CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2016
720.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il disegno di legge n. 4110, diretto a convertire il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;
   rilevato che:
    l'articolo 1 dispone, a decorrere dal 1o luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;
    il gruppo Equitalia è organizzato in Holding Equitalia S.p.A., Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. ed Equitalia Giustizia S.p.A;
    Equitalia Giustizia S.p.A., istituita nel 2008, è il gestore del Fondo Unico di Giustizia (FUG), nel quale confluiscono le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali e in applicazione delle misure di prevenzione antimafia, i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata, nonché i libretti di risparmio e i titoli di credito sequestrati, che vengono gestiti provvisoriamente. La gestione del FUG, pertanto, si sostanza nel versare allo Stato le risorse confiscate, l'utile della gestione finanziaria delle risorse liquida del FUG e una quota delle risorse sequestrate stabilita con Decreto Ministeriale, nella restituzione delle risorse dissequestrate, nell'assicurare la gestione finanziaria delle risorse liquide, garantendo la fruttuosità delle stesse nel periodo di gestione e, quindi, nel garantire allo Stato la riassegnazione delle somme del FUG secondo la ripartizione prevista dalla legge. Equitalia Giustizia, inoltre, gestisce i crediti di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), operando, per questa attività, sulla base della documentazione trasmessa dagli uffici giudiziari;
    Equitalia Giustizia S.p.A. non effettua alcuna attività di riscossione, ma solo le attività esecutive funzionali alla riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti a provvedimenti giudiziari passati in giudicato o diventati definitivi;
    le somme versate da Equitalia Giustizia S.p.A. allo Stato sono destinate nella misura del 49 per cento, secondo quanto previsto da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ogni anno (la legge prevede in misura non inferiore a 1/3), al ministero della Giustizia per il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari;
   ritenuto che:
    il decreto-legge, pur non occupandosi dell'attività svolta da Equitalia giustizia, ha tuttavia espressamente previsto lo scioglimento di tutte le società del gruppo Equitalia;
    pertanto la soppressione di Equitalia Giustizia, da un lato, non appare coerente con al ratio del decreto legge, che nel preambolo al decreto stesso è individuata nella straordinaria necessità e urgenza Pag. 43«di ottimizzare l'attività di riscossione» per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente, in quanto Equitalia Giustizia non svolge alcuna attività di riscossione e, dall'altro, non tiene conto che le funzioni di gestione del Fondo Unico Giustizia impediscono il loro trasferimento all'interno del nuovo ente incaricato della riscossione dei crediti, e specificamente ad un'articolazione interna dello stesso, esigendosi invece un'autonomia contabile e funzionale, come premessa indispensabile dell'imputazione soggettiva della titolarità delle somme che confluiscono nel Fondo;
    dallo scioglimento di Equitalia giustizia, in quanto società del gruppo Equitalia, e, soprattutto dalla mancata espressa disciplina del trasferimento delle funzioni ad essa attribuite, conseguirebbe l'attribuzione di tali funzioni all'amministrazione giudiziaria, che è priva delle risorse e delle professionalità necessarie allo svolgimento delle suddette attività;
    sottolineata pertanto l'esigenza di prioritaria di assicurare la continuità delle gestione delle risorse che confluiscono nel FUG, nonché un'adeguata attività di coordinamento e controllo del Ministero della Giustizia sulla suddetta attività di gestione, è escludere Equitalia Giustizia S.p.A dallo scioglimento di Equitalia, facendo salva l'applicazione di tutte le disposizioni che attualmente regolano, le attività di Equitalia Giustizia S.p.A.,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1 Equitalia Giustizia S.p.A sia esclusa, con le modalità ritenute più congrue, dallo scioglimento di Equitalia, facendo salva l'applicazione di tutte le disposizioni che regolano, al momento della entrata in vigore del decreto-legge, le attività di Equitalia Giustizia S.p.A.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (Atto n. 344).

