CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2016
714.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Atto 347.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAI RELATORI

  Le Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanze (VI) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto n. 347);
   rilevato come lo schema di decreto consenta di adeguare la normativa italiana alla direttiva 2014/95/UE, la quale prevede di integrare le informazioni che alcune tipologie di imprese devono fornire nella relazione sulla gestione, introducendo in tale contesto l'obbligo, in capo alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni di carattere ambientale, sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività sotto tali profili;
   evidenziato come l'intervento normativo consentirà di migliorare il quadro informativo e il livello di trasparenza relativamente alle imprese la cui operatività maggiormente incide sul contesto civile, economico, ambientale e sociale generale;
   rilevato come tali previsioni potranno migliorare significativamente la consapevolezza che le stesse imprese devono avere circa le responsabilità, non solo giuridiche ed economiche nei confronti degli azionisti, dei dipendenti e delle controparti, ma anche di carattere più ampio nei confronti dell'intera società, che esse assumono nello svolgimento della loro attività, inducendo altresì le stesse imprese a valutare ed eventualmente rivedere la loro organizzazione interna e i loro modelli di operatività alla luce di tale più complessiva forma di responsabilità;
   preso atto di come il termine di scadenza per l'esercizio della delega relativa alla direttiva 2014/95/UE debba calcolarsi facendo riferimento alla originaria formulazione dell'articolo 31 della predetta legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato nelle singole direttive), in quanto tale formulazione continua ad applicarsi per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea (tra cui la legge n. 114 del 2015, in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo) entrate in vigore prima delle modifiche al predetto articolo 31 operate dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (che ha anticipato il termine di scadenza delle rispettive deleghe a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato nelle direttive), e di come pertanto il termine per il recepimento della stessa direttiva 2014/95/UE debba ritenersi fissato Pag. 22al 6 ottobre 2016, prorogato al 6 gennaio 2017 ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, esso slitta appunto di tre mesi,
  esprimono,

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di coordinare la normativa recata dallo schema di decreto legislativo, la quale interviene anche sui temi del governo societario, segnatamente per quanto attiene la relazione sul governo societario, e la disciplina vigente, in particolare per quel concerne le previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità d'impresa, il quale prevede, all'interno delle strutture societarie, un apposito organo di vigilanza sul governo societario;
   b) con riferimento all'articolo 8, il quale, al comma 3, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 100 mila euro la dichiarazione la cui redazione non è conforme agli articoli 3 e 4, ed al comma 4 sanziona più severamente (con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 mila euro) l'omissione di informazioni richieste dai medesimi articoli 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca reato, valuti il Governo l'opportunità di individuare gli elementi che consentano di distinguere tra di loro le diverse condotte illecite, in quanto esse appaiono almeno parzialmente coincidenti.