CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2016
717.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (Testo unificato C. 3258 Minardo e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 3258 Minardo e abb., come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata»;
   rilevato che il provvedimento, recando una disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cosiddetta home restaurant), intende fornire «strumenti atti a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione», valorizzando e favorendo «la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio»;
   preso atto, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che la disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata risulta riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed incide, peraltro, al contempo, sulla competenza regionale residuale in materia di «attività commerciali», ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la nozione di concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riflette quella operante in ambito comunitario e comprende non solo gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza ma anche «le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche»;
   osservato inoltre che la competenza statale in materia di «tutela della concorrenza» non esclude un intervento della legislazione regionale, sulla base di un autonomo titolo di competenza, purché tale intervento abbia una valenza procompetitiva (sentenze n. 288 del 2010, n. 431 del 2007 e n. 430 del 2007);
   preso atto che l'articolo 1 del provvedimento, nell'indicare le finalità del provvedimento, stabilisce, al comma 1, che restano ferme le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;
   rilevato, infine, che altri limiti posti dal provvedimento all'attività di home restaurant sono riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» con riferimento alla tutela della privacy, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché alla materia «tutela della salute» di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento ai requisiti igienico-sanitari;
   preso atto che l'articolo 3, nel definire le prescrizioni in capo al gestore, Pag. 33prevede, al comma 2, che tale gestore è tenuto a mettere le informazioni di cui al comma 1 – ovvero quelle relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime – nella disponibilità degli enti di controllo competenti;
   richiamata l'esigenza di specificare meglio il riferimento a tali enti di controllo competenti;
   preso atto che l'articolo 4, comma 2, prevede che per lo svolgimento dell'attività di home restaurant gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
   rilevata l'esigenza di chiarire, al medesimo articolo 4, comma 2, che tipo di requisito viene richiesto, considerato che il successivo articolo 5, nel definire i requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant, specifica che le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate devono possedere le caratteristiche di abitabilità ed igiene ai sensi della normativa vigente;
   sottolineata l'opportunità di valutare l'articolo 4, comma 3, che prevede che l'attività di home restaurant non può generare proventi superiori a 5.000 euro annui, alla luce dell'articolo 41 della Costituzione in materia di libera iniziativa economica,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quali siano gli enti di controllo ivi richiamati;
   b) all'articolo 4, comma 3, valuti la Commissione di merito la norma che prevede che l'attività di home restaurant non possa generare proventi superiori a 5.000 euro annui, alla luce dell'articolo 41 della Costituzione.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (Atto n. 338).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (Atto n. 338);
   ricordato che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare del relativo Allegato B, punto 41, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2014/66/UE;
   preso atto che la XIV Commissione ha espresso in data 19 ottobre 2016 parere favorevole con osservazioni e che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in data 26 ottobre 2016 ha valutato favorevolmente lo schema in esame;
   rilevato che la direttiva 2014/66/UE, che il provvedimento in esame intende attuare, ha l'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'Unione europea;
   rilevato, infine, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che lo schema di decreto in esame incide sulla materia «immigrazione» che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera b),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.