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;
   osservato che:
    lo schema di decreto è diretto a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n.76, recante la «Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», prevedendo il necessario coordinamento della legislazione riguardante la materia della disciplina delle registrazioni di stato civile ed adeguando l'ordinamento di stato civile con le previsioni della predetta legge relative alle modalità di costituzione e di scioglimento dell'unione civile;
    una prima disciplina regolamentare transitoria in materia è stata adottata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, con il quale sono state dettate le disposizioni necessarie alla tenuta dei registri di stato civile fino all'entrata in vigore della nuova normativa;
    per quanto attiene alla scelta del cognome, l'articolo 70-octies del decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000, n. 396, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), dello schema di decreto, prevede che «le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi e che la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile»;
    nella relazione illustrativa si sottolinea che la disciplina della scelta del cognome differisce da quella del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, che, all'articolo 4, comma 2, stabilisce che, «a seguito della dichiarazione relativa al cognome, gli ufficiali dello stato civile procedono all'annotazione dell'atto di nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica». Si è ritenuto, infatti, di interpretare il comma 10 della legge n. 76 del 2016 – che consente alle parti dell'unione civile di poter stabilire, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune Pag. 45scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio – nel senso che tale eventuale dichiarazione non determina una modifica anagrafica del cognome, ma abbia il solo effetto di consentirne l'uso, per la durata dell'unione civile. Per tale ragione, lo schema di decreto ha previsto che «per le parti dell'unione civile le schede (anagrafiche) devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile» (articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2);
    in attesa dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri esplicherà i propri effetti, per cui, a seguito della dichiarazione in ordine alla scelta del cognome, gli ufficiali di stato civile dovranno effettuare le relative annotazioni sugli atti di nascita e sulle schede anagrafiche, come previsto dall'articolo 4, comma 2, di tale decreto;
    appare, pertanto, necessario introdurre una norma di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in base al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    in materia di rettifica del sesso la legge n. 76 del 2016 prevede che «la sentenza di rettificazione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» (articolo 1, comma 26) e che «alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.» (articolo 1, comma 27). Quest'ultima disposizione è diretta a dare attuazione concreta alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2014 con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 2 e 4 della legge n. 164 del 1984 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) e, di conseguenza, dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo n. 150 del 2011, «nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con il rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore»;
    lo schema di decreto in esame, alla luce di quanto previsto dal comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016, prevede al comma 5 dell'articolo 70-octies del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 (articolo 1, comma 1, lettera t)) l'ufficiale di stato civile come destinatario della dichiarazione dei due coniugi di non voler sciogliere il matrimonio o di non volerne cessare gli effetti civili, prescrivendogli, all'esito di tale dichiarazione, di procedere automaticamente all'iscrizione dell'unione civile nel registro degli atti del matrimonio e delle unioni civili;
    quest'ultima disposizione, così come formulata, suscita alcune perplessità sia per il riferimento al registro degli atti del matrimonio, che quindi dovrebbe essere eliminato, per la possibile sfasatura temporale intercorrente tra il momento in cui l'ufficiale di stato civile riceve dalla cancelleria la sentenza di rettificazione di sesso e quello in cui effettivamente raccoglie le dichiarazioni degli ex coniugi, annotando contestualmente l'unione civile. In particolare, potrebbe determinarsi, in mancanza di una ulteriore specificazione sui tempi e modi di effettuazione della dichiarazione, il pericolo che l'ufficiale di stato civile proceda alla rettificazione di sesso con il conseguente scioglimento del matrimonio, prima che sia data la possibilità alle parti di effettuare la dichiarazione di voler costituire l'unione civile, venendosi così a determinare uno sfasamento temporale tra i due momenti, in Pag. 46contrasto sia con l'articolo 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016 sia con la giurisprudenza costituzionale, secondo cui la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi deve consentire, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata;
    alla luce delle considerazioni che precedono, l'interpretazione più corretta della legge n. 76 del 2016, consente di ritenere che la modifica normativa, per un corretto esercizio della delega – da effettuarsi sia ai sensi dell'articolo 1, comma 28 lettera a) che ai sensi della lettera c) – debba incidere a monte, sulla fase giudiziaria del procedimento per la rettificazione di sesso, prevista dalla legge n. 164 del 1982 e dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2011, anziché sul momento meramente dichiarativo costituito dall'annotazione della rettificazione di sesso nei registri dello stato civile. Il procedimento previsto per la rettificazione di sesso potrebbe essere quindi modificato prevedendo che in quella sede i coniugi possano effettuare la dichiarazione prevista dalla legge n. 76 del 2016 e che il giudice in sentenza, preso atto della dichiarazione, ordini all'ufficiale di stato civile oltre agli adempimenti già previsti a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso, anche l'iscrizione dell'unione civile;
    l'articolo 1, comma 1, lettera t), introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 l'articolo 70-undecies in materia di opposizione all'unione civile, che ricalca totalmente l'analogo articolo che disciplina l'opposizione al matrimonio, che prevede quali soggetti legittimati all'opposizione sia il pubblico ministero, in base all'indicazione contenuta nell'articolo 59 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che soggetti privati individuati dall'articolo 102 del codice civile. Considerato che l'articolo 102 del codice civile non è tra le norme richiamate dalla legge n. 76 del 2016, deve ritenersi che l'opposizione alla costituzione dell'unione civile possa essere effettuata solo dal p.m. Per tale ragione, l'articolo 70-undecies dovrebbe essere modificato nella rubrica, eliminando il riferimento «agli altri soggetti legittimati»;
    all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo dovrebbero essere previste le modifiche delle rubriche degli articoli 204 e 834 del Codice della navigazione inserendovi l'espressione «unioni civili»,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso «70-octies» sia prevista una norma di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144;
   2) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso «70-octies», comma 5, siano eliminate le parole: «degli atti di matrimonio e»;
   3) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso «70-octies», il procedimento previsto per la rettificazione di sesso sia modificato prevedendo che in quella sede i coniugi possano effettuare la dichiarazione prevista dalla legge n. 76 del 2016 e che il giudice in sentenza, preso atto della dichiarazione, ordini all'ufficiale di stato civile oltre agli adempimenti già previsti a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso, anche l'iscrizione dell'unione civile;
   4) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso «70-undecies», nella rubrica siano eliminate le parole: «del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati»;
   5) all'articolo 5 sia prevista la modifica delle rubriche degli articoli 204 e 834 del Codice della navigazione inserendovi l'espressione «unioni civili».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (Atto n. 344).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO SI-SEL

  La II Commissione Giustizia,
   esaminato ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (atto n. 344);
   con riferimento al Regolamento di stato civile:
   nel nuovo articolo 70-decies, primo comma, viene richiamo un articolo 58-ter che risulta inesistente. Essendo intenzione dell'articolo esonerare l'ufficio dello stato civile dalle verifiche di cui all'articolo 70-ter è quest'ultimo a dover essere richiamato;
   nel nuovo articolo 70-quaterdecies nelle lettere b) e c) del primo comma, viene richiamato un articolo 57-quater che risulta inesistente. Essendo intenzione dell'articolo fare riferimento alla costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita di cui all'articolo 70-decies è quest'ultimo a dover essere richiamato;
   lo schema di decreto ha trascurato di novellare l'articolo 94, rubricato «Annotazioni ed altre formalità», il quale prescrive che in caso una persona cambi o modifichi il nome o il cognome, i decreti che lo devono essere annotati, su richiesta degli interessati anche nell'atto di matrimonio del medesimo. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avvisare del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione. L'articolo va novellato inserendo il riferimento all'atto di unione civile accanto a quello di matrimonio, in quanto anche il primo necessita di essere aggiornato in caso di modifica del nome o del cognome;
   è abnorme la scelta di una certificazione specifica solo per le unioni civili (articolo 70-quinquiesdecies) con dati assolutamente irrilevanti ai fini della certificazione medesima, quale la residenza dei testimoni. La certificazione – trattandosi di un regolare atto di stato civile – deve seguire le disposizioni degli articolo 450 del codice civile per i certificati semplici e gli articoli 106/107 del regolamento di stato civile per gli estratti;
   con l'introduzione dell'articolo 134-bis nel Regio Decreto 1238 del 1939 non viene chiarita la procedura di trascrizione Pag. 48del matrimonio celebrato all'estero e della sua equiparazione – negli effetti – all'unione civile. Non è precisato come avverrà, cosa si riporterà negli atti anagrafici degli interessati e cosa nelle relative certificazioni. Occorre preliminarmente considerare che i matrimoni contratti all'estero – anche da due cittadini/e italiani/e dello stesso sesso – tali sono in base alla legge del luogo di celebrano e tali restano anche in Italia, anche se i loro effetti giuridici vengono degradati a quelli dell'unione civile esistente in Italia. Trattandosi di veri e propri matrimoni la cui esistenza e validità non è revocata in dubbio dall'ordinamento italiano, anzi è confermata dalla legge 76 (articolo 1, comma 28, lettera b)), che chiede di trascriverli, oltre che da precedente giurisprudenza della cassazione (sentenza n. 4184/2012), lo schema di decreto legislativo deve disporre che vengano trascritti nella parte seconda dei registri dei matrimoni (e non in quello delle unioni civili); che vengano annotati come tali negli atti anagrafici con l'indicazione che producono gli effetti di cui alla legge n. 76/2016;
   la Relazione illustrativa riporta che si è scelto di interpretare il comma 10 della legge n. 76 del 2016 – che consente alle parti dell'unione civile di poter stabilire, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio – che tale eventuale dichiarazione non determini una modifica anagrafica del cognome, ma abbia il solo effetto di consentirne l'uso, per la durata dell'unione civile, similmente a quanto accade nel matrimonio. Conseguentemente, lo schema di decreto in esame ha modificato l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, inserendovi il comma 3-bis (articolo 3, lettera c) n. 2 dello schema di decreto legislativo) nel quale si specifica che «per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile». La nuova dizione contenuta nell'articolo 70-octies non appare realizzare l'interpretazione prescelta dal legislatore delegato, ma al contrario conserva la stessa impostazione di cui all'articolo 1, comma 10 della legge 76/2016. La sola modifica apportata al decreto del Presidente della Repubblica 223/89, in cui si stabilisce che la scheda anagrafica continui ad essere intestata con le generalità precedenti, non appare idonea o sufficiente a determinare che la scelta del cognome non incide sulle generalità anagrafiche della persona. A tal proposito sarebbe necessario valutare una migliore formulazione dell'articolo 70-octies o l'inserimento espresso dell'indicazione che le generalità anagrafiche non sono modificate;
   fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi, a seguito della dichiarazione in ordine alla scelta del cognome, gli ufficiali di stato civile effettueranno le relative annotazioni sugli atti di nascita e sulle schede anagrafiche, come previsto dall'articolo 4, comma 2. Lo schema di decreto legislativo non contiene una disposizione di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in base alla norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non più in vigore;
   l'articolo 5 dello schema novella gli articoli 204 e 834, inserendovi il riferimento alle unioni civili, ma non sono state modificate in maniera conseguenziale le rispettive rubriche, inserendovi l'espressione «unioni civili»;
   la stampa ha riportato numerosi casi di sindaci che hanno rifiutato di procedere alla costituzione delle unioni civili all'interno delle stesse sale dove si celebrano i matrimoni, o negli stessi giorni, disponendo che la loro costituzione avvenisse anche in sgabuzzini o di fronte ad uno sportello senza alcuna solennità, come l'atto richiede, o senza il necessario rispetto delle persone che si uniscono e dei loro invitati. Lo schema di decreto legislativo ignora completamente questa rilevante Pag. 49problematica sociale. È indispensabile, pertanto, che il decreto legislativo novelli il Regolamento di stato civile stabilendo che la costituzione delle unioni civili avvenga nelle stesse sale utilizzate per la celebrazione dei matrimoni;
   i matrimoni, le unioni civili o altri istituti con diversi nomi contratti all'estero tra due persone dello stesso sesso hanno discipline giuridiche anche molto diverse che non coincidono con quella dell'unione civile italiana. Sarebbe necessario che il Regolamento di stato civile prevedesse che al momento della trascrizione del matrimonio o di altri istituti contratti all'estero la coppia possano scegliere il regime patrimoniale che si applicherà alla loro unione civile in Italia,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   nel nuovo articolo 70-decies, primo comma sostituire il richiamo all'articolo 58-ter con l'articolo 70-ter;
   nel nuovo articolo 70-quaterdecies nelle lettere b) e c) del primo comma, sostituire – dovunque ricorra – il richiamo all'articolo 57-quater con l'articolo 70-decies;
   all'articolo 94 inserire accanto al matrimonio il riferimento all'unione civile;
   modificare l'articolo 70-quinquiesdecies consentendo che la certificazione delle unioni civili, che è un regolare atto di stato civile – seguire le disposizioni degli articolo 450 del codice civile per i certificati semplici e gli articoli 106/107 del regolamento di stato civile per gli estratti;
   disporre che i matrimoni contratti all'estero – anche da due cittadini/e italiani/e dello stesso sesso – siano trascritti nella parte seconda dei registri dei matrimoni e non in quello delle unioni civili e che vengano annotati come tali negli atti anagrafici con l'indicazione che producono gli effetti di cui alla legge n. 76/2016;
   modificare le rubriche degli articoli 204 e 834, novellati dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, inserendovi l'espressione «unioni civili».;
   introdurre una disposizione nel Regolamento di stato civile che disponga la costituzione delle unioni civili nelle stesse sale utilizzate per la celebrazione dei matrimoni;
   novellare il Regolamento di stato civile stabilendo che al momento della trascrizione del matrimonio o di altri istituti contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, la coppia possa scegliere il regime patrimoniale che si applicherà alla loro unione civile in Italia e che esso venga annotato sull'atto;

  e con le seguenti osservazioni:
   valutare una migliore formulazione dell'articolo 70-octies o l'inserimento espresso dell'indicazione che le generalità anagrafiche non sono modificate in caso sia aggiunto al proprio il cognome dell'altro unito civilmente;
   valutare l'inserimento di una disposizione di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in base alla norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di cognome.
Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Carlo Galli

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (Atto n. 345).

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo n. 345, recante l'attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione di disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;
   considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce nella legge 31 maggio 1995, n. 218, l'articolo 32-bis, secondo cui il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana;
   ritenuto che:
    la formulazione dell'articolo 32-bis non appare condivisibile in quanto non distingue l'ipotesi in cui il matrimonio sia celebrato all'estero da persone dello stesso sesso straniere da quella in cui tali persone siano cittadine italiane;
    l'articolo 32-bis, qualora fosse riferito anche a cittadini stranieri dello stesso sesso che abbiano celebrato all'estero il matrimonio, costituisce una deroga al principio di diritto internazionale sancito dalla stessa legge n. 218 del 1995, secondo cui si applica la legge nazionale comune dei nubendi e dei coniugi;
    la predetta deroga costituisce una discriminazione ai danni delle coppie omosessuali straniere coniugate che, a differenza di quelle eterosessuali, vedrebbero applicata inderogabilmente al loro matrimonio la legge italiana in luogo della loro legge nazionale;
    tale discriminazione non appare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione di ordine costituzionale, basandosi esclusivamente sull'orientamento sessuale della coppia;
    il predetto articolo 32-bis, pertanto, dovrebbe trovare applicazione unicamente nei confronti dei cittadini italiani dello stesso sesso che contraggono matrimonio all'estero considerato che l'ordinamento italiano non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso, mentre non dovrebbe essere applicato anche ai cittadini stranieri che hanno contratto matrimonio all'estero;
   premesso che il diritto a costituire una unione civile costituisce diritto inviolabile il cui esercizio deve essere garantito a tutti, per cui sono da considerare in contrasto con l'ordine pubblico gli impedimenti determinati dalla legislazione di uno Stato estero nei confronti di un proprio cittadino che intenda costituire in Italia un'unione civile con persona dello stesso sesso cittadina italiana;
   considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), in applicazione di tale principio, prevede all'articolo 32-ter, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, che ai fini del nulla osta (dichiarazione dell'autorità straniera competente che non verrebbe concessa da quegli Stati che addirittura considerano l'omosessualità Pag. 51come un reato) di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti;
   rilevato che la dichiarazione dell'autorità straniera competente è comunque diretta, in primo luogo, a certificare che la persona straniera non sia già sposata o non abbia rapporti di parentela impeditivi con l'altra parte, per cui la mancanza del nulla osta per motivi contrari all'ordine pubblico determinerebbe anche una situazione di incertezza giuridica;
   ritenuto necessario prevedere in tali casi che il nulla osta sia sostituito da un certificato attestante la libertà di stato ovvero, considerato che in alcuni casi l'autorità straniera potrebbe rifiutarsi di rilasciare anche tale certificato, da un atto equipollente,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 32-bis», le parole: «da persone dello stesso sesso» siano sostituite dalle seguenti: «da cittadini italiani dello stesso sesso»
   2) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 32-ter», comma 2, dopo il primo periodo sia inserito il seguente: «Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, nell'ordinamento di provenienza, dell'unione civile tra persone dello stesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato attestante la libertà di stato ovvero da un atto equipollente».

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (Atto n. 346).

PARERE APPROVATO

  la Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo n. 346, recante l'attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo ad effettuare le modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento, con la legge istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;
   osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera c), modifica il primo comma dell'articolo 649 del codice penale estendendo anche alle parti dell'unione civile in costanza di coabitazione l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari;
   ritenuto la ratio della previsione del requisito della costanza di coabitazione deve essere individuata nell'esigenza di applicare la predetta causa di non punibilità quando l'unione civile si trovi in una fase paragonabile di fatto a quella della separazione, considerato che il primo comma dell'articolo 649 del codice penale, nella sua formulazione vigente, contempla una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato e che la legge n. 76 del 2016 non preveda l'istituto della separazione per l'unione civile;
   rilevato che in realtà dalla circostanza di fatto dell'assenza della costanza di coabitazione non si può desumere con l'assoluta certezza necessaria per l'applicazione di una norma di natura penale che le parti dell'unione civile siano di fatto separate, in quanto ciò potrebbe dipendere anche da ragioni organizzative;
   ritenuto che la previsione del requisito della costanza di coabitazione potrebbe determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti delle unioni civile, dipendendo l'applicazione di una causa di non punibilità da una situazione di fatto che potrebbe avere giustificazioni diverse caso per caso e non riconducibile alla ratio di tale causa di non punibilità che la legislazione vigente limita ai coniugi no separati;
   tenuto conto che la legge n. 76 del 2016 non preveda l'istituto della separazione per l'unione civile, stabilendo all'articolo 1, comma 24, che L'unione civile si scioglie, oltre che in determinati casi previsti dal comma 23, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione;
   ritenuto che:
    dalla mancata previsione dell'istituto della separazione per l'unione civile dovrebbe conseguire la formulazione di una causa di non punibilità che non tenga conto del dato di fatto della coabitazione, potendosi eventualmente fare riferimento alle fasi del procedimento dello scioglimento dell'unione civile disciplinato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016;Pag. 53
    in quest'ultimo caso la causa di non punibilità potrebbe trovare applicazione a condizione che non sia stata manifestata anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile, prevedendo che successivamente a tale manifestazione di volontà e prima che sia stato pronunciato lo scioglimento dell'unione civile, i fatti di cui all'articolo 649, secondo comma, siano punibili a querela della persona offesa,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, lettera c), siano soppresse le parole: «, in costanza di coabitazione»;
   2) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), sia inserita la seguente: c-bis) all'articolo 649, secondo comma, dopo le parole «a danno del coniuge legalmente separato» sono inserite le seguenti: «ovvero della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia stato pronunciato lo scioglimento della stessa».