CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2016
720.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).

EMENDAMENTI DEI RELATORI 1.135 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI, 1.134, 8.13, 11.29 E 15.4 ED EMENDAMENTI DEL GOVERNO 9.5, 15.2 E 15.3

ART. 1.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 11, sostituire la lettera b), con la seguente: b) le azioni di Equitalia Giustizia Spa detenute da Equitalia Spa sono cedute a titolo gratuito all'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate – Riscossione».
0. 1. 135. 1. Causi.

  Alla lettera b) inserire, in fine, il seguente periodo:
  «Per lo svolgimento di tali attività continua ad avvalersi dai servizi offerti da “Agenzia delle entrate – Riscossione” attraverso appositi atti convenzionali e contrattuali».
0. 1. 135. 2. Causi.

  All'articolo apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le parole:, ad esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione;
   b) al comma 11, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: La predetta società Equitalia Giustizia S.p.a. continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. 135. I Relatori.

  Al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.».
1. 134. I Relatori.

ART. 8.

  All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate Pag. 256al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
8. 13. I Relatori.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole: È autorizzata, inserire le seguenti: a decorrere dal 14 settembre 2016 e.
9. 5. Il Governo.

ART. 11.

  Al comma 2, dopo le parole: sotto la vigilanza della Regione Campania inserire le seguenti: e del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. 29. I Relatori.

ART. 15.

  Al comma 2, lettera a):
   nell'elenco allegato all'articolo 15, comma 2, lettera a), denominato «Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri», alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in corrispondenza della colonna «di cui predeterminate per legge» sostituire l'importo di euro: 99.954 con l'importo di euro: 94.238;
   inoltre, sostituire l'elenco relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indicato nell'articolo 15, comma 2, lettera a), con il seguente:
  (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 112.144 94.238
 Infrastrutture pubbliche e logistica 24.514 22.664
 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici 500 0
 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità 24.014 22.664
 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto 80.929 71.574
 Autotrasporto ed intermodalità 68.400 65.400
 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo 2.275 0
 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale 3.000 3.000
 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale 1.400 0
 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 5.854 3.174
 Casa e assetto urbanistico 6.701 0
 Politiche abitative, urbane e territoriali 6.701 0

15. 2. Il Governo.

Pag. 257

  Sostituire l'elenco previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), per la parte riguardante il Ministero della salute, con il seguente:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE SALUTE 4.100 2.400
1 Tutela della salute (20) 3.900 2.200
 1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) 2.000 2.000
 1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3) 400 200
 1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4) 500 0
 1.8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8) 1.000 0
2. Ricerca e innovazione (17) 200 200
 2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (20) 200 200

15. 4. I Relatori.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8 con le seguenti: , a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9.
15. 3. Il Governo.

Pag. 258

ALLEGATO 2

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLE SEDUTE ODIERNE

ART. 1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le parole:, ad esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione;
   b) al comma 11, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: La predetta società Equitalia Giustizia S.p.a. continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. 135. I Relatori.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la parola: contrattuale con le seguenti: di contratto di lavoro subordinato.
1. 3. Peluffo, Fregolent.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: istituito inserire le seguenti:, a far data dal 1o luglio 2017,

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 3 inserire, in fine, le parole:, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti;
   al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole da: l'adozione a: modalità con le seguenti: gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini.
1. 4. Peluffo, Fregolent.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.
1. 134. I Relatori.
(Approvato)

  Al comma 5, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: , anche nell'ottica di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione
1. 53. (Nuova formulazione) Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
(Approvato)

Pag. 259

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. L'Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'Ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
1. 8. (Nuova formulazione) Peluffo.
(Approvato)

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato).
*1. 63. (Nuova formulazione) Binetti.
(Approvato)

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato).
*1. 123. (Nuova formulazione) Lenzi.
(Approvato)

  Al comma 9, sostituire le parole da: con contratto fino alla fine del comma con le seguenti: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile.
1. 2. (Nuova riformulazione) Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
(Approvato)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1o luglio 2017, delle risorse del fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377.
1. 9. Peluffo, Fregolent.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 10.
*1. 86. Chiarelli.
(Approvato)

Pag. 260

  Sopprimere il comma 10.
*1. 97. Capezzone.
(Approvato)

  Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole da: a seguito di tale acquisto fino alla fine della lettera.
1. 18. Causi, Palese.
(Approvato)

  Al comma 13, lettera h), inserire, in fine, le parole:, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi.
1. 52. (Nuova formulazione) Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
(Approvato)

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è trasmessa alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, la convenzione può essere comunque adottata.
1. 32. Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
(Approvato)

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, distinguendo tra i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa delle procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo alla convenzione di cui al comma 13, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi.
1. 34. (Nuova formulazione) Ruocco, Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
(Approvato)

ART. 2.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

  1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto Pag. 261corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
*2. 05. (Nuova formulazione) Paglia, Fassina, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Costantino, Melilla.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

  1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
*2. 011. (Nuova formulazione) Fragomeli.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

  1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
*2.010. (Nuova formulazione) Palese.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

  1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
*2. 04. (Nuova formulazione) Guidesi, Busin, Borghesi.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

  1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Pag. 262pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
*2. 06. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

  1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
*2. 012. (Nuova formulazione) Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

  1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
*2. 013. (Nuova formulazione) Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
(Approvato)

ART. 3.

  Al comma 2, sostituire le parole: può acquisire con la seguente: acquisisce.
3. 35. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
(Approvato)

ART. 8.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate Pag. 263al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
8. 13. I Relatori.
(Approvato)

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole: È autorizzata, inserire le seguenti: a decorrere dal 14 settembre 2016 e.
9. 5. Il Governo.
(Approvato)

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Finanziamento Investimenti FS).

  1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla «Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge», ivi inclusi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma aggiornamento 2016 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., sul quale il CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 si è espresso favorevolmente e che è contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma Parte investimenti 2017-2021.
  2. Le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di programma Parte servizi con RFI sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.
10. 12. (Nuova formulazione) Fragomeli, Petrini, Lodolini, Palese.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: anno 2016 inserire le seguenti: anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria.
10. 6. (Nuova formulazione) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, Carinelli, Pesco, Alberti, Palese, Latronico, Tabacci.
(Approvato)

ART. 11.

  Al comma 2, dopo le parole: sotto la vigilanza della Regione Campania inserire le seguenti: e del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. 29. I Relatori.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Entro il 1o settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle Pag. 264criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale.
11. 5. De Lorenzis, Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Carinelli, Pesco, Alberti, Latronico, Palese.
(Approvato)

  Al comma 4, dopo le parole: ove necessario inserire le seguenti: e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3.
11. 25. (Nuova formulazione) Palese.
(Approvato)

ART. 12.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale».
12. 6. (Nuova formulazione) Misiani, Giuseppe Guerini, Carnevali, Malisani.
(Approvato)

ART. 13.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente la variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano.
13. 19. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Palese, Latronico.
(Approvato)

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 15, comma 2, lettera
a), sostituire le parole: 417,83 milioni con le seguenti: 447,83 milioni;
   nell'elenco allegato, nella tabella riepilogativa: Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 80.000;
   nell'elenco allegato, nella tabella riepilogativa: Riduzione delle dotazioni finanziarie e delle spese dei Ministeri relativa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alla voce relativa al medesimo Ministero sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 80.000 e alle voci: 4. Fondi da ripartire e 4.1. Fondi da assegnare sostituire la parola: 45.000 con la seguente: 75.000.
14. 6. Pelillo, Fregolent.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21. – 1. Le risorse economiche Pag. 265e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi»;
   b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Art. 22. – 1. L'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega di Serie A destina una quota del dieci per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi per lo sviluppo dei Centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
  2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati a: 6 per cento alla Lega di Serie B; 2 per cento alla Lega Pro; 1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; 1 per cento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.
  3. La Federazione Italiana Giuoco Calcio presenta annualmente, entro il 31 gennaio, al Ministro con delega per lo sport, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente.
   c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.
14. 1. Fanucci.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «al funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «al funzionamento e alla valorizzazione».
14. 5. Fregolent.
(Approvato)

ART. 15.

  Al comma 2, lettera a):
   nell'elenco allegato all'articolo 15, comma 2, lettera a), denominato «Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri», alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in corrispondenza della colonna «di cui predeterminate per legge» sostituire l'importo di euro: 99.954 con l'importo di euro: 94.238;
   inoltre, sostituire l'elenco relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indicato nell'articolo 15, comma 2, lettera a), con il seguente:

Pag. 266

  (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 112.144 94.238
 Infrastrutture pubbliche e logistica 24.514 22.664
 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici 500 0
 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità 24.014 22.664
 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto 80.929 71.574
 Autotrasporto ed intermodalità 68.400 65.400
 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo 2.275 0
 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale 3.000 3.000
 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale 1.400 0
 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 5.854 3.174
 Casa e assetto urbanistico 6.701 0
 Politiche abitative, urbane e territoriali 6.701 0

15. 2. Il Governo.
(Approvato)

  Sostituire l'elenco previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), per la parte riguardante il Ministero della salute, con il seguente:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE SALUTE 4.100 2.400
1 Tutela della salute (20) 3.900 2.200
 1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) 2.000 2.000
 1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3) 400 200
 1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4) 500 0
 1.8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8) 1.000 0
2. Ricerca e innovazione (17) 200 200
 2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (20) 200 200

15. 4. I Relatori.
(Approvato)

Pag. 267

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8 con le seguenti: , a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9.
15. 3. Il Governo.
(Approvato)