CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2016
717.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli e C. 3775 Fabbri.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

MODIFICHE AL CODICE CIVILE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI

Art. 1.
(Gratuito patrocinio).

  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-quater. I figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età di ventisei anni, del coniuge vittima del reato di cui agli articoli 575 e 577, secondo comma, del codice penale possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

Art. 2.
(Sequestro conservativo).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai sensi dell'articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero accerta la presenza di figli della vittima, minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età di ventisei anni e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

Art. 3.
(Provvisionale).

  1. All'articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, il giudice, accertata la presenza di figli della vittima minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età di ventisei anni, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata».

  2. Al comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, Pag. 44in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539».

Art. 4.
(Indegnità a succedere).

  1. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente:
  «Art. 463-bis. – (Sospensione della successione). – È sospeso dalla successione il coniuge indagato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Si applica l'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice».

  2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 537-bis. – (Indegnità a succedere). – 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere».

  3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si l'applica l'articolo 537-bis».

Art. 5.
(Pensione di reversibilità).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. È altresì sospeso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum il coniuge indagato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.
  1-ter. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai sensi dell'articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum».

Art. 6.
(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica).

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). – 1. In caso di condanna, anche non definitiva, per atti riconducibili al reato di cui agli articoli 581 e 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto nonché per il delitto di incesto di cui all'articolo 564 del codice penale, per i delitti contro l'assistenza familiare di cui agli articoli 571 e 572 del codice penale, per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale di cui al capo I del titolo XII del libro secondo del codice penale, per i delitti contro la personalità individuale di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, per i delitti contro la libertà personale di cui alla sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, nonché per i delitti contro la libertà morale di cui alla sezione III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del Pag. 45nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tale caso, la persona offesa dal reato o un altro convivente diventa assegnatario dello stesso alloggio o, qualora lo richiedano motivi di sicurezza, di un alloggio equivalente.
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti e, ove sussistano indifferibili esigenze di tutela della persona offesa o, in caso di morte, di un altro convivente, nei casi di allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale, di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis del codice di procedura penale e dell'adozione di un ordine di protezione ai sensi degli articoli 342-bis e seguenti del codice civile.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alle disposizioni dei commi 1 e 2».