della medesima legge, la possibilità di avvalersi di organismi che operano nel settore, anche come società in house delle amministrazioni statali e locali;
   i) valutare l'opportunità di impostare – nel nuovo assetto normativo definito dalla riforma – il rapporto tra corso-concorso e concorso sulla base del dato oggettivo determinato dal rapporto «posti fissi» e «posti disponibili» anziché sulla sola valutazione del Dipartimento della funzione pubblica fondata sul presupposto della sussistenza di «esigenze non coperte dalla programmazione triennale»; valutare altresì – quanto al concorso – la possibilità che allo stesso possano avere accesso anche soggetti esterni alla pubblica Pag. 95amministrazione, purché in possesso di una comprovata esperienza dirigenziale o di titoli specialistici adeguati;
   l) valutare l'opportunità di tener conto, all'articolo 3 dello schema di decreto, come evidenziato anche nel parere della Conferenza unificata, dell'esigenza di assicurare la piena coerenza con la previsione di delega nella parte in cui prevede la «cadenza annuale del corso-concorso e del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli della dirigenza»;
   m) valutare l'opportunità di valorizzare, in tale quadro, il ruolo svolto dalla SNA, nel nuovo assetto delineato dal provvedimento in esame, quale «hub» in cui confluiscono le valutazioni di fabbisogno dei tre ruoli ed in cui sono definite le migliori pratiche per assicurare una formazione specialistica e di alto livello della classe dirigenziale;
   n) valutare l'opportunità, in ragione dell'autonomia che caratterizza le autorità indipendenti, nonché la Consob e la Covip (non previste nell'elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT), di prevedere da un lato, che il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti sia articolato in sezioni speciali, che tengano conto delle specifiche professionalità; e dall'altro, fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 90 del 2014 sulle procedure concorsuali unitarie, sia rivista la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso anche i dirigenti di tali Autorità;
   o) è opportuno che le indicazioni delle fattispecie che costituiscono, ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, «mancato raggiungimento degli obiettivi» siano meglio declinate, evitando, tra l'altro, il riferimento a mere violazioni di norme;
   p) valutare l'opportunità di coordinare le previsioni relative ai dirigenti privi di incarico, che fanno riferimento ad un arco temporale di 2 anni, con il termine più ampio di 4 anni previsto dal comma 4 dell'articolo 10, concernente i segretari comunali e provinciali confluiti nel ruolo unico dei dirigenti locali;
   q) valutare la conformità alla disposizione di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2014, delle previsioni di cui all'articolo 19-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   r) alla luce del nuovo sistema della dirigenza pubblica e della previsione della disposizione di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2014, è opportuno valutare la congruità delle percentuali attualmente previste dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
   s) in considerazione delle peculiarità dell'incarico di dirigente apicale negli enti locali che presenta aspetti riconducibili tanto ad incarico di livello dirigenziale generale quanto ad incarico di vertice, è opportuno valutare l'applicabilità, in tutto o in parte, alla nomina del dirigente apicale negli enti locali della disciplina della pre-selezione (di cui all'articolo 19-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001) da parte della Commissione per la dirigenza locale, tenendo conto delle differenti dimensioni degli enti e della presenza o meno in essi di altri uffici dirigenziali e della loro eventuale articolazione in incarichi ordinari e generali, nonché eventualmente differenziando fra disciplina applicabile durante la fase transitoria di cui all'articolo 10, comma 6, dello schema di decreto e disciplina applicabile a regime;
   t) valutare l'opportunità di prevedere un'apposita sezione professionale dei dirigenti apicali, nell'ambito del ruolo della dirigenza degli enti locali, alla luce della obbligatorietà di questa nuova figura e del profilo professionale richiesto;
   u) alla luce del nuovo articolo 27-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di dirigenza degli enti locali e dell'articolo 10 dello schema di decreto Pag. 96sulle norme transitorie, definire la disciplina applicabile agli enti di area vasta, tenuto conto del numero di deleghe loro attribuite, del numero degli abitanti interessati e delle funzioni da essi svolte;
   v) riguardo alla disciplina generale dei dirigenti privi di incarico di cui all'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, oltre all'esigenza di assicurare una piena coerenza con la disposizione di delega, valutare l'opportunità che le Commissioni per la dirigenza pubblica definiscano i criteri per l'assegnazione d'ufficio a coloro che rimangono privi di incarico, tenendo conto, ad esempio, del caso in cui gli avvisi pubblici siano andati deserti o della priorità da assegnare ad incarichi posti nelle vicinanze territoriali rispetto al procedente incarico;
   z) valutare l'esigenza, al medesimo articolo 23-ter, tenuto conto di quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata, di sopprimere le parole: «e senza retribuzioni aggiuntive» con riguardo al caso in cui i dirigenti privi di incarico svolgono attività di supporto presso le amministrazioni;
   aa) valutare l'opportunità di prevedere l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali anche per quei soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali ai sensi dell'articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni;
   bb) valutare l'opportunità di specificare che per tali soggetti restano fermi l'iscrizione ai ruoli delle amministrazioni di appartenenza, il trattamento giuridico in corso alla data di collocamento in aspettativa, distacco o analogo provvedimento e, ove spettante, il relativo trattamento economico;
   cc) fermo restando la necessità di garantire l'interscambio tra le professionalità appartenenti ai diversi ruoli, valutare l'opportunità di mantenere ed eventualmente disciplinare gli istituti del comando, del distacco e del fuori ruolo, in via transitoria e fin quando la riforma in esame non sarà pienamente operativa, per tutti i dirigenti e, una volta che la stessa sarà a pieno regime, per i soli dirigenti che non rientrano nei tre ruoli unici, quali i dirigenti delle autorità indipendenti